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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 333/2022 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Parte_1 presso lo studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2022, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , Parte_1 CP_1 affermando di essere affetto da malattia invalidante (tendinite bilaterale- epicondilite bilaterale-tendinite dei flessori estensori dita mani), di cui sosteneva
1 l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente CP_3 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 8 aprile 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la Parte_1 patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“........Durante la visita non sono emersi segni clinici di tendinite dei flessori estensori delle dita delle mani. Ho rilevato modesti segni di malattia di
Dupuytren con piccoli noduli fibrotici dell'aponevrosi palmare che non determinano danno biologico quantificabile. Riconosco al signor per le Pt_1 limitazioni obiettivate, valore di danno biologico del 6% per gli esiti della patologia delle spalle sin dalla data di presentazione della domanda del
22.09.2020 e danno biologico del 3% agli esiti dell'epicondilite bilaterale > a destra, dal 04.12.2022. Le patologie erano state già diagnosticate al momento della presentazione delle domande. Tenuto conto che al signor era stato Pt_1 già riconosciuto danno biologico del 6% per esiti di patologia del rachide lombare, il danno biologico complessivo del signor dal 22.09.2020 è di Pt_1
11,64%; dal 04.12.2022 è del 14,38%. I valori decimali devono essere arrotondati al numero inferiore di danno
La domanda viene pertanto parzialmente accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°e 5°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da Parte_1
, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di
[...] ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo al
22.09.2020 dell' 11% e dal 04.12.2022 del 14% e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento CP_1 parziale delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto Parte_1 capitale previsto dall'art. 13, comma 2° e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura dell' 11% dal 22.09.2020 e del
14% dal 04.12.2022, e condanna l resistente al pagamento della CP_1 prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alle predette date, determinata nella misura di legge, agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla predette date e sino al saldo.
➢ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che in virtù della CP_1 soccombenza parziale, liquida in € 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 8 aprile 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
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