TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7970/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 11.06.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] e 2) Parte_2
Nato a HI (LE) cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...], entrambi con gli avv.ti Veronica Beolchini e Maria Marcuccio, con domicilio telematico eletto presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Prata di PA UL (AV) il 6 agosto 2005, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prata di PA UL (anno 2005, atto n. 7, parte II, serie A) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2005, atto n. 468, reg. 01, parte II, serie B) In comunione legale dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis 49 e 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con l'esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva del bambino con l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio.
2) Il figlio minore verrà collocato prevalentemente, anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica, presso la madre, nell'immobile che verrà all'uopo individuato dalla signora e in cui si trasferirà insieme al figlio. Parte_1
3) Fintanto che la signora non avrà trovato una nuova e definitiva Parte_1 sistemazione, si trasferirà insieme al figlio presso l'abitazione della propria madre Per_1 sita in Milano, via Veneziano, 4.
4) La già casa familiare rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor secondo Parte_2 gli accordi raggiunti tra le parti come nel prosieguo specificati e di cui si chiede di prendere atto nel presente procedimento.
5) Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi organizzati per turni, potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità calendarizzate nell'arco temporale di due Per_1 settimane: nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì – compresi i pernottamenti - dall'uscita da scuola (o dalle 15,00 in periodo non scolastico) fino al mattino del giovedì, con accompagnamento a scuola, la prima settimana e nei giorni di venerdì, sabato e domenica – compresi i pernottamenti - la seconda settimana, sempre dall'uscita da scuola (o dalle 15,00 in periodo non scolastico) fino al mattino del lunedì, con accompagnamento a scuola. Il tutto salvo diversi migliori accordi tra i genitori.
6) Durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni dalla fine della frequenza Per_1 scolastica al 30.12 con un genitore e dal 31.12 alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore. Per il corrente anno trascorrerà con la mamma la prima parte delle vacanze Per_1 natalizie. Allo stesso modo i genitori alterneranno le vacanze pasquali prevedendo l'alternanza di anno in anno. Le vacanze di Pasqua 2026 saranno di spettanza paterna.
7) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé per Per_1 quattro settimane di cui due consecutive.
8) In considerazione dei tempi, pressoché paritetici, di permanenza di con ciascun Per_1 genitore, ognuno di essi provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta.
9) Le spese di natura straordinaria in favore di verranno suddivise tra i coniugi nella Per_1 misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
− Modalità di richiesta, rimborso e di anticipazione: Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10) i coniugi, fermi restando gli obblighi sopra indicati, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) i coniugi e , proprietari, ciascuno per la quota del Parte_1 Parte_2
50%, della piena proprietà dell'appartamento sito in Milano, Viale Lucania n. 21, nonché dell'appartamento sito in Lido Adriano (RA), Viale Michelangelo n. 4, si impegnano, con le modalità e i tempi di cui al separato contratto preliminare che si allega al presente ricorso (doc. 9), ad eseguire i seguenti trasferimenti immobiliari, in quanto funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare: a) la signora si impegna a cedere e trasferire in esecuzione degli Parte_1 accordi separativi la propria quota pari al 50% del diritto di piena proprietà al signor , Parte_2 che diventerà così titolare esclusivo della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Lucania n. 21, censito al N.C.E.U. di Milano al foglio 557, particella 215, sub. 525, z.c. 2, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5, piano 7, sup. mq. 90, rendita € 639,12.= (cfr.doc. 5); b) contestualmente al trasferimento di cui al punto che precede, il signor si Parte_2 impegna a stipulare sull'appartamento di Milano, Viale Lucania n. 21, un nuovo mutuo mediante il quale estinguerà l'attuale cointestato con la signora la quale sarà quindi liberata Parte_1 dal pagamento di ogni residuo onere gravante sull'immobile de quo, che rimarrà ad esclusivo carico del sig. ; Pt_2
c) il signor si impegna a cedere e trasferire in esecuzione degli accordi separativi Parte_2 la propria quota pari al 50% del diritto di piena proprietà alla signora che Parte_1 diventerà così titolare esclusiva della piena proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Ravenna Lido Adriano, Viale Michelangelo n. 4, censito al N.C.E.U. di Ravenna al foglio 88, n. 75, sub. 12, z.c. 003, cat. A/3, cl. 1, consistenza 4,5 vani, piano 4, sup. mq. 84, rendita € 313,75.=. (cfr. doc. 7); d) contestualmente al trasferimento di cui al punto che precede, la signora Parte_1 si impegna a farsi carico in via esclusiva del residuo mutuo gravante sull'immobile sito in
[...]
Lido Adriano Ravenna manlevando il signor da qualsiasi successivo onere gravante Parte_2 sull'immobile de, che rimarrà ad esclusivo carico della signora (cfr. doc. 8); Parte_1
e) Ogni spesa e onere inerente a tali trasferimenti sarà a carico di entrambi in misura del 50% nell'ipotesi in cui gli stessi possano essere effettuati con unico atto notarile. Diversamente, nel caso si renda necessario stipulare due distinti atti, gli eventuali oneri fiscali e le spese notarili per il solo trasferimento dell'appartamento di Milano, Viale Lucania n. 21 saranno a carico del signor e Pt_2 per il trasferimento dell'immobile di Ravenna saranno a carico della signora Parte_1
12) L'autovettura KIA, modello Soul, tg. EX282ZX, intestata alla signora verrà Parte_1 trasferita al prezzo convenuto di €. 2.000,00.= al signor il quale si farà carico di tutti i Parte_2 relativi costi di trasferimento, bollo, assicurazione e manutenzione. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato inoltre che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Rilevato altresì che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Prata di PA UL (AV) il 6 agosto 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prata di PA UL (AV) e del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Laura Maria Cosmai . Così deciso in Milano, il 10.9.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 11.06.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] e 2) Parte_2
Nato a HI (LE) cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...], entrambi con gli avv.ti Veronica Beolchini e Maria Marcuccio, con domicilio telematico eletto presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Prata di PA UL (AV) il 6 agosto 2005, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prata di PA UL (anno 2005, atto n. 7, parte II, serie A) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2005, atto n. 468, reg. 01, parte II, serie B) In comunione legale dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis 49 e 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con l'esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva del bambino con l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio.
2) Il figlio minore verrà collocato prevalentemente, anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica, presso la madre, nell'immobile che verrà all'uopo individuato dalla signora e in cui si trasferirà insieme al figlio. Parte_1
3) Fintanto che la signora non avrà trovato una nuova e definitiva Parte_1 sistemazione, si trasferirà insieme al figlio presso l'abitazione della propria madre Per_1 sita in Milano, via Veneziano, 4.
4) La già casa familiare rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor secondo Parte_2 gli accordi raggiunti tra le parti come nel prosieguo specificati e di cui si chiede di prendere atto nel presente procedimento.
5) Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi organizzati per turni, potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità calendarizzate nell'arco temporale di due Per_1 settimane: nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì – compresi i pernottamenti - dall'uscita da scuola (o dalle 15,00 in periodo non scolastico) fino al mattino del giovedì, con accompagnamento a scuola, la prima settimana e nei giorni di venerdì, sabato e domenica – compresi i pernottamenti - la seconda settimana, sempre dall'uscita da scuola (o dalle 15,00 in periodo non scolastico) fino al mattino del lunedì, con accompagnamento a scuola. Il tutto salvo diversi migliori accordi tra i genitori.
6) Durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni dalla fine della frequenza Per_1 scolastica al 30.12 con un genitore e dal 31.12 alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore. Per il corrente anno trascorrerà con la mamma la prima parte delle vacanze Per_1 natalizie. Allo stesso modo i genitori alterneranno le vacanze pasquali prevedendo l'alternanza di anno in anno. Le vacanze di Pasqua 2026 saranno di spettanza paterna.
7) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé per Per_1 quattro settimane di cui due consecutive.
8) In considerazione dei tempi, pressoché paritetici, di permanenza di con ciascun Per_1 genitore, ognuno di essi provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta.
9) Le spese di natura straordinaria in favore di verranno suddivise tra i coniugi nella Per_1 misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
− Modalità di richiesta, rimborso e di anticipazione: Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10) i coniugi, fermi restando gli obblighi sopra indicati, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) i coniugi e , proprietari, ciascuno per la quota del Parte_1 Parte_2
50%, della piena proprietà dell'appartamento sito in Milano, Viale Lucania n. 21, nonché dell'appartamento sito in Lido Adriano (RA), Viale Michelangelo n. 4, si impegnano, con le modalità e i tempi di cui al separato contratto preliminare che si allega al presente ricorso (doc. 9), ad eseguire i seguenti trasferimenti immobiliari, in quanto funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare: a) la signora si impegna a cedere e trasferire in esecuzione degli Parte_1 accordi separativi la propria quota pari al 50% del diritto di piena proprietà al signor , Parte_2 che diventerà così titolare esclusivo della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Lucania n. 21, censito al N.C.E.U. di Milano al foglio 557, particella 215, sub. 525, z.c. 2, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5, piano 7, sup. mq. 90, rendita € 639,12.= (cfr.doc. 5); b) contestualmente al trasferimento di cui al punto che precede, il signor si Parte_2 impegna a stipulare sull'appartamento di Milano, Viale Lucania n. 21, un nuovo mutuo mediante il quale estinguerà l'attuale cointestato con la signora la quale sarà quindi liberata Parte_1 dal pagamento di ogni residuo onere gravante sull'immobile de quo, che rimarrà ad esclusivo carico del sig. ; Pt_2
c) il signor si impegna a cedere e trasferire in esecuzione degli accordi separativi Parte_2 la propria quota pari al 50% del diritto di piena proprietà alla signora che Parte_1 diventerà così titolare esclusiva della piena proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Ravenna Lido Adriano, Viale Michelangelo n. 4, censito al N.C.E.U. di Ravenna al foglio 88, n. 75, sub. 12, z.c. 003, cat. A/3, cl. 1, consistenza 4,5 vani, piano 4, sup. mq. 84, rendita € 313,75.=. (cfr. doc. 7); d) contestualmente al trasferimento di cui al punto che precede, la signora Parte_1 si impegna a farsi carico in via esclusiva del residuo mutuo gravante sull'immobile sito in
[...]
Lido Adriano Ravenna manlevando il signor da qualsiasi successivo onere gravante Parte_2 sull'immobile de, che rimarrà ad esclusivo carico della signora (cfr. doc. 8); Parte_1
e) Ogni spesa e onere inerente a tali trasferimenti sarà a carico di entrambi in misura del 50% nell'ipotesi in cui gli stessi possano essere effettuati con unico atto notarile. Diversamente, nel caso si renda necessario stipulare due distinti atti, gli eventuali oneri fiscali e le spese notarili per il solo trasferimento dell'appartamento di Milano, Viale Lucania n. 21 saranno a carico del signor e Pt_2 per il trasferimento dell'immobile di Ravenna saranno a carico della signora Parte_1
12) L'autovettura KIA, modello Soul, tg. EX282ZX, intestata alla signora verrà Parte_1 trasferita al prezzo convenuto di €. 2.000,00.= al signor il quale si farà carico di tutti i Parte_2 relativi costi di trasferimento, bollo, assicurazione e manutenzione. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato inoltre che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Rilevato altresì che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Prata di PA UL (AV) il 6 agosto 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prata di PA UL (AV) e del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Laura Maria Cosmai . Così deciso in Milano, il 10.9.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai