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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3518/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente 2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
6 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137643023 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1927/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Società_2 Società_2 e Ricorrente_1 impugnavano dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la Cartella di pagamento meglio distinta un atti per n. identificativo, importo ed annualità, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali – con distinte controdeduzioni – concludevano per il rigetto.
Il primo Giudice la sentenza epigrafata ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
I predetti hanno impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto – chiedendo il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'eccezione riferita alla omessa sottoscrizione della cartella ed al difetto di sottoscrizione, oltre che inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in questa sede di appello, è infondata: come può rilevarsi dalla documentazione versata in atti (cfr. fascicolo processuale).
Il provvedimento in parola, inoltre, indica i presupposti e le ragioni della pretesa, gli importi, la tipologia di ruolo e gli ulteriori elementi identificativi della richiesta che hanno consentito agli originari ricorrenti di conoscerne le ragioni ed articolare, in due gradi di giudizio, le proprie difese (cfr. cartella in atti).
2.- L'art. 39, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 241/1997, come modificato dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2014 dispone che, in caso di violazioni, il professionista, il AF e, in solido con quest'ultimo, il CAF, in ragione dell'apposizione di un “visto infedele” sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 - ter del Dpr n. 600/1973, salvo il caso in cui venga accertata una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente: circostanza che non è stata provata.
3.- La competenza dell'Ente impositore preposto ai controlli nei confronti dei AF (e dei CAF, nonchè dei professionisti) è individuata dall'art. 31, c. 2 Dpr n. 600/73 nell'ufficio dell'Amministrazione nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del contribuente - dichiarante.
Pertanto, il “controllo formale” (art. 36-ter Dp n. 600/1973) è stato eseguito in base al domicilio fiscale del contribuente dall' Agenzia territorialmente competente la quale ha chiesto al AF la documentazione al fine di verificare la correttezza dei dati dichiarati.
4.- Qualora gli intermediari commettano errori nell'apposizione del “visto di conformità” quest'ultimo viene definito “infedele” ed essi si rendono responsabili delle conseguenze negative derivate nei confronti dell'Amministrazione che da tali conseguenze ha subito un danno economico: cosicché agli intermediari non viene irrogata una “sanzione” ma viene chiesto di “reintegrare” l'Erario per la perdita subita.
Nel caso qui in esame l'intermediario ha l'onere di corrispondere la somma iscritta a ruolo “in sostituzione” dell'originario debitore.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il Società_2 appellante e Ricorrente_1, in solido tra loro, alle spese di questo grado, che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3518/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente 2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
6 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137643023 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1927/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Società_2 Società_2 e Ricorrente_1 impugnavano dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la Cartella di pagamento meglio distinta un atti per n. identificativo, importo ed annualità, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali – con distinte controdeduzioni – concludevano per il rigetto.
Il primo Giudice la sentenza epigrafata ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
I predetti hanno impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto – chiedendo il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'eccezione riferita alla omessa sottoscrizione della cartella ed al difetto di sottoscrizione, oltre che inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in questa sede di appello, è infondata: come può rilevarsi dalla documentazione versata in atti (cfr. fascicolo processuale).
Il provvedimento in parola, inoltre, indica i presupposti e le ragioni della pretesa, gli importi, la tipologia di ruolo e gli ulteriori elementi identificativi della richiesta che hanno consentito agli originari ricorrenti di conoscerne le ragioni ed articolare, in due gradi di giudizio, le proprie difese (cfr. cartella in atti).
2.- L'art. 39, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 241/1997, come modificato dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2014 dispone che, in caso di violazioni, il professionista, il AF e, in solido con quest'ultimo, il CAF, in ragione dell'apposizione di un “visto infedele” sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 - ter del Dpr n. 600/1973, salvo il caso in cui venga accertata una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente: circostanza che non è stata provata.
3.- La competenza dell'Ente impositore preposto ai controlli nei confronti dei AF (e dei CAF, nonchè dei professionisti) è individuata dall'art. 31, c. 2 Dpr n. 600/73 nell'ufficio dell'Amministrazione nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del contribuente - dichiarante.
Pertanto, il “controllo formale” (art. 36-ter Dp n. 600/1973) è stato eseguito in base al domicilio fiscale del contribuente dall' Agenzia territorialmente competente la quale ha chiesto al AF la documentazione al fine di verificare la correttezza dei dati dichiarati.
4.- Qualora gli intermediari commettano errori nell'apposizione del “visto di conformità” quest'ultimo viene definito “infedele” ed essi si rendono responsabili delle conseguenze negative derivate nei confronti dell'Amministrazione che da tali conseguenze ha subito un danno economico: cosicché agli intermediari non viene irrogata una “sanzione” ma viene chiesto di “reintegrare” l'Erario per la perdita subita.
Nel caso qui in esame l'intermediario ha l'onere di corrispondere la somma iscritta a ruolo “in sostituzione” dell'originario debitore.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il Società_2 appellante e Ricorrente_1, in solido tra loro, alle spese di questo grado, che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG RO