Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 58/2025
N. 1134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 1521/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA DE CARLO, discussa all'udienza del 29.1.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MARZULLO ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
DEI FONTANILI 11A 201 Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del Sindaco protempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO MANDARANO , C.F._3 dell'avv. STEFANIA PAGANO ) C.F._4
RADAELLI ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA C.F._5
GUASTALLA resso i Difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza e deduzione rejetta e previe tutte le più opportune declaratorie così giudicare: PER I MOTIVI DI APPELLO ESPOSTI NEL PRESENTE ATTO: riformare i capi di decisione della sentenza qui impugnata n. 1521/2024 pubblicata il 23.05.2024
1
e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado, come segue: IN VIA PRELIMINARE 1) sospendere ex art. 431 e 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i gravi motivi di cui in narrativa. NEL MERITO 2)accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di ritiro dell'arma disposti nei confronti del ricorrente e conseguentemente della condotta del di IL, per i fatti tutti esposti in narrativa;
3) per l'effetto, CP_1 re l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nei confronti Per dell'Assistente Esperto di , per le ragioni di cui in Parte_2 narrativa e nella misura di danno patrimoniale e nella misura di E. 5.000,00 quanto al danno morale o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Corte adita contrariis reiectis, in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione per difetto dei requisiti di legge, previa audizione in Camera di Consiglio del difensore municipale: nel merito: rigettare tutti i motivi di impugnazioni proposti dall'Agente in quanto inammissibili ed Pt_2 infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di IL – Sezione Lavoro n. 1521/2024. In particolare la domanda di risarcimento danni deve essere respinta, in quanto generica, erronea e priva di supporto probatorio;
in ogni caso: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo in merito alla domanda di dichiarare illegittimo il provvedimento di ritiro dell'arma contestato, avente chiara natura amministrativa;
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di IL”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.10.2024, – dipendente del Parte_1
Comune di IL in quadrato nell rezza, con profilo Assistente Esperto di Polizia Locale proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di NO aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde sentire accertare l'illegittimità del ritiro dell'arma, disposto nei suoi confronti dall'Ente datore di lavoro, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 68.500,00, e del danno morale, pari ad € 5.000,00, o ai diversi importi ritenuti di giustizia.
In particolare, il primo Giudice – richiamati i principi giurisprudenziali in tema di “ragione più liquida” – aveva ritenuto dirimente l'inadempimento di parte
2 ricorrente all'onere probatorio relativo all'entità del lamentato danno, in difetto di alcun raffronto fra le retribuzioni percepite prima e dopo il ritiro dell'arma.
Era stato, altresì, rilevato nella sentenza come non avesse Pt_1 impugnato le limitazioni, poste a suo carico d competente, relativamente al servizio armato, nel periodo intercorso dal 2.11.2016 al 7.3.2017, nonché – dal 9.4.2018 – ai servizi esterni, con conseguente preclusione all'assegnazione dell'arma.
Con riguardo alle specifiche voci, di cui il ricorrente in primo grado aveva lamentato la perdita, il TRIBUNALE aveva osservato che lo stesso:
- anche nel periodo di ritiro dell'arma aveva svolto 894 ore di lavoro straordinario;
- dal 2019 sarebbe stato comunque escluso dai turni serali e notturni per il raggiungimento della c.d. quota 60 (costituita dalla somma dell'età con l'anzianità di servizio);
- solo da dicembre 2016, si era visto decurtare l'indennità correlata all'uso dell'arma.
Il primo Giudice aveva, infine, ravvisato la carenza, nell'atto introduttivo del giudizio, di idonee allegazioni in ordine al danno morale.
In ragione della soccombenza, era stato condannato alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquid lessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante sosteneva di avere ampiamente fornito in primo grado – contrariamente a quanto affermato nella sentenza – la prova del danno subito per la perdita delle indennità connesse al possesso dell'arma, ritiratagli dal avendole indicate nel ricorso CP_1 introduttivo e nel conteggio allegato a tale atto sub doc. 12.
A sostegno di tale doglianza, evidenziava di avere altresì prodotto, Pt_1 nella prima fase processuale, le buste paga precedenti e immediatamente successive al ritiro dell'arma, nonché quelle successive alla sua restituzione, attestanti il ripristino di tutte le indennità e la ripresa degli straordinari in servizio esterno: le relative voci retributive erano state sommate e poi moltiplicate per ogni mese di privazione dell'arma.
L'appellante precisava altresì di avere conteggiato l'indennità correlata all'uso dell'arma solo a partire dal mese di dicembre 2016, avendola percepita sino al mese precedente.
Nell'atto di appello si sosteneva che il non avesse contestato la perdita CP_1 delle indennità, essendosi limitato a r rrori di calcolo relativi ad alcune voci e ad addurre – a giustificazione del loro venire meno – i giudizi medici di inidoneità, oltre ad avere offerto un proprio calcolo degli importi non erogati per mancata partecipazione alla turnazione, pari ad € 5.930,36.
3 Nell'ottica del gravame, la difformità fra i conteggi proposti dalle parti si sarebbe potuta superare con l'invocata CTU.
Quanto ai giudizi del medico competente, richiamava l'eccezione, Pt_1 svolta in primo grado in ordine all'incompletezza delle produzioni documentali avversarie, il cui testo integrale – del quale egli esponeva di avere chiesto l'esibizione – attestava la riconducibilità delle limitazioni poste a suo carico a disposizioni del COMANDO e non già a valutazioni di carattere sanitario.
A riprova di quanto così affermato, l'appellante insisteva per l'acquisizione agli atti di causa dei documenti allegati all'atto di impugnazione sub 15, costituiti dai verbali delle visite del 20.10.2016, 21.03.2018, 23.04.2019, 16.07.2020 e 30.06.2022, nonché di quella, dallo stesso richiesta e sfociata nel giudizio di idoneità del 30.03.2017.
Quest'ultimo giudizio era stato espresso – secondo quanto evidenziato nell'atto di appello - “senza considerazione delle disposizioni dettate dal Comando che al momento prevedono no servizi esterni no arma”.
contestava, inoltre, la rilevanza dell'affermazione, compiuta dal Pt_1
, secondo cui l'arma non era necessaria “per l'adibizione a servizi interni”, laddove l'azione risarcitoria era – invece – basata sull'esclusione dai servizi esterni implicanti il possesso dell'arma e suscettibili di un maggiore accesso al lavoro straordinario, infatti ridottosi a sole 894 ore durante tutto il periodo oggetto di causa, pari ad una media di 9 ore mensili, inferiore a quella di 50 ore, normalmente effettuate.
Veniva altresì censurato il riferimento compiuto dalla sentenza alle limitazioni di accesso ai turni determinate dal raggiungimento – peraltro avvenuto solo nel 2019 – della c.d. quota 60.
Nell'operare tale rilievo, il primo Giudice non avrebbe adeguatamente considerato – secondo l'appellante – come tali limitazioni non riguardassero i turni serali, ma unicamente quelli notturni, peraltro ugualmente eseguibili in regime di straordinario, come desumibile dalle buste paga attestanti le retribuzioni percepite a tale titolo dopo la restituzione dell'arma.
Altrettanto irrilevante sarebbe stata, ad avviso di la circostanza – Pt_1 valorizzata dalla sentenza – secondo cui l'indennità correlata all'uso dell'arma era stata decurtata solo da dicembre 2016: tale voce era stata, infatti, computata, nel conteggio allegato al ricorso di primo grado, solo a partire dal 2017.
Nell'ottica del gravame, il TRIBUNALE avrebbe errato anche nel negare l'avvenuta dimostrazione del danno morale, riguardo al quale l'appellante esponeva di avere documentato i debiti contratti per fare fronte alle decurtazioni stipendiali, con cessione del quinto dello stipendio (doc. 9) e
4 delega di pagamento per la gestione della crisi da sovraindebitamento (doc. 10).
A tale riguardo, veniva altresì evidenziato, nell'atto di impugnazione, il pregiudizio subito dall'agente sotto il profilo della reputazione personale e professionale all'interno del Comando.
Con il secondo motivo, si censurava l'affermazione relativa all'impossibilità di liquidare il danno in via equitativa, compiuta nella sentenza nonostante la prova fornita in ordine alla sussistenza e all'entità del lamentato pregiudizio, contestato dall'Amministrazione – secondo l'appellante – solo in termini di erroneità del calcolo.
In terzo luogo, si rimproverava al TRIBUNALE l'errata applicazione del principio della "ragione più liquida": ad avviso di il primo Giudice avrebbe Pt_1 dovuto preliminarmente verificare la legittimità dei provvedimenti di ritiro dell'arma ed, in caso di accertamento positivo, valutare la ricorrenza di un eventuale danno.
A tale proposito, veniva affermata nell'atto di appello l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione, per carenza di alcun provvedimento sotteso al primo ritiro dell'arma in data 31.10.2014; per difetto di idonea motivazione di quello adottato l'11.5.2017 e per mancata risposta alle richieste, dallo stesso ripetutamente avanzate, anche ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della L. n. 241/1990.
L'appellante sosteneva come l'impugnato provvedimento fosse soggetto a tale disciplina.
Ad avviso di altrettanto ingiustificata era stata la mancata Pt_1 restituzione dell'arma dopo la sentenza di assoluzione, emessa in sede penale dalla Corte di Appello di IL, benché regolarmente notificata e portata a conoscenza dell'Ente datore di lavoro.
Nell'atto di appello veniva evidenziato come la stessa denunciante non gli avesse attribuito condotte violente, né l'avesse accusato Parte_3
l'arma nei suoi confronti.
rilevava di essere stato descritto – nella relazione, prodotta dallo Pt_1 stesso in primo grado sub doc. 8 – come rispettoso, collaborativo ed CP_1 equilib rsamente dalla moglie separata , riguardo alla Parte_3 quale erano stati riferiti stati ansiosi e depressivi, nonché condotte minacciose vero il coniuge.
L'appellante considerava, poi, irrilevante la pendenza del giudizio penale avanti alla Corte di Cassazione – secondo il COMUNE preclusiva della restituzione dell'arma – in quanto promosso ai soli fini civili, del tutto estranei alla sua
5 eventuale pericolosità, mai esistita e comunque incompatibile con la separazione consensuale dalla moglie, avvenuta nel 2017.
La durata della privazione dell'arma – protrattasi per otto anni – contrastava, inoltre, secondo con il suo affermato carattere cautelativo. Pt_1
Su tali presupposti, quest'ultimo chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliesse le domande, dallo stesso proposte in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 6.12.2024, eccependo l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali avversarie in quanto tardive e del terzo motivo di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, il chiedeva il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale CP_1 contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 12.12.2024, nel contraddittorio delle parti, veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza inibitoria a seguito della rinuncia, espressa da parte appellante alla luce dell'impegno avversario a soprassedere dall'esecuzione della sentenza di primo grado, in punto spese, fino alla decisione sul merito.
All'udienza del 29.1.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
L'appello proposto da non può trovare accoglimento, Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Appare ad avviso della Corte assorbente l'infondatezza del terzo motivo di gravame
Occorre, al riguardo, anzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità, svolta dalla parte appellata, con riguardo al terzo motivo di gravame, per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 342, c.p.c., il quale – al pari dell'art. 434, c.p.c. – stabilisce che ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo di sentenza impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così
6 com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che il terzo motivo dell'appello, proposto da contenga tutti gli elementi essenziali Pt_1 previsti dalla disciplina pro plicabile ratione temporis: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Il motivo in esame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto l'aspetto fattuale, giova ripercorrere i passaggi rilevanti della vicenda oggetto di causa e dei relativi antefatti processuali, pacifici e desumibili dalla documentazione in atti.
7 Il 29 ed il 31.10.2014, eniva denunciato dalla moglie Pt_1 Parte_3
e dalla suocera entate condotte persecutorie Pt_4
(docc. 1, 2 conv. I gr.).
Il 31.10.2014, aveva luogo il primo ritiro dell'arma di servizio da parte del datore di lavoro. CP_1
Il 3.05.2016, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale avanti al Tribunale Ordinario di IL.
Il 30.3.2017, l'arma veniva restituita a Pt_1
In data 11.05.2017, il legale di comunicava al Parte_3 CP_1
il rinvio a giudizio di disposto il 29.3.2017 per i reati di cui
[...] Pt_1 agli artt. 612 bis e 494 c.p. (doc. 7 conv. I gr.).
In pari data, il – con provvedimento n. 127/2017 – disponeva il CP_1 nuovo “ritiro cautelare dell'arma fino a definizione del procedimento” penale (doc.
1. ric. I gr.).
Il 6.7.2017, tale provvedimento veniva impugnato da vanti al TAR, Pt_1 il quale, con sentenza n. 1887/2017, dichiarava in il ricorso per errata notifica all'Avvocatura dello Stato.
Con sentenza n. 1710/2018 del 14.02.2018, il Tribunale di NO riconosceva colpevole per tutti i capi di imputazione e lo Pt_1 condannava alla pena di 11 mesi di reclusione, nonché al risarcimento alle parti civili nella misura di € 12.000,00 ed al pagamento delle spese processuali (doc. 13 conv. I gr.).
Con sentenza n. 3418/2019 la Corte d'Appello di IL (doc. 15 conv. I gr.), in parziale riforma della pronuncia di primo grado, derubricava il capo a), relativo al reato di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni di , nella Parte_3 contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone) e, ritenuto in esso assorbito il capo b), relativo al reato di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni di condannava cinque mesi di arresto. Pt_4 Pt_1
Mediante la medesima sentenza di appello in sede penale, l'imputato veniva assolto dal reato di cui al capo c), relativo al reato di cui all'art. 494 c.p. (per ascritta sostituzione di persona) ed il risarcimento, riconosciuto dal TRIBUNALE alle parti civili, veniva ridotto ad € 4.000,00.
Il 13.1.2022, veniva depositata la sentenza n. 3034/2021 (doc. 21 conv. I gr.) con cui la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di Pt_1 in quanto basato su censure di fatto anziché su profili di legitt condannava al pagamento delle spese processuali, nonché alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
8 Con la stessa decisione, il Supremo Collegio, accogliendo il ricorso di e annullava la sentenza impugnata nella parte Parte_3 Pt_4 relativa alle statuizioni civili, affermando che “le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello per riqualificare il delitto di atti persecutori nel reato di molestie contraddicono apertamente gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità quanto ai caratteri richiesti per la configurabilità dello stalking”, con “sottovalutazione dell'agire dell'imputato, sminuito nella sua valenza criminale senza una convincente ragione rispetto alle ragioni del provvedimento di primo grado, che, invece, avevano chiarito con efficacia quanto le condotte poste in essere avessero avuto effetti destabilizzanti nella psiche e nella vita delle vittime”, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il 4.3.2022, aveva luogo la definitiva restituzione dell'arma all'odierno appellante.
Infine, il 30.06.2022, veniva archiviato il procedimento disciplinare, instaurato il 6.06.2017 nei confronti di Pt_1
Come esposto in premessa, il TRIBUNALE ha rilevato – e ritenuto dirimente – la mancata dimostrazione dell'entità del lamentato danno e, per tale ragione, non ha esaminato nel merito le doglianze svolte nel ricorso di primo grado con riguardo alla legittimità dei provvedimenti di ritiro dell'arma per carenza di motivazione (quanto al primo) e di ragioni di pericolosità, idonee a giustificarne l'adozione.
Sotto il primo profilo, correttamente l'odierno appellante ha evidenziato di avere specificamente dedotto, nell'atto introduttivo della prima fase processuale, la perdita di una serie di indennità correlate a servizi implicanti il possesso dell'arma, dettagliatamente elencate nel conteggio prodotto sub doc. 12 e desumibili dalle buste paga, allegate al ricorso.
Altrettanto vero è che il ha contestato tali allegazioni solo in parte, CP_1 limitatamente al lavoro straordinario, all'indennità funzione e grado e all'indennità di condizione lavoro, in quanto introdotte dal 2020, nonché con riferimento alla preclusione dei turni serali e notturni riconducibile al raggiungimento della c.d. “quota 60”, producendo un conteggio alternativo del danno patrimoniale nell'importo di € 5.930,36.
Per quanto il lavoro straordinario costituisca prestazione di carattere eccezionale (v. art. 32 CCNL 16.11.2022, che ha sostituito l'analoga disposizione dell'art. 38 CCNL 14.9.2000) e non necessariamente correlata al possesso dell'arma, tuttavia la “quota 60”, oltre ad essere stata raggiunta solo nel 2019 e quindi nel corso del periodo di privazione dell'arma, in ogni caso non precludeva del tutto i turni serali e notturni, come si ricava dalle citate buste paga in atti.
9 Analogamente, l'indennità correlata all'uso dell'arma era stata effettivamente conteggiata in ricorso limitatamente all'epoca successiva al 2016 e l'introduzione di alcune voci durante l'arco temporale oggetto di causa non esclude in radice il pregiudizio lamentato, potendone eventualmente limitarne la determinazione nel quantum.
Occorre, pertanto, valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per la privazione dell'arma.
A tale proposito, va anzitutto rilevato come il presente giudizio non abbia ad oggetto la mera legittimità formale dei provvedimenti amministrativi, ma l'aspetto sostanziale del rapporto lavorativo e, quindi, delle decisioni datoriali incidenti sulla posizione soggettiva del dipendente.
Ciò precisato, il Collegio condivide l'unanime giurisprudenza secondo cui il conferimento dell'arma all'agente di P.M., investito dello status di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 co. II e V l. n. 65/1986, implichi una valutazione ampiamente discrezionale ad opera dell'Amministrazione, basata, in un'ottica preventiva di eventuali abusi, su ogni aspetto dotato di possibile rilevanza, per quanto di carattere personale e privo di valenza penale in senso stretto.
In tal senso si è pronunciato il Supremo Collegio, affermando che “…dal complessivo esame della L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), del D.M. n. 4 marzo 1987, n. 145 (Norme sull'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza) nonchè della L.R. Toscana 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) si desume che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di polizia municipale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3711 del 10 luglio 2013), che è necessario per l'attribuzione all'agente di polizia municipale del porto d'armi ma non implica automaticamente anche tale attribuzione. In base alla L. n. 65 del 1986 cit., art. 5, comma 2: "il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici". Inoltre, per il successivo comma 5, agli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, può essere consentito, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, anche di portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati, secondo quanto stabilito da appositi Regolamenti.
4.2. Come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione compiuta dall'Amministrazione in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità sia per l'attribuzione sia per la revoca del porto d'armi ed è finalizzata a prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente
10 affidabili (vedi, di recente: Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270). Pertanto, il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma semplicemente contrarie alle regole di civile convivenza (C.d.S., Sez. III, 14 ottobre 2014, n. 5398 19 settembre 2013, n. 4666). Inoltre, la licenza di porto d'armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non siano attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa "affidabilità" del soggetto interessato all'uso delle stesse (C.d.S., Sez. III, 29 luglio 2013, n. 3979)”. (Cass. n. 20921/2019).
Conformi affermazioni sono state espresse dal Consiglio di Stato, secondo cui
“l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza;
di conseguenza la valutazione, che compie in materia l'autorità di pubblica sicurezza, è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;
pertanto il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a buona condotta e la licenza di porto d'armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse” (C.d.S., sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270).
L'applicazione di tali principi, ai quali questa Corte intende aderire, al caso di specie induce a ritenere la condotta del pienamente giustificata dalle CP_1 circostanze – per quanto concernenti la sfera personale e familiare del dipendente – sopra sintetizzate.
Fin dall'epoca della prima privazione dell'arma, era, infatti, stato Pt_1 destinatario di plurime denunce per comportamenti persecutori e minacciosi, dalle quali era sorto un procedimento penale, sfociato nel rinvio a giudizio ed – infine – in una pronuncia di condanna, sia pure previa riqualificazione dei reati, oggetto dei capi a) e b) di imputazione, ai sensi dell'art. 660, c.p..
Giova evidenziare come l'assoluzione in appello sia stata limitata alla sola fattispecie di sostituzione di persona, di cui al capo c).
I comportamenti ascritti a sono stati, pertanto, accertati in sede Pt_1 penale nella loro materialit dallo stesso mai negata nel presente giudizio.
11 La Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso di e, nell'accogliere quello delle parti civili, ha espressamente Pt_1 stigmatizzato la derubricazione disposta dai Giudici di Appello, con le motivazioni sopra riportate.
Appare utile all'apprezzamento della fattispecie la lettura dei capi dell'accusa, oggetto delle pronunce rese in sede penale:
A) art 612 bis c 2 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate, molestava la moglie con continue provocazioni e Parte_5 intimidazioni, inviando alla stessa e ai di lei familiari, colleghi e amici messaggi ingiuriosi e minacciosi del tipo di quelli sotto indicali o volti a conoscere, i movimenti della donna, condotte tali da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, trasferendosi in altra abitazione. Segnatamente,
teneva le seguenti condotte: In data 21.10.2014 e 28.10.2014 Parte_1 molestava , amico della , inviandogli sms del seguente Persona_2 Parte_3 tenore: "Non credere che sono fesso.., "; "Mi hanno detto che avresti detto a un collega... che ti sei scopato mia moglie... potevi pure avere il buon senso di non dirlo... "; "Come fai a vivere.., lo sai solo tu. Senza vergogna "; "Se continua così la butto fuori di casa (riferendosi alla moglie). Nella vita ci vuole rispetto x le persone. Non credi? "; "Voglio vedere così... dove va???" Chissà "; "Ciao fammi una cortesia dici a Per_2
che non ho io il suo cell.., se la vedi... Rispondimi per favore è urgente"; "Ciao Pt_5
x favore puoi dire a se può contattarmi? Almeno sapere se stasera torna Per_2 Pt_5 a casa"; "Stasera magari sì consola con te... ahahahah capisci lo scherzo "; "Sai dove dorme. ?" "Dici a che voglio parlare con lei... se mi chiede scusa per il Pt_5 Pt_5 tradimento la perdono... grazie... non continuate a dire NO...perché lo so per certo.., se ha un po' di cuore... diglielo "; "Voglio solo parlare "; "'Tanto lo so che scopavate "; "Allora che fai neghi ancora, o mi fai parlare con lei? "; "Eravamo sotto il portico Per_2 della Basilica dì San Lorenzo e ti raccontavo il mio amore per te... quando ti ho chiesto se avevi ima relazione con mia moglie potevi essere sincero...sarebbe stato meglio x tutti";
- In data 30.10.2014 e 31.10.2014 inviava plurimi sms dì tenore minaccioso e ingiurioso ai genitori di , e;
in particolare, Parte_5 Persona_3 Persona_4 inviava a i seguenti messaggi di testo: "Rispondimi vedi che. vengo a Persona_4 Napoli se non rispondi...tua figlia mi tradiva...vergogna": "Ti giuro...tua figlia morirà"; inviava invece a i seguenti messaggi: "Dicevi che mi volevi bene Persona_3 come a un figlio"; "lo non ho mai avuto un padre vero...pensavo di averlo trovato in te"; "Se ne e andata di casa. Che figlia hai fattoi Complimenti!"; "Si vedeva che tua figlia era una puttana...dopo subito a letto con me...Lo scarto dì DO;
"Si vedeva Per_5 che la strada delia troia era stata presa in maniera eccellente"; "Grazie per avermi Per_ liberato da quel cancro dì tua figlia"; " mi tradiva e tu hai fono il suo gioco"; "Vergognati"; "Non mi create problemi economici...datemi la casa a me... e tutto finisce"; "Il giusto risarcimento per un cornuto": in data 3.11.2014 inviava a Parte_6 (amica di ), tramite l'applicazione WhatsApp, messaggi molesti e Parte_5 Pe petulanti del seguente tenore: "Ciao sono ...come l'hai trovata ? Bene Per_7 Pt_5 vero???? Antonio hai visto che bel ragazzo? Sicuramente si amano. Ti raccomando dai Per buoni consigli alla tua amica. Un bacione a presto "; "Ah scusami...ho sbagliato
...dimenticavo ... li ha tagliato la lingua... e poi sei la sua amica...seguirà il tuo Pt_5 stesso percorso di vita...poverina...pensava di ingannarmi...digli pure che ho scoperto tutto che sapevo lutto già da tempo...il suo inganno...le bugie hanno le gambe corte... pensavate che ero scemo...al tuo matrimonio vi sarete divertiti a parlare alle mie spalle...ma vi capisco dai...voi siete simili... CiaOOOOOOO"; "Quando senti digli Pt_5 che non sono un cane sciolto...ma un uomo ferito": "Stai tranquilla a breve ti presenterà la figlia di lui"; - In data 9.11.2014, sostituendosi alla moglie, inviava a , Parte_7 amica della , attraverso l'indirizzo di posta elettronica Parte_3 teresa . it, la seguente mail: "non posso parlare adesso dopo ti Email_1
12 chiamo e ti spiego...ho ima relazione con mio collega di lavoro...mi sono CP_2 innamorata ...capiscimi...l'amore ti travolge in modo inspiegabile...ho cercato in tutti i Per modi di evi/are questo dolore ad ...mi dispiace tanto... che adesso lui soffre, baci". Fatto aggravato per essere stato commesso dal coniuge. Fatto aggravato per essere stato commesso attraverso strumenti informatici (e. mail, applicazione WhatsApp) e telematici (sms). Fatti commessi in IL dal 27.10.2014 al 03.11.2014. B) artt. 81 cpv, 612 bis c. 1 c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate, molestava , madre di , mediante Persona_4 Parte_5 l'invio degli sms di cui al capo che precede, cosi da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura. Fatto aggravato per essere stato commesso attraverso strumenti telematici (sms), Fatto connesso a quello di cui al capo che precede. Accertato in IL dal 30.10.2014 al 31.10.2014. C) art. 494 c.p. perché, mantenendo la condotta di cui al capo A), al fine di recare danno a , induceva in errore , amica di quest'ultima, Parte_5 Parte_7 sostituendo illegittimamente la propria persona a quella della moglie nell'invio della mail descritta nel predetto capo A). Fatto connesso con quelli di cui ai capì che precedono. In IL e altrove il 9.11.2014”.
In tale quadro, la privazione dell'arma, lungi dal rivelarsi pretestuosa, appare basata su una valutazione, aderente ai canoni, indicati dalla citata giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della “non completa affidabilità” dell'agente, alla luce delle particolari esigenze di tutela dei soggetti coinvolti, tali da indurre ad un bilanciamento di interessi improntato alla massima prudenza.
Occorre, infatti, evidenziare come il venir meno dell'arma di servizio non precludesse la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituendo – al pari del sotteso status di agente di pubblica sicurezza – una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di Polizia Municipale, sulla quale certamente prevale la protezione della sfera psico-fisica dei terzi da possibili rischi, per quanto ipotetici.
Il ha, pertanto, esercitato l'ampia discrezionalità, riconosciutagli per CP_1 pacifica giurisprudenza, privilegiando, in base ad una corretta valutazione delle contrapposte esigenze, quella di tutela dei soggetti coinvolti nelle vicende all'epoca in atto, estranei al rapporto di lavoro.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, l'appello – nonostante la fondatezza del primo motivo di gravame – deve essere respinto, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto.
Per tali ragioni, il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione della metà delle spese del presente grado di giudizio con condanna dell'appellante – in ragione della soccombenza – alla rifusione del residuo.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza n. 1521/2024 del Tribunale di NO;
13 condanna l'appellante a rifondere all'appellato la metà le spese del grado, liquidate nella quota in complessivi € 2.500,00, oltre e oneri di Legge, con compensazione del residuo.
Così deciso in IL, 29/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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