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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/11/2024, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa IA Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 759\19 riservata in decisione dal 29.5.2024 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: statuizioni accessorie alla sentenza sullo status divorzile pronunciata dall'intestato Tribunale n. 329\2020 pubbl. il 23.6.2020
TRA
n. a Vibo Valentia il 17.03.1972 - - con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv.to Nicola D'Agostino giusta procura in atti ricorrente
E
n. a Roma l'8.12.1966 res.te in Vibo Valentia - – CP_1 CodiceFiscale_2 con l'avv.to Ventura Ivana giusta procura in atti;
resistente
nonché
Pubblico Ministero - sede - intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31.5.2019, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio Per_ concordatario il 28.10.2001, unione dalla quale sono nati due figli (n. il 1.3.2002 ormai maggiorenne) e (n. il 10.2.2007); di essere separato giusta sentenza definitiva dell'intestato Per_2 Tribunale n. 60\17; che la separazione dura ininterrottamente dal giorno della comparizione presidenziale (17.1.2012) – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole (collocamento paritario;
mantenimento per ciascun figlio euro 750,00) e disporsi revoca del mantenimento della moglie .
Pag. 1 a 8 Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, contestava le deduzioni introduttive e chiedeva : - assegnarle la casa coniugale affinché vi abiti con i figli minori da affidare congiuntamente;
- obbligare controparte a corrisponderle € 2.500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e non autosufficienti, pari ad € 1.250,00 per ciascuno figlio oltre alla totalità delle spese straordinarie;
- obbligare controparte a corrisponderle la somma di € 1.200,00 mensili, a titolo di assegno divorzile;
- obbligare controparte a corrisponderle la metà del ricavato della vendita dell'imbarcazione tg. VM525D, in comunione legale dei beni e venduta all'insaputa della moglie.
Con ordinanza dep. il 26.11.2019 il Presidente del Tribunale confermava le statuizioni separative, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Con sentenza parziale - pubblicata il 23.6.2020 n. 329\2020 - veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio indi le parti rimesse dinanzi al GI per il prosieguo sugli aspetti accessori.
Dichiarate improponibili le domande divisorie\restitutorie con ordinanza del 26.2.21, la causa veniva istruita documentalmente e con testi.
All'udienza del 9.11.2021 si procedeva all'ascolto del minore (2007) e all'ud. Per_2 dell'8.2.2022 all'interrogatorio libero delle parti.
Su richiesta del ricorrente nel corso del giudizio venivano aperti due sub : RGC 759/19 sub 1, su istanza del 26.9.2022 - avente ad oggetto la richiesta di revoca\riduzione dell'assegno in favore dell'ex coniuge nonché la riduzione al 50 % dell'obbligo al pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli- respinto con provvedimento del 11.11.2022 e RGC 759/19 sub 2, su istanza del 3.5.2023 avente ad oggetto la richiesta di modifica del contributo di mantenimento nei confronti dell'ex moglie e del figlio minore – respinto con provvedimento del 23.6.2023 ( da intendersi qui Per_2 trascritti) .
Indi all'udienza sostituiva del 22.5.2024 la causa era trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e il PM concludeva in data 4.7.2024
Motivi della decisione
Alla luce dell'intervenuta sentenza parziale sullo stato, l'oggetto del presente giudizio attiene unicamente agli aspetti accessori riguardanti rapporti personali ed economici con i figli e la dovutezza dell'assegno divorzile alla resistente.
1) In rito
Va ribadita preliminarmente l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie\restitutorie avanzate dalle parti nel presente giudizio poiché esulano dalla cognizione del giudice della Famiglia, attesa la specificità del rito sulla scorta dei consolidati principi peri quali 'art 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti;
condanna ad obblighi di facere o non facere e pagamento di arretrati….… essendo queste autonome e distinta dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n.
Pag. 2 a 8 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 ) “L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario
- salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638\2004)”, con la conseguenza che siffatte domande non essendo riconducibili ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata, non potevano essere proposte nel presente giudizio.
Va altresì dichiarata l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata alle memorie conclusionali di parte ricorrente su cui, peraltro, controparte non ha accettato il contradditorio.
Nel merito
2) sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente
Attualmente la resistente gode di assegno di mantenimento- fissato in sede separativa - pari ad € 1200,00 giusta OP del 26.11.2019, confermativa della sentenza di separazione n. 60/2017 pubblicata il 15.06.2017.
Il ricorrente ha richiesto la revoca deducendo, per un verso, il peggioramento della propria capacità contributiva a cagione della contrazione del lavoro e della formazione di nuovo nucleo familiare con nascita, nel 20202, della piccola IA ( motivi già valutati e disattesi nei Sub 1 e 2 ai quali si rinvia per attualità) e, per altro, la non ricorrenza dei presupposti di legge (inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e oggettiva impossibilità di procurarseli) stante lo scarso impegno profuso dalla resistente nella ricerca di un lavoro pur avendo titoli e possibilità.
Si oppone la resistente, deducendo la pressoché esclusiva dedizione alla famiglia, oltre a produrre una serie di documenti (infra) atti a dimostrare lo sforzo profuso in ogni direzione per realizzarsi professionalmente e raggiungere autonomia economica.
Giova premettere che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario, tale parametro non rileva in sede di riconoscimento e fissazione dell'assegno divorzile che ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5co 6 L.Div., essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (ex multis Cass sez. 1 n. 5605 del 28/02/2020 - N. 17098 del 2019) .
Segnatamente Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass SS. UU Sent. n. 18287 dell'11/07/2018).
Pag. 3 a 8 Il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, dunque, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. I del 9.8.2021 n. 22499) mentre, nella pari misura componente compensativa \ perequativa ….. qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Cass. Sez. I, 30.11.2021 n. 37571).
In altri termini, deve sussistere la incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda…..i parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono pertanto l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
Nel caso che occupa il Tribunale è chiamato a valutare la ricorrenza delle condizioni per l'attribuzione economica anche nella sua componente assistenziale posto che le emergenze in atti dimostrano ampiamente come il contributo fornito dalla resistente alla conduzione pressoché univoca della vita familiare ed alla formazione del patrimonio personale e comune abbia trovato adeguato riconoscimento nella co-intestazione di numerosi cespiti immobiliari 1 acquistati in costanza di matrimonio con risorse economiche esclusivamente del marito data la sostanziale inattività della moglie la quale non ha dedotto né dato prova che sia dipesa da scelte rinunciatarie precipuamente in ambito professionale.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la resistente abbia dimostrato come le difficoltà incontrate nello stabile inserimento nel mondo del lavoro non siano dipese da sua colpevole inerzia, risultando in atti innumerevoli percorsi intentati onde canalizzare proficuamente le proprie competenze (laurea in Giurisprudenza, abilitata alla professione forense) e conseguirne ulteriori onde raggiungere un accettabile livello di autonomia professionale ed economica (segnatamente, dopo l'autorizzazione a vivere separatamente del gennaio 2012 : collaborazioni con banche 2014; albo avvocati VV 2014 ; iscrizione, frequenza e diploma scuola alberghiera corso serale : 2017, 2109-2020 ; dich redd 2017-2018; concorso e domande supplenza scuola : 2020-2021: cfr. allegati alla memoria di costituzione 31.10.19 ed art 183 cpc), conseguendone il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
In ordine alla quantificazione, posta la non trascurabile capacità contributiva del ricorrente per come risultante oltre che dalle dichiarazioni dei redditi (periodi di imposta 2021 e 2022 pari a circa € 90.000,oo netti annui non avendo peraltro la parte inteso depositare dichiarazioni più recenti seppur onerato cfr. ord. 28.5.24) - tuttavia non vincolanti 2 - anche dall'agiato tenore di vita 1 a) casa coniugale Comune di Vibo Valentia e siti in località Bitonto,
b) immobili riportati ai nn. 4 e 5 delle visure catastali allegate e siti nel Comune di San Gregorio d'Ippona, intestati a e per una quota di 544/1588 ciascuno (per il restante 500/1588 a Parte_1 CP_1 ll ). Persona_3 condotto (professionista accorsato;
abitazione e vacanze di pregio cfr. documentazione, foto, testimonianze in atti) e non grandemente inficiata dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare
- implicante di norma compartecipazione ai carichi familiari di ogni natura viepiù nel caso, come quello di specie, in cui la nuova compagna esercita incontestatamente la libera professione legale - vengono in considerazione, sul versante resistente:
✓ la non trascurabile durata del matrimonio (circa dieci anni);
✓ il godimento della casa familiare 3 ;
✓ i limiti alla libertà di disporre delle proprie quote immobiliari derivanti dalla attuale co- intestazione con l'ex coniuge, pur rilevanti sotto l'aspetto compensativo-perequativo;
✓ l'attuale stato di inoccupazione - sebbene anche la resistente non abbia depositato alcuna certificazione\dichiarazione seppur onerata cfr. ord. 28.5.24 - e, nondimeno, la residua, concreta capacità occupazionale della resistente - senza tuttavia che, attesa l'età (cl. 1966), possa farsi realisticamente affidamento su stabili occasioni di impiego ma oggettivamente quanto meno sotto forma di collaborazioni professionali, giustappunto valorizzando le varie competenze acquisite e il progressivo svincolamento da impegni genitoriali (invero anche il secondogenito - cl. 2007 - è prossimo alla maggiore età e alla licenza liceale);
✓ il contesto socioeconomico di appartenenza, notoriamente non caratterizzato da un elevato costo della vita e di contro, i considerevoli oneri economici gravanti sul ricorrente per il mantenimento pressoché esclusivo dei figli e e, allo stato, della casa familiare (cfr. dichiarazioni Per_1 Per_2 rese dal ricorrente ud. 8.2.2-2022, non contestate) e comunque l'incidenza di pari obblighi verso la terza figlia nata dalla nuova relazione.
Alla stregua dei superiori parametri comparativi ritiene il Collegio tuttora sussistenti i presupposti fondanti il contributo economico in favore della resistente, seppure in misura ridotta, e congruo fissarne la misura all'attualità in € 700,00 mensili, senza che ciò fondi pretese restitutorie delle differenze dal momento che le condizioni fondanti la riduzione si sono maturate o a palesate solo nel corso dell'istruttoria del presente giudizio 4
valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato) - ex multis Sez. 6 - 1, n. 18196 del 16/09/2015; Sez. 1 Sent. n. 9876 del 28/04/2006- Sez. 1, Sent. n. 3905 del 17/02/2011. 3 Ai fini della misura del contributo economico deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto ( ex multis Sez. 1 n. 27599 del 21/09/2022 ; 20858 \2021 ) 3) rapporti con la prole
La intervenuta maggiore età del primogenito esime il Collegio dal disciplinare il regime Per_1 di affidamento, collocamento, visita.
Quanto al secondogenito (cl. 2007; studente liceale in Vibo Valentia), dalle dichiarazioni Per_2 testimoniali di ambo le parti 5 è dato ricavare che egli, salvo imprevisti e mesi estivi, dimori prevalentemente con la madre, la quale è dedita, oggi come in passato, al suo accudimento nelle varie attività in cui è impegnato.
Tanto è stato confermato anche dal minore in sede di ascolto 6 il quale ha altresì affermato di godere - e voler mantenere - massima libertà negli incontri e permanenza dal padre pur restando il suo punto di riferimento la casa materna anche in ragione delle frequenti assenze del padre per motivi lavorativi.
Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio di confermare, oltre all'affido condiviso, il collocamento prevalente del secondogenito presso la madre (come del resto richiesto conclusivamente dal ricorrente) con conseguente assegnazione della casa familiare alla resistente e disporre libertà degli incontri similmente all'attuale, consolidato e pacifico stato di fatto tenuto altresì conto dell'approssimarsi della maggiore età di (febbraio 2025) Per_2
In ordine al contributo economico per il mantenimento ordinario del figlio , ritiene Per_1 il Tribunale di confermare l'attuale ammontare pari ad euro 1250,00 mensili con la precisazione che tale erogazione coprirà anche le spese correlate alla frequenza universitaria fuorisede (tasse, alloggio, trasferte) in quanto certe, costanti e prevedibili come tali integranti l'assegno di mantenimento ordinario7 (conformemente allo stato di fatto attuale cfr. v. dichiarazioni del ricorrente dell'8.2.2022) da corrispondere - ai sensi dell'art 337 septies c.c - direttamente al figlio non più stabilmente né prevalentemente convivente con la madre nella città natìa. Per_1
Va infatti osservato che la legittimazione "iure proprio" del genitore in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. (ex multis Sez. 1 – Cass Sentenza n. 29977 del 31/12/2020 ).
Tale ultima condizione non ricorre nel caso del primogenito della coppia il quale, come pacificamente emerso, non convive più con la madre bensì stabilmente dimorante, per motivi
Pag. 6 a 8 di studio, a Bologna;
nei rientri a Vibo dimora indifferentemente presso la casa della madre o del padre il quale provvede in gran parte alle sue esigenze di sostentamento presso la sede di studio sia mediante il mantenimento ordinario che quello straordinario fissato a suo carico per la totalità in sede separativa.
In merito al contributo economico per il mantenimento ordinario del figlio Per_2 ritiene il Tribunale che la misura attualmente a carico del padre vada ridotta ad € 1000,00 da ritenersi adeguata a fronteggiare le principali, quotidiane, prevedibili esigenze del secondogenito8, considerando, da un lato, l'età e le connesse esigenze (quasi diciottenne), il tenore di vita goduto e i maggiori tempi di permanenza e correlati oneri a carico della madre e, per converso, che il padre si fa carico in via esclusiva delle tasse ed utenze relative alla casa familiare in comunione - mentre restano escluse tutte le non trascurabili spese straordinarie (come da citato protocollo) .
Queste ultime, per entrambi i figli – con le anzidette precisazioni - vanno poste, allo stato, interamente a carico del padre posta l'indubbia superiore capacità contributivo\economica a fronte di quella solo potenziale, seppur concretamente valorizzabile9, della madre, allo stato, tuttavia priva di redditi “ il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è autonomo per ogni genitore ed indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”….. Cass. Ord. n. 2536 del 26.1.2024)
5. sulle spese di giudizio
La natura della causa, la pronuncia in rito, la riduzione della materia dell contendere e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio compresi i sub
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti sulle statuizioni accessorie alla sentenza sullo status divorzile dell'intestato Tribunale 329\2020 pubbl. il 23.6.2020 , così provvede:
1) dispone l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione presso la madre a cui, Per_2 per l'effetto, va assegnata la casa familiare;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro
2) incontri liberi tra il padre e il figlio Per_2
Pag. 7 a 8 3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
– maggiorenne ma economicamente non autonomo – in misura di € 1250,00 mensili da Per_1 corrispondere direttamente al figlio con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi e al 100% delle spese straordinarie ( con le precisazioni di cui in parte motiva) come da vigente protocollo Tribunale – COA di Vibo Valentia del 15.6.2023
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
- a far data dalla pubblicazione della presente sentenza - in misura di € 1000,00 da Per_2 versare alla resistente, con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi e alla totalità delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale – COA di Vibo Valentia del 15.6.2023;
5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente – a far data dalla pubblicazione della presente sentenza - a titolo di assegno divorzile (componente assistenziale) la somma di euro 700,00 mensili con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi
6) dichiara improponibili \ rigetta nel resto
7) spese di giudizio interamente compensate compresi i sub
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 8 a 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la
Pag. 4 a 8 4 Cass. sez. I, 14/11/2023, n.31635: ove accertata nel corso del giudizio l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti”
Pag. 5 a 8 5 Madre, padre e compagna del ricorrente;
amici e sorella della resistente 6 Udienza 9.11.2021 7 In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337ter, co.4 c.c…. dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno” Cass. sez.
1 - Ord. n. 7169 del 18/03/2024 : 8 cfr .protocollo Tribunale – COA di Vibo Valentia del 15.6.23 tra le altre : vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione (incluse le utenze), tasse e materiale scolastico;
medicinali da banco, per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano carburante, ricariche cellulare, attività ricreative abituali : cinema, feste, attività conviviali] 9 Cfr. Cass n. 14.7.2010, n. 16551 ; n. 24424/13;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa IA Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 759\19 riservata in decisione dal 29.5.2024 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: statuizioni accessorie alla sentenza sullo status divorzile pronunciata dall'intestato Tribunale n. 329\2020 pubbl. il 23.6.2020
TRA
n. a Vibo Valentia il 17.03.1972 - - con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv.to Nicola D'Agostino giusta procura in atti ricorrente
E
n. a Roma l'8.12.1966 res.te in Vibo Valentia - – CP_1 CodiceFiscale_2 con l'avv.to Ventura Ivana giusta procura in atti;
resistente
nonché
Pubblico Ministero - sede - intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31.5.2019, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio Per_ concordatario il 28.10.2001, unione dalla quale sono nati due figli (n. il 1.3.2002 ormai maggiorenne) e (n. il 10.2.2007); di essere separato giusta sentenza definitiva dell'intestato Per_2 Tribunale n. 60\17; che la separazione dura ininterrottamente dal giorno della comparizione presidenziale (17.1.2012) – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole (collocamento paritario;
mantenimento per ciascun figlio euro 750,00) e disporsi revoca del mantenimento della moglie .
Pag. 1 a 8 Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, contestava le deduzioni introduttive e chiedeva : - assegnarle la casa coniugale affinché vi abiti con i figli minori da affidare congiuntamente;
- obbligare controparte a corrisponderle € 2.500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e non autosufficienti, pari ad € 1.250,00 per ciascuno figlio oltre alla totalità delle spese straordinarie;
- obbligare controparte a corrisponderle la somma di € 1.200,00 mensili, a titolo di assegno divorzile;
- obbligare controparte a corrisponderle la metà del ricavato della vendita dell'imbarcazione tg. VM525D, in comunione legale dei beni e venduta all'insaputa della moglie.
Con ordinanza dep. il 26.11.2019 il Presidente del Tribunale confermava le statuizioni separative, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Con sentenza parziale - pubblicata il 23.6.2020 n. 329\2020 - veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio indi le parti rimesse dinanzi al GI per il prosieguo sugli aspetti accessori.
Dichiarate improponibili le domande divisorie\restitutorie con ordinanza del 26.2.21, la causa veniva istruita documentalmente e con testi.
All'udienza del 9.11.2021 si procedeva all'ascolto del minore (2007) e all'ud. Per_2 dell'8.2.2022 all'interrogatorio libero delle parti.
Su richiesta del ricorrente nel corso del giudizio venivano aperti due sub : RGC 759/19 sub 1, su istanza del 26.9.2022 - avente ad oggetto la richiesta di revoca\riduzione dell'assegno in favore dell'ex coniuge nonché la riduzione al 50 % dell'obbligo al pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli- respinto con provvedimento del 11.11.2022 e RGC 759/19 sub 2, su istanza del 3.5.2023 avente ad oggetto la richiesta di modifica del contributo di mantenimento nei confronti dell'ex moglie e del figlio minore – respinto con provvedimento del 23.6.2023 ( da intendersi qui Per_2 trascritti) .
Indi all'udienza sostituiva del 22.5.2024 la causa era trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e il PM concludeva in data 4.7.2024
Motivi della decisione
Alla luce dell'intervenuta sentenza parziale sullo stato, l'oggetto del presente giudizio attiene unicamente agli aspetti accessori riguardanti rapporti personali ed economici con i figli e la dovutezza dell'assegno divorzile alla resistente.
1) In rito
Va ribadita preliminarmente l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie\restitutorie avanzate dalle parti nel presente giudizio poiché esulano dalla cognizione del giudice della Famiglia, attesa la specificità del rito sulla scorta dei consolidati principi peri quali 'art 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti;
condanna ad obblighi di facere o non facere e pagamento di arretrati….… essendo queste autonome e distinta dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n.
Pag. 2 a 8 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 ) “L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario
- salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638\2004)”, con la conseguenza che siffatte domande non essendo riconducibili ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata, non potevano essere proposte nel presente giudizio.
Va altresì dichiarata l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata alle memorie conclusionali di parte ricorrente su cui, peraltro, controparte non ha accettato il contradditorio.
Nel merito
2) sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente
Attualmente la resistente gode di assegno di mantenimento- fissato in sede separativa - pari ad € 1200,00 giusta OP del 26.11.2019, confermativa della sentenza di separazione n. 60/2017 pubblicata il 15.06.2017.
Il ricorrente ha richiesto la revoca deducendo, per un verso, il peggioramento della propria capacità contributiva a cagione della contrazione del lavoro e della formazione di nuovo nucleo familiare con nascita, nel 20202, della piccola IA ( motivi già valutati e disattesi nei Sub 1 e 2 ai quali si rinvia per attualità) e, per altro, la non ricorrenza dei presupposti di legge (inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e oggettiva impossibilità di procurarseli) stante lo scarso impegno profuso dalla resistente nella ricerca di un lavoro pur avendo titoli e possibilità.
Si oppone la resistente, deducendo la pressoché esclusiva dedizione alla famiglia, oltre a produrre una serie di documenti (infra) atti a dimostrare lo sforzo profuso in ogni direzione per realizzarsi professionalmente e raggiungere autonomia economica.
Giova premettere che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario, tale parametro non rileva in sede di riconoscimento e fissazione dell'assegno divorzile che ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5co 6 L.Div., essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (ex multis Cass sez. 1 n. 5605 del 28/02/2020 - N. 17098 del 2019) .
Segnatamente Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass SS. UU Sent. n. 18287 dell'11/07/2018).
Pag. 3 a 8 Il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, dunque, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. I del 9.8.2021 n. 22499) mentre, nella pari misura componente compensativa \ perequativa ….. qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Cass. Sez. I, 30.11.2021 n. 37571).
In altri termini, deve sussistere la incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda…..i parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono pertanto l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
Nel caso che occupa il Tribunale è chiamato a valutare la ricorrenza delle condizioni per l'attribuzione economica anche nella sua componente assistenziale posto che le emergenze in atti dimostrano ampiamente come il contributo fornito dalla resistente alla conduzione pressoché univoca della vita familiare ed alla formazione del patrimonio personale e comune abbia trovato adeguato riconoscimento nella co-intestazione di numerosi cespiti immobiliari 1 acquistati in costanza di matrimonio con risorse economiche esclusivamente del marito data la sostanziale inattività della moglie la quale non ha dedotto né dato prova che sia dipesa da scelte rinunciatarie precipuamente in ambito professionale.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la resistente abbia dimostrato come le difficoltà incontrate nello stabile inserimento nel mondo del lavoro non siano dipese da sua colpevole inerzia, risultando in atti innumerevoli percorsi intentati onde canalizzare proficuamente le proprie competenze (laurea in Giurisprudenza, abilitata alla professione forense) e conseguirne ulteriori onde raggiungere un accettabile livello di autonomia professionale ed economica (segnatamente, dopo l'autorizzazione a vivere separatamente del gennaio 2012 : collaborazioni con banche 2014; albo avvocati VV 2014 ; iscrizione, frequenza e diploma scuola alberghiera corso serale : 2017, 2109-2020 ; dich redd 2017-2018; concorso e domande supplenza scuola : 2020-2021: cfr. allegati alla memoria di costituzione 31.10.19 ed art 183 cpc), conseguendone il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
In ordine alla quantificazione, posta la non trascurabile capacità contributiva del ricorrente per come risultante oltre che dalle dichiarazioni dei redditi (periodi di imposta 2021 e 2022 pari a circa € 90.000,oo netti annui non avendo peraltro la parte inteso depositare dichiarazioni più recenti seppur onerato cfr. ord. 28.5.24) - tuttavia non vincolanti 2 - anche dall'agiato tenore di vita 1 a) casa coniugale Comune di Vibo Valentia e siti in località Bitonto,
b) immobili riportati ai nn. 4 e 5 delle visure catastali allegate e siti nel Comune di San Gregorio d'Ippona, intestati a e per una quota di 544/1588 ciascuno (per il restante 500/1588 a Parte_1 CP_1 ll ). Persona_3 condotto (professionista accorsato;
abitazione e vacanze di pregio cfr. documentazione, foto, testimonianze in atti) e non grandemente inficiata dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare
- implicante di norma compartecipazione ai carichi familiari di ogni natura viepiù nel caso, come quello di specie, in cui la nuova compagna esercita incontestatamente la libera professione legale - vengono in considerazione, sul versante resistente:
✓ la non trascurabile durata del matrimonio (circa dieci anni);
✓ il godimento della casa familiare 3 ;
✓ i limiti alla libertà di disporre delle proprie quote immobiliari derivanti dalla attuale co- intestazione con l'ex coniuge, pur rilevanti sotto l'aspetto compensativo-perequativo;
✓ l'attuale stato di inoccupazione - sebbene anche la resistente non abbia depositato alcuna certificazione\dichiarazione seppur onerata cfr. ord. 28.5.24 - e, nondimeno, la residua, concreta capacità occupazionale della resistente - senza tuttavia che, attesa l'età (cl. 1966), possa farsi realisticamente affidamento su stabili occasioni di impiego ma oggettivamente quanto meno sotto forma di collaborazioni professionali, giustappunto valorizzando le varie competenze acquisite e il progressivo svincolamento da impegni genitoriali (invero anche il secondogenito - cl. 2007 - è prossimo alla maggiore età e alla licenza liceale);
✓ il contesto socioeconomico di appartenenza, notoriamente non caratterizzato da un elevato costo della vita e di contro, i considerevoli oneri economici gravanti sul ricorrente per il mantenimento pressoché esclusivo dei figli e e, allo stato, della casa familiare (cfr. dichiarazioni Per_1 Per_2 rese dal ricorrente ud. 8.2.2-2022, non contestate) e comunque l'incidenza di pari obblighi verso la terza figlia nata dalla nuova relazione.
Alla stregua dei superiori parametri comparativi ritiene il Collegio tuttora sussistenti i presupposti fondanti il contributo economico in favore della resistente, seppure in misura ridotta, e congruo fissarne la misura all'attualità in € 700,00 mensili, senza che ciò fondi pretese restitutorie delle differenze dal momento che le condizioni fondanti la riduzione si sono maturate o a palesate solo nel corso dell'istruttoria del presente giudizio 4
valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato) - ex multis Sez. 6 - 1, n. 18196 del 16/09/2015; Sez. 1 Sent. n. 9876 del 28/04/2006- Sez. 1, Sent. n. 3905 del 17/02/2011. 3 Ai fini della misura del contributo economico deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto ( ex multis Sez. 1 n. 27599 del 21/09/2022 ; 20858 \2021 ) 3) rapporti con la prole
La intervenuta maggiore età del primogenito esime il Collegio dal disciplinare il regime Per_1 di affidamento, collocamento, visita.
Quanto al secondogenito (cl. 2007; studente liceale in Vibo Valentia), dalle dichiarazioni Per_2 testimoniali di ambo le parti 5 è dato ricavare che egli, salvo imprevisti e mesi estivi, dimori prevalentemente con la madre, la quale è dedita, oggi come in passato, al suo accudimento nelle varie attività in cui è impegnato.
Tanto è stato confermato anche dal minore in sede di ascolto 6 il quale ha altresì affermato di godere - e voler mantenere - massima libertà negli incontri e permanenza dal padre pur restando il suo punto di riferimento la casa materna anche in ragione delle frequenti assenze del padre per motivi lavorativi.
Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio di confermare, oltre all'affido condiviso, il collocamento prevalente del secondogenito presso la madre (come del resto richiesto conclusivamente dal ricorrente) con conseguente assegnazione della casa familiare alla resistente e disporre libertà degli incontri similmente all'attuale, consolidato e pacifico stato di fatto tenuto altresì conto dell'approssimarsi della maggiore età di (febbraio 2025) Per_2
In ordine al contributo economico per il mantenimento ordinario del figlio , ritiene Per_1 il Tribunale di confermare l'attuale ammontare pari ad euro 1250,00 mensili con la precisazione che tale erogazione coprirà anche le spese correlate alla frequenza universitaria fuorisede (tasse, alloggio, trasferte) in quanto certe, costanti e prevedibili come tali integranti l'assegno di mantenimento ordinario7 (conformemente allo stato di fatto attuale cfr. v. dichiarazioni del ricorrente dell'8.2.2022) da corrispondere - ai sensi dell'art 337 septies c.c - direttamente al figlio non più stabilmente né prevalentemente convivente con la madre nella città natìa. Per_1
Va infatti osservato che la legittimazione "iure proprio" del genitore in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. (ex multis Sez. 1 – Cass Sentenza n. 29977 del 31/12/2020 ).
Tale ultima condizione non ricorre nel caso del primogenito della coppia il quale, come pacificamente emerso, non convive più con la madre bensì stabilmente dimorante, per motivi
Pag. 6 a 8 di studio, a Bologna;
nei rientri a Vibo dimora indifferentemente presso la casa della madre o del padre il quale provvede in gran parte alle sue esigenze di sostentamento presso la sede di studio sia mediante il mantenimento ordinario che quello straordinario fissato a suo carico per la totalità in sede separativa.
In merito al contributo economico per il mantenimento ordinario del figlio Per_2 ritiene il Tribunale che la misura attualmente a carico del padre vada ridotta ad € 1000,00 da ritenersi adeguata a fronteggiare le principali, quotidiane, prevedibili esigenze del secondogenito8, considerando, da un lato, l'età e le connesse esigenze (quasi diciottenne), il tenore di vita goduto e i maggiori tempi di permanenza e correlati oneri a carico della madre e, per converso, che il padre si fa carico in via esclusiva delle tasse ed utenze relative alla casa familiare in comunione - mentre restano escluse tutte le non trascurabili spese straordinarie (come da citato protocollo) .
Queste ultime, per entrambi i figli – con le anzidette precisazioni - vanno poste, allo stato, interamente a carico del padre posta l'indubbia superiore capacità contributivo\economica a fronte di quella solo potenziale, seppur concretamente valorizzabile9, della madre, allo stato, tuttavia priva di redditi “ il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è autonomo per ogni genitore ed indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”….. Cass. Ord. n. 2536 del 26.1.2024)
5. sulle spese di giudizio
La natura della causa, la pronuncia in rito, la riduzione della materia dell contendere e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio compresi i sub
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti sulle statuizioni accessorie alla sentenza sullo status divorzile dell'intestato Tribunale 329\2020 pubbl. il 23.6.2020 , così provvede:
1) dispone l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione presso la madre a cui, Per_2 per l'effetto, va assegnata la casa familiare;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro
2) incontri liberi tra il padre e il figlio Per_2
Pag. 7 a 8 3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
– maggiorenne ma economicamente non autonomo – in misura di € 1250,00 mensili da Per_1 corrispondere direttamente al figlio con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi e al 100% delle spese straordinarie ( con le precisazioni di cui in parte motiva) come da vigente protocollo Tribunale – COA di Vibo Valentia del 15.6.2023
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
- a far data dalla pubblicazione della presente sentenza - in misura di € 1000,00 da Per_2 versare alla resistente, con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi e alla totalità delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale – COA di Vibo Valentia del 15.6.2023;
5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente – a far data dalla pubblicazione della presente sentenza - a titolo di assegno divorzile (componente assistenziale) la somma di euro 700,00 mensili con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi
6) dichiara improponibili \ rigetta nel resto
7) spese di giudizio interamente compensate compresi i sub
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 8 a 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la
Pag. 4 a 8 4 Cass. sez. I, 14/11/2023, n.31635: ove accertata nel corso del giudizio l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti”
Pag. 5 a 8 5 Madre, padre e compagna del ricorrente;
amici e sorella della resistente 6 Udienza 9.11.2021 7 In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337ter, co.4 c.c…. dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno” Cass. sez.
1 - Ord. n. 7169 del 18/03/2024 : 8 cfr .protocollo Tribunale – COA di Vibo Valentia del 15.6.23 tra le altre : vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione (incluse le utenze), tasse e materiale scolastico;
medicinali da banco, per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano carburante, ricariche cellulare, attività ricreative abituali : cinema, feste, attività conviviali] 9 Cfr. Cass n. 14.7.2010, n. 16551 ; n. 24424/13;