CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 173/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza EL 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura EL dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 5774/2024 EL Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Camilla Stefanizzi, promossa
DA
- (C.F. ), in persona EL Parte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio ELl'Avvocatura
Distrettuale ELlo Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1.
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio degli ONroparte_1 C.F._1
Avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vibo Valentia , viale Feudotto.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 18/02/2025.
1
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 04/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5774/24 il Tribunale di Milano, in accoglimento EL ricorso proposto EL collaboratore scolastico così statuiva: “previa ONroparte_1 disapplicazione EL decreto n. 702 EL 17.6.2024, EL dirigente scolastico ELl' di , di depennamento di ONroparte_2 CP_3
dal profilo di collaboratore scolastico, accerta e dichiara il ONroparte_1 diritto EL ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di collaboratore scolastico;
2) dichiara illegittima la risoluzione unilaterale EL contratto di lavoro stipulato il 7.9.2023 dal ricorrente con l'Istituto comprensivo Monte Amiata Rozzano;
3) accerta e dichiara il diritto EL ricorrente alla prosecuzione EL suddetto rapporto di lavoro nonché al riconoscimento EL punteggio per l'intero periodo per il quale il contratto di lavoro è stato stipulato
(7.9.2023 – 31.8.2024). Con compensazione ELle spese di lite.
L'Amministrazione scolastica aveva adottato i provvedimenti impugnati sulla base ELla ritenuta inidoneità EL titolo di studio dichiarato - ovvero “ATTESTATO DI
QUALIFICA PROFESSIONALE-ACCONCIATORE” di durata biennale e l'“ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
ACCONCIATORE” di durata annuale – rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 comma 5 lett. G EL D.M. 50/21 che impone il possesso alternativamente di “1 -
Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio EL percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 EL 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento ELle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento EL predetto periodo di istruzione;
2 - diploma di maestro d'arte;
3 - diploma di scuola magistrale per l'infanzia;
4 - qualsiasi diploma di maturità;
5 - attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” .
I due attestati erano stati conseguiti dal presso l'ente formativo “Beauty CP_1
University” accreditato presso la Regione Calabria.
Il aveva promosso il ricorso ex art. 700 c.p.c., che aveva trovato CP_1
2
accoglimento, poi però rigettato dal Tribunale collegiale in sede di reclamo da parte ON EL .
Il Tribunale, nella sentenza qui appellata, disattendendo i rilievi EL provvedimento emesso a seguito EL reclamo, ha invece motivato come nel precedente provvedimento di urgenza, ritenendo che con i due attestati (uno biennale e l'altro annuale) la durata triennale richiesta fosse stata comunque rispettata.
A motivazione ELla decisione, il Tribunale richiama la disciplina prevista dall'art. 3 ELla L. 174/05 che consente l'esercizio ELla attività di acconciatore all'esito proprio “ELlo svolgimento di un corso di qualificazione ELla durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento ELla durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni”, ritenendo che “la circostanza che la legge articoli il corso in 2 +1 prevedendo anche un esame intermedio deve ritenersi un quid pluris che non può certo avere l'effetto pratico voluto dal Parte_1 di privare di valore il titolo conseguito al termine dei tre anni di corso”.
Ha proposto tempestivo appello il Parte_1 censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione ELl'art. 2 DM 50/21.
Deduce l'appellante che un corso professionale qualificante ELla durata di due anni e un corso di specializzazione professionale ELla durata di un anno, considerati insieme, infatti, non possono valere a sostituire il titolo di studio di accesso – per il profilo di collaboratore scolastico - che è chiaramente prescritto dalla normativa di settore, ovvero “un corso di qualifica professionale di durata minimo triennale”.
Gli anni effettivi di corso ELla qualifica di acconciatore devono quantificarsi in numero di due a cui può affiancarsi un anno di corso di specializzazione ovvero un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Quest'ultimo anno di inserimento professionale – con valenza per lo più pratica – non può costituire, secondo la tesi appellante - requisito valido a integrare quello che nelle qualifiche triennali è l'ultimo anno di corso, di contenuto invece prevalentemente teorico.
L'appellante richiama, a conforto ELle proprie argomentazioni, le indicazioni fornite ELl' che, rispondendo ad una serie di domande sulla Parte_2 valutazione dei titoli presentati nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA,
3
afferma esplicitamente che “L'art. 2 punto 7 lettera g, Decreto 717 EL 5/9/2014, stabilisce che i diplomi/attestati di qualifica professionale valutabili devono essere rilasciati o riconosciuti dalle Regioni e, pertanto, devono essere rilasciati ai sensi ELl'art. 14 ELla L. 845/78 e devono avere la durata di 3 anni: non sono validi i
2+1.” Precisa inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'attestato di qualifica professionale non può essere confuso né ritenuto equipollente rispetto all'abilitazione professionale. Infatti, mentre l'attestato di qualifica professionale certifica le competenze, conoscenze e abilità conseguite all'esito di un percorso formativo, l'abilitazione professionale costituisce il titolo legale per l'esercizio di una professione o un'arte.
I due concetti non coincidono, in quanto per ottenere l'abilitazione professionale può essere richiesto un completamento o l'espletamento di alcune ulteriori attività rispetto alla formazione professionale già conseguita o il superamento di prove valutative.
Si è costituito con memoria difensiva EL 04/04/25 difendendo la ONroparte_1 sentenza ed insistendo per il rigetto EL gravame.
All'udienza EL 15 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Il thema decidendum concerne l'interpretazione ELl'art. 2, comma 5, lett. G) EL
DM 50/2021, e, di conseguenza, la sussistenza o meno EL diritto all'inserimento nelle graduatorie, per il profilo di collaboratore scolastico, da parte EL candidato che possiede, quale titolo di studio, un “attestato di qualifica professionale di base” di durata biennale e un “attestato di specializzazione professionale” di durata annuale, tali da integrare il requisito prescritto dalla norma, che recita: attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” .
Essendo pacifico che i due attestati, rispettivamente di qualifica e di specializzazione quale “acconciatore” - conseguiti da presso la ONroparte_1 struttura “Beauty University soc. coop” - sono riconosciuti dalla Regione Calabria, si tratta di dirimere se l'articolazione di tali attestati in biennale e annuale possa
4
ritenersi equivalente all'”attestato di qualifica professionale di durata triennale” precisato dalla norma su indicata.
Ritiene il Collegio che il titolo di studio posseduto dall'appellato non può essere equiparato ad un attestato conseguito all'esito di un corso triennale, come espressamente richiesto dall'art. 2 D.M. 50/21 e pertanto anche valorizzando l'interpretazione letterale ELla norma.
Il corso di formazione professionale frequentato dal , all'esito EL quale ha CP_1 conseguito l'attestato di qualifica professionale come “acconciatore” è di durata biennale e non triennale;
il successivo attestato di specializzazione, e non di qualifica professionale, non può integrare il titolo di studio richiesto dalla normativa, ovvero un corso di qualifica professionale di durata minimo triennale.
Anche la disamina ELla normativa che regolamenta l'accesso alla professione di acconciatore, come richiamata dallo stesso appellato, prevede che per la qualifica professionale è sufficiente un corso di formazione biennale, dopo il quale il soggetto ha facoltà, per abilitarsi all'esercizio ELla professione di acconciatore, di scegliere due opzioni alternative, in particolare “un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico o un periodo di inserimento ELla durata di un anno presso una impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni” (art. 3 L.
174/2005). Pertanto, anche alla luce di tale peculiarità ELla disciplina, l'ultimo anno di specializzazione professionale ELl'acconciatore – con valenza prevalentemente pratica – non si ritiene possa costituire un requisito sufficiente e valido ad integrare quello che nelle qualifiche triennali è l'ultimo anno di corso, di contenuto prevalentemente teorico.
Infatti, come condivisibilmente argomentato dall'appellante, si osserva come l'ordinamento scolastico richieda che il percorso formativo minimo necessario per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico sia omogeneo e triennale, percorso formativo che non ammette equipollenti in ragione di diverse possibili prosecuzioni con diverse caratteristiche;
le differenziazioni, sia di contenuti che strutturale, EL corso di qualificazione biennale rispetto al successivo corso annuale di specializzazione, frequentati dall'appellato, risultano sia dalla diversa terminologia sia dalla diversa funzionalità, in quanto diretti alla qualificazione il primo ed
5
all'inserimento il secondo, ed avvalorate anche dalla circostanza che il secondo è fungibile con un periodo di inserimento solo pratico presso una impresa di acconciatura.
Infine si ritengono infondate le eccezioni reiterate da parte appellata in questo grado di giudizio e relative alle dedotte violazioni di legge e dei principi di correttezza e buona fede e di imparzialità da parte ELla P.A. che ha adottato il provvedimento impugnato dal . ONroparte_1
Alcuna censura relativa alla disciplina prevista dall'art. 21-novies ELla legge n.
241/90 o alla mancata comunicazione di avvio EL procedimento può essere riconosciuta dal momento che la giurisprudenza è unanime nell'escludere l'applicabilità ELla legge sul procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990
e nel ritenere – come anche affermato dalla stessa difesa ELl'appellato - che gli atti di gestione ELle graduatorie sono assunti con i poteri EL datore di lavoro privato, inerendo le stesse a vicende EL rapporto di impiego privatizzato legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, senza margine di applicazione ELla
l. 241/90. (Cfr. Cass. n. 8259/22 e CdA Milano sez. lavoro n. 1175/2024 EL
13.1.2025).
Nell'ambito EL pubblico impiego privatizzato gli atti di gestione EL rapporto di lavoro devono essere valutati secondo gli stessi parametri EL datore di lavoro privato (Cass. n. 10418/2011). In particolare, là ove l'Amministrazione faccia valere l'assenza di un vincolo contrattuale, non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. sent. 14809/2020; Cass. n. 13800/2017; n. 3047/2017; n. 3826/2016; n.
19626/20915; n. 1047/2014; n. 19425/2013; n. 8328/2010; 25761/2008).
“Deve poi ritenersi legittimo il provvedimento di risoluzione EL rapporto anche se adottato molti anni dopo la sottoscrizione EL contratto individuale e indipendentemente dalla consapevolezza EL lavoratore ELl'esistenza EL vizio
6
ELl'atto” (CdA Milano n. 1175/2024). Pertanto, gli atti assunti dall'Amministrazione nei confronti di devono ritenersi EL tutto ONroparte_1 legittimi.
In conclusione, la sentenza impugnata, per tutte le ragioni che precedono, deve essere riformata e rigettata la domanda svolta da . ONroparte_1
Tenuto conto ELla peculiarità ELle questioni e ELle oscillazioni giurisprudenziali di merito sussistono giuste ragioni per compensare le spese EL doppio grado.
P.Q.M.
In riforma ELla sentenza n. 5774/2024 EL Tribunale di Milano, rigetta le domande svolte da . Spese EL doppio grado compensate. ONroparte_1
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
RA VE MA SA CU
7
N.R.G. 173/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza EL 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura EL dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 5774/2024 EL Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Camilla Stefanizzi, promossa
DA
- (C.F. ), in persona EL Parte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio ELl'Avvocatura
Distrettuale ELlo Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1.
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio degli ONroparte_1 C.F._1
Avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vibo Valentia , viale Feudotto.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 18/02/2025.
1
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 04/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5774/24 il Tribunale di Milano, in accoglimento EL ricorso proposto EL collaboratore scolastico così statuiva: “previa ONroparte_1 disapplicazione EL decreto n. 702 EL 17.6.2024, EL dirigente scolastico ELl' di , di depennamento di ONroparte_2 CP_3
dal profilo di collaboratore scolastico, accerta e dichiara il ONroparte_1 diritto EL ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di collaboratore scolastico;
2) dichiara illegittima la risoluzione unilaterale EL contratto di lavoro stipulato il 7.9.2023 dal ricorrente con l'Istituto comprensivo Monte Amiata Rozzano;
3) accerta e dichiara il diritto EL ricorrente alla prosecuzione EL suddetto rapporto di lavoro nonché al riconoscimento EL punteggio per l'intero periodo per il quale il contratto di lavoro è stato stipulato
(7.9.2023 – 31.8.2024). Con compensazione ELle spese di lite.
L'Amministrazione scolastica aveva adottato i provvedimenti impugnati sulla base ELla ritenuta inidoneità EL titolo di studio dichiarato - ovvero “ATTESTATO DI
QUALIFICA PROFESSIONALE-ACCONCIATORE” di durata biennale e l'“ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
ACCONCIATORE” di durata annuale – rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 comma 5 lett. G EL D.M. 50/21 che impone il possesso alternativamente di “1 -
Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio EL percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 EL 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento ELle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento EL predetto periodo di istruzione;
2 - diploma di maestro d'arte;
3 - diploma di scuola magistrale per l'infanzia;
4 - qualsiasi diploma di maturità;
5 - attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” .
I due attestati erano stati conseguiti dal presso l'ente formativo “Beauty CP_1
University” accreditato presso la Regione Calabria.
Il aveva promosso il ricorso ex art. 700 c.p.c., che aveva trovato CP_1
2
accoglimento, poi però rigettato dal Tribunale collegiale in sede di reclamo da parte ON EL .
Il Tribunale, nella sentenza qui appellata, disattendendo i rilievi EL provvedimento emesso a seguito EL reclamo, ha invece motivato come nel precedente provvedimento di urgenza, ritenendo che con i due attestati (uno biennale e l'altro annuale) la durata triennale richiesta fosse stata comunque rispettata.
A motivazione ELla decisione, il Tribunale richiama la disciplina prevista dall'art. 3 ELla L. 174/05 che consente l'esercizio ELla attività di acconciatore all'esito proprio “ELlo svolgimento di un corso di qualificazione ELla durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento ELla durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni”, ritenendo che “la circostanza che la legge articoli il corso in 2 +1 prevedendo anche un esame intermedio deve ritenersi un quid pluris che non può certo avere l'effetto pratico voluto dal Parte_1 di privare di valore il titolo conseguito al termine dei tre anni di corso”.
Ha proposto tempestivo appello il Parte_1 censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione ELl'art. 2 DM 50/21.
Deduce l'appellante che un corso professionale qualificante ELla durata di due anni e un corso di specializzazione professionale ELla durata di un anno, considerati insieme, infatti, non possono valere a sostituire il titolo di studio di accesso – per il profilo di collaboratore scolastico - che è chiaramente prescritto dalla normativa di settore, ovvero “un corso di qualifica professionale di durata minimo triennale”.
Gli anni effettivi di corso ELla qualifica di acconciatore devono quantificarsi in numero di due a cui può affiancarsi un anno di corso di specializzazione ovvero un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Quest'ultimo anno di inserimento professionale – con valenza per lo più pratica – non può costituire, secondo la tesi appellante - requisito valido a integrare quello che nelle qualifiche triennali è l'ultimo anno di corso, di contenuto invece prevalentemente teorico.
L'appellante richiama, a conforto ELle proprie argomentazioni, le indicazioni fornite ELl' che, rispondendo ad una serie di domande sulla Parte_2 valutazione dei titoli presentati nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA,
3
afferma esplicitamente che “L'art. 2 punto 7 lettera g, Decreto 717 EL 5/9/2014, stabilisce che i diplomi/attestati di qualifica professionale valutabili devono essere rilasciati o riconosciuti dalle Regioni e, pertanto, devono essere rilasciati ai sensi ELl'art. 14 ELla L. 845/78 e devono avere la durata di 3 anni: non sono validi i
2+1.” Precisa inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'attestato di qualifica professionale non può essere confuso né ritenuto equipollente rispetto all'abilitazione professionale. Infatti, mentre l'attestato di qualifica professionale certifica le competenze, conoscenze e abilità conseguite all'esito di un percorso formativo, l'abilitazione professionale costituisce il titolo legale per l'esercizio di una professione o un'arte.
I due concetti non coincidono, in quanto per ottenere l'abilitazione professionale può essere richiesto un completamento o l'espletamento di alcune ulteriori attività rispetto alla formazione professionale già conseguita o il superamento di prove valutative.
Si è costituito con memoria difensiva EL 04/04/25 difendendo la ONroparte_1 sentenza ed insistendo per il rigetto EL gravame.
All'udienza EL 15 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Il thema decidendum concerne l'interpretazione ELl'art. 2, comma 5, lett. G) EL
DM 50/2021, e, di conseguenza, la sussistenza o meno EL diritto all'inserimento nelle graduatorie, per il profilo di collaboratore scolastico, da parte EL candidato che possiede, quale titolo di studio, un “attestato di qualifica professionale di base” di durata biennale e un “attestato di specializzazione professionale” di durata annuale, tali da integrare il requisito prescritto dalla norma, che recita: attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni” .
Essendo pacifico che i due attestati, rispettivamente di qualifica e di specializzazione quale “acconciatore” - conseguiti da presso la ONroparte_1 struttura “Beauty University soc. coop” - sono riconosciuti dalla Regione Calabria, si tratta di dirimere se l'articolazione di tali attestati in biennale e annuale possa
4
ritenersi equivalente all'”attestato di qualifica professionale di durata triennale” precisato dalla norma su indicata.
Ritiene il Collegio che il titolo di studio posseduto dall'appellato non può essere equiparato ad un attestato conseguito all'esito di un corso triennale, come espressamente richiesto dall'art. 2 D.M. 50/21 e pertanto anche valorizzando l'interpretazione letterale ELla norma.
