Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 116
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa sottoscrizione della cartella

    L'eccezione è inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello. La cartella, inoltre, indica i presupposti, le ragioni della pretesa, gli importi e gli elementi identificativi della richiesta.

  • Rigettato
    Responsabilità intermediario per visto infedele

    L'intermediario è tenuto al pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione in caso di visto infedele, salvo prova di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L'ufficio competente per il controllo è quello del domicilio fiscale del contribuente. L'intermediario deve corrispondere la somma iscritta a ruolo in sostituzione dell'originario debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 116
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo