Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
783/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei ConSIlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino ConSIliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv. Parte_1 Pt_2
come da mandato allegato alla memoria
[...] del 9 dicembre 2024.
APPELLANTE
CONTRO
, difeso dall'avv. Marcello Bianchi CP_1 per procura allegata telematicamente alla comparsa di appello.
APPELLATO
E CONTRO
difeso dall'avv. Daniela Fonti per CP_2 procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “in totale riforma della sentenza impugnata n. 537/2024 del tribunale di
Genova, accertata la responsabilità contrattuale ex art. 1173 e 1175 c.c. e art. 2 Cost e/o extracontrattuale ex art. 2051 e 2043 c.c. dei SI.ri
di Genova Viale Canepa 20 R, Controparte_3 oltre interessi ex art. 1284 IV c. cod. civ. e rivalutazione monetaria, come per legge. Il tutto per
i motivi esposti in primo grado e nella presente sede di appello. Condanni i convenuti al pagam ento delle spese di difesa nel presente giudizio e di quello di primo grado;
oltre al pagamento dell'imposta di registro di entrambe le sentenze,
CTU e consulenti di parte. Condanni l'appellato Sig.
a restituire agli appellanti gli importi CP_2 da questi pagati a titolo di spese giudiziali di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dagli esborsi. Se del caso e previa remissione della causa in fase istruttoria, la Corte di Appello disponga, senza inversione di oneri probatori: - La revoca dell'ordinanza di esclusione del testimone
(indicato erroneamente come Tes_1 CP_4 invece che , già richiesta come da istanza CP_5 depositata telematicamente il 29.12.2021 e formulata nuovamente in sede di udienza davanti al Tribunale del 7 Febbraio 2022 e nelle udienze successive;
- L'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi dedotti in memoria 183.2 cpc non ammessi, tesi a provare la dinamica del fatto (capp. 1, 9,10,12, 13,
14, 16) e le condizioni di salute fisiche e mentali di
al momento del sinistro, dal Persona_1 momento che le controparti hanno affermato che essa non fosse in buone condizioni di salute
(capp.17-21), nonché il danno da perdita/lesione del rapporto parentale subito da (capp. Pt_1
22-33), e dunque tesi a dimostrare lo stretto rapporto fra madre (nubile) e figlio (celibe), da sempre conviventi e costituenti unico nucleo familiare;
di poi il danno patrimoniale indiretto subito da che fu costretto ad Parte_1 andare in pensione prima del tempo (2026) per assistere la madre (v. verbali udd.
6.10.2022 e
15.12.2022) e quindi a rinunciare agl i emolumenti
(stipendi, straordinari, indennità di trasferta ecc.) che avrebbe percepito rimanendo al lavoro (Capp.
34;38; 40/48), fatti salvi eventuali errori materiali di indicazione dei capitoli non ammessi;
-
L'ammissione della consulenza tecnica contabile/previdenziale, tesa a quantificare il danno patrimoniale subito da Parte_1 per minori compensi (ivi incluso il TFