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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8217 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 12/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.7083 /2024 Tra
( avv.CACCIAPAGLIA MARIA ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.CELLETTI ANDREA ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 167/2024, , con il quale le è stato ordinato il pagamento, in favore di
, della somma di € 1.942,60, oltre interessi e spese di lite, in relazione a CP_1 crediti retributivi maturati nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto: l'integrale pagamento delle somme spettanti anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo nonchè l'erroneità dei conteggi operati dal lavoratore in quanto basati su un livello di inquadramento superiore a quello riconosciuto e su una durata del rapporto superiore a quella effettiva. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto opposto nonché la condanna del lavoratore ex art. 96 3°comma c.p.c.
L'opposto si è costituito in giudizio, deducendo che il pagamento delle competenze era avvenuto solo in data 7 dicembre 2023 , dopo la diffida inviata a mezzo PEC il 3 novembre 2023 e comunque in data successiva al deposito del ricorso monitorio, e che, in ogni caso, la somma corrisposta dalla datrice è inferiore al dovuto, essendo egli ancora creditore della somma di € 428,29, somma derivante dall'orario di lavoro effettivamente svolto. Ha pertanto chiesto di revocare l'opposto decreto stante l'intervenuto pagamento di euro 1.041,79 e di condannare l'opponente al pagamento della differenza non corrisposta pari a euro 428,29. Istruita documentalmente e a mezzo testimoni la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità della domanda di condanna formulata dall'opposto nella memoria di costituzione. Al riguardo la Cassazione ha ripetutamente affermato che : “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c “ ( da ultimo : 2 - , Ordinanza n. 7236 del 18/03/2025 ).
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentalmente provato che gli emolumenti oggetto di ingiunzione erano già stati integralmente corrisposti al lavoratore prima del deposito del ricorso monitorio. In particolare, la società opponente ha prodotto copia del bonifico bancario effettuato in data 7 dicembre 2023 in favore dell'opposto, per l'importo netto di € 1.041,49, comprensivo di retribuzione ordinaria, ratei di 13ª e 14ª mensilità, rimborso spese, indennità di trasferta e Trattamento di Fine Rapporto. Il pagamento risulta anteriore non solo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (avvenuto il 21 dicembre 2023), ma anche all'emissione (11 gennaio 2024) e alla notifica (12 gennaio 2024) del medesimo. Pertanto, alla data di proposizione del ricorso monitorio, la pretesa azionata era già stata soddisfatta. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Quanto all'importo residuo rivendicato dal lavoratore, derivante dall'asserito svolgimento di un orario dalle 5,30 alle 18,00 per 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato si osserva che le dichiarazioni rese dal teste non consentono di ritenere Tes_1 provata la circostanza. In particolare, il teste ha riferito che l'inizio dell'attività avveniva generalmente alle ore 5:30, con rientro variabile tra le ore 13:00 e le ore 16:00, a seconda del percorso assegnato. Ha inoltre dichiarato che solo in talune occasioni veniva richiesto un secondo giro pomeridiano, con nuova uscita alle ore 14:00 e rientro compreso tra le ore 17:00 e le ore 19:30. Tali dichiarazioni, peraltro formulate in termini generici e non riferite con precisione al caso specifico del , risultano prive di CP_1 specificità quanto alla frequenza effettiva dei doppi turni e, soprattutto, quanto alla sistematicità dell'impegno orario fino alle 18:00, per sei giorni a settimana. Lo stesso teste, infatti, ha escluso che il fosse abitualmente impiegato nei giri CP_1 pomeridiani, evidenziando come, essendo all'inizio della sua esperienza lavorativa, difficilmente venisse impiegato nei percorsi più lunghi o complessi. Al contrario, dalla prova testimoniale assunta emerge una realtà lavorativa articolata su orari variabili, con rientro anticipato nelle giornate in cui non veniva effettuato il doppio giro e con impiego pomeridiano solo occasionalmente. Pertanto null'altro può rivendicare l'opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
Va infine accolta la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96, c.p.c. L'opposto ha agito per ottenere un decreto ingiuntivo nonostante avesse già ricevuto il pagamento delle somme rivendicate, come comprovato dalla documentazione prodotta (bonifico del 7 dicembre 2023), avvenuto prima del deposito del ricorso monitorio, senza che vi fosse alcun elemento che giustificasse l'iniziativa giudiziaria. Ha inoltre insistito in ulteriori pretese in sede di opposizione senza provare l'esistenza di ulteriori crediti, formulando conteggi errati e non supportati da adeguata documentazione. Tale condotta ha comportato un'inutile attività processuale, con aggravio di oneri e spese per la parte opponente, che ha dovuto agire in giudizio per ottenere la revoca di un provvedimento monitorio fondato su una pretesa già soddisfatta. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 c.p.c., trattandosi di condotta che evidenzia un uso improprio dello strumento processuale, suscettibile di determinare un pregiudizio economico alla controparte e un aggravio immotivato per l'amministrazione della giustizia.
Il Giudice ritiene equo liquidare in favore dell'opponente, a titolo di somma ex art. 96, comma 3 c.p.c., l'importo di euro 200,00, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonchè della fase processuale .
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 167/2024; condanna a pagare alla la somma di € 200,00 ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art 96 cpc;
condanna altresì l'opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1300 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Il Giudice