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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/11/2024, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 , nella causa iscritta al n. 2158 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in calce al ricorso dall'avv.to Maria Luisa D'Agostino con il quale domicilia in Casalbore alla Via Aldo Moro II Traversa n.18;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria dall'avv. Maria Annunziata Chiarizio , con studio legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 317, entrambi elettivamente domiciliati in Forchia (BN), alla Via Appia 110, presso lo studio dell'avv. Lucia Flavia Piscitelli;
Resistente
in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco , giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023, ed elettivamente Per_1 domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente; Chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO:lavoro subordinato
1.
Con ricorso depositato in data 4.6.2021 la ricorrente in epigrafe identificata premesso di avere lavorato ininterrottamente dal 1.4.2012 al 16.7.2017 con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 stipulati con l' quale Dirigente Medico di CP_3
Cardiologia; che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione essendo tenuta all'osservanza del normale orario di lavoro, essendo sottoposta alle direttive al Primario, essendo tenuta all'osservanza di turni nonchè a comunicare assenze dal lavoro;
ha chiesto di: “a ) accertare e dichiarare la simulazione e/o illegittimità dei contratti di lavoro autonomo formalmente stipulati dal 02.04.2012 e il 16.07.2017 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b ) accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno alle dipendenze dell' Controparte_1
(già nei periodi dal 02.04.2012 al 16.07.2017, con qualifica CP_4 CP_5
Dirigente Medico addetta all'U.O.C. Cardiologia Clinica – U.O.C. Cardiologia interventistica ed UT, Controparte_6
08.06.2000 c ) accertare e dichiarare il diritto alla ricorrente al pagamento da CP_7 parte dell' (già della complessiva Controparte_1 CP_4 CP_5 somma € 193.316,41 (o della diversa, maggiore o minore , quantificazione in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate tra quanto corrispostole in virtù dei formali contratti di lavoro autonomo stipulati tra le parti nel periodo dal 02.04.2012 al 16.07.2017 e quanto, invece, avrebbe avuto diritto di percepire, ex. C.C.N.L. di
Comparto, art. 36 Cost. e art. 36 Cost. e art. 2126 c.c., relativamente allo stesso periodo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con qualifica di
Dirigente Medico somma Controparte_6 comprensiva del calcolo del tfs, nonché alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa di lavoro, oltre agli accessori come per legge;
d ) conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_8 Controparte_9 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 193.316,41 (o della diversa, maggiore o minore, quantificazione in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 02.04.2012 al 16.07.2017 con qualifica di Dirigente Medico Controparte_6
ex di Comparto, comprensivo del tfs, oltre alla
[...] CP_6 regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto di lavoro e agli accessori come per legge;
e ) condannare l' ià Controparte_1 CP_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio.”. Si è costituita l'azienda con memoria depositata il 17.9.2021 che ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso. CP_ In seguito all'ordine di intestazione del contraddittorio si è costituito l' chiedendo di condannare la parte datoriale in favore dell' al pagamento dei contributi CP_2 previdenziali ed assicurativi obbligatori nei limiti della prescrizione .
Escussi i testi, eseguita e disposta consulenza contabile, La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente, merita parziale accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' dovendosi aderire ai principi espressi dalla Suprema Controparte_1
Corte di Cassazione, nella sentenza n. n. 35676 del 19.11.2021. La Corte, in una fattispecie identica al caso di specie (riconoscimento della natura subordinata dell'attività prestata in virtù di formali contratti di collaborazione ex art. 7 d.lgs. 165/2001), ha chiarito che “La norma regolatrice della fattispecie di causa è l'art. 2126 c.c., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav.,
05/02/2019, n. 3314 e giurisprudenza ivi citata). Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c., la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4 – nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 – siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n. 23472; Cass. S.U. 3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost., un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; 23 gennaio 2009
n. 1717).
Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU n.
3098/1985, con un soggetto pubblico).
Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dal D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, comma 1, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato.
Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa
Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici” (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto). La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, ed, alla attualità, D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine
(secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36).
In definitiva: – da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966, che – come chiarito nella sentenza n. 143/1969 – riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
– dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte
Costituzionale n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e 15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La sentenza impugnata, che ha ritenuto operante la sospensione della prescrizione durante l'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, ha applicato il regime risultante dalla pronuncia di incostituzionalità n. 63/1966 al di fuori dell'ambito suo proprio, che è quello del lavoro privato”. Si ritiene, quindi, che la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. decorra in costanza di rapporto e che i crediti scaturenti da ciascun contratto siano autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri. Nel caso di specie, l'istante- previo accertamento della natura subordinata del rapporto- chiede il pagamento di crediti maturati mensilmente (come da contratti in atti), nel periodo dal 1.4.2012 al 16.7.2017
La prima diffida al pagamento delle differenze retributive è stata inviata all' CP_10
[...
, con pec del 26/06/2020, pertanto, va dichiarata la prescrizione di tutti i presunti crediti richiesti a titolo di retribuzione nel quinquennio antecedente l'invio della diffida ed in particolare dal 1.4.2012 al 31.5.2015 .
3.
In data 03.04.2012 le parti stipulavano una convenzione con la quale la Dott.ssa si impegnava a prestare la propria opera professionale in favore dell' Parte_1 CP_3 di Benevento presso la U.O. di Cardiologia Interventistica e UT .
[...] La durata iniziale dell'incarico era dal 1.4.2012 al 30.6.2012. Nel contratto era previsto che la ricorrente s'impegnava a prestare la propria opera professionale presso la U.O. di Cardiologia Interventistica e UT .garantendo un impegno massimo di 36 ore settimanali con un compenso orario di € 17,56 + IVA. L'incarico veniva rinnovato sino al 31.12.2018 (cfr. doc. 1) La Dott.ssa ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato tra le parti e di condannare l'Azienda al pagamento delle differenze retributive .
4. Ai sensi dall'art. 7 comma 6, del D.I.gs 165/2001 e successive modificazioni “
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita' 3: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico 4; d) devono essere preventivamente determinati durata, [luogo,] oggetto e compenso della collaborazione .Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione [di natura occasionale o coordinata e continuativa] per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore6.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie
o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”. Appare, dunque, evidente, dal dato testuale della norma che la possibilità di ricorrente a tali strumenti contrattuali è circoscritta al campo delle attività relativa ad "ad esperti di particolare e comprovata specializzazione", sempre che detta professionalità non sia già reperibile tra il personale interno. In altre parole viene autorizzato il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative solo con riferimento a prestazioni di elevata professionalità, ovvero prestazioni d'opera intellettuale per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.
L'affidamento dell'incarico a terzi potrà dunque avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare, imprevista e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, con riferimento ad incarichi di alta professionalità, non certo con riferimento ad attività ordinarie e sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dal personale interno già in servizio, volendosi evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
Parte ricorrente deduce che a dispetto del nomen iuris il rapporto si sarebbe svolto fin dall'inizio con i caratteri della subordinazione;
infatti, avrebbe espletato in via continuativa mansioni identiche a quelle dei dirigenti dipendenti, con inserimento stabile nella turnazione e rispetto dei medesimi orari, imposti dalla datrice di lavoro, e retribuzione a scadenza mensile;
inoltre, nei rapporti di lavoro non sarebbero riscontrabili i requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav.
18.12.87, n. 9459). Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. La Suprema Corte che così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario
e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525). Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass.
n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del
2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui la Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie). . Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa (Cass. 23520/2019).
5.
Sul punto dalla prova orale è emerso quanto segue.
responsabile del Laboratorio di Ecocardiografia fino al 2018, ha Testimone_1 riferito: “ conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme al CP_1 indifferente.ADR: la si occupava prevalentemente di ecocardiografia e Parte_1
ADR: confermo che per il periodo dal 2.4.2012 al 16.7.2017 la ricorrente era Dirigente Medico addetto all'UOC di Cardiologia, Interventistica e UT e durante tale periodo è stata sottoposta al potere direttivo e di vigilanza del Direttore dell'UOC, dott.
[...]
. Il dott. le dava indicazioni sia in ordine all'orario da osservare che Per_2 Per_2 in merito alle mansioni da svolgere e date le elevate competenze la dottoressa faceva tutto quello che c'era da fare e spesso andava via ben oltre il turno Parte_1 che terminava alle 14.00, trattenendosi fino alle 16.00/17.00.ADR: durante il periodo di lavoro, la ricorrente svolgeva tutte le mansioni che svolgevano i medici assunti a tempo indeterminato, faceva dimissioni, cartelle cliniche e osservava gli stessi turni di servizio degli strutturati e svolgeva anche compiti di alta competenza cardiografica.ADR: confermo che nel periodo oggetto di causa, la ricorrente ha lavorato esclusivamente alle dipendenze del , per sei/sette giorni a settimana, secondo i turni stabiliti dal CP_1 Direttore dell'UOC assegnatale. In particolare, durante il suo rapporto di lavoro, la ricorrente doveva seguire le direttive del Dirigente dell'UOC, e i turni dallo stesso organizzati e doveva chiedere l'autorizzazione per usufruire di ferie e permessi, anche nel caso di malattia. ADR: confermo che in tale periodo la ricorrente non aveva autonomia organizzativa in merito ai tempi di lavoro”.
ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché abbiamo Testimone_2 lavorato insieme in ospedale, io sono andato via nel 2018 e lei mi sembra nel 2017, indifferente.ADR: confermo che durante il suo rapporto di lavoro, la ricorrente ha lavorato presso l'UOC di Cardiologia ed era sottoposta al potere direttivo della datrice di lavoro, in particolare del Direttore di Cardiologia il dott. , il quale Persona_2 le organizzava i turni di lavoro.ADR: confermo che la ricorrente svolgeva tutte le attività svolte dagli altri dirigenti medici assegnati alla medesima unità.ADR: la ricorrente era regolarmente inserita nei turni elaborati dal Direttore dell'Unità e faceva regolarmente sia turni diurni che notturni e festivi. Era considerata una unità ai fini della turnazione.ADR: la ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione per assentarsi al Direttore, non mi pare che avesse diritto alle ferie, ma quando aveva bisogno di qualche giorno lo doveva comunicare.ADR: nel suo turno di lavoro, la ricorrente era libera nello svolgimento della sua attività professionale di medico, ma per il resto era come tutti gli altri medici”. Infine ha riferito: “ADR: conosco la ricorrente perché siamo amici Testimone_3
e siamo stati colleghi presso il . Io non lavoro più per il , ho fatto una CP_1 CP_1 causa contro l'ospedale ma è già stata definita con sentenza passata in giudicato.ADR: io ho lavorato per il San Pio dal 2010 al 2015, la ricorrente è arrivata un paio di anni dopo, credo nel 2012 ed è andata via dopo di me, nel 2017.ADR: per il periodo in cui abbiamo lavorato insieme presso l'UOC di Cardiologia, posso confermare che sia io che la ricorrente eravamo sottoposti al potere direttivo del Direttore e Persona_2 non avevamo alcuna autonomia decisionale in merito ai turni da osservare, che erano decisi dal direttore, come per gli altri dipendenti dell'unità.ADR: confermo che la ricorrente svolgeva i medesimi compiti e le stesse mansioni svolte dagli altri medici assegnati all'UOC di cardiologia.ADR: la ricorrente lavorava secondo la turnazione del reparto, organizzata dal direttore e nella quale era inserita normalmente al pari degli altri medici e svolgeva tutti i tipi di turni, diurni, notturni, festivi e reperibilità di reparto, che non corrisponde alla normale reperibilità H24. La ricorrente era una cardiologa clinica e non interventistica, ma per le esigenze del reparto vanno comunque individuate delle reperibilità.ADR: per le assenze di qualunque genere dovevamo coordinarci con gli altri, nel senso che noi contrattualmente non avevamo diritto né alle ferie, né alla malattia, ma potevamo fare delle assenze da dover poi recuperare per rispettare il monte orario complessivo. In ogni caso, la mia assenza doveva essere compatibile con quella degli altri medici dell'UOC e quindi noi davamo i
“desiderata” a chi organizzava il turno che era il dott. , il quale poi Persona_3 inviava la turnazione al direttore , che la approvava e la mandava in direzione Per_2 sanitaria.ADR: nello svolgimento delle sue mansioni, la ricorrente era soggetta alle direttive del Direttore sia per quanto riguarda le mansioni da svolgere, che per i tempi
e i modi di espletamento.ADR: eravamo soggetti al coordinamento del Direttore per le attività del reparto”. 6.
Ebbene dalla prova orale emergono una serie di circostanze che inducono a riportare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., concretando esse indizi gravi, precisi e concordanti della natura subordinata Nella specie è emerso, in maniera pressochè pacifica, dall'istruttoria che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente per l' era l'attività ordinaria di dirigente medico CP_3 chirurgo nel reparto Cardiologia e che si svolgeva con modalità in tutto sovrapponibili a quelle del personale medico in rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente, al pari degli altri Dirigenti Medici dipendenti dell'azienda , CP_1 riceveva le direttive Direttore di Cardiologia il dott. ed era inserita nei Persona_2 turni di mattina, di pomeriggio e notturno. D'altronde la prova orale non fa altro che confermare quanto già emergeva dalle produzioni documentali di parte ricorrente comprovanti l'assoggettamento ad un obbligo di orario di lavoro. L'art.2 della convenzione (termini della prestazione) prevedeva,infatti il dovere di garantire un impegno massimo di n.36 ore settimanali a fronte di un corrispettivo orario.
La Dott.ssa di fatto non godeva di autonomia organizzativa della prestazione Parte_1 lavorativa, era pienamente inserita nell'organizzazione dell' Controparte_1 assoggettata alle direttive del primario con obbligo di rispetto di un orario settimanale.
Assume particolare rilevanza la circostanza che la ricorrente fosse inserita nei turni con gli altri Dirigenti Medici ricevendo disposizioni relative alle attività da svolgere dal primario del reparto come tutti gli altri Dirigenti dipendenti dell'Azienda. Inoltre sebbene per ferie e altre assenze la ricorrente non dovesse essere formalmente autorizzata, aveva comunque un onere di comunicare preventivamente le assenze. Del resto è chiaro che, quando la prestazione ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua specificità, alla (generale) competenza del datore, le direttive non possono interessare le specifiche modalità del lavoro;
in questo caso assumono rilievo, al fine della qualificazione del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle direttive, le quali investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli di presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all'entità della prestazione ma alla durata del suo svolgimento)” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009). In definitiva le prestazioni di lavoro della ricorrente in nulla differivano da quelle degli altri Dirigenti Medici legati al datore di lavoro pubblico dal vincolo di subordinazione.
Anche la durata complessiva dei reiterati rapporti a tempo determinato, appare significativa della mancanza del piano e del progetto che deve caratterizzare i contratti di collaborazione continuativa e coordinata, essendo palese che la ricorrente veniva impiegata dall'Azienda ospedaliera per far fronte ad esigenze tutt'altro che eccezionali o temporanee , ma per le ordinarie esigenze amministrative, continuative e permanenti della stessa Controparte_1
Di contro la resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha, per parte sua, dimostrato la sussistenza nei contratti di collaborazione dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. Non ha, in particolare, dato alcuna prova della specificità degli obiettivi e della temporaneità della prestazione, che appaiono invece smentiti dall'esito della prova testimoniale e dal protrarsi ininterrotto del rapporto per oltre 5 anni.
Nel caso concreto, la verifica sugli indici sussidiari conduce in maniera univoca a configurare il rapporto come subordinato, posto che il medico si è limitato, in assenza di qualsivoglia elemento di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa o di auto- organizzazione, a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda ospedaliera, per il compimento delle ordinarie attività di quest'ultima (a cui l' on CP_3 riusciva a far fronte con il personale di cui disponeva), e che l' e ne è avvalsa con CP_3 modalità in tutto e per tutto assimilabili a quanto faceva con il personale dipendente. Ne discende, in considerazione dell'esito della prova, che nessun dubbio può sussistere circa lo svolgimento del rapporto con i caratteri della subordinazione fin dalla stipulazione del primo contratto di collaborazione libero-professionale, dal momento che la ricorrente ha sempre atteso alle attività ordinarie del reparto, secondo le esigenze della struttura ospedaliera convenuta, era inserita nella turnazione (che era tenuta ad osservare) e aveva l'obbligo di rispettare le direttive e l'organizzazione del lavoro imposti dal responsabile della struttura, al pari dei colleghi dipendenti con i quali si doveva coordinare.
7. Quanto alle conseguenze, ai sensi dell'art.2126 c.c. “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione “. Tale norma, applicabile anche nei rapporti di lavoro di pubblico impiego, implica che, le prestazioni di lavoro che sono state rese dal lavoratore sulla base di un contratto nullo o successivamente annullato, devono essere retribuite.
La ratio è quella di accordare una tutela del lavoratore nelle ipotesi nelle quali, pur non disconoscendosi che siano state rese prestazioni lavorative, il diritto alla retribuzione incontrerebbe un ostacolo nella disciplina generale delle nullità o degli effetti che di norma conseguono all'annullamento dell'atto costitutivo del rapporto. La nullità del rapporto di lavoro subordinato pubblico, alle dipendenze di una P.A., dà luogo all'applicabilità della fattispecie dell'art. 2126 - se ne ricorrono i presupposti, cioè quando la P.A. s'è valsa della materiale attività lavorativa di un soggetto sulla base di un titolo nullo o annullato - con ciò offrendo un'effettiva tutela al lavoratore subordinato nei casi di rapporto di lavoro nullo (e non già l'accertamento di quest'ultimo, giuridicamente inconfigurabile), mercé una deroga al principio in virtù del quale una pretesa può essere sostenuta in sede giurisdizionale solo se il titolo su cui essa si fonda è valido ed efficace, per garantire a colui, che verosimilmente ha trovato la sua fonte di sussistenza nel rapporto stesso, il pagamento degli emolumenti e dei contributi, come se non esistesse la ragione di nullità dell'atto di assunzione. L'applicabilità, nella specie, dell'art. 2126 evita, peraltro, che la P.A. datrice di lavoro possa ripetere gli emolumenti assolti per il solo fatto della nullità del rapporto e, anzi, essa deve al lavoratore il trattamento retributivo ordinario, per i soli periodi effettivamente lavorati e solo per le mansioni prese in considerazione dal titolo invalido ( C. St. 11.3.1998, n. 277; C. St.
21.10.1995, n. 1462). Si devono riconnettere le conseguenze di cui all'art. 2126 al rapporto nullo nel caso in cui lo stesso, costituito senza il rispetto delle modalità prescritte, per il resto sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali (C. St. 12.4.2007, n. 1705; C. St. 24.10.2006, n. 6352; C. St. 30.8.2006, n.
5062). La nullità dell'atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego, pur implicando l'improduttività di effetti giuridici, non impedisce che il rapporto lavorativo materialmente svolto possa essere configurato sul piano del mero atto, con le conseguenze favorevoli previste dall'art. 2126, ponendo quest'ultimo una vera e propria fictio iuris di sussistenza del rapporto medesimo al solo, limitato, fine che al lavoratore siano erogate la retribuzione e le competenze accessorie per il periodo di effettiva prestazione dell'attività, in base ai parametri fissati dai contratti collettivi nazionali del comparto d'appartenenza, fermo, però, restando l'obbligo del pagamento come delimitato ai periodi di lavoro formalmente riconosciuti come tali (C. St. 13.7.2006, n.
4477; C. St. 18.1.1996, n. 51). La nullità del rapporto d'impiego instaurato in contrasto con le norme che ne regolano la costituzione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che, in forza dell'art. 2126, la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa;
pertanto, dovendosi escludere che l'attività lavorativa resa configuri un oggetto illecito e qualora non si ravvisino elementi dai quali emerga la illiceità della causa, deve riconoscersi che, per il servizio prestato, compete il trattamento retributivo complessivo e previdenziale (C. St. 17.5.2002, n. 2681; C. St.
1.4.1996, n. 322). Un rapporto di lavoro subordinato pubblico nullo è equiparato, ai sensi dell'art. 2126, al rapporto valido per il solo periodo di esecuzione, con conseguente applicazione degli istituti retributivi e previdenziali (cfr., C. St. 18.9.2003,
n. 5295).
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e l' va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione Controparte_1 della posizione retributiva e contributiva. Tanto premesso, in ordine alla quantificazione delle spettanze si osserva che parte ricorrente ha genericamente chiesto il pagamento della differenza fra la retribuzione corrispondente al trattamento contrattuale in godimento ai dirigenti medici, e quanto effettivamente corrisposto per la prestazione libero-professionale, ma la consulenza tecnica di parte è stata elaborata “prendendo in considerazione le previsioni del CCNL Comparto Sanità e Dirigenti” con inclusioni di voci stipendiali non CP_6 CP_6 provate (es indennità esclusività retribuzione di risultato, lavoro straordinario, retribuzione posizione unica). Sul punto l'azienda ha formulato delle contestazioni che si ritiene di accogliere. Ne consegue che non può tenersi conto dei conteggi elaborati dal ricorrente e, di conseguenza, si è proceduto alla nomina di un CTU.
In considerazione del fatto che alla ricorrente non è stato attribuito alcun incarico le differenze vanno tuttavia rapportate al trattamento economico fondamentale spettante a un dirigente senza incarichi e senza rapporto di lavoro esclusivo, comprensivo degli scatti di anzianità previsti dai CCNNLL della dirigenza medico-veterinaria del SSN vigenti nel periodo oggetto di causa. Tanto premesso il CTU ha quantificato le retribuzioni in € 102.521,45 secondo calcoli precisi ed analitici.
Le somme come quantificate vanno riparametrate considerato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione così come chiarito al punto 2) dovendo essere detratte le somme per il periodo 1.4.2012 al 31.5.2015..
Ne consegue che, spettano a complessivi Euro 46.448,57 secondo i Parte_1 conteggi del CTU, precisi, analitici ed immuni da vizi .
Quanto al t.f.r. non risulta decorsa la prescrizione che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (dies a quo 16.7.2017 ). A parere della Scrivente, la ricorrente ha diritto al t.f.r. per tutto il periodo di lavoro considerata la natura unitaria del rapporto di lavoro subordinato dal 1.4.2012 al 16.7.2017 e va quantificato, pertanto, in €19.069,33 come da calcoli del CTU.
A tali importi si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n.
412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo.
Va, quindi, riconosciuto alla ricorrente, il diritto al pagamento di € 65.517,9, oltre i soli interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo con condanna dell' a corrispondere la predetta somma ed accessori. Controparte_1
8. Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse “dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
7987 del 21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005). Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Considerato che parte ricorrente ha depositato il ricorso in data 4.10.2022 e che non ha in precedenza rivendicato i contributi, deve esserne dichiarata la prescrizione. 9.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima . Le spese della CTU sono poste a carico di parte ricorrente e dell' in Controparte_1 solido.
Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse CP_2 essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del
15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dei contratti di lavoro autonomo stipulati dalla ricorrente con l' dal 1.4.2012 al 16.7.2017; Controparte_11
2) per l'effetto condanna l' , in persona del Controparte_12 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 65.517,9 oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma
6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3)condanna l' , in persona del legale Controparte_12 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €6.699,00 oltre C.U. di €379,50 spese generali, Iva e cpa;
4)pone le spese della CTU a carico di parte ricorrente e dell' in Controparte_1 solido;
CP_
5) compensa le spese tra parte ricorrente e l' Benevento, 15.11.2024
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 , nella causa iscritta al n. 2158 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in calce al ricorso dall'avv.to Maria Luisa D'Agostino con il quale domicilia in Casalbore alla Via Aldo Moro II Traversa n.18;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria dall'avv. Maria Annunziata Chiarizio , con studio legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 317, entrambi elettivamente domiciliati in Forchia (BN), alla Via Appia 110, presso lo studio dell'avv. Lucia Flavia Piscitelli;
Resistente
in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco , giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023, ed elettivamente Per_1 domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente; Chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO:lavoro subordinato
1.
Con ricorso depositato in data 4.6.2021 la ricorrente in epigrafe identificata premesso di avere lavorato ininterrottamente dal 1.4.2012 al 16.7.2017 con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 stipulati con l' quale Dirigente Medico di CP_3
Cardiologia; che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione essendo tenuta all'osservanza del normale orario di lavoro, essendo sottoposta alle direttive al Primario, essendo tenuta all'osservanza di turni nonchè a comunicare assenze dal lavoro;
ha chiesto di: “a ) accertare e dichiarare la simulazione e/o illegittimità dei contratti di lavoro autonomo formalmente stipulati dal 02.04.2012 e il 16.07.2017 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b ) accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno alle dipendenze dell' Controparte_1
(già nei periodi dal 02.04.2012 al 16.07.2017, con qualifica CP_4 CP_5
Dirigente Medico addetta all'U.O.C. Cardiologia Clinica – U.O.C. Cardiologia interventistica ed UT, Controparte_6
08.06.2000 c ) accertare e dichiarare il diritto alla ricorrente al pagamento da CP_7 parte dell' (già della complessiva Controparte_1 CP_4 CP_5 somma € 193.316,41 (o della diversa, maggiore o minore , quantificazione in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate tra quanto corrispostole in virtù dei formali contratti di lavoro autonomo stipulati tra le parti nel periodo dal 02.04.2012 al 16.07.2017 e quanto, invece, avrebbe avuto diritto di percepire, ex. C.C.N.L. di
Comparto, art. 36 Cost. e art. 36 Cost. e art. 2126 c.c., relativamente allo stesso periodo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con qualifica di
Dirigente Medico somma Controparte_6 comprensiva del calcolo del tfs, nonché alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa di lavoro, oltre agli accessori come per legge;
d ) conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_8 Controparte_9 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 193.316,41 (o della diversa, maggiore o minore, quantificazione in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 02.04.2012 al 16.07.2017 con qualifica di Dirigente Medico Controparte_6
ex di Comparto, comprensivo del tfs, oltre alla
[...] CP_6 regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto di lavoro e agli accessori come per legge;
e ) condannare l' ià Controparte_1 CP_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio.”. Si è costituita l'azienda con memoria depositata il 17.9.2021 che ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso. CP_ In seguito all'ordine di intestazione del contraddittorio si è costituito l' chiedendo di condannare la parte datoriale in favore dell' al pagamento dei contributi CP_2 previdenziali ed assicurativi obbligatori nei limiti della prescrizione .
Escussi i testi, eseguita e disposta consulenza contabile, La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente, merita parziale accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' dovendosi aderire ai principi espressi dalla Suprema Controparte_1
Corte di Cassazione, nella sentenza n. n. 35676 del 19.11.2021. La Corte, in una fattispecie identica al caso di specie (riconoscimento della natura subordinata dell'attività prestata in virtù di formali contratti di collaborazione ex art. 7 d.lgs. 165/2001), ha chiarito che “La norma regolatrice della fattispecie di causa è l'art. 2126 c.c., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav.,
05/02/2019, n. 3314 e giurisprudenza ivi citata). Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c., la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4 – nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 – siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n. 23472; Cass. S.U. 3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost., un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; 23 gennaio 2009
n. 1717).
Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU n.
3098/1985, con un soggetto pubblico).
Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dal D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, comma 1, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato.
Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa
Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici” (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto). La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, ed, alla attualità, D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine
(secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36).
In definitiva: – da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966, che – come chiarito nella sentenza n. 143/1969 – riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
– dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte
Costituzionale n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e 15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La sentenza impugnata, che ha ritenuto operante la sospensione della prescrizione durante l'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, ha applicato il regime risultante dalla pronuncia di incostituzionalità n. 63/1966 al di fuori dell'ambito suo proprio, che è quello del lavoro privato”. Si ritiene, quindi, che la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. decorra in costanza di rapporto e che i crediti scaturenti da ciascun contratto siano autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri. Nel caso di specie, l'istante- previo accertamento della natura subordinata del rapporto- chiede il pagamento di crediti maturati mensilmente (come da contratti in atti), nel periodo dal 1.4.2012 al 16.7.2017
La prima diffida al pagamento delle differenze retributive è stata inviata all' CP_10
[...
, con pec del 26/06/2020, pertanto, va dichiarata la prescrizione di tutti i presunti crediti richiesti a titolo di retribuzione nel quinquennio antecedente l'invio della diffida ed in particolare dal 1.4.2012 al 31.5.2015 .
3.
In data 03.04.2012 le parti stipulavano una convenzione con la quale la Dott.ssa si impegnava a prestare la propria opera professionale in favore dell' Parte_1 CP_3 di Benevento presso la U.O. di Cardiologia Interventistica e UT .
[...] La durata iniziale dell'incarico era dal 1.4.2012 al 30.6.2012. Nel contratto era previsto che la ricorrente s'impegnava a prestare la propria opera professionale presso la U.O. di Cardiologia Interventistica e UT .garantendo un impegno massimo di 36 ore settimanali con un compenso orario di € 17,56 + IVA. L'incarico veniva rinnovato sino al 31.12.2018 (cfr. doc. 1) La Dott.ssa ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato tra le parti e di condannare l'Azienda al pagamento delle differenze retributive .
4. Ai sensi dall'art. 7 comma 6, del D.I.gs 165/2001 e successive modificazioni “
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita' 3: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico 4; d) devono essere preventivamente determinati durata, [luogo,] oggetto e compenso della collaborazione .Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione [di natura occasionale o coordinata e continuativa] per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore6.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie
o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”. Appare, dunque, evidente, dal dato testuale della norma che la possibilità di ricorrente a tali strumenti contrattuali è circoscritta al campo delle attività relativa ad "ad esperti di particolare e comprovata specializzazione", sempre che detta professionalità non sia già reperibile tra il personale interno. In altre parole viene autorizzato il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative solo con riferimento a prestazioni di elevata professionalità, ovvero prestazioni d'opera intellettuale per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.
L'affidamento dell'incarico a terzi potrà dunque avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare, imprevista e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, con riferimento ad incarichi di alta professionalità, non certo con riferimento ad attività ordinarie e sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dal personale interno già in servizio, volendosi evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
Parte ricorrente deduce che a dispetto del nomen iuris il rapporto si sarebbe svolto fin dall'inizio con i caratteri della subordinazione;
infatti, avrebbe espletato in via continuativa mansioni identiche a quelle dei dirigenti dipendenti, con inserimento stabile nella turnazione e rispetto dei medesimi orari, imposti dalla datrice di lavoro, e retribuzione a scadenza mensile;
inoltre, nei rapporti di lavoro non sarebbero riscontrabili i requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav.
18.12.87, n. 9459). Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. La Suprema Corte che così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario
e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525). Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass.
n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del
2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui la Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie). . Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa (Cass. 23520/2019).
5.
Sul punto dalla prova orale è emerso quanto segue.
responsabile del Laboratorio di Ecocardiografia fino al 2018, ha Testimone_1 riferito: “ conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme al CP_1 indifferente.ADR: la si occupava prevalentemente di ecocardiografia e Parte_1
ADR: confermo che per il periodo dal 2.4.2012 al 16.7.2017 la ricorrente era Dirigente Medico addetto all'UOC di Cardiologia, Interventistica e UT e durante tale periodo è stata sottoposta al potere direttivo e di vigilanza del Direttore dell'UOC, dott.
[...]
. Il dott. le dava indicazioni sia in ordine all'orario da osservare che Per_2 Per_2 in merito alle mansioni da svolgere e date le elevate competenze la dottoressa faceva tutto quello che c'era da fare e spesso andava via ben oltre il turno Parte_1 che terminava alle 14.00, trattenendosi fino alle 16.00/17.00.ADR: durante il periodo di lavoro, la ricorrente svolgeva tutte le mansioni che svolgevano i medici assunti a tempo indeterminato, faceva dimissioni, cartelle cliniche e osservava gli stessi turni di servizio degli strutturati e svolgeva anche compiti di alta competenza cardiografica.ADR: confermo che nel periodo oggetto di causa, la ricorrente ha lavorato esclusivamente alle dipendenze del , per sei/sette giorni a settimana, secondo i turni stabiliti dal CP_1 Direttore dell'UOC assegnatale. In particolare, durante il suo rapporto di lavoro, la ricorrente doveva seguire le direttive del Dirigente dell'UOC, e i turni dallo stesso organizzati e doveva chiedere l'autorizzazione per usufruire di ferie e permessi, anche nel caso di malattia. ADR: confermo che in tale periodo la ricorrente non aveva autonomia organizzativa in merito ai tempi di lavoro”.
ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché abbiamo Testimone_2 lavorato insieme in ospedale, io sono andato via nel 2018 e lei mi sembra nel 2017, indifferente.ADR: confermo che durante il suo rapporto di lavoro, la ricorrente ha lavorato presso l'UOC di Cardiologia ed era sottoposta al potere direttivo della datrice di lavoro, in particolare del Direttore di Cardiologia il dott. , il quale Persona_2 le organizzava i turni di lavoro.ADR: confermo che la ricorrente svolgeva tutte le attività svolte dagli altri dirigenti medici assegnati alla medesima unità.ADR: la ricorrente era regolarmente inserita nei turni elaborati dal Direttore dell'Unità e faceva regolarmente sia turni diurni che notturni e festivi. Era considerata una unità ai fini della turnazione.ADR: la ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione per assentarsi al Direttore, non mi pare che avesse diritto alle ferie, ma quando aveva bisogno di qualche giorno lo doveva comunicare.ADR: nel suo turno di lavoro, la ricorrente era libera nello svolgimento della sua attività professionale di medico, ma per il resto era come tutti gli altri medici”. Infine ha riferito: “ADR: conosco la ricorrente perché siamo amici Testimone_3
e siamo stati colleghi presso il . Io non lavoro più per il , ho fatto una CP_1 CP_1 causa contro l'ospedale ma è già stata definita con sentenza passata in giudicato.ADR: io ho lavorato per il San Pio dal 2010 al 2015, la ricorrente è arrivata un paio di anni dopo, credo nel 2012 ed è andata via dopo di me, nel 2017.ADR: per il periodo in cui abbiamo lavorato insieme presso l'UOC di Cardiologia, posso confermare che sia io che la ricorrente eravamo sottoposti al potere direttivo del Direttore e Persona_2 non avevamo alcuna autonomia decisionale in merito ai turni da osservare, che erano decisi dal direttore, come per gli altri dipendenti dell'unità.ADR: confermo che la ricorrente svolgeva i medesimi compiti e le stesse mansioni svolte dagli altri medici assegnati all'UOC di cardiologia.ADR: la ricorrente lavorava secondo la turnazione del reparto, organizzata dal direttore e nella quale era inserita normalmente al pari degli altri medici e svolgeva tutti i tipi di turni, diurni, notturni, festivi e reperibilità di reparto, che non corrisponde alla normale reperibilità H24. La ricorrente era una cardiologa clinica e non interventistica, ma per le esigenze del reparto vanno comunque individuate delle reperibilità.ADR: per le assenze di qualunque genere dovevamo coordinarci con gli altri, nel senso che noi contrattualmente non avevamo diritto né alle ferie, né alla malattia, ma potevamo fare delle assenze da dover poi recuperare per rispettare il monte orario complessivo. In ogni caso, la mia assenza doveva essere compatibile con quella degli altri medici dell'UOC e quindi noi davamo i
“desiderata” a chi organizzava il turno che era il dott. , il quale poi Persona_3 inviava la turnazione al direttore , che la approvava e la mandava in direzione Per_2 sanitaria.ADR: nello svolgimento delle sue mansioni, la ricorrente era soggetta alle direttive del Direttore sia per quanto riguarda le mansioni da svolgere, che per i tempi
e i modi di espletamento.ADR: eravamo soggetti al coordinamento del Direttore per le attività del reparto”. 6.
Ebbene dalla prova orale emergono una serie di circostanze che inducono a riportare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., concretando esse indizi gravi, precisi e concordanti della natura subordinata Nella specie è emerso, in maniera pressochè pacifica, dall'istruttoria che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente per l' era l'attività ordinaria di dirigente medico CP_3 chirurgo nel reparto Cardiologia e che si svolgeva con modalità in tutto sovrapponibili a quelle del personale medico in rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente, al pari degli altri Dirigenti Medici dipendenti dell'azienda , CP_1 riceveva le direttive Direttore di Cardiologia il dott. ed era inserita nei Persona_2 turni di mattina, di pomeriggio e notturno. D'altronde la prova orale non fa altro che confermare quanto già emergeva dalle produzioni documentali di parte ricorrente comprovanti l'assoggettamento ad un obbligo di orario di lavoro. L'art.2 della convenzione (termini della prestazione) prevedeva,infatti il dovere di garantire un impegno massimo di n.36 ore settimanali a fronte di un corrispettivo orario.
La Dott.ssa di fatto non godeva di autonomia organizzativa della prestazione Parte_1 lavorativa, era pienamente inserita nell'organizzazione dell' Controparte_1 assoggettata alle direttive del primario con obbligo di rispetto di un orario settimanale.
Assume particolare rilevanza la circostanza che la ricorrente fosse inserita nei turni con gli altri Dirigenti Medici ricevendo disposizioni relative alle attività da svolgere dal primario del reparto come tutti gli altri Dirigenti dipendenti dell'Azienda. Inoltre sebbene per ferie e altre assenze la ricorrente non dovesse essere formalmente autorizzata, aveva comunque un onere di comunicare preventivamente le assenze. Del resto è chiaro che, quando la prestazione ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua specificità, alla (generale) competenza del datore, le direttive non possono interessare le specifiche modalità del lavoro;
in questo caso assumono rilievo, al fine della qualificazione del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle direttive, le quali investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli di presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all'entità della prestazione ma alla durata del suo svolgimento)” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009). In definitiva le prestazioni di lavoro della ricorrente in nulla differivano da quelle degli altri Dirigenti Medici legati al datore di lavoro pubblico dal vincolo di subordinazione.
Anche la durata complessiva dei reiterati rapporti a tempo determinato, appare significativa della mancanza del piano e del progetto che deve caratterizzare i contratti di collaborazione continuativa e coordinata, essendo palese che la ricorrente veniva impiegata dall'Azienda ospedaliera per far fronte ad esigenze tutt'altro che eccezionali o temporanee , ma per le ordinarie esigenze amministrative, continuative e permanenti della stessa Controparte_1
Di contro la resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha, per parte sua, dimostrato la sussistenza nei contratti di collaborazione dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. Non ha, in particolare, dato alcuna prova della specificità degli obiettivi e della temporaneità della prestazione, che appaiono invece smentiti dall'esito della prova testimoniale e dal protrarsi ininterrotto del rapporto per oltre 5 anni.
Nel caso concreto, la verifica sugli indici sussidiari conduce in maniera univoca a configurare il rapporto come subordinato, posto che il medico si è limitato, in assenza di qualsivoglia elemento di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa o di auto- organizzazione, a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda ospedaliera, per il compimento delle ordinarie attività di quest'ultima (a cui l' on CP_3 riusciva a far fronte con il personale di cui disponeva), e che l' e ne è avvalsa con CP_3 modalità in tutto e per tutto assimilabili a quanto faceva con il personale dipendente. Ne discende, in considerazione dell'esito della prova, che nessun dubbio può sussistere circa lo svolgimento del rapporto con i caratteri della subordinazione fin dalla stipulazione del primo contratto di collaborazione libero-professionale, dal momento che la ricorrente ha sempre atteso alle attività ordinarie del reparto, secondo le esigenze della struttura ospedaliera convenuta, era inserita nella turnazione (che era tenuta ad osservare) e aveva l'obbligo di rispettare le direttive e l'organizzazione del lavoro imposti dal responsabile della struttura, al pari dei colleghi dipendenti con i quali si doveva coordinare.
7. Quanto alle conseguenze, ai sensi dell'art.2126 c.c. “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione “. Tale norma, applicabile anche nei rapporti di lavoro di pubblico impiego, implica che, le prestazioni di lavoro che sono state rese dal lavoratore sulla base di un contratto nullo o successivamente annullato, devono essere retribuite.
La ratio è quella di accordare una tutela del lavoratore nelle ipotesi nelle quali, pur non disconoscendosi che siano state rese prestazioni lavorative, il diritto alla retribuzione incontrerebbe un ostacolo nella disciplina generale delle nullità o degli effetti che di norma conseguono all'annullamento dell'atto costitutivo del rapporto. La nullità del rapporto di lavoro subordinato pubblico, alle dipendenze di una P.A., dà luogo all'applicabilità della fattispecie dell'art. 2126 - se ne ricorrono i presupposti, cioè quando la P.A. s'è valsa della materiale attività lavorativa di un soggetto sulla base di un titolo nullo o annullato - con ciò offrendo un'effettiva tutela al lavoratore subordinato nei casi di rapporto di lavoro nullo (e non già l'accertamento di quest'ultimo, giuridicamente inconfigurabile), mercé una deroga al principio in virtù del quale una pretesa può essere sostenuta in sede giurisdizionale solo se il titolo su cui essa si fonda è valido ed efficace, per garantire a colui, che verosimilmente ha trovato la sua fonte di sussistenza nel rapporto stesso, il pagamento degli emolumenti e dei contributi, come se non esistesse la ragione di nullità dell'atto di assunzione. L'applicabilità, nella specie, dell'art. 2126 evita, peraltro, che la P.A. datrice di lavoro possa ripetere gli emolumenti assolti per il solo fatto della nullità del rapporto e, anzi, essa deve al lavoratore il trattamento retributivo ordinario, per i soli periodi effettivamente lavorati e solo per le mansioni prese in considerazione dal titolo invalido ( C. St. 11.3.1998, n. 277; C. St.
21.10.1995, n. 1462). Si devono riconnettere le conseguenze di cui all'art. 2126 al rapporto nullo nel caso in cui lo stesso, costituito senza il rispetto delle modalità prescritte, per il resto sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali (C. St. 12.4.2007, n. 1705; C. St. 24.10.2006, n. 6352; C. St. 30.8.2006, n.
5062). La nullità dell'atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego, pur implicando l'improduttività di effetti giuridici, non impedisce che il rapporto lavorativo materialmente svolto possa essere configurato sul piano del mero atto, con le conseguenze favorevoli previste dall'art. 2126, ponendo quest'ultimo una vera e propria fictio iuris di sussistenza del rapporto medesimo al solo, limitato, fine che al lavoratore siano erogate la retribuzione e le competenze accessorie per il periodo di effettiva prestazione dell'attività, in base ai parametri fissati dai contratti collettivi nazionali del comparto d'appartenenza, fermo, però, restando l'obbligo del pagamento come delimitato ai periodi di lavoro formalmente riconosciuti come tali (C. St. 13.7.2006, n.
4477; C. St. 18.1.1996, n. 51). La nullità del rapporto d'impiego instaurato in contrasto con le norme che ne regolano la costituzione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che, in forza dell'art. 2126, la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa;
pertanto, dovendosi escludere che l'attività lavorativa resa configuri un oggetto illecito e qualora non si ravvisino elementi dai quali emerga la illiceità della causa, deve riconoscersi che, per il servizio prestato, compete il trattamento retributivo complessivo e previdenziale (C. St. 17.5.2002, n. 2681; C. St.
1.4.1996, n. 322). Un rapporto di lavoro subordinato pubblico nullo è equiparato, ai sensi dell'art. 2126, al rapporto valido per il solo periodo di esecuzione, con conseguente applicazione degli istituti retributivi e previdenziali (cfr., C. St. 18.9.2003,
n. 5295).
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e l' va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione Controparte_1 della posizione retributiva e contributiva. Tanto premesso, in ordine alla quantificazione delle spettanze si osserva che parte ricorrente ha genericamente chiesto il pagamento della differenza fra la retribuzione corrispondente al trattamento contrattuale in godimento ai dirigenti medici, e quanto effettivamente corrisposto per la prestazione libero-professionale, ma la consulenza tecnica di parte è stata elaborata “prendendo in considerazione le previsioni del CCNL Comparto Sanità e Dirigenti” con inclusioni di voci stipendiali non CP_6 CP_6 provate (es indennità esclusività retribuzione di risultato, lavoro straordinario, retribuzione posizione unica). Sul punto l'azienda ha formulato delle contestazioni che si ritiene di accogliere. Ne consegue che non può tenersi conto dei conteggi elaborati dal ricorrente e, di conseguenza, si è proceduto alla nomina di un CTU.
In considerazione del fatto che alla ricorrente non è stato attribuito alcun incarico le differenze vanno tuttavia rapportate al trattamento economico fondamentale spettante a un dirigente senza incarichi e senza rapporto di lavoro esclusivo, comprensivo degli scatti di anzianità previsti dai CCNNLL della dirigenza medico-veterinaria del SSN vigenti nel periodo oggetto di causa. Tanto premesso il CTU ha quantificato le retribuzioni in € 102.521,45 secondo calcoli precisi ed analitici.
Le somme come quantificate vanno riparametrate considerato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione così come chiarito al punto 2) dovendo essere detratte le somme per il periodo 1.4.2012 al 31.5.2015..
Ne consegue che, spettano a complessivi Euro 46.448,57 secondo i Parte_1 conteggi del CTU, precisi, analitici ed immuni da vizi .
Quanto al t.f.r. non risulta decorsa la prescrizione che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (dies a quo 16.7.2017 ). A parere della Scrivente, la ricorrente ha diritto al t.f.r. per tutto il periodo di lavoro considerata la natura unitaria del rapporto di lavoro subordinato dal 1.4.2012 al 16.7.2017 e va quantificato, pertanto, in €19.069,33 come da calcoli del CTU.
A tali importi si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n.
412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo.
Va, quindi, riconosciuto alla ricorrente, il diritto al pagamento di € 65.517,9, oltre i soli interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo con condanna dell' a corrispondere la predetta somma ed accessori. Controparte_1
8. Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse “dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
7987 del 21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005). Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Considerato che parte ricorrente ha depositato il ricorso in data 4.10.2022 e che non ha in precedenza rivendicato i contributi, deve esserne dichiarata la prescrizione. 9.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima . Le spese della CTU sono poste a carico di parte ricorrente e dell' in Controparte_1 solido.
Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse CP_2 essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del
15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dei contratti di lavoro autonomo stipulati dalla ricorrente con l' dal 1.4.2012 al 16.7.2017; Controparte_11
2) per l'effetto condanna l' , in persona del Controparte_12 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 65.517,9 oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma
6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3)condanna l' , in persona del legale Controparte_12 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €6.699,00 oltre C.U. di €379,50 spese generali, Iva e cpa;
4)pone le spese della CTU a carico di parte ricorrente e dell' in Controparte_1 solido;
CP_
5) compensa le spese tra parte ricorrente e l' Benevento, 15.11.2024
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari