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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2357/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2357/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLA LINDA, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Controparte_1 C.F._2
BRUNO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniug;
Parte_1 Controparte_1
2. ordinare al Comune di Cento (FE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, mantenendo una serena, proficua e rispettosa comunicazione, nell'interesse della figli;
Per_1
4. disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Finale Emilia (MO) – fraz. Casumaro in
Via Rubicone 3 – isolato 79, alla signora in quanto genitore prevalentemente Parte_1
collocatario della minore, oltre che di sua esclusiva proprietà, poiché l'ha acquistata con rogito che si allega e che tuttora paga un mutuo di Euro 456,00 mensili, che terminerà nel febbraio del 2049 e che nella stessa casa continuerà ad abitare la signora con la figli ed entrambe Per_1
vi manterranno la residenza;
5. la figli sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, e collocata prevalentemente Per_1
presso la madre nella casa familiare di via Rubicone n. 3 e qui manterrà la residenza;
6. il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé a w.e. alterni dal venerdì sera al rientro dal lavoro alla domenica dopo cena, oltre a ciò, potrà previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori, scolastici e sportivi della bambina, vederla anche nei w.e.
non di sua competenza o durante la settimana per una passeggiata o una cena;
7. i genitori cureranno le esigenze della figlia nei momenti in cui l'avranno presso di loro:
impegni scolastici, sport, catechismo, impegni con gli amici ecc.ecc;
8. per quanto riguarda le vacanze che ricorrono durante l'anno i coniugi seguiranno il seguente schema: - vacanze estive: il signo si impegna a tener presso il suo domicilio almeno due CP_1 Per_1
settimane anche non consecutive, tra il 7 di giugno e il 15 di settembre;
- vacanze invernali: i genitori trascorreranno in modo alternato il Natale e il Capodanno
cercando di dividere a metà il periodo festivo, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
- Pasqua e Ponti: la Pasqua, le altre ricorrenze religiose, civili e i “Ponti” verranno, salvo diverso accordo preso dai genitori, trascorsi con la figlia secondo il criterio dell'alternanza, di modo che possa trascorrerli, di volta in volta, con la mamma e con il papà; Per_1
9. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di euro 250,00 entro il 17 di ogni mese sul conto correte intestato alla signora IBAN Pt_1
[...]CC0400671279, somma che verrà rivalutata annualmente secondo i vigenti codici Istat, oltre la metà delle spese straordinarie:
in occasione del versamento del contributo mensile i genitori regolarizzeranno altresì le spese straordinarie effettuate nel mese precedente nell'interesse d , a semplice esibizione delle Per_1
relative pezze di appoggio nei confronti del genitore che le ha anticipate;
10. la signor percepirà altresì per intero l'assegno unico;
Pt_1
11. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia seguiranno il protocollo del Tribunale
di Modena che di seguito si riporta integralmente:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
A queste ultime ossia spese straordinarie extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo, vengono ricomprese le spese di telefonia mobile , compreso l'acquisto del telefono cellulare, le spese per il conseguimento della patente di guida della macchina di
, ed In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale Per_1
richiesta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12. Le detrazioni per la figlia spetteranno interamente alla madre;
13. I coniugi dispongono rispettivamente di due autovetture di cui i coniugi disporranno nel seguente modo: -La proprietà della Dacia, targata FM295MV della sig.ra rimarrà al momento in Pt_1
proprietà alla stessa. I coniugi valuteranno solo in un eventuale momento futuro e di comune accordo se procedere al passaggio di proprietà della suddetta autovettura in favore del sig.
La signora continuerà con la cessione del quinto dello stipendio a pagare il CP_1 Pt_1
prestito ricevuto per il suo acquisto;
-La proprietà della Panda tg GA860BX del signo è già stata trasferita alla signor CP_1 Pt_1
con passaggio di proprietà sostenuto dal marito in data 30.08.25. Il signo continuerà CP_1
a pagarne il finanziamento;
-Il signo pagherà al momento del passaggio di proprietà i bolli della Dacia relativi agli CP_1
anni 2023/2024/2025 e della Panda relativo all'anno 2022 (arriverà ormai tramite Agenzia delle
Entrate) e del 2024, la signor inizierà a pagare il bollo della Panda dal 2025; Pt_1
-Il signor pagherà altresì ogni sanzione amministrativa relativa alla Dacia sino CP_1
all'avvenuto passaggio di proprietà e subirà ogni eventuale decurtazione punti.
14. i coniugi, a semplice richiesta, si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro, ed a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche concordate o altri viaggi di studio;
15. darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun mantenimento è
dovuto da uno all'altra”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a DE (FE) il Parte_1
18/10/1976 e ato a DE (FE) il 19/02/1966. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EN (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2020, atto n.19, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2357/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLA LINDA, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Controparte_1 C.F._2
BRUNO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniug;
Parte_1 Controparte_1
2. ordinare al Comune di Cento (FE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, mantenendo una serena, proficua e rispettosa comunicazione, nell'interesse della figli;
Per_1
4. disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Finale Emilia (MO) – fraz. Casumaro in
Via Rubicone 3 – isolato 79, alla signora in quanto genitore prevalentemente Parte_1
collocatario della minore, oltre che di sua esclusiva proprietà, poiché l'ha acquistata con rogito che si allega e che tuttora paga un mutuo di Euro 456,00 mensili, che terminerà nel febbraio del 2049 e che nella stessa casa continuerà ad abitare la signora con la figli ed entrambe Per_1
vi manterranno la residenza;
5. la figli sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, e collocata prevalentemente Per_1
presso la madre nella casa familiare di via Rubicone n. 3 e qui manterrà la residenza;
6. il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé a w.e. alterni dal venerdì sera al rientro dal lavoro alla domenica dopo cena, oltre a ciò, potrà previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori, scolastici e sportivi della bambina, vederla anche nei w.e.
non di sua competenza o durante la settimana per una passeggiata o una cena;
7. i genitori cureranno le esigenze della figlia nei momenti in cui l'avranno presso di loro:
impegni scolastici, sport, catechismo, impegni con gli amici ecc.ecc;
8. per quanto riguarda le vacanze che ricorrono durante l'anno i coniugi seguiranno il seguente schema: - vacanze estive: il signo si impegna a tener presso il suo domicilio almeno due CP_1 Per_1
settimane anche non consecutive, tra il 7 di giugno e il 15 di settembre;
- vacanze invernali: i genitori trascorreranno in modo alternato il Natale e il Capodanno
cercando di dividere a metà il periodo festivo, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
- Pasqua e Ponti: la Pasqua, le altre ricorrenze religiose, civili e i “Ponti” verranno, salvo diverso accordo preso dai genitori, trascorsi con la figlia secondo il criterio dell'alternanza, di modo che possa trascorrerli, di volta in volta, con la mamma e con il papà; Per_1
9. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di euro 250,00 entro il 17 di ogni mese sul conto correte intestato alla signora IBAN Pt_1
[...]CC0400671279, somma che verrà rivalutata annualmente secondo i vigenti codici Istat, oltre la metà delle spese straordinarie:
in occasione del versamento del contributo mensile i genitori regolarizzeranno altresì le spese straordinarie effettuate nel mese precedente nell'interesse d , a semplice esibizione delle Per_1
relative pezze di appoggio nei confronti del genitore che le ha anticipate;
10. la signor percepirà altresì per intero l'assegno unico;
Pt_1
11. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia seguiranno il protocollo del Tribunale
di Modena che di seguito si riporta integralmente:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
A queste ultime ossia spese straordinarie extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo, vengono ricomprese le spese di telefonia mobile , compreso l'acquisto del telefono cellulare, le spese per il conseguimento della patente di guida della macchina di
, ed In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale Per_1
richiesta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12. Le detrazioni per la figlia spetteranno interamente alla madre;
13. I coniugi dispongono rispettivamente di due autovetture di cui i coniugi disporranno nel seguente modo: -La proprietà della Dacia, targata FM295MV della sig.ra rimarrà al momento in Pt_1
proprietà alla stessa. I coniugi valuteranno solo in un eventuale momento futuro e di comune accordo se procedere al passaggio di proprietà della suddetta autovettura in favore del sig.
La signora continuerà con la cessione del quinto dello stipendio a pagare il CP_1 Pt_1
prestito ricevuto per il suo acquisto;
-La proprietà della Panda tg GA860BX del signo è già stata trasferita alla signor CP_1 Pt_1
con passaggio di proprietà sostenuto dal marito in data 30.08.25. Il signo continuerà CP_1
a pagarne il finanziamento;
-Il signo pagherà al momento del passaggio di proprietà i bolli della Dacia relativi agli CP_1
anni 2023/2024/2025 e della Panda relativo all'anno 2022 (arriverà ormai tramite Agenzia delle
Entrate) e del 2024, la signor inizierà a pagare il bollo della Panda dal 2025; Pt_1
-Il signor pagherà altresì ogni sanzione amministrativa relativa alla Dacia sino CP_1
all'avvenuto passaggio di proprietà e subirà ogni eventuale decurtazione punti.
14. i coniugi, a semplice richiesta, si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro, ed a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche concordate o altri viaggi di studio;
15. darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun mantenimento è
dovuto da uno all'altra”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a DE (FE) il Parte_1
18/10/1976 e ato a DE (FE) il 19/02/1966. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EN (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2020, atto n.19, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale