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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8637/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 8637/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SEGATO Lorenzo , come da mandato in Parte_1 atti;
e
, con l'avv. VALLERINI Paola , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
18.06.2025, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il sig. verserà, alla data della fissanda udienza presidenziale divorzile, alla CP_1 signora la somma omnicomprensiva di € 35.000,00.= (trentacinquemila) Parte_1
a mezzo assegno circolare a lei intestato, a titolo di Una Tantum - ai sensi e per gli effetti di cui 2
all'art. 5, comma 8 della Legge sul Divorzio n. 898 del 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. - ai fini della tombale regolamentazione e definizione di tutti i rapporti, di qualsiasi natura economico- patrimoniale e di ogni altra, intercorsi tra i coniugi in ragione del loro matrimonio.
2. Con l'adempimento dell'obbligo di liquidazione Una Tantum in sede divorzile qui assunto, le
Parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e di non avere quindi più nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo.
3. Spese legali compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 5.10.2002 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 535, parte II, serie A, Anno 2002.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, con ricorso depositato in data 16/07/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 1/10/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 775/2024 del
29/10/2024, pubblicata il 7/11/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 29/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 16/06/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dall'1/10/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 1. 3
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e il 5.10.2002 in PADOVA e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n.
535, parte II, serie A, Anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata, come sopra riportata alla condizione n. 1, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 8637/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SEGATO Lorenzo , come da mandato in Parte_1 atti;
e
, con l'avv. VALLERINI Paola , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
18.06.2025, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il sig. verserà, alla data della fissanda udienza presidenziale divorzile, alla CP_1 signora la somma omnicomprensiva di € 35.000,00.= (trentacinquemila) Parte_1
a mezzo assegno circolare a lei intestato, a titolo di Una Tantum - ai sensi e per gli effetti di cui 2
all'art. 5, comma 8 della Legge sul Divorzio n. 898 del 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. - ai fini della tombale regolamentazione e definizione di tutti i rapporti, di qualsiasi natura economico- patrimoniale e di ogni altra, intercorsi tra i coniugi in ragione del loro matrimonio.
2. Con l'adempimento dell'obbligo di liquidazione Una Tantum in sede divorzile qui assunto, le
Parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e di non avere quindi più nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo.
3. Spese legali compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 5.10.2002 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 535, parte II, serie A, Anno 2002.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, con ricorso depositato in data 16/07/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 1/10/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 775/2024 del
29/10/2024, pubblicata il 7/11/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 29/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 16/06/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dall'1/10/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 1. 3
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e il 5.10.2002 in PADOVA e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n.
535, parte II, serie A, Anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata, come sopra riportata alla condizione n. 1, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato