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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 174/2024 RG promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la CP_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall' avv. SCIGLIANO PINA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_3
Mariagrazia CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 23.4.2025.
Con ricorso depositato il 25.01.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980 in favore del figlio minore;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento CP_3 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_3 il rigetto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa è così decisa.
***
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il consulente tecnico nominato, all'esito di una completa valutazione della documentazione medica in atti nonché di un attento esame obiettivo, ha accertato che le patologie da cui è affetto il piccolo Persona_1 sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza “dalla data della domanda amministrativa ossia quando si è pervenuti alla diagnosi definitiva dello spettro autistico e cioe' il
15/11/2023” (cfr. relazione tecnica depositata in data 7.12.2024 qui da intendersi qui integralmente richiamata).
Si precisa, tuttavia, che la data della domanda amministrativa, 15.10.2022, non coincide con la data della diagnosi definitiva dello spettro autistico, 15.11.2023; conseguentemente, atteso che solo da tale momento il CTU ha accertato la necessità di assistenza continua,
l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non può che decorrere dal 15.11.2023.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. ( cfr. Cass. 12703/2015).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass. 9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU.
Considerato che
il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011).: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale).
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP vanno poste a carico dell' CP_3 atteso il positivo accertamento del requisito sanitario rivendicato dal ricorrente, seppur in epoca successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 174 /2024 RG , così provvede:
- accerta e dichiara che il minore possiede il requisito sanitario Persona_1 utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980 con decorrenza dal 15.11.2023;
- compensa le spese di lite
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_3
Crotone, 23/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei