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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
rappr. e dif. dall'Avv. Ancona, Parte_1
rappr e dif dall'Avv. Ancona ricorrente CP_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Manzi, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 10.1.24 le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano dichiararsi non dovuti i contributi richiesti con il verbale unico di accertamento del 25.3.22 e segnatamente chiedevano dichiararsi non sussistente l'omissione contributiva per lavoro nero durante il periodo di prova per le lavoratrici e nonché dichiararsi legittimo il rapporto di lavoro Per_1 Per_2
subordinato della ricorrente CP_1
L si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il CP_2
rigetto.
Escussi i testi addotti, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente si CP_1
fonda su un accertamento eseguito dagli ispettori di vigilanza presso la CP_2
NO Confezioni srl. In particolare si contestava che il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente fosse effettivamente sussistente ritenendosi la stessa di fatto l'amministratrice della società in luogo della che è CP_3
amministratrice unica e socia di maggioranza della società, nonché madre della ricorrente CP_1
Al contrario la riteneva di essere effettivamente una lavoratrice CP_1
subordinata oltre a detenere il 15% delle quote, come del resto gli altri fratelli.
La ricorrente è lavoratrice dipendente della srl di famiglia nella quale ha come detto una quota di partecipazione minoritaria, unitamente ai fratelli, essendo la madre la socia di maggioranza. Inoltre è provato che la stessa svolga una prestazione lavorativa come dipendente diversa da quella che svolge in qualità di socio. E' emerso che la si occupa proprio del confezionamento dei capi, in CP_1
particolare di attaccare le maniche e mettere il rullino, attività del tutto distinta dalla gestione amministrativa della società. E' emerso altresì che è l'unica operaia ad occuparsi di questa fase del lavoro tanto che in caso di sua assenza la catena produttiva si interrompe. La prova testimoniale ha anche consentito di accertare che la svolge effettivamente l'attività di amministratrice CP_3
occupandosi, a differenza della figlia, della gestione amministrativa della società, impartendo direttive ai dipendenti ed esercitando il potere disciplinare nei confronti degli stessi. Il fatto che la abbia dichiarato agli ispettori di CP_3
consultarsi con la propria figlia detta , non incide ne' sull'assetto CP_1 Per_3
societario né sulla qualificazione del rapporto come subordinato, tanto in ragione del fatto che comunque la stessa è socia, sia pur di minoranza, della srl tanto in ragione del fatto che è la figlia dell'amministratrice, nonché una delle più esperte tra le dipendenti, lavorando nell'azienda sin dalla sua creazione, per cui è del tutto logico che potesse dare un supporto alla madre senza per ciò solo doversi considerare l'amministratrice di fatto.
Quanto al lavoro nero delle due dipendenti, e dalla prova è Per_1 Per_2
emerso come le stesse abbiano lavorato sin dal primo momento con regolare contratto di lavoro. In assenza di prova contraria fornita dall sul punto non CP_2
può che ritenersi fondato l'appello anche sotto questo profilo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dalla NO confezioni srl a seguito del verbale di accertamento 2022000905/DDL del
25.3.22;
2. dichiara altresì che la ricorrente debba essere qualificata CP_1
quale lavoratrice dipendente della NO confezioni srl,
3. condanna l al pagamento delle spese in favore delle parti ricorrenti CP_2
che liquida in complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 10.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
rappr. e dif. dall'Avv. Ancona, Parte_1
rappr e dif dall'Avv. Ancona ricorrente CP_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Manzi, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 10.1.24 le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano dichiararsi non dovuti i contributi richiesti con il verbale unico di accertamento del 25.3.22 e segnatamente chiedevano dichiararsi non sussistente l'omissione contributiva per lavoro nero durante il periodo di prova per le lavoratrici e nonché dichiararsi legittimo il rapporto di lavoro Per_1 Per_2
subordinato della ricorrente CP_1
L si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il CP_2
rigetto.
Escussi i testi addotti, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente si CP_1
fonda su un accertamento eseguito dagli ispettori di vigilanza presso la CP_2
NO Confezioni srl. In particolare si contestava che il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente fosse effettivamente sussistente ritenendosi la stessa di fatto l'amministratrice della società in luogo della che è CP_3
amministratrice unica e socia di maggioranza della società, nonché madre della ricorrente CP_1
Al contrario la riteneva di essere effettivamente una lavoratrice CP_1
subordinata oltre a detenere il 15% delle quote, come del resto gli altri fratelli.
La ricorrente è lavoratrice dipendente della srl di famiglia nella quale ha come detto una quota di partecipazione minoritaria, unitamente ai fratelli, essendo la madre la socia di maggioranza. Inoltre è provato che la stessa svolga una prestazione lavorativa come dipendente diversa da quella che svolge in qualità di socio. E' emerso che la si occupa proprio del confezionamento dei capi, in CP_1
particolare di attaccare le maniche e mettere il rullino, attività del tutto distinta dalla gestione amministrativa della società. E' emerso altresì che è l'unica operaia ad occuparsi di questa fase del lavoro tanto che in caso di sua assenza la catena produttiva si interrompe. La prova testimoniale ha anche consentito di accertare che la svolge effettivamente l'attività di amministratrice CP_3
occupandosi, a differenza della figlia, della gestione amministrativa della società, impartendo direttive ai dipendenti ed esercitando il potere disciplinare nei confronti degli stessi. Il fatto che la abbia dichiarato agli ispettori di CP_3
consultarsi con la propria figlia detta , non incide ne' sull'assetto CP_1 Per_3
societario né sulla qualificazione del rapporto come subordinato, tanto in ragione del fatto che comunque la stessa è socia, sia pur di minoranza, della srl tanto in ragione del fatto che è la figlia dell'amministratrice, nonché una delle più esperte tra le dipendenti, lavorando nell'azienda sin dalla sua creazione, per cui è del tutto logico che potesse dare un supporto alla madre senza per ciò solo doversi considerare l'amministratrice di fatto.
Quanto al lavoro nero delle due dipendenti, e dalla prova è Per_1 Per_2
emerso come le stesse abbiano lavorato sin dal primo momento con regolare contratto di lavoro. In assenza di prova contraria fornita dall sul punto non CP_2
può che ritenersi fondato l'appello anche sotto questo profilo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dalla NO confezioni srl a seguito del verbale di accertamento 2022000905/DDL del
25.3.22;
2. dichiara altresì che la ricorrente debba essere qualificata CP_1
quale lavoratrice dipendente della NO confezioni srl,
3. condanna l al pagamento delle spese in favore delle parti ricorrenti CP_2
che liquida in complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 10.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE