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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIMINO Parte_1 C.F._1
CALOGERO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio della dott. , elettivamente CP_2 Persona_1 domiciliato presso l' , via delle Cave n. 180, Controparte_3
; CP_3
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Con
“Accertare l'illegittimità del decreto n. 3172 del 09/08/2024 del Dirigente dell' di CP_3 CP_3
- Sede di nella parte in cui, nell'approvare la graduatoria provinciale permanente definitiva, di CP_3 cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, per l'anno scolastico 2024/2025, relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, posiziona la lavoratrice al posto n. 145 Parte_1 con punti 22,00.
- Ritenere e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere posizionata, nella detta Parte_1 graduatoria provinciale permanente definitiva dell'USP di per l'anno scolastico 2024/2025, CP_3 relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, al posto n. 87 con punti 23,00.
- Conseguentemente, previa disapplicazione di detto illegittimo atto datoriale, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore: Controparte_1
ad attribuire alla lavoratrice nella graduatoria provinciale permanente definitiva Parte_1 dell'USP di di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, per l'anno scolastico 2024/2025, CP_3 relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, complessivi punti 23,00 ed inserirla al posto n. 87;
ad assumere a tempo indeterminato la lavoratrice con il profilo professionale di Parte_1
Collaboratore Scolastico e con decorrenza giuridica ed economica decorrente dal 01/09/2024.
- Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, da distrarre al sottoscritto difensore/procuratore, che si dichiara antistatario. ”
pagina 1 di 4 ***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti. Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere dipendente del convenuto in forza di un CP_1
contratto a tempo determinato, quale appartenente alla categoria del personale ATA-profilo
Collaboratore Scolastico, inserita nella relativa graduatoria provinciale permanente definitiva dell'USP di di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, ed in servizio presso l'Istituto Comprensivo CP_3
“Comuni della Sculdascia” di Casale di Scodosia.
Proseguiva l'attrice esponendo di aver presentato il 15/05/2024 all'USP di domanda di CP_3
aggiornamento della graduatoria sopra indicata, formata a seguito di procedura indetta con Decreto n.
2064 del 09/05/2024 del Direttore Generale dell' e che in forza dei servizi prestati dal CP_5
19/05/2023 al 30/06/2023, pari ad 1 mese e 12 giorni, e dal 01/09/2023 al 30/06/2024, pari a 10 mesi, la ricorrente riteneva che le spettassero, rispetto alla graduatoria permanente per l'anno scolastico
2023/2024, ove era stata posizionata al posto n. 137 con punti 17,50, ulteriori
5,50 punti (0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg) per un totale di 23,00 punti
(17,50 + 5,50).
Invece l'USP di nell'approvare con decreto del Dirigente n. 3172 del 09/08/2024 la CP_3 graduatoria provinciale permanente definitiva, aveva assegnato all'attrice punti 4,50 per complessivi punti 22,00, posizionandola al posto n. 145 anziché al posto n. 87, non avendo valutato quale servizio prestato, il periodo di gg. 53 (dal 20/01/2024 al 10/02/2024; dal 18/03/2024 al 30/03/2024; dal
22/04/2024 all'11/05/2024), in cui la predetta aveva fruito del congedo straordinario ex art. 42, comma
V, D.Lgs. n. 151/2001 per assistere la figlia minore affetta da disabilità grave. Persona_2
Concludeva la ricorrente dolendosi del fatto che l'attribuzione del punteggio di 22 punti non le aveva consentito di essere assunta a tempo indeterminato, avendo il convenuto autorizzato l'USP CP_1 di per l'anno scolastico 2024/2025 all'assunzione a tempo indeterminato di n. 116 unità del CP_3
personale , sicché la , con la corretta attribuzione di Parte_2 Parte_1
punti 23,00 e posizionamento al posto n. 87, sarebbe stata assunta a tempo indeterminato già dal
01/09/2024.
pagina 2 di 4 Precisava la ricorrente che ai sensi dell'art. 43, comma secondo, del D. Lgs. n. 151/2001, al congedo straordinario ex art. 42, comma V, si applicavano le disposizioni di cui all'art. 34, comma V, di detto decreto legislativo, che così dispone: “I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio”, sicché il congedo straordinario (detto comunemente anche “congedo biennale 104”) doveva essere equiparato ad ogni effetto di legge al congedo parentale ex artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 151/2001, di cui la predetta aveva fruito in precedenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che resisteva al resistendo al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe, e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito della domanda, che è infondata e va rigettata, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che incontestata tra le parti, e documentata dagli atti, è la circostanza che la ricorrente per
53 giorni(dal 20/01/2024 al 10/02/2024; dal 18/03/2024 al 30/03/2024; dal 22/04/2024 all'11/05/2024) ha fruito del congedo straordinario ex art. 42, comma V, D.Lgs. n. 151/2001 per fruizione di due periodi di congedo per assistenza di familiare con handicap con connotazione di gravità.
Deve rilevarsi che tali periodi non corrispondono a congedi parentali ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. N.
151/2001, ma congedi previsti dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il quale al comma 5 prevede la possibilità per i genitori, i fratelli o sorelle di un soggetto portatore di handicap grave di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992 di usufruire del congedo previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 53/2000.
Il medesimo comma 5 prevede il diritto del richiedente di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma la l'art. 4 della legge 53/2000 prevede al comma 2 che durante il periodo di congedo il dipendente conservi il posto di lavoro, non abbia diritto alla retribuzione e non possa svolgere alcun tipo di attività lavorativa, stabilendo infine che detto congedo non sia computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma la possibilità per il lavoratore di provvedere al riscatto.
Ferme le previsioni legislative sopra ricordate deve ritenersi che sia corretta la decisione assunta dall'amministrazione convenuta, che ha ritenuto che: “I servizi dichiarati dalla ricorrente sono stati valutati ai sensi dell'art. 1 nota (1) e ai sensi dell'allegato n.1 “Avvertenze comuni alle tabelle di valutazione” lettera F del bando URS Veneto Decreto n. 2064 del 09/05/2024 nonché dell'art. 42 del
D.lgs. 151/2001 e L'applicazione di tali norme non consente di ritenere il congedo biennale quale
pagina 3 di 4 servizio prestato dalla dipendente in quanto soggetto ad indennità sostitutiva della retribuzione e non a retribuzione effettiva.”
Il ricorso va dunque rigettato, con spese compensate stante la complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 665/2024 RG CL promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIMINO Parte_1 C.F._1
CALOGERO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio della dott. , elettivamente CP_2 Persona_1 domiciliato presso l' , via delle Cave n. 180, Controparte_3
; CP_3
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Con
“Accertare l'illegittimità del decreto n. 3172 del 09/08/2024 del Dirigente dell' di CP_3 CP_3
- Sede di nella parte in cui, nell'approvare la graduatoria provinciale permanente definitiva, di CP_3 cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, per l'anno scolastico 2024/2025, relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, posiziona la lavoratrice al posto n. 145 Parte_1 con punti 22,00.
- Ritenere e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere posizionata, nella detta Parte_1 graduatoria provinciale permanente definitiva dell'USP di per l'anno scolastico 2024/2025, CP_3 relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, al posto n. 87 con punti 23,00.
- Conseguentemente, previa disapplicazione di detto illegittimo atto datoriale, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore: Controparte_1
ad attribuire alla lavoratrice nella graduatoria provinciale permanente definitiva Parte_1 dell'USP di di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, per l'anno scolastico 2024/2025, CP_3 relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, complessivi punti 23,00 ed inserirla al posto n. 87;
ad assumere a tempo indeterminato la lavoratrice con il profilo professionale di Parte_1
Collaboratore Scolastico e con decorrenza giuridica ed economica decorrente dal 01/09/2024.
- Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, da distrarre al sottoscritto difensore/procuratore, che si dichiara antistatario. ”
pagina 1 di 4 ***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti. Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere dipendente del convenuto in forza di un CP_1
contratto a tempo determinato, quale appartenente alla categoria del personale ATA-profilo
Collaboratore Scolastico, inserita nella relativa graduatoria provinciale permanente definitiva dell'USP di di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, ed in servizio presso l'Istituto Comprensivo CP_3
“Comuni della Sculdascia” di Casale di Scodosia.
Proseguiva l'attrice esponendo di aver presentato il 15/05/2024 all'USP di domanda di CP_3
aggiornamento della graduatoria sopra indicata, formata a seguito di procedura indetta con Decreto n.
2064 del 09/05/2024 del Direttore Generale dell' e che in forza dei servizi prestati dal CP_5
19/05/2023 al 30/06/2023, pari ad 1 mese e 12 giorni, e dal 01/09/2023 al 30/06/2024, pari a 10 mesi, la ricorrente riteneva che le spettassero, rispetto alla graduatoria permanente per l'anno scolastico
2023/2024, ove era stata posizionata al posto n. 137 con punti 17,50, ulteriori
5,50 punti (0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg) per un totale di 23,00 punti
(17,50 + 5,50).
Invece l'USP di nell'approvare con decreto del Dirigente n. 3172 del 09/08/2024 la CP_3 graduatoria provinciale permanente definitiva, aveva assegnato all'attrice punti 4,50 per complessivi punti 22,00, posizionandola al posto n. 145 anziché al posto n. 87, non avendo valutato quale servizio prestato, il periodo di gg. 53 (dal 20/01/2024 al 10/02/2024; dal 18/03/2024 al 30/03/2024; dal
22/04/2024 all'11/05/2024), in cui la predetta aveva fruito del congedo straordinario ex art. 42, comma
V, D.Lgs. n. 151/2001 per assistere la figlia minore affetta da disabilità grave. Persona_2
Concludeva la ricorrente dolendosi del fatto che l'attribuzione del punteggio di 22 punti non le aveva consentito di essere assunta a tempo indeterminato, avendo il convenuto autorizzato l'USP CP_1 di per l'anno scolastico 2024/2025 all'assunzione a tempo indeterminato di n. 116 unità del CP_3
personale , sicché la , con la corretta attribuzione di Parte_2 Parte_1
punti 23,00 e posizionamento al posto n. 87, sarebbe stata assunta a tempo indeterminato già dal
01/09/2024.
pagina 2 di 4 Precisava la ricorrente che ai sensi dell'art. 43, comma secondo, del D. Lgs. n. 151/2001, al congedo straordinario ex art. 42, comma V, si applicavano le disposizioni di cui all'art. 34, comma V, di detto decreto legislativo, che così dispone: “I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio”, sicché il congedo straordinario (detto comunemente anche “congedo biennale 104”) doveva essere equiparato ad ogni effetto di legge al congedo parentale ex artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 151/2001, di cui la predetta aveva fruito in precedenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che resisteva al resistendo al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe, e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito della domanda, che è infondata e va rigettata, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che incontestata tra le parti, e documentata dagli atti, è la circostanza che la ricorrente per
53 giorni(dal 20/01/2024 al 10/02/2024; dal 18/03/2024 al 30/03/2024; dal 22/04/2024 all'11/05/2024) ha fruito del congedo straordinario ex art. 42, comma V, D.Lgs. n. 151/2001 per fruizione di due periodi di congedo per assistenza di familiare con handicap con connotazione di gravità.
Deve rilevarsi che tali periodi non corrispondono a congedi parentali ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. N.
151/2001, ma congedi previsti dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il quale al comma 5 prevede la possibilità per i genitori, i fratelli o sorelle di un soggetto portatore di handicap grave di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992 di usufruire del congedo previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 53/2000.
Il medesimo comma 5 prevede il diritto del richiedente di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma la l'art. 4 della legge 53/2000 prevede al comma 2 che durante il periodo di congedo il dipendente conservi il posto di lavoro, non abbia diritto alla retribuzione e non possa svolgere alcun tipo di attività lavorativa, stabilendo infine che detto congedo non sia computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma la possibilità per il lavoratore di provvedere al riscatto.
Ferme le previsioni legislative sopra ricordate deve ritenersi che sia corretta la decisione assunta dall'amministrazione convenuta, che ha ritenuto che: “I servizi dichiarati dalla ricorrente sono stati valutati ai sensi dell'art. 1 nota (1) e ai sensi dell'allegato n.1 “Avvertenze comuni alle tabelle di valutazione” lettera F del bando URS Veneto Decreto n. 2064 del 09/05/2024 nonché dell'art. 42 del
D.lgs. 151/2001 e L'applicazione di tali norme non consente di ritenere il congedo biennale quale
pagina 3 di 4 servizio prestato dalla dipendente in quanto soggetto ad indennità sostitutiva della retribuzione e non a retribuzione effettiva.”
Il ricorso va dunque rigettato, con spese compensate stante la complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 665/2024 RG CL promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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