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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1009 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 San DO (CS) alla via Strada Q snc ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Patrizia LONGO (c.f. e PEC sito in C.F._2 Email_1
Paola (CS) alla via Falcone e Borsellino n. 6, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
3.01.1960, residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annarita LIOVERI (c.f. e PEC C.F._4
sito in Nocera Inferiore (SA) alla via E. Astuti n. Email_2
93/95, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 14.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale, stante il matrimonio tra loro contratto nel comune di San DO (CS) il 14.09.2018 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune all'atto n. 4 parte I dell'anno 2018, precisando che in costanza del medesimo non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la sig.ra svolge attività di commerciante, mentre il sig. svolge Parte_1 CP_1
l'attività lavorativa di guardia giurata;
- che l'unione coniugale è andata nel tempo deteriorandosi sino a quando i rapporti tra di loro sono andati sempre più affievolendosi facendo venire meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia con la conseguenza che la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 4.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco, avendo i coniugi espressamente a ciò rinunciato.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1009/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio tra loro contratto nel comune di San DO (CS) il 14.09.2018 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune all'atto n. 4 parte I dell'anno 2018; - prende atto delle condizioni inerenti ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San DO (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San DO (CS) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11/02/2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1009 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 San DO (CS) alla via Strada Q snc ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Patrizia LONGO (c.f. e PEC sito in C.F._2 Email_1
Paola (CS) alla via Falcone e Borsellino n. 6, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
3.01.1960, residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annarita LIOVERI (c.f. e PEC C.F._4
sito in Nocera Inferiore (SA) alla via E. Astuti n. Email_2
93/95, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 14.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale, stante il matrimonio tra loro contratto nel comune di San DO (CS) il 14.09.2018 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune all'atto n. 4 parte I dell'anno 2018, precisando che in costanza del medesimo non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la sig.ra svolge attività di commerciante, mentre il sig. svolge Parte_1 CP_1
l'attività lavorativa di guardia giurata;
- che l'unione coniugale è andata nel tempo deteriorandosi sino a quando i rapporti tra di loro sono andati sempre più affievolendosi facendo venire meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia con la conseguenza che la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 4.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco, avendo i coniugi espressamente a ciò rinunciato.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1009/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio tra loro contratto nel comune di San DO (CS) il 14.09.2018 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune all'atto n. 4 parte I dell'anno 2018; - prende atto delle condizioni inerenti ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San DO (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San DO (CS) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11/02/2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo