Decreto cautelare 31 ottobre 2022
Decreto cautelare 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 31/10/2022, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2022, proposto da
I.T.S. - Iniziative Turistiche Salento - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, Soprintendenza Abap di Lecce, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della comunicazione e preavviso di rigetto prot. n. 66811 datato 19.10.2022 a firma del Dirigente della Sezione S.U.E. del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Vs istanza acquisita al prot. in entrata n. 0062746 del 04.10.2022. Mantenimento annuale sino al 31.12.2023 delle strutture amovibili presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali alle attività dello stabilimento balneare denominato Lido Punta della Suina. Comunicazioni e preavviso di rigetto”, avente valore provvedimentale nella parte in cui ritiene irricevibile ed improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico la comunicazione ex art 10-septies D.L. 21/2022 di mantenimento annuale delle strutture balneari oltre la scadenza del termine riportato nei titoli demaniali, edilizi e paesaggistici nella titolarità della ricorrente;
b) di ogni atto allo stesso connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della circolare della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 564 datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e richiamata nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non ricorre il requisito del qualificato periculum in mora ex art. 56 c.p.a., atteso che l’atto impugnato ha natura endo-procedimentale recante preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/1990, con rituale assegnazione alla parte ricorrente di termine per eventuali controdeduzioni;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cautela cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 31 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO