Articolo 24 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 23Articolo 25
Versione
29 gennaio 1981
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Versione
2 novembre 1990
Art. 24. Integrazione contributiva per il passato

Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. ((4)) In relazione alla facolta' di cui al primo comma dell'articolo 23, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall'articolo 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'articolo 16, quinto comma.
I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.
---------- AGGIORNAMENTO (4) La L.11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.18) che:" Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio l98l, n. 6, e' riaperto ai fini anche, ove sia stata gia' esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981 , come modificato dall'articolo 2 della presente legge."
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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