Il corso di formazione professionale frequentato dal , all'esito EL quale ha CP_1 conseguito l'attestato di qualifica professionale come “acconciatore” è di durata biennale e non triennale;
il successivo attestato di specializzazione, e non di qualifica professionale, non può integrare il titolo di studio richiesto dalla normativa, ovvero un corso di qualifica professionale di durata minimo triennale.
Anche la disamina ELla normativa che regolamenta l'accesso alla professione di acconciatore, come richiamata dallo stesso appellato, prevede che per la qualifica professionale è sufficiente un corso di formazione biennale, dopo il quale il soggetto ha facoltà, per abilitarsi all'esercizio ELla professione di acconciatore, di scegliere due opzioni alternative, in particolare “un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico o un periodo di inserimento ELla durata di un anno presso una impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni” (art. 3 L.
174/2005). Pertanto, anche alla luce di tale peculiarità ELla disciplina, l'ultimo anno di specializzazione professionale ELl'acconciatore – con valenza prevalentemente pratica – non si ritiene possa costituire un requisito sufficiente e valido ad integrare quello che nelle qualifiche triennali è l'ultimo anno di corso, di contenuto prevalentemente teorico.
Infatti, come condivisibilmente argomentato dall'appellante, si osserva come l'ordinamento scolastico richieda che il percorso formativo minimo necessario per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico sia omogeneo e triennale, percorso formativo che non ammette equipollenti in ragione di diverse possibili prosecuzioni con diverse caratteristiche;
le differenziazioni, sia di contenuti che strutturale, EL corso di qualificazione biennale rispetto al successivo corso annuale di specializzazione, frequentati dall'appellato, risultano sia dalla diversa terminologia sia dalla diversa funzionalità, in quanto diretti alla qualificazione il primo ed
5
all'inserimento il secondo, ed avvalorate anche dalla circostanza che il secondo è fungibile con un periodo di inserimento solo pratico presso una impresa di acconciatura.
Infine si ritengono infondate le eccezioni reiterate da parte appellata in questo grado di giudizio e relative alle dedotte violazioni di legge e dei principi di correttezza e buona fede e di imparzialità da parte ELla P.A. che ha adottato il provvedimento impugnato dal . ONroparte_1
Alcuna censura relativa alla disciplina prevista dall'art. 21-novies ELla legge n.
241/90 o alla mancata comunicazione di avvio EL procedimento può essere riconosciuta dal momento che la giurisprudenza è unanime nell'escludere l'applicabilità ELla legge sul procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990
e nel ritenere – come anche affermato dalla stessa difesa ELl'appellato - che gli atti di gestione ELle graduatorie sono assunti con i poteri EL datore di lavoro privato, inerendo le stesse a vicende EL rapporto di impiego privatizzato legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, senza margine di applicazione ELla
l. 241/90. (Cfr. Cass. n. 8259/22 e CdA Milano sez. lavoro n. 1175/2024 EL
13.1.2025).
Nell'ambito EL pubblico impiego privatizzato gli atti di gestione EL rapporto di lavoro devono essere valutati secondo gli stessi parametri EL datore di lavoro privato (Cass. n. 10418/2011). In particolare, là ove l'Amministrazione faccia valere l'assenza di un vincolo contrattuale, non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. sent. 14809/2020; Cass. n. 13800/2017; n. 3047/2017; n. 3826/2016; n.
19626/20915; n. 1047/2014; n. 19425/2013; n. 8328/2010; 25761/2008).
“Deve poi ritenersi legittimo il provvedimento di risoluzione EL rapporto anche se adottato molti anni dopo la sottoscrizione EL contratto individuale e indipendentemente dalla consapevolezza EL lavoratore ELl'esistenza EL vizio
6
ELl'atto” (CdA Milano n. 1175/2024). Pertanto, gli atti assunti dall'Amministrazione nei confronti di devono ritenersi EL tutto ONroparte_1 legittimi.
In conclusione, la sentenza impugnata, per tutte le ragioni che precedono, deve essere riformata e rigettata la domanda svolta da . ONroparte_1
Tenuto conto ELla peculiarità ELle questioni e ELle oscillazioni giurisprudenziali di merito sussistono giuste ragioni per compensare le spese EL doppio grado.
P.Q.M.
In riforma ELla sentenza n. 5774/2024 EL Tribunale di Milano, rigetta le domande svolte da . Spese EL doppio grado compensate. ONroparte_1
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
RA VE MA SA CU
7