Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 05/03/2025, nella controversia iscritta al n. 294/2018 R.G., promossa da:
nata a [...], ivi residente in [...]
, elettivamente domiciliata a S. Agata Militello (ME), in Via Medici n. 228 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonella Amata, Che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 24/01/2018, così provvede:
1)Rigetta il ricorso, dichiarandolo improcedibile e conseguentemente estinto;
2)Compensa le spese di lite;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/01/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, proponeva CP_ opposizione avverso l'avviso di addebito N.59520170003991912000, avanzato dall' con la nota in atti, con la quale ha richiesto il pagamento della somma totale di Euro 25.811,18, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione, per gli anni 2010,2011,2012,2013,2014,2015 e 2016, a titolo di contributi coltivatori diretti;
Eccepiva:
A)La carenza della qualifica di Coltivatore Diretto della ricorrente e quindi illegittimità e nullità dell'avviso di addebito;
B) La prescrizione;
C)L'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni, in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in avviso ed alla normativa applicabile;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24/01/2025, veniva decisa.
Per costante giurisprudenza, e per previsione di legge, nel processo del lavoro, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, determina l'estinzione del giudizio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 415 IV comma, e, 307 III comma c.p.c..
Tale estinzione opera, ipso jure, per il verificarsi del solo fatto estintivo previsto dalla legge, e la dichiarazione relativa ha efficacia retroattiva, ovvero opera ex tunc. CP_ La mancata notifica alla controparte, nel caso in esame nei termini fissati, determina l'improcedibilità del ricorso, nemmeno ovviabile con l'autorizzazione concessa dal Giudice alla rinnovazione della notifica.(Cass. 30/07/2008, n.20604; Tribunale Milano sentenza n.2174/2010 del
16/03-13/05/2010).
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il presente giudizio va dichiarato improcedibile con la conseguente estinzione.
La dichiarazione di improcedibilità, comporta che tutte le altre questioni di merito restano assorbite e non vanno scrutinate.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 05/03/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia