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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 730 /2023 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 730 /2023 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SAFFIOTI VINCENZO giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace -
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROSATO FRANCA , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Come da note del 1.4.25; Per parte convenuta:
Come da note del 24.3.25.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. parte attrice ha agito in giudizio a seguito di un incidente stradale verificatosi in Montebelluna il 19.3.2022 verso le ore 9,30 allorquando in sella alla Parte_1
propria bicicletta, veniva a collisione con la vettura tg. FC 450 SF garantita da Controparte_2
di proprietà di ritenendo la causa interamente
[...] Controparte_1 Parte_1
documentale ha introdotto il presente giudizio con un ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. chiedendo la condanna di in solido con al risarcimento della Controparte_2 Controparte_1 somma di Euro 21.911,39. – che prima del presente giudizio ha Controparte_2
corrisposto all' odierno ricorrente la somma di Euro 11.854,61 - si è costituita contestando anzitutto la dinamica del sinistro, oltre alla domanda nel quantum.
Il rito è stato mutato ed, all'esito, sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio formale del convenuto contumace, di prova orale e di ctu medico legale.
La causa è stata successivamente rinviata alla data del 3.4.25 per la discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
***
1. Della dinamica del sinistro.
All'esito dell'istruttoria può ritenersi provata la dinamica del sinistro così come riportata dall'attore.
Il sig. si trovava in sella alla propria bici, quando veniva urtato (sul gomito sinistro) Parte_1 dallo specchietto retrovisore di un'auto in fase di sorpasso, ovvero il veicolo Mini Cooper
Countryman targato FC450SF, assicurato (polizza 8900901015980), Controparte_2
condotto dal proprietario sig. Controparte_1
A cagione dell'urto, il sig. perdeva il controllo della bicicletta e cadeva sul lato sinistro. Pt_1 Il fatto è stato confermato sia dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale che dal teste oculare, amico dell'attore, che lo seguiva in bicicletta.
La responsabilità del sig. nella causazione del sinistro deve quindi dirsi Controparte_1
provata.
2. Del danno
2.1. Del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane
(c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge quanto segue. Persona_1
Il Sig. ha riportato dei traumatismi, estrinsecatisi essenzialmente in: Parte_1
-Trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra;
-Trauma contusivo all'emitorace sinistro (guarito senza postumi soggettivi dichiarati);
-Trauma contusivo al ginocchio sinistro, con trauma distrattivo del LCA ed evidenza alla RM di rottura meniscale mediale (non trattata).
Per quanto attiene il periodo di malattia/convalescenza, il Danno Biologico Temporaneo è stato così frazionato: - Parziale al 75%, giorni 15 (quindici);
- Parziale al 50%, giorni 20 (venti);
- Parziale al 25%, giorni 30 (trenta).
Le menomazioni attualmente presenti possono secondo il ctu trovare un'equa valutazione nel riconoscimento di una permanente invalidità pari all'8% (otto per cento), da risarcire a titolo di danno biologico.
Il grado di sofferenza, per quanto di competenza valutativa riferita alle competenze di natura medico- legale, può essere stimato come lieve medio per il periodo di malattia/convalescenza, lieve avendo per riferimento il grado percentualistico della permanente.
Il c.t.u. ha ritenuto che le lesioni di cui sopra, per natura e caratteristiche, debbano essere causalmente ricondotte al sinistro stradale in questione.
Trattandosi di lesioni di natura micropermanente, connesse alla circolazione stradale di veicoli a motore, sono applicabili i criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass.
Avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nell' 8 %, utilizzando le tabelle 2024-2025, compete la liquidazione di un importo pari ad € 14.004.
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 55,24 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 621,45 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 552,40 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 414,30 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 1.588,15 a cui va aggiunto l'incremento per il danno morale (euro 1.559,30).
Il totale è quindi 17.152,33 euro.
Gli importi sopra indicati si riferiscono alla componente lesione della salute e possono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione le ulteriori conseguenze dei postumi.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle storiche sentenze San Martino, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nel primo caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nel secondo caso, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica.
Nella liquidazione del danno devono, quindi, essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale che connotano il caso concreto. Solo così facendo il Giudice potrà garantire l'integrale risarcimento del danno, evitando però duplicazioni risarcitorie.
Nello specifico, dovranno essere considerate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).
3. Del danno patrimoniale.
Vengono esibite ricevute di spese per un costo complessivo pari ad Euro 2.266,00
(duemiladuecentosessantasei/00): tale cifra è stata ritenuta congrua dal ctu e pertinente alla natura delle lesioni ed al loro trattamento ed è relativa alle seguenti ricevute affogliate agli Atti di causa: -
Fattura n. 335/A dell'11.07.22 The Box Health, per fisioterapia: Euro 1.874,00; -Ricevuta n. 389 del
21.07.22 Dott. , per visite ortopediche: Euro 392,00. Persona_2
Per quanto riguarda la ricevuta di cure fisioterapiche, in linea teorica il costo sostenuto di Euro
1.874,00 è da ritenere astrattamente condivisibile, ma afferma il ctu che dalla lettura del documento allegato al fascicolo di causa non è possibile evincere quali trattamenti siano stati effettuati. La prova non è quindi stata raggiunta.
Inoltre viene esibito preavviso di parcella, dell'importo di Euro 500,00 a firma del Dott. Per_3
relativo alla consulenza medico legale redatta stragiudizialmente: tale cifra è da ritenere
[...]
congrua e pertinente ai sensi del Tariffario SISMLA 2023, ma la documentazione sottoposta non costituisce attestazione di avvenuto pagamento.
Lo stesso vale per la spesa sostenuta in sede di negoziazione assistita;
non viene esibita la prova dell'avvenuto pagamento.
Trattandosi di danno emergente è necessario che il danneggiato provi l'avvenuta lesione patrimoniale, che rappresenta il pregiudizio di cui si chiede il ristoro;
per tale motivo non è sufficiente esibire la mera fattura, ma è altresì necessario provare l'avvenuto esborso, a mezzo della prova dell'avvenuto pagamento.
Il danno patrimoniale può quindi essere risarcito nella misura di euro 2.266.
4. Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi € 11.854,61 per i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dall'attore, al fine di decurtare tale importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
5) Delle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi per le prime tre fasi, essendosi svolta discussione orale, senza deposito di memorie.
Le spese di c.t.u. e c.t.p., sono definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, in considerazione degli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
Controparte_1
Condanna le parti convenute in solido a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 17.152,33 ed a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 2.266, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, detratta la somma ricevuta a titolo di acconto.
Condanna le parti convenute in solido a pagare, in favore di parte attrice, le spese di lite, che liquida in euro 288,95 per anticipazioni e 3.376 per compensi, oltre accessori di legge.
Pone definitivamente e solidalmente a carico delle convenute le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 16.9.24 e le spese di c.t.p.
Treviso, 3.4.25
Il Giudice
Marina Righi