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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8880/2023
All'udienza del 20/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Gop. Dott.ssa Isabella
Grande, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. Gaetano Bianco;
per parte opposta l'avv AO HI e l'avv NN ES;
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta, non essendosi opposta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies comma 3
Il Gop
Dott.ssa Isabella Grande REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 8880/2023 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
, (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Piando di Croce, n°21, rappresentato e difeso, giusto mandato separato da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizionereso dall'avv. Gaetano Bianco presso il cui studio sito in Saleno alla via
Gelso 50 elettivamente domicilia
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
– già in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-
Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di rep. 42351; racc. 15678 Persona_1 CP_2 [...]
( ), già a seguito di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in via Terraglio n. CP_2
63, rappresentata e difesa giusta procura del 5.8.2022 a rogito del
Notaio Dott. di Rep. 44416 – Racc. Persona_1 CP_2
16819 registrato a Venezia l'8.8.2022 al n. 22089 serie 1T, dagli Avv.ti
AO HI e NN ES presso il cui studio sito in Treviso al
Viale Cesare Battisti n. 1, elett.te domicilia
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 20/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1850/2024
R.G. 6527/2023 del 17/10/2023, reso dal Tribunale di Salerno con cui è stato ingiunto al pagamento, della somma di € 22.829,02 oltre accessori del procedimento monitorio per rate impagate del contratto di credito al consumo n° 06452538 stipulato in data 27/12/2016 con la società contratto di credito al consumo per Controparte_5
l'acquisto di un veicolo, in favore dell'opposta Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la quale
[...] Controparte_3
ha assunto di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e per violazione dell'art. 50 T.UB. ed indeterminatezza del credito riportato nell'estratto conto;
quale secondo motivo di opposizione la
Illegittima determinazione del TAEG, la nullità del contratto di finanziamento ex. art. 1815, comma II c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori in quanto risultano ivi previsti interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108, perché superiori rispetto al tasso soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi. Più specificatamente dai documenti di causa sembrerebbe emersa l'applicazione da parte della società ricorrente di aver applicato tassi, contra legem e quindi usuari;
quale terzo motivo di opposizione la nullità del D.I. per indeterminatezza ed erroneità della somma ingiunta, degli interessi di mora e spese sostenute dalla società – Vessatorietà delle clausole contrattuali a norma dell'art. 33, comma II, Lett. T) del D.Lgs. n.20/2005.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: previa sospensione della provvisoria esecuzione, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:1)Accogliere la presente opposizione e per l'effetto disporsi la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n°1850/2023 del
17/10/2023 emesso dal Tribunale Civile di Salerno, siccome errato, ingiusto , illegittimo e infondato e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato;
DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto;
ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al contratto de quo. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. CONDANNARE la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Si costituiva in giudizio la e per essa, quale Controparte_1
mandataria, deducendo: sull'eccezione di Controparte_3
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e per violazione dell'art. 50 T.UB. ed indeterminatezza del credito riportato nell'estratto conto che la doglianza avversaria è del tutto infondata e smentita dalla stessa documentazione rimessa nel fascicolo monitorio, atteso che parte opposta ha già prodotto: la fonte negoziale della domanda di adempimento consistente nel contratto di finanziamento (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio); documentazione atta a comprovare la titolarità (non contestata da Controparte) del rapporto in capo ad (cfr. ns. doc. da 4 a 7 del fascicolo monitorio); CP_1
l'inadempimento del debitore, come evincibile dall'estratto conto dettagliato emesso da decorrente dal 31.12.2019 e Controparte_5
contenente le singole movimentazioni sino al 31.12.2019 (cfr. ns. doc.
8 del fascicolo monitorio). Gli estratti depositati, in particolare, riportano tutti i movimenti e l'addebito delle singole rate, a partire dalla prima con scadenza prevista per gennaio 2017, pattuite dall'accensione del rapporto;
sulla illegittima determinazione del TAEG e sulla la nullità del contratto di finanziamento ex. art. 1815, comma II c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori in quanto usurari che l'eccezione sollevata da controparte circa una non meglio precisata applicazione di interessi oltre soglia sia stata “formulata” in termini talmente generici da non consentire di approntare, allo stato, una specifica difesa Parimenti l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento in ragione della lamentata “indeterminatezza dei criteri di calcolo” e della circostanza che nei documenti prodotti in sede monitoria non sarebbe “evincibile il criterio di calcolo indicato né il regime finanziario né il tasso effettivamente praticato mancando peraltro vieppiù la sottoscrizione del piano di ammortamento” poiché l'opponente si limita a eccepire (del tutto genericamente) una mancata indicazione del TAEG, senza contestare alcuna applicazione difforme da quanto pattuito e senza neppure preoccuparsi di indicare la corretta metodologia di indicazione e di calcolo del predetto tasso;
sull'eccezione di nullità del D.I. per indeterminatezza ed erroneità della somma ingiunta, degli interessi di mora e spese sostenute dalla società –
Vessatorietà delle clausole contrattuali a norma dell'art. 33, comma II,
Lett. T) del D.Lgs. n.20/2005 che la presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, di cui all'art. 33, comma II, lett. f), del D. Lgs.
206/2005 riguardi le clausole che hanno per effetto quello di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”
(nostra la sottolineatura); requisito, quest'ultimo, insussistente nel caso di specie.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: In via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata, con conseguente fissazione della successiva udienza. Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della qui concludente con riferimento alle domande e richieste di rideterminazione e di restituzione ex adverso formulate, non essendo, la stessa, il soggetto che ha stipulato il contratto oggetto delle avverse contestazioni ed essendo, unicamente, la cessionaria del credito derivante dal predetto contratto. Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto,
l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Signor Parte_1
a pagare, in favore di l'importo di euro Controparte_1
22.829,02, oltre interessi di mora da calcolarsi sul capitale di euro
21.303,02 al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni ipotesi:Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..
Con del 23/10/2024 il Giudice rilevato che l'opposizione CP_6
non appariva fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 1850/2023 e rinviava par la discussione e la decisione ex art 281- sexies cpc all'udienza di discussione e decisione del 20/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria
è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla opposta il 10.12.2024)
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e per violazione dell'art. 50 T.UB. ed indeterminatezza del credito riportato nell'estratto conto.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio.
Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II,
24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5) Mentre l'istituto di credito opposto ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, l'opponente si è limitato a contestazioni generiche.
In conformità ai principi inerenti alla prova dell'inadempimento contrattuale come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ. SS.UU. n. 577/2008 e Cass. Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001), la
Banca opposta ha provato il proprio titolo contrattuale, depositando fin dalla fase monitoria il contratto sottoscritto da parte opponente (cfr. all. 3) e l'estratto conto analitico ai sensi dell'articolo 50 T.U.B. (cfr. all. 6) dimostrando in tal modo l'inadempimento del debitore e la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito.
Non assume pertanto pregio l'eccezione di inammissibilità del D.I., genericamente articolata sulla presunta assenza dei presupposti sufficienti al suo rilascio, specie con riferimento alla nullità del contratto per difetto di forma (art 117 TUB) ed art. 1284 c.c., alla carente efficacia probatoria dell'estratto ex art 50 TUB in sede di opposizione. Con riferimento all'efficacia probatoria dell'estratto certificato ex art 50 TUB, si rileva che la distinzione tra estratto conto analitico ed estratto di saldaconto, il primo idoneo a fornire prova adeguata dell'esatto dare-avere tra le parti nel giudizio di opposizione ed il secondo idoneo a fondare la sola pretesa esposta in via monitoria, assume specifica rilevanza nelle controversie vertenti su conto corrente bancario, e non anche quando oggetto del contendere è la debitoria maturata rispetto ad un contratto di finanziamento personale, sussumibile nella diversa fattispecie del mutuo ex art 1813 c.c.
Inoltre, a fronte della sopra indicata produzione, l'opponente non ha mai contestato la mancata sottoscrizione del contratto di prestito, né di avere ricevuto l'importo di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione né ha mai provato di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria ( Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Per ciò solo l'eccezione risulterebbe infondata di talché tali fatti devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la
Illegittima determinazione del TAEG, la nullità del contratto di finanziamento ex. art. 1815, comma II c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori in quanto risultano ivi previsti interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108, perché superiori rispetto al tasso soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi. Più specificatamente dai documenti di causa sembrerebbe emersa l'applicazione da parte della società ricorrente di aver applicato tassi, contra legem e quindi usuari.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
La doglianza dell'opponente relativa all'asserita mancata indicazione del TAEG, senza contestare alcuna applicazione difforme da quanto pattuito e senza neppure preoccuparsi di indicare la corretta metodologia di indicazione e di calcolo del predetto tasso risulta essre del tutto generica
Analoghe considerazioni si impongono con riguardo, poi, alla dedotta usurarietà degli interessi, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello
“soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale).
Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del D.I. per indeterminatezza ed erroneità della somma ingiunta, degli interessi di mora e spese sostenute dalla società – Vessatorietà delle clausole contrattuali a norma dell'art. 33, comma II, Lett. T) del D.Lgs.
n.20/2005.
Anche questo ultimo motivo di opposizione si appalesa non fondato oltre che generico, avendo parte opposta dato prova documentale della certezza del credito azionato sin dalla fase monitoria. In ordine, poi, alla dedotta vessatorietà delle clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine ed agli interessi di mora, deve rilevarsi che la contestazione circa la vessatorietà di una o più clausole negoziali deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà; in termini, tra le altre, Trib. Castrovillari del 13/7/2021, secondo cui “la stessa appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi (nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto). Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo – di contro – l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove la parte opponente non ha indicato, neppure in modo generico, quali sarebbero le ragioni della vessatorietà delle singole pattuizioni
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
1850/2023 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
22.829,02 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n1850/2023; 2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
– ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 20/11/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande