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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Clelia Parte_2 C.F._2
De NZ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Lamarmora n. 33;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1
contratto in data 25 aprile 2004 a Milano e trascritto presso il Comune di competenza al n. 209 – Parte_2
• Registro 3 - Parte II - Anno 2004;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio
1) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Cesano Maderno (MB), via A. Volta, 83/A, resterà assegnata, con quanto l'arreda, alla GN , che vi abiterà con le figlie. Parte_2
2) Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori e collocate presso la mamma Persona_1 Persona_2 nell'abitazione sita a Cesano Maderno (MB), via A. Volta, 83/A, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) I genitori concordano che e trascorrano con il padre i fine settimana alternati, Persona_1 Persona_2 dal venerdì dall'uscita da scuola ove il signor andrà a prendere le figlie, sino alla domenica sera Parte_1 quando il padre le accompagnerà a casa dalla madre, prima o dopo cena, secondo accordi tra i genitori.
4) e potranno stare con il padre un pomeriggio a settimana, indicativamente il Persona_1 Persona_2 mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando il signor le accompagnerà a Parte_1 scuola.
5) Resta inteso che se il padre per ragioni di salute o di lavoro non potrà tenere con sé le figlie nella giornata infrasettimanale stabilita, le parti concorderanno un altro giorno nel corso della medesima settimana.
6) Salvo diversi accordi, le festività Natalizie verranno trascorse da e con ciascun Persona_1 Persona_2 genitore, per uguali periodi, alternando la viglia di Natale e il giorno di Natale con il 31 Dicembre, il 1^
Gennaio e l'Epifania. Ad anni alterni avverrà la ripartizione delle vacanze Pasquali, dei ponti e delle altre vacanze scolastiche: i genitori avranno cura di ripartire equamente i tempi in base al calendario scolastico e nel rispetto del criterio dell'alternanza anche temporale all'inizio di ogni anno scolastico, entro la data del 30 settembre di ogni anno.
7) Quanto alle vacanze estive, i coniugi concordano che e trascorreranno tre Persona_1 Persona_2 settimane con il padre e altrettante con la madre, di cui due anche consecutive;
i periodi di vacanza verranno organizzati secondo accordi che i genitori prenderanno di anno in anno entro il 30 aprile.
8) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Ciascuno dei genitori eserciterà tuttavia disgiuntamente la responsabilità per le sole decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con le figlie.
9) I coniugi seguiteranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno del pagamento delle rate variabili di Pt_ mutuo, relativo all'abitazione coniugale, ancora in essere, sino alla estinzione. La GN sosterrà per pagina 2 di 5 intero le spese condominiali ordinarie, nonché le spese per le utenze. Del pari, gli oneri fiscali personali quanto ad ICI (o IMU) e al reddito fondiario IRPEF – se dovuti – saranno a carico di ciascun comproprietario in ragione del 50% ciascuno. Pt_ 10) Il signor provvederà a versare alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , l'importo di € 400,00 mensili Persona_1 Persona_2
(200,00 per ciascuna figlia), sul conto corrente indicato dalla SI.ra . Tale importo sarà rivalutato Parte_2 di anno in anno secondo gli indici Istat. Pt_ 11) I signori e provvederanno al pagamento, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, Parte_1 delle seguenti spese straordinarie per le figlie: mediche e dentistiche previamente concordate - salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
sportive, ricreative e ludiche, previamente concordate;
scolastiche ed espressamente le tasse di iscrizione (previo accordo solo se istituto privato), il corredo di inizio anno, libri di testo, mensa, eventuali gite ed ogni altra richiesta dalla scuola;
ulteriori spese se previamente concordate. Tutte le spese dovranno essere documentate.
12) Il padre provvederà al rimborso di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
14) I coniugi prestano sin da ora il consenso al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé
e per le figlie minori.
15) Spese legali del presente giudizio sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.4.2004 a Parte_1 Parte_2
Milano;
- Dall'unione sono nate e in data 20.6.2011. Persona_1 Persona_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 28.1.2016.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.1.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e 20.6.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_1 Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 12.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Milano in data 25.4.2004 (Atto n. 209, Parte II, Serie A del registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
AU OM
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Clelia Parte_2 C.F._2
De NZ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Lamarmora n. 33;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1
contratto in data 25 aprile 2004 a Milano e trascritto presso il Comune di competenza al n. 209 – Parte_2
• Registro 3 - Parte II - Anno 2004;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio
1) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Cesano Maderno (MB), via A. Volta, 83/A, resterà assegnata, con quanto l'arreda, alla GN , che vi abiterà con le figlie. Parte_2
2) Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori e collocate presso la mamma Persona_1 Persona_2 nell'abitazione sita a Cesano Maderno (MB), via A. Volta, 83/A, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) I genitori concordano che e trascorrano con il padre i fine settimana alternati, Persona_1 Persona_2 dal venerdì dall'uscita da scuola ove il signor andrà a prendere le figlie, sino alla domenica sera Parte_1 quando il padre le accompagnerà a casa dalla madre, prima o dopo cena, secondo accordi tra i genitori.
4) e potranno stare con il padre un pomeriggio a settimana, indicativamente il Persona_1 Persona_2 mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando il signor le accompagnerà a Parte_1 scuola.
5) Resta inteso che se il padre per ragioni di salute o di lavoro non potrà tenere con sé le figlie nella giornata infrasettimanale stabilita, le parti concorderanno un altro giorno nel corso della medesima settimana.
6) Salvo diversi accordi, le festività Natalizie verranno trascorse da e con ciascun Persona_1 Persona_2 genitore, per uguali periodi, alternando la viglia di Natale e il giorno di Natale con il 31 Dicembre, il 1^
Gennaio e l'Epifania. Ad anni alterni avverrà la ripartizione delle vacanze Pasquali, dei ponti e delle altre vacanze scolastiche: i genitori avranno cura di ripartire equamente i tempi in base al calendario scolastico e nel rispetto del criterio dell'alternanza anche temporale all'inizio di ogni anno scolastico, entro la data del 30 settembre di ogni anno.
7) Quanto alle vacanze estive, i coniugi concordano che e trascorreranno tre Persona_1 Persona_2 settimane con il padre e altrettante con la madre, di cui due anche consecutive;
i periodi di vacanza verranno organizzati secondo accordi che i genitori prenderanno di anno in anno entro il 30 aprile.
8) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Ciascuno dei genitori eserciterà tuttavia disgiuntamente la responsabilità per le sole decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con le figlie.
9) I coniugi seguiteranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno del pagamento delle rate variabili di Pt_ mutuo, relativo all'abitazione coniugale, ancora in essere, sino alla estinzione. La GN sosterrà per pagina 2 di 5 intero le spese condominiali ordinarie, nonché le spese per le utenze. Del pari, gli oneri fiscali personali quanto ad ICI (o IMU) e al reddito fondiario IRPEF – se dovuti – saranno a carico di ciascun comproprietario in ragione del 50% ciascuno. Pt_ 10) Il signor provvederà a versare alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , l'importo di € 400,00 mensili Persona_1 Persona_2
(200,00 per ciascuna figlia), sul conto corrente indicato dalla SI.ra . Tale importo sarà rivalutato Parte_2 di anno in anno secondo gli indici Istat. Pt_ 11) I signori e provvederanno al pagamento, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, Parte_1 delle seguenti spese straordinarie per le figlie: mediche e dentistiche previamente concordate - salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
sportive, ricreative e ludiche, previamente concordate;
scolastiche ed espressamente le tasse di iscrizione (previo accordo solo se istituto privato), il corredo di inizio anno, libri di testo, mensa, eventuali gite ed ogni altra richiesta dalla scuola;
ulteriori spese se previamente concordate. Tutte le spese dovranno essere documentate.
12) Il padre provvederà al rimborso di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
14) I coniugi prestano sin da ora il consenso al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé
e per le figlie minori.
15) Spese legali del presente giudizio sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.4.2004 a Parte_1 Parte_2
Milano;
- Dall'unione sono nate e in data 20.6.2011. Persona_1 Persona_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 28.1.2016.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.1.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e 20.6.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_1 Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 12.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Milano in data 25.4.2004 (Atto n. 209, Parte II, Serie A del registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
AU OM
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