Ordinanza cautelare 27 aprile 2017
Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00893/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2017, proposto da
IO per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Torrente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione Formazione Lavoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale n. 2126 del 30/11/2016, comunicata al IO il 16.01.17 e, ove occorra e nei limiti dell'interesse, della Deliberazione di Giunta Regionale n.1878 del 6.8.10, nonché della Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 19 dicembre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- l’art. 20 della l.r.10/09 ha costituito due distinti fondi per il risanamento della situazione debitoria dei Consorzi ASI della Puglia”;
- a seguito dell’abrogazione dell’art. 20 della l.r.10/09 “ad opera della l.r. 9/10, i citati fondi sono stati disciplinati dall’art.17 e dall’art. 18” della stessa legge;
- con deliberazioni “n. 1878 e n. 1879 del 6 agosto 2010” la Giunta Regionale ha provveduto alla “individuazione dei criteri e delle modalità che i Consorzi ASI della Puglia avrebbero dovuto rispettare per accedere alle somme stanziate”;
- “il IO ASI di Lecce presentava apposita istanza per usufruire del fondo per il ripianamento”;
- all’esito dell’istruttoria, “il IO ASI di Lecce veniva ammesso al fondo di rotazione di cui all’art.17 con deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 10 marzo 2011”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 19 dicembre 2013 la Regione Puglia ha “provveduto a liquidare … il contributo richiesto”;
- senonché, a seguito “di mancati pagamenti da parte del IO ASI di Lecce, la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 2126/16, preceduta dalla nota prot. n.AOO_158- 0008784 di avviso di inizio del procedimento, ha disposto la revoca del beneficio economico inizialmente concesso”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio sotto i seguenti profili:
- “la norma regionale istitutiva dei fondi non prevede, in assoluto, ipotesi di risoluzione e/o revoca del finanziamento concesso, ma lì dove prevede l’intervento dell’Organo di governo regionale (art.17 c.3 e art.18 c.3), si limita ad attribuire alla Giunta il potere di disporre sulle modalità e i criteri “per l’accesso al fondo di rotazione””;
- nel caso di specie, “la Giunta si è spogliata immotivatamente del potere di specificazione che la legge gli attribuiva, con una sostanziale delega in bianco al Dirigente, non nell’ambito di una regolamentazione generica, ma nell’ambito del singolo provvedimento concessorio”;
- con “determina 2470/13 il Dirigente ha disposto l’ammissione del IO al beneficio e ha stabilito, da un lato, che nel caso di ritardo per l’inadempimento, l’applicazione di un tasso di interesse pari a quello legale maggiorato di tre punti, per il resto, si limita a “stabilire che in caso di mancato adempimento da parte dei Consorzi beneficiari, il Servizio dovrà adoperarsi per il recupero delle somme non corrisposte””;
- la legislazione regionale in materia aveva “l’evidente finalità di conferire un nuovo slancio organizzativo e normativo agli ASI”, sicché “l’ipotesi della revoca … costituisce un atto incompatibile con lo spirito e col dettato della legge stessa”;
- il provvedimento impugnato “si pone in aperto contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza” dell’azione amministrativa;
Rilevato che la Regione Puglia ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, osservando che:
- “la revoca, per gli atti ad efficace durevole, è sempre possibile per … mutamento della situazione di fatto … che è ravvisabile proprio nell’inadempimento dei Consorzi”, i quali “erano chiamati a predisporre e proporre, tra la documentazione a corredo della domanda, piani di gestione della debitoria preesistente, tale da dimostrare la sostenibilità della restituzione del contributo secondo il piano di ammortamento previsto (a seconda dei casi, 3+7 anni o 10 anni)”, i cui impegni, nel caso in esame, “non sono stati onorati”;
- “l’Amministrazione regionale non poteva presumere, all’epoca della concessione del beneficio, che gli odierni ricorrenti non avrebbero correttamente e per tempo adempiuto all’obbligo di corrispondere le rate previste dai piani di ammortamento, il cui presupposto costituiva la ragione stessa dell’esistenza dei Fondi rotativi”;
Rilevato altresì che, con ordinanza n. 207/2017, questo TAR, “ in disparte di ogni valutazione in punto di giurisdizione ”, ha respinto la domanda cautelare in ragione del fatto che “ la revoca del finanziamento appare atto dovuto a fronte del reiterato inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell’Ente beneficiato ”;
Considerato che:
- nel caso di specie non viene in evidenza l’esercizio di un potere paritetico di matrice contrattuale che afferisca alla esecuzione del rapporto e si appunti sulla tutela di posizione di diritto soggettivo, ma l’esercizio del generale potere autoritativo di revoca, che è stato esercitato dall’Amministrazione regionale al fine di ritirare la dilazione di pagamento concessa al IO e quindi ingiungere il rientro nella preesistente posizione debitoria;
- trattandosi della tutela di posizioni di interesse legittimo incise dal potere autoritativo dell’Ente concedente, la presente controversia resta attratta nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo;
Considerato altresì che:
- la determina n. 2470 del 19.12.2013 era volta a consentire il “ ripianamento delle esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia ai cui alla L.R. 9/2010, art. 17, comma 7 ” secondo il “ seguente piano di ammortamento: Periodo di ammortamento: anni 10; Rate: annuali, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno; Inizio periodo di ammortamento: 2014; Fine periodo di ammortamento: 2023; Importo rate: €. 90.067,35 (prime 9 rate), €. 90.067,39 (ultima rata); IO ASI di Lecce; €. 280.955,31 (prime 9 rate), €. 280.955,36 (ultima rata); IO ASI di Taranto ”;
- la predetta determina stabiliva espressamente che “ in caso mancato adempimento da parte dei Consorzi beneficiari, il Servizio dovrà adoperarsi per il recupero delle somme non corrisposte ”, ciò che logicamente presuppone il ritiro della posizione di vantaggio concessa al consorzio e quindi il rispetto della originaria e preesistente posizione debitoria (eccezion fatta per le somme eventualmente già corrisposte), senza il diritto ad ulteriori dilazioni;
- in tal senso, il provvedimento impugnato (Determina Dirigenziale n. 2126 del 30/11/2016) ha disposto la revoca del beneficio in ragione del fatto che il IO “ non ha provveduto al versamento delle rate scadute il 31.03.2014, il 31.03.2015 e il 31.03.2016 ”;
- in buona sostanza il IO ricorrente, percepito il finanziamento, non ha compiuto alcun atto di adempimento del piano di ammortamento per tre anni consecutivi;
- l’assoluta e perdurante violazione degli impegni assunti, che non è stata contestata (o comunque giustificata) dal IO (né in sede procedimentale, né in questa sede) e rispetto alla quale si è quindi formata piena acquiescenza, costituisce valido motivo per revocare la decisione di ammettere il IO al ripianamento della posizione debitoria e quindi provvedere all’integrale recupero delle somme non corrisposte, stante l’oggettiva inaffidabilità del beneficiario e l’insussistenza ab origine dei presupposti per incardinare utilmente il rapporto tra le parti;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO