Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14496/2023 R.G. promossa da:
, rapp. E dif. dall'avv. LOSPINOSO MASSIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2023 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti al fine di veder riconoscere al ricorrente la malattia professionale derivante e strettamente connessa all'attività lavorativa svolta dallo stesso e ai rischi dell'attività lavorativa in virtù della documentazione medica allegata al presente ricorso;
2) per l'effetto dell'avvenuto accertamento condannare l sede di CP_1
Bari al pagamento dell'indennizzo del danno non patrimoniale in termini di danno di natura biologico conseguente all'avvenuto accertamento e riconoscimento della malattia professionale di cui al punto 1 per l'importo minimo di € 10.000,00 e/o da rimettere alla valutazione equitativa del
Giudice;
3) sempre per effetto dell'avvenuto accertamento di cui al punto 1 condannare l sede di Bari al pagamento del danno di natura CP_1
4) per effetto dell'avvenuto accertamento di cui al punto 1 condannare l sede di Bari al pagamento dell'indennizzo del danno di natura CP_1 patrimoniale in termini di danno da diminuite capacità di lavoro, danno da quantificare nell'importo minimo di € 5.000,00 e/o da rimettere alla valutazione equitativa del Giudice.
5) per effetto dell'avvenuto accertamento di cui al punto 1 condannare l sede di Bari al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione giornaliera percepita dal dipendente dal 4° giorno successivo a quello in cui si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno e al 75% della retribuzione dal 91° giorno e fino a guarigione clinica.
6) condannare l' sede di Bari al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla documentazione esaminata in sede di operazioni peritali (estratto contributivo e giudizio di idoneità alla mansione specifica), dalla quale è emerso che il ricorrente dal 1985 ha svolto la mansione di autista di mezzi pesanti ed è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i in qualità di autista esposto ai rischi specifici della mansione: movimentazione manuale di carichi, polveri ambientali, vibrazioni corpo intero, sovraccarico biomeccanico del rachide, incolumità terzi di autista formulato dal medico competente in data 15/02/2022 con limitazioni per il sollevamento manuale di carichi di peso superiore ai 10 kg e il divieto di guida dei carrelli elevatori.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 30.12.2022, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 10%. In particolare, il ctu ha osservato quanto segue “Esaminata la documentazione presente nel fascicolo di causa ed acquisita in sede di operazioni peritali, nonché sulla scorta di quanto direttamente obiettivato, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. in merito alla controversia fra le parti ovvero il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata:
“Ernia discale L4-L5, L5-S1 in autista di camion esposto a vibrazioni trasmesse al corpo intero” la cui tutela viene negata dal convenuto Ente assicuratore.
Ai fini della corretta valutazione del caso in oggetto, è opportuno richiamare la nozione ormai sufficientemente acquisita che la spondilosi è un'artrosi generalizzata della colonna vertebrale che consiste in una lenta e progressiva degenerazione che coinvolge tutte le strutture ossee e legamentose della colonna vertebrale. Questa patologia degenerativa della colonna vertebrale è generalmente collegata alla disidratazione dei dischi intervertebrali, altrimenti definita discopatia, responsabile del consumo e della lenta deformazione dei processi articolari posteriori e della formazione degli osteofiti. La forma più comune di discopatia è la protrusione che consiste nella deformazione della parte più esterna del disco intervertebrale disidratato, che risulta compresso e fuori asse rispetto a quelli immediatamente sopra e sotto con fuoriuscita dal suo spazio naturale ed invasione di quello circostante fino al contatto con le vicine radici nervose. La protrusione determina un dolore che può irradiarsi lungo il nervo sciatico (nella parte posteriore della gamba), oppure lungo il nervo crurale, coinvolgendo la coscia nella parte anteriore e l'inguine. La diagnosi di protrusione discale si effettua nel corso di una visita specialista e può avvalersi anche di una risonanza magnetica.
Se il deterioramento del disco porta alla rottura del disco stesso, si ha la fuoriuscita del nucleo polposo che va a invadere lo spazio circostante con conseguente compressione delle radici nervose che determina infiammazione e dolore. Questo quadro morboso è denominato ernia del disco.
Si parla di spondilosi lombare, quando il dolore coinvolge la parte lombare della colonna vertebrale;
spondiloartrosi diusa o spondilosi completa, quando interessa tutta la colonna vertebrale;
spondilosi cervicale, quando la regione interessata è quella cervicale.
L'eziologia è discopatia è multifattoriale essendo riconducibile alla progressiva usura nel tempo dei dischi intervertebrali associata ad altri fattori di rischio quali la predisposizione genetica;
l'infiammazione del disco;
le patologie reumatiche;
il peso corporeo eccessivo;
l'attività professionale usurante (vibrazioni costanti, guida di veicoli pesanti, sollevamento di carichi); i traumi da sforzo;
le lesioni da impatto della colonna;
l'osteoporosi; la sedentarietà; la postura errata;
lo sport agonistico;
la dieta squilibrata;
il fumo e alcol, che influiscono negativamente sul nutrimento del disco;
gli interventi chirurgici.
Per quanto riguarda i fattori di rischio occupazionali sono presenti in letteratura numerose evidenze a sostegno del fatto che la guida professionale è causa di stress per il rachide a causa del prolungato mantenimento della postura seduta, dell'esposizione protratta a vibrazioni trasmesse al corpo intero e dell'adozione di stili di vita sbagliati quali la sedentarietà, le cattive abitudini alimentari che portano ad eccesso ponderale e alla maggiore frequenza di malattie dismetaboliche (Int. J.
Environ. Res. Public Health 2022, 19, 6837. https://doi.org/10.3390/ijerph19116837: Musculoskeletal Disorders
Associated with Occupational Driving: A Systematic Review Spanning 2006–
2021). In ragione di ciò dal 2014, con il D.M. 10/06/2014 (Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli eetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni e integrazioni), l'ernia discale lombare è stata inserita nella Lista 1 alla voce 12 M 51.2 ovvero è considerata
LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA' in caso di Controparte_2 dimostrata esposizione professionale a “VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÀ DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI
MECCANICI”.
Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, è dimostrato che il ricorrente è affetto da “ernie discali multiple lombari Parte_1 con segni di danno neurogeno di tipo mieloradicolare a vario livello evolutivo nei miomeri di L4-l5 e L5-S1” ed è altrettanto sufficientemente dimostrato che dal 1985 ad oggi egli ha svolto la mansione di autista di mezzi pesanti (cfr estratto contributivo . Tale evidenza è CP_3 ulteriormente confermata dal fatto che egli è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i in qualità di autista esposto ai rischi specifici della mansione: movimentazione manuale di carichi, polveri ambientali, vibrazioni corpo intero, sovraccarico biomeccanico del rachide, incolumità terzi (cfr giudizio di idoneità alla mansione specifica di autista formulato dal medico competente in data 15/02/2022 con limitazioni per il sollevamento manuale di carichi di peso superiore ai 10 kg e il divieto di guida dei carrelli elevatori).
Alla luce di quanto finora argomentato si può pacificamente affermare che nel caso in questione è stata fornita la prova della sussistenza dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e che il nesso di causalità tra l'esposizione prolungata a vibrazioni trasmesse al corpo intero durante lo svolgimento della mansione di autotrasportatore e la patologia erniaria discale è stato sufficientemente dimostrato pur in considerazione della presenza di comorbidità quali l'artropatia reumatica diffusa, il diabete e l'obesità”. Pertanto, il ctu ha concluso nei seguenti termini è affetto da: Parte_1
1. Ernie discali multiple lombari con segni di danno neurogeno di tipo mieloradicolare a vario livello evolutivo nei miomeri di L4-l5 e L5-S1 in soggetto professionalmente esposto a vibrazioni a corpo intero autista di automezzi pesanti.
° Trattasi di malattia di origine professionale in quanto l'origine lavorativa è sufficientemente dimostrata dagli elementi ricavati dalla documentazione presente nel fascicolo di causa ed acquisita in sede di operazioni peritali nonché sulla scorta di quanto direttamente obiettivato.
° Il danno biologico residuo alla luce del valore tabellare previsto dal
D.M. del 12 luglio 2000 (Menomazione n.ro 213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistent fino al 12%) può essere equamente valutato nella misura del 10% (dieci%)” .
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 10%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)