Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37782/2023 R.G. promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. FALCO CRISTIAN ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata all'Indirizzo telematico del difensore
OPPONENTE contro
) rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO LUIGI ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo 45
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
Voglia, l'On. Giudice adito, avverso ogni contraria istanza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 13592/2023, R.G. 20510/2023, in quanto infondato ed illegittimo per i motivi di
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
PER PARTE OPPOSTA:
Nel merito rigettare l'opposizione confermando il decreto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 13592/2023 (RG n. 20510/2023), Parte_1
col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di della somma CP_1 di € 10.335,28, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per i chilometri supplementari, rispetto a quelli pattuiti, percorsi dal veicolo ad essa noleggiato.
1
Ha concluso per l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio, la parte opposta ha esposto che il contratto è stato sottoscritto il 2 maggio
2022 e prevede la percorrenza di 1.500,00 chilometri mensili, che la durata del noleggio era prevista fino al 1° agosto 2022, ma il veicolo (furgone Peugeot Boxer 335 L4 BlueHDi 160 CV, targato GC 549
ZX) è stato restituito il 30 dicembre 2022, che il bene noleggiato aveva percorso, al momento della consegna, 19.899 chilometri e, a quello della restituzione, 67.269 chilometri.
Ha dedotto che, decurtati 1.500 chilometri mensili da maggio a dicembre 2022 (pari a otto mesi e
12.000 chilometri), il corrispettivo ingiunto in pagamento concerne i 47.370 chilometri extra contratto percorsi dal veicolo, per i quali è stato pattuito contrattualmente il corrispettivo di € 0,28 ciascuno, oltre
IVA, corrispondente a totali € 8.135,10, oltre IVA ed interessi, chiesti nel ricorso monitorio.
Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Il giudice ha respinto l'istanza ex art. 648 cpc ed ha ammesso ed espletato la prova orale. All'esito, ha rimesso la causa in decisione, ai sensi dell'art. 189 cpc, ed ha sostituito l'udienza col deposito di note scritte.
2. L'opponente ha contestato, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1) cpc, la sottoscrizione apposta al verbale di restituzione del veicolo in data 30 dicembre 2022 (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), deducendo che “la firma ivi apposta - prodotta peraltro in copia e già disconosciuta - non risulta essere quella del Sig. né quella di alcun altro dipendente o Parte_2
autista riconducibile al . Parte_1
La creditrice opposta ha versato in atti il contratto di noleggio n. 25864, recante in calce una firma apparentemente riconducibile a (doc. 1 allegato al ricorso per ingiunzione), con Parte_2
l'allegato B, recante 24 fotografie che ritraggono “lo stato del mezzo al momento del ritiro”, la data e l'ora del ritiro (02/05/2022, ore 16:29) e la sottoscrizione, apparentemente riconducibile a Pt_2
(doc. 1).
[...]
Ha pure prodotto l'allegato C al contratto, che contiene 4 fotografie relative a “nuovi danni riscontrati al momento della riconsegna”, la data del 30/12/2022 quale quella di “arrivo”, i chilometri di “arrivo”
(67.269) e il nome dell'autista ( ) e del cliente ( . La firma ivi apposta Persona_1 Parte_1
non è intellegibile (doc 2).
2 Il teste , all'epoca dei fatti dipendente del con mansioni di autista, Persona_1 Pt_1 Pt_1
ha dichiarato di non aver sottoscritto lui il verbale di restituzione del veicolo (doc. 2 dell'opposta) e di non ricordare il totale dei chilometri percorsi al veicolo per cui è causa, al momento della riconsegna
(“non ricordo quanti erano i chilometri percorsi dal veicolo noleggiato presso per conto del CP_1
. Ricordo di aver preso a noleggio alcuni furgoni, quando l'azienda ne ha fatto richiesta, ma Parte_1
non saprei dire se si tratta di questo perché non ricordo la targa. Mostratomi il documento di restituzione del veicolo (doc. 2), dico che la firma apposta non è la mia. Non riconosco come mia nemmeno la sottoscrizione apposta agli altri documenti che mi vengono esibiti (docc. 1). Escludo di essere stato io a restituire il veicolo. Non so dire se il veicolo ha percorso chilometri aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti”).
CP_ Il teste dipendente di una società partner di , STEV con sede in Bari e Testimone_1 CP_1
che gestisce i noleggi su Bari per ha riferito di aver seguito personalmente l'affare e CP_1
curato la stipulazione del contratto, che è stato sottoscritto, alla sua presenza, dal rappresentante legale dell'opponente, (“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono stato io a Parte_2 predisporre il contratto che vedo (doc. 1 dell'opposta) ed a farlo firmare alla mia presenza. Già in precedenza il aveva preso a noleggio altri furgoni, ma io mi ricordo di questo perché Parte_1
sono stato io a scattare le foto del veicolo ed a spiegare che i chilometri compresi nel noleggio erano
1.500,00 mensili. Ricordo che erano gli inizi di maggio 2022. Se non ricordo male, il contratto fu firmato dal titolare del , ma il veicolo fu consegnato all' ”). Parte_1 Parte_2 Per_1
Ha dichiarato che “Il veicolo è stato restituito a fine anno 2022 dal , ero presente io e le chiavi Pt_2
sono state date a me. Ricordo che gli dissi anche che i chilometri effettivamente percorsi erano molti di più, circa 30.000,00 in più, a mia memoria. Esaminato il doc. 2 dell'opponente, dichiaro di aver compilato personalmente il modulo di restituzione del veicolo;
ho inserito io il dato relativo ai chilometri percorsi effettivamente. E' poi il sistema a calcolare in automatico la differenza tra i chilometri compresi nel noleggio e quelli in più. Lo dissi al e gli dissi subito anche la Pt_2 differenza di prezzo che avrebbe dovuto pagare, erano circa € 9.900,00. Siccome l'importo era molto elevato, gli proposi di pagare con un unico bonifico oppure in tre rate, per venirgli incontro, anche perché le altre fatture erano state saldate. Il disse che si sarebbe organizzato per provvedere”). Pt_2
In seguito ha precisato: “Non ricordo se il venne da solo oppure accompagnato da altri. La Pt_2
firma apposta sul doc. 2 è stata apposta dal sul palmare. Anzi preciso che non ricordo se la Pt_2
differenza esatta di chilometraggio gliela dissi subito oppure poco dopo al telefono”.
3 Il teste ha pure chiarito che “nel contratto di noleggio abbiamo indicato il come intestatario Parte_1 del contratto e della fatturazione e l' come conducente, perché ha la responsabilità del veicolo Per_1
in caso di danni, sebbene questi sia stato indicato come locatario. Per prassi, facciamo sempre così”.
Ciò spiega come mai anche nel documento 2 sia stato indicato l come conducente. Per_1
Alla luce delle deposizioni testimoniali, è accertato che il veicolo noleggiato per cui è causa è stato restituito da a il 30/12/2022 e che i chilometri complessivamente Parte_2 Parte_3
percorsi al momento della restituzione erano 67.269, perché personalmente verificati dal teste escusso.
Il fatto che, eventualmente, il documento 2 possa essere stato sottoscritto anche da un accompagnatore del , anziché da costui personalmente, non ha una concreta incidenza ai fini di causa, giacché il Pt_4
teste, con dovizia di particolari, ha precisato che il veicolo è stato restituito dal , forse Pt_4
accompagnato da qualcun altro, e che egli ha rilevato personalmente il numero totale dei chilometri percorsi.
Siccome il corrispettivo negoziale è comprensivo di 1.500 chilometri mensili e prevede il costo aggiuntivo di € 0,28 per ogni chilometro ulteriore, l'importo ingiunto in pagamento è dovuto.
In definitiva, l'opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo va, conseguentemente, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo nei valori minimi tariffari, in relazione allo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 13592/2023 (RG n. 20510/2023), che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 20/03/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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