Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel. \ est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Orefice Giulia Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. 587/ 2024 V.G. riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.3.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA
(c.f. co l'avv Colloca Parte_1 C.F._1
Debora - giusta procura in atti -; E
(c.f. ) con l avv Stuppia Giuseppe Controparte_1 C.F._2
- giusta procura in atti-; Ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- Intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.10.2024, e Parte_1 [...] premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.7.2003; che CP_1 dall'unione sono nati tre figli : (cl. 2005), (cl. 2008) e (cl. 2021); di Per_1 Persona_2 Per_3 essere separati giusta decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n. cron. 7369/2022 del
30.11.2022 (in R.G.C. 1284/2022) - chiedevano congiuntamente di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c.- comunicata al PM-; ri-assegnata la trattazione al sottoscritto Giudice (12.11.24),
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Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n. cron. 7369/2022 del 30.11.2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“pronunciare, ai sensi del combinato degli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b della Legge n. 898/1970 come modificato dalla Legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vibo Valentia in data 20.07.2003 tra i coniugi e Parte_1
e, conseguentemente, ordinare all'annotazione della sentenza e Controparte_1 provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ss.mm.i.;
-darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
in parziale modifica delle condizioni di separazione, che: a) il IG. corrisponderà alla IGnora il mantenimento dei propri figli CP_1 Parte_1 per un complessivo importo di € 750,00, mantenendo l'importo complessivo già determinato in separazione, tuttavia con la seguente ripartizione: € 200,00 per i figli (maggiorenne) e (sedicenne) ed € 350,00 per il figlio Per_1 Persona_2 Per_3
(attualmente minore, per avere compiuto di recente tre anni) entro il giorno quindici di ciascun mese a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di competenza;
b) Alla fine della migliore gestione dei propri figli, i genitori concordano di indicare un calendario di visite che tenga anche conto delle esigenze dei figli. In particolare, il IG.
avrà il diritto-obbligo di visita dei propri figli nelle seguenti modalità: CP_1
- quanto ai figli (maggiorenne) e (sedicenne), le Parti Per_1 Persona_2 convengono di disporre un calendario di incontri libero che tenga in considerazione anche degli impegni dei figli adolescenti, e dunque un calendario che sia rimesso alla libera determinazione padre-figlio che garantisca il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità, come in uso sino ad oggi. In particolare, le Parti stabiliscono che il padre, IG. , potrà organizzarsi direttamente tramite colloqui con i propri figli e CP_1 Per_1 per visite fuori dalla casa materna, salvo in ogni caso l'obbligo del IG. Persona_2
di rendere preventivamente edotta la IGnora degli orari di visita. In CP_1 Parte_1 ogni caso con l'impegno del padre di incontrare i figli e quantomeno un Per_1 Per_2 giorno intero a settimana ricadente nel fine settimana e quindi alternativamente il sabato o la domenica. O, in alcuni casi, ove i figli concordino, il padre potrà tenerli con se per
Pag. 2 a 4 l'intero fine settimana con pernotto (in questo caso il fine settimana successivo resteranno per l'intero fine settimana con la madre).
- quanto al figlio (attualmente minore, per avere compiuto di recente tre anni), Per_3 le Parti convengono che il IG. lo terrà con sé – andandolo a prelevare e lasciandolo CP_1 presso la casa materna – tutti i sabati del mese dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e, quindi, con ritorno alla casa materna per il pernottamento. Fanno eccezione i sabati in concomitanza delle festività, dei ponti e del periodo estivo che saranno concordati come meglio appresso. Dal sesto anno di età (compiuto) in poi di le parti concordano una modifica al Per_3 predetto calendario e precisamente il padre a fine settimana alternati potrà prelevare il figlio dall'abitazione della madre dalle ore 9 del sabato con anche il pernotto e quindi consegnandolo alla madre presso la di lei abitazione la domenica pomeriggio alle ore 18. Nelle settimane in cui il figlio il fine settimana (sabato sera) non pernotterà presso Per_3
l'abitazione paterna, il IG. lo terrà con sé il giovedì dalle ore 18,00 (o subito dopo CP_1 il termine della giornata lavorativa) andandolo a prelevare presso la casa e pernotterà presso l'abitazione paterna, e quindi, il IG. provvederà ad accompagnarlo a scuola il CP_1 giorno successivo. Periodo natalizio Le Parti stabiliscono che relativamente alle festività di Natale (compresa la vigilia) e di Capodanno le stesse si organizzeranno di anno in anno - con almeno 10 giorni di preavviso
- al fine di concordare con quale dei due genitori i figli passeranno la vigilia o la festività (es. 24 dicembre vigilia - 25 dicembre Natale;
30 dicembre – 31 dicembre;
5 gennaio - 6 gennaio). Resta premesso che, nei giorni in cui spetterà al IG. tenere i figli, i figli CP_1
e di potranno decidere – con efficacia sin dalla sottoscrizione del Per_1 Persona_2 presente ricorso - se trascorrere o meno la notte presso l'abitazione paterna. Diversamente, potrà pernottare presso l'abitazione paterna solo dopo il compimento del sesto anno Per_3 di età, previa pattuizione tra i genitori. Periodo Pasquale Le parti stabilisco che relativamente al periodo Pasquale, le stesse si organizzeranno di anno in anno - con almeno 10 giorni di preavviso - al fine di concordare con quale dei due genitori i figli passeranno la vigilia o la festività. Resta premesso che, nei giorni in cui spetterà al IG. tenere i figli, i figli e di potranno decidere CP_1 Per_1 Persona_2
– con efficacia sin dalla sottoscrizione del presente ricorso - se trascorrere o meno la notte presso l'abitazione paterna. Diversamente, potrà pernottare presso l'abitazione Per_3 paterna solo dopo il compimento del sesto anno di età, previa pattuizione tra i genitori. Periodo estivo (da inizio luglio – fine agosto) Il IG. avrà il diritto-obbligo di trascorrere una settimana intera (intesa dal lunedì CP_1 mattina alle ore 9.00 alla domenica alle ore 18.00) con tutti e tre i figli da decidersi congiuntamente con la IGnora nel periodo anzidetto da luglio ad agosto di Parte_1 ogni anno. Con la precisazione che i figli e potranno trascorrere Per_1 Persona_2 suddetto periodo unitamente al padre IG. già nell'estate immediatamente CP_1 successiva la sottoscrizione del presente ricorso. Per quanto attiene al figlio minore Per_3 soltanto a decorrere dal sesto anno di età. Tuttavia, quanto a nel periodo estivo Per_3
Pag. 3 a 4 fino al compimento dei sei anni, le Parti convengono che il IG. lo terrà con sé tutti CP_1
i fine sabati del mese dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (con ritorno alla casa materna per il pernottamento) e a fine settimana alternati lo terrà con sé anche nella giornata di domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (con ritorno alla casa materna per il pernottamento). Successivamente, il IG. potrà tenere il figlio unitamente ai fratelli CP_1 Per_3
e durante la settimana prefissata per il periodo estivo, salvo in Per_1 Persona_2 ogni caso l'obbligo di preventiva informativa alla IGnora . Parte_1
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole minorenne (con la precisazione invero che per essere la figlia orami maggiorenne Per_1
(cl. 2005) nulla può disporsi e validarsi in punto di rapporti personali con i genitori: affidamento, collocamento, visite…), il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo nei limiti sopra precisati. .
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e -smg- con le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (R.A.M. anno 2003, Atto n. 62, parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.; C) spese compensate. Così deciso nella C.C. da remoto del 12.3.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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