Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/03/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RDa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Borghi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento adottato in data 8 settembre 2025 dalla Questura di -OMISSIS- e notificato in data 15 novembre 2025 al ricorrente div. P.A.S.I. CAT.A. 12/Imm/bi-2025/nr.352, con cui è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente in data 10.10.2024, mediante kit postale avente assicurata -OMISSIS-, volta ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE n. I06432254, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 11.09.2014 per motivi commerciali/lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RO RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che il ricorrente, cittadino marocchino, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui l’amministrazione procedente ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lunga durata già detenuto, contestualmente ritenendo sussistenti i requisiti per il rilascio di permesso di soggiorno ordinario su richiesta;
Considerato:
che l’amministrazione si è costituita in giudizio, depositando, in data 28 gennaio 2026, nota della Questura di -OMISSIS- in cui si esplicita l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato;
che sussistono i presupposti per la definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto:
che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di ulteriori deduzioni di parte ricorrente, e in relazione a quanto rappresentato dall’amministrazione resistente, a cui non è peraltro seguito formale deposito del provvedimento adottato in autotutela;
che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione esaminata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la RDa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
RO RD, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RD | RI AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.