Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 737/2023
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 25 febbraio 2025
PROC. N. 737/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Lucia Petrucci, Parte_1 C.F._1
unitamente al quale ed ai fini del presente atto elegge domicilio presso il suo studio in Campobasso,
C.da Sant'Antonio dei Lazzari n.19/I, giusto mandato in atti. ricorrente contro
(P. Iva: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv.to Giuseppe Lagioia dell'avvocatura aziendale ed elettivamente domiciliata con il predetto difensore presso la sede legale sita in Campobasso, Via U. Petrella n. 1, come da procura alle liti in calce alla CP_1
memoria
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto in capo al dott. ad Parte_1 ottenere il pagamento della somma di € 36.777,69, pari all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto;
2. condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Campobasso, Via Ugo Petrella n. 1, alla corresponsione in favore del dott. della somma di € 36.777,69, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali -così Parte_1
come specificata nei conteggi allegati- ovvero, in subordine, della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione sino all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo la domanda ed eccependo la nullità del ricorso CP_1
chiedendone il rigetto.
Ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, si procedeva alla discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
In primo luogo, in ordine alla eccezione preliminare di nullità del ricorso formulata dalla parte resistente, la stessa è stata rigettata dal Giudicante con ordinanza del 16.04.2024.
Ciò premesso, la domanda giudiziale è fondata nel merito relativamente al pagamento delle ferie non godute, pari a n. 163 giorni quali ferie residuate alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non pagate dall' al netto di quelle già liquidate dall'Ente con il provvedimento CP_1
n.1/2021 (doc.n.4 fascicolo , così come documentato dal ricorrente. Pt_1
Si applica sul tema il principio enunciato da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21780 del
08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo cui “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, non vi è in atti prova che l' abbia invitato – CP_1
in via formale o meno – il lavoratore a godere delle ferie, con l'avvertimento di cui sopra. Nel caso di specie, infatti l' non ha provato, nell'esercizio dei doveri di vigilanza ed indirizzo sulla CP_1 stessa incombenti, di aver invitato formalmente a fruire delle ferie, non costituendo prova Pt_1
sufficiente sul punto le note allegate alla memoria difensiva (cfr. all.ti da n. 9 a n. 13), in quanto inviate alle strutture amministrative aziendali e distrettuali e non direttamente all'indirizzo del ricorrente. Vi è invece in atti il pagamento parziale delle ferie non godute dal per gli anni Pt_1
2019 e 2020.
A ciò deve aggiungersi che il contratto di lavoro intercorrente tra e l' - e Pt_1 CP_1
quindi in piena vigenza tra le parti - veniva cessato senza preavviso dall'Amministrazione Sanitaria con provvedimento dirigenziale n. 437 del 12.11.2020 per “… inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro ed al servizio d'istituto”. (cfr. doc. 3 fascicolo . Pt_1
Per tale ragione, il lavoratore non è stato neanche messo in condizione di poter fruire effettivamente di tutte le ferie che residuavano al 03.11.2020 e che sono state remunerate dall' solo in parte, alla luce dell'istruttoria documentale. CP_1
Dunque, il riferimento che l' fa all'art. 5 del D.L. n. 95/2012, che prevede: “le ferie, i CP_1 riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale…omissis… non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”, in uno con la circostanza del pagamento seppur parziale delle ferie maturate e non godute da parte dell' , avvalora la tesi del ricorrente. CP_1
Dalla disposizione in esame si evince, infatti, che il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi riguarda le fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da una scelta o da un comportamento del lavoratore (dimissione, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento e raggiungimento del limite di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie (Corte
Cost., sentenza n.95 del 2016).
La Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina di cui all'art 5 del D.L. n.95/2012, esclude dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro, chiarendo che “tale interpretazione, che si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato
e della Corte di Cassazione, non pregiudica il diritto alla ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro h. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n.
2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).”
Entrando nel merito della vicenda in esame, il ricorrente ha cessato il servizio a causa dell'annullamento operato unilateralmente dall' nel novembre 2020: la cessazione del CP_1
rapporto di lavoro non è stata, dunque, una vicenda attribuibile alla volontà del lavoratore, bensì dovuta a contingenze connesse ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, che non avrebbero consentito al sanitario di programmare le proprie ferie in tempo utile, tanto che l' con il CP_1
richiamato provvedimento n.1/2021 ha deliberato la “liquidazione indennità di mancato preavviso e ferie non godute”, relativamente agli anni 2019 e 2020 per un numero complessivo di 63 giorni
(doc. 3 fascicolo . Pt_1
Al contrario, il dirigente sanitario attraverso la documentazione versata in atti (doc. 4 e doc.
5 fascicolo ha dato prova del numero di ferie residue maturate e di cui chiede la Pt_1
monetizzazione pari a 163 giorni, non specificamente contestati dalla resistente che si è CP_1
limitata ad affermare la correttezza del proprio operato.
Sono, altresì, prive di pregio le difese della parte resistente sviluppate sulla tesi che la richiesta del ricorrente avrebbe ad oggetto giorni di ferie maturati in periodi precedenti rispetto ai due liquidati, in quanto smentita dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (doc. n. 4 e 5 fascicolo . Pt_1
Alla luce delle predette considerazioni, è accolta la domanda di pagamento dei 163 giorni di ferie non godute residuati alla data del 03.11.2020 per un totale di euro 36.777,69 (oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo), per la quantificazione dei quali può farsi riferimento agli analitici calcoli allegati al ricorso, non oggetto di specifica e documentata contestazione da parte dell' . CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente e l' seguono la soccombenza e sono liquidate come in CP_1
dispositivo, tenendo conto dei livelli ridotti del D.M. n. 147/2022 per il valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria, considerato il carattere non complesso del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' – in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. – a pagare in favore di l'importo di €. 36.777,69, oltre interessi legali sulla Parte_1
somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, a titolo di ferie non godute.
2. Condanna l' – in persona del legale rappresentante p.t. – a pagare in favore di CP_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida in euro 3.689,00 per compensi, euro 259,00 per spese
[...]
documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella