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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 615/2025 promosso da:
(cf.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN); e
(cf.: ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. GALLI GIUSEPPINA, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) Dichiarare Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e a IN (AN) il giorno 28.06.2003 con atto Parte_1 Parte_2 eg o dell'anno 2003 al Numero 4 Parte I Serie Ufficio 1 per essere trascorso il termine di protratta separazione ai sensi dell'art 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ed ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Nella casa familiare rimarrà ad abitare il proprietario Sig. la Sig.ra si è Pt_2 Pt_1 trasferita da tempo presso altra abitazione a IN;
3) il figlio maggiorenne è domiciliato, per motivi di studio a Bologna, avrà la Per_1 residenza presso la madre, quando tornerà a casa potrà soggiornare a a suo piacimento dal padre o dalla madre, così come passerà con loro tutte le festività natalizie pasquale e le vacanze estive.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Pt_1
maggiorenne ma ancora non indipendente economicamente, un assegno mensile di € Per_2 ovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, solo dopo l'invio dei documenti che le comprovano, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, che di seguito viene integralmente trascritto ed accettato dai ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, - oltre a quelle indicate nel dettaglio relative alle tasse universitarie, all'alloggio a Bologna e ai libri universitari;
6) I ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto a IN (AN) il 28/06/2003 con rito civile.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 193 del 19/06/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), l. n. 898 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione (peraltro, iniziata di fatto anni prima rispetto alla proposizione del ricorso per separazione) induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in IN (AN) il 28/06/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte I, serie
// Ufficio 1 dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studente universitario fuori sede).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a IN (AN) il 28/06/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte I, serie // dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 615/2025 promosso da:
(cf.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN); e
(cf.: ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. GALLI GIUSEPPINA, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) Dichiarare Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e a IN (AN) il giorno 28.06.2003 con atto Parte_1 Parte_2 eg o dell'anno 2003 al Numero 4 Parte I Serie Ufficio 1 per essere trascorso il termine di protratta separazione ai sensi dell'art 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ed ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Nella casa familiare rimarrà ad abitare il proprietario Sig. la Sig.ra si è Pt_2 Pt_1 trasferita da tempo presso altra abitazione a IN;
3) il figlio maggiorenne è domiciliato, per motivi di studio a Bologna, avrà la Per_1 residenza presso la madre, quando tornerà a casa potrà soggiornare a a suo piacimento dal padre o dalla madre, così come passerà con loro tutte le festività natalizie pasquale e le vacanze estive.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Pt_1
maggiorenne ma ancora non indipendente economicamente, un assegno mensile di € Per_2 ovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, solo dopo l'invio dei documenti che le comprovano, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, che di seguito viene integralmente trascritto ed accettato dai ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, - oltre a quelle indicate nel dettaglio relative alle tasse universitarie, all'alloggio a Bologna e ai libri universitari;
6) I ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto a IN (AN) il 28/06/2003 con rito civile.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 193 del 19/06/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), l. n. 898 cit.; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione (peraltro, iniziata di fatto anni prima rispetto alla proposizione del ricorso per separazione) induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in IN (AN) il 28/06/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte I, serie
// Ufficio 1 dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studente universitario fuori sede).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a IN (AN) il 28/06/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte I, serie // dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi