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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 471 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(CF: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Corleone in via F. Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. Pierfranco
Puccio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF: ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento del danno da reato;
conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTOE DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale
[...] patito in seguito alle condotte delittuose oggetto della sentenza penale n. 234/2018 del
Tribunale di Termini Imerese – confermata dalla pronuncia n. 694/2019 della Corte
d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24.5.2019 – che, accertando la responsabilità del convenuto per il reato di cui all'artt. 572 cp, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, rimettendo al competente Giudice civile la liquidazione del danno in favore dell'attrice.
A fondamento della pretesa risarcitoria – quantificata in € 30.000,00 – domanda invocava le quotidiane condotte denigratorie, vessatorie e maltrattanti poste in essere dal convenuto nei propri confronti nel corso della vita matrimoniale, lesive della dignità, dell'onore e della integrità psicofisica, oltre che dell'equilibrio familiare. , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 10.2.2021 CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.5.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è stata assunta in decisione.
**********
Così brevemente riassunti i fatti di causa, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda in quanto preceduta dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. deposito telematico del 15.6.2021), cui il convenuto, rimasto contumace, non ha aderito.
Venendo al merito, a sostegno della domanda proposta invoca la sentenza Parte_1 penale n. 234/2018 del Tribunale di Termini Imerese – confermata dalla pronuncia n.
694/2019 della Corte d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24.5.2019 –, con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 572 cc “perché maltrattava CP_1 la consorte […] sottoponendola a continue vessazioni, e ad un insostenibile e penoso regime di vita familiare, maltrattamenti posti in essere, fra l'altro ingiuriandola con frasi del tipo “vai a farti ammazzare”, o “vai fatti sparare” e similari, spesso gridando nei suoi confronti e colpendola con calci, pugni e schiaffi, sia al volto sia alle gambe, nonché alle braccia, tirandole, in una occasione, un telefono cellulare al volto e ferendola al naso, maltrattamenti posti in essere in maniera pressocché quotidiana. In Corleone fino almeno al novembre 2013” (cfr. capo di imputazione riportato nella sentenza penale, all. n. 1 all'atto introduttivo).
Viene in rilievo a tale riguardo l'art. 651 cpp, ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Deve precisarsi che, in ossequio al consolidato orientamento del Giudice di legittimità,
“per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale)
e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen” (cfr. Cass. sent. n. 15392/2018). Orbene, la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega “effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (cfr. da ultimo Cass., n.
5660/2018).
La risarcibilità del cd “danno da reato” rientra nell'ambito applicativo degli artt. 2059 cc e
185, co. 2, cp, ai sensi del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Nel caso di specie il convenuto è stato condannato con sentenza penale irrevocabile per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp) perpetrato in danno dell'attrice, potendosi affermare che le condotte violente e ingiuriose poste in essere dal medesimo hanno cagionato un danno alla persona offesa e odierna attrice, da intendere come sofferenza e patema d'animo, da valutare anche in relazione al contesto peculiare, quello familiare, nel quale esse sono state realizzate, in considerazione del vincolo coniugale che all'epoca univa le parti del presente giudizio.
Invero, “È onere del giudice civile, successivamente alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno, esaminare indipendentemente il nesso causale tra il fatto-reato accertato e le specifiche conseguenze dannose lamentate dalla parte civile, al fine di determinarne l'esistenza e la quantificazione del danno.
“ […] nei reati di danno, come quello per cui è controversia, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3,
5/05/2020 n. 8477; Cass. Sez. 3, 2/08/2022 n. 23960)” (così, Cass., n. 3485/2025).
Il Giudice di legittimità ha ancora affermato che “Il risarcimento del danno morale a seguito di un reato richiede che il giudice civile accerti incidenter tantum i presupposti del reato medesimo, anche in assenza di una decisione del giudice penale. Tale risarcimento non può essere riconosciuto in re ipsa ma deve essere provato che il reato ha provocato un effettivo pregiudizio risarcibile” (Cass., n. 21037/2024).
Nel caso di specie, l'accertamento da svolgere in questa sede è, per così dire, alleggerito dal peculiare reato oggetto della condanna penale, ossia quello di maltrattamenti in famiglia idoneo a determinare uno stato di sofferenza e mortificazione nei confronti della vittima – peraltro oggetto di specifico accertamento in sede penale, come si evince dalla lettura delle sentenze prodotte (cfr. all. nn. 2 e 3 all'atto introduttivo) –, integrante di certo danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc. Ebbene, ad avviso di chi giudica, gli elementi probatori acquisiti nell'ambito del giudizio penale – che assurgono in questa sede ad argomenti di prova (il riferimento è non soltanto alle dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa, ma a quelle del figlio , Per_1 che ha confermato le percosse e gli insulti rivolti dal convenuto alla madre, nonché del vicino di casa, (cfr. sentenza, all. n. 2 all'atto di citazione) univoci, precisi e Persona_2 concordanti – vanno letti unitamente alle puntuali allegazioni contenute nell'atto introduttivo, dove si dà conto in maniera specifica della lesione all'onore, all'integrità psico-fisica e alla dignità umana di , la quale ha sopportato le continue e Parte_1 perpetrate vessazioni (fisiche e morali) del marito nel corso della vita matrimoniale, che hanno compromesso non soltanto la sfera intima e morale della vittima ma anche l'equilibrio familiare, avendo peraltro il figlio talvolta assistito agli episodi maltrattanti
(cfr. sentenza penale).
Tali elementi depongono nel senso della configurabilità di un pregiudizio risarcibile sub specie di danno morale in favore dell'attrice, che – oltre alle condotte sub iudice, oggetto della sentenza penale in forza della quale è stato domandato il risarcimento del danno in questa sede – ha subito ulteriori condotte delittuose da parte del marito – oggi coniuge divorziato (cfr. note scritte depositate in data 8.5.2025) –, oggetto di pronuncia penale del
Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale (cfr. dispositivo del 13.10.2021, all. alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc) che, per quanto priva di attestazione di passaggio in giudicato e inerente fatti diversi da quelli qui in esame – sui quali nessuna indagine può essere svolta –, fornisce ulteriore dimostrazione dello stato di pressione e ansia determinati dalla convivenza col convenuto, anche in considerazione della gravità dei reati oggetto di accertamento: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali.
Quanto alle modalità di liquidazione della voce di danno in questione, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti la persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione risarcitoria non potrà che avvenire in base ad una valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 cc), considerando che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso in esame, assolve ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
In ossequio all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, nella valutazione, dovrà tenersi conto della durata (circa un anno), gravità ed entità del fatto che ha determinato il danno, nonché della gravità della sofferenza patita dalla vittima (cfr.
Cass., sent. n. 15568/2004).
Ebbene, considerato che si tratta di condotte plurime, perpetrate nell'ambito del contesto familiare da parte dell'allora coniuge, connotate da violenza fisica e morale, nonché da episodi ingiuriosi, chi giudica ritiene equo liquidare, in via equitativa, l'importo di € 6.000,00, a titolo di danno non patrimoniale patito a causa delle condotte poste in essere da nei confronti di , oggetto della sentenza irrevocabile di CP_1 Parte_1 condanna.
Quanto al danno all'integrità fisica, pure invocato dall'attrice nell'atto introduttivo, in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare le specifiche lesioni subite, non essendo stati prodotti referti medici né altri documenti idonei a sorreggere la pretesa in questione, può riconoscersi unicamente l'importo di € 500,00 sulla scorta delle dichiarazioni rese dal figlio delle parti in sede di sit, il quale ha affermato di avere visto lividi sul collo della madre avendo spesso assistito alle percosse subite dal marito.
Gli importi sopra indicati, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da reato, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996, 8459/1996,
2745/1997, 492/2001, 18445/2005). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri, il risarcimento spettante all'attrice, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi ponderati all'attualità, è pari a complessivi € 7.157,35 (di cui € 657,35 per interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, disponendone il pagamento in favore dell'erario stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato.
Si dà, infine, atto che l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d,
e 60 d.P.R. n. 131/1986, deve essere recuperata nei confronti della parte convenuta (Cass.,
n. 33242/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , disattesa CP_1 ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna il convenuto a corrispondere a la somma di € 7.157,35, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; indica nel convenuto il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d, e 60 d.P.R. n. 131/1986.
Termini Imerese, 16 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 471 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(CF: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Corleone in via F. Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. Pierfranco
Puccio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF: ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento del danno da reato;
conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTOE DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale
[...] patito in seguito alle condotte delittuose oggetto della sentenza penale n. 234/2018 del
Tribunale di Termini Imerese – confermata dalla pronuncia n. 694/2019 della Corte
d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24.5.2019 – che, accertando la responsabilità del convenuto per il reato di cui all'artt. 572 cp, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, rimettendo al competente Giudice civile la liquidazione del danno in favore dell'attrice.
A fondamento della pretesa risarcitoria – quantificata in € 30.000,00 – domanda invocava le quotidiane condotte denigratorie, vessatorie e maltrattanti poste in essere dal convenuto nei propri confronti nel corso della vita matrimoniale, lesive della dignità, dell'onore e della integrità psicofisica, oltre che dell'equilibrio familiare. , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 10.2.2021 CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.5.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è stata assunta in decisione.
**********
Così brevemente riassunti i fatti di causa, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda in quanto preceduta dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. deposito telematico del 15.6.2021), cui il convenuto, rimasto contumace, non ha aderito.
Venendo al merito, a sostegno della domanda proposta invoca la sentenza Parte_1 penale n. 234/2018 del Tribunale di Termini Imerese – confermata dalla pronuncia n.
694/2019 della Corte d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24.5.2019 –, con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 572 cc “perché maltrattava CP_1 la consorte […] sottoponendola a continue vessazioni, e ad un insostenibile e penoso regime di vita familiare, maltrattamenti posti in essere, fra l'altro ingiuriandola con frasi del tipo “vai a farti ammazzare”, o “vai fatti sparare” e similari, spesso gridando nei suoi confronti e colpendola con calci, pugni e schiaffi, sia al volto sia alle gambe, nonché alle braccia, tirandole, in una occasione, un telefono cellulare al volto e ferendola al naso, maltrattamenti posti in essere in maniera pressocché quotidiana. In Corleone fino almeno al novembre 2013” (cfr. capo di imputazione riportato nella sentenza penale, all. n. 1 all'atto introduttivo).
Viene in rilievo a tale riguardo l'art. 651 cpp, ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Deve precisarsi che, in ossequio al consolidato orientamento del Giudice di legittimità,
“per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale)
e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen” (cfr. Cass. sent. n. 15392/2018). Orbene, la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega “effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (cfr. da ultimo Cass., n.
5660/2018).
La risarcibilità del cd “danno da reato” rientra nell'ambito applicativo degli artt. 2059 cc e
185, co. 2, cp, ai sensi del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Nel caso di specie il convenuto è stato condannato con sentenza penale irrevocabile per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp) perpetrato in danno dell'attrice, potendosi affermare che le condotte violente e ingiuriose poste in essere dal medesimo hanno cagionato un danno alla persona offesa e odierna attrice, da intendere come sofferenza e patema d'animo, da valutare anche in relazione al contesto peculiare, quello familiare, nel quale esse sono state realizzate, in considerazione del vincolo coniugale che all'epoca univa le parti del presente giudizio.
Invero, “È onere del giudice civile, successivamente alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno, esaminare indipendentemente il nesso causale tra il fatto-reato accertato e le specifiche conseguenze dannose lamentate dalla parte civile, al fine di determinarne l'esistenza e la quantificazione del danno.
“ […] nei reati di danno, come quello per cui è controversia, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3,
5/05/2020 n. 8477; Cass. Sez. 3, 2/08/2022 n. 23960)” (così, Cass., n. 3485/2025).
Il Giudice di legittimità ha ancora affermato che “Il risarcimento del danno morale a seguito di un reato richiede che il giudice civile accerti incidenter tantum i presupposti del reato medesimo, anche in assenza di una decisione del giudice penale. Tale risarcimento non può essere riconosciuto in re ipsa ma deve essere provato che il reato ha provocato un effettivo pregiudizio risarcibile” (Cass., n. 21037/2024).
Nel caso di specie, l'accertamento da svolgere in questa sede è, per così dire, alleggerito dal peculiare reato oggetto della condanna penale, ossia quello di maltrattamenti in famiglia idoneo a determinare uno stato di sofferenza e mortificazione nei confronti della vittima – peraltro oggetto di specifico accertamento in sede penale, come si evince dalla lettura delle sentenze prodotte (cfr. all. nn. 2 e 3 all'atto introduttivo) –, integrante di certo danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc. Ebbene, ad avviso di chi giudica, gli elementi probatori acquisiti nell'ambito del giudizio penale – che assurgono in questa sede ad argomenti di prova (il riferimento è non soltanto alle dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa, ma a quelle del figlio , Per_1 che ha confermato le percosse e gli insulti rivolti dal convenuto alla madre, nonché del vicino di casa, (cfr. sentenza, all. n. 2 all'atto di citazione) univoci, precisi e Persona_2 concordanti – vanno letti unitamente alle puntuali allegazioni contenute nell'atto introduttivo, dove si dà conto in maniera specifica della lesione all'onore, all'integrità psico-fisica e alla dignità umana di , la quale ha sopportato le continue e Parte_1 perpetrate vessazioni (fisiche e morali) del marito nel corso della vita matrimoniale, che hanno compromesso non soltanto la sfera intima e morale della vittima ma anche l'equilibrio familiare, avendo peraltro il figlio talvolta assistito agli episodi maltrattanti
(cfr. sentenza penale).
Tali elementi depongono nel senso della configurabilità di un pregiudizio risarcibile sub specie di danno morale in favore dell'attrice, che – oltre alle condotte sub iudice, oggetto della sentenza penale in forza della quale è stato domandato il risarcimento del danno in questa sede – ha subito ulteriori condotte delittuose da parte del marito – oggi coniuge divorziato (cfr. note scritte depositate in data 8.5.2025) –, oggetto di pronuncia penale del
Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale (cfr. dispositivo del 13.10.2021, all. alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc) che, per quanto priva di attestazione di passaggio in giudicato e inerente fatti diversi da quelli qui in esame – sui quali nessuna indagine può essere svolta –, fornisce ulteriore dimostrazione dello stato di pressione e ansia determinati dalla convivenza col convenuto, anche in considerazione della gravità dei reati oggetto di accertamento: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali.
Quanto alle modalità di liquidazione della voce di danno in questione, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti la persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione risarcitoria non potrà che avvenire in base ad una valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 cc), considerando che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso in esame, assolve ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
In ossequio all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, nella valutazione, dovrà tenersi conto della durata (circa un anno), gravità ed entità del fatto che ha determinato il danno, nonché della gravità della sofferenza patita dalla vittima (cfr.
Cass., sent. n. 15568/2004).
Ebbene, considerato che si tratta di condotte plurime, perpetrate nell'ambito del contesto familiare da parte dell'allora coniuge, connotate da violenza fisica e morale, nonché da episodi ingiuriosi, chi giudica ritiene equo liquidare, in via equitativa, l'importo di € 6.000,00, a titolo di danno non patrimoniale patito a causa delle condotte poste in essere da nei confronti di , oggetto della sentenza irrevocabile di CP_1 Parte_1 condanna.
Quanto al danno all'integrità fisica, pure invocato dall'attrice nell'atto introduttivo, in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare le specifiche lesioni subite, non essendo stati prodotti referti medici né altri documenti idonei a sorreggere la pretesa in questione, può riconoscersi unicamente l'importo di € 500,00 sulla scorta delle dichiarazioni rese dal figlio delle parti in sede di sit, il quale ha affermato di avere visto lividi sul collo della madre avendo spesso assistito alle percosse subite dal marito.
Gli importi sopra indicati, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da reato, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996, 8459/1996,
2745/1997, 492/2001, 18445/2005). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri, il risarcimento spettante all'attrice, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi ponderati all'attualità, è pari a complessivi € 7.157,35 (di cui € 657,35 per interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, disponendone il pagamento in favore dell'erario stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato.
Si dà, infine, atto che l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d,
e 60 d.P.R. n. 131/1986, deve essere recuperata nei confronti della parte convenuta (Cass.,
n. 33242/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , disattesa CP_1 ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna il convenuto a corrispondere a la somma di € 7.157,35, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; indica nel convenuto il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d, e 60 d.P.R. n. 131/1986.
Termini Imerese, 16 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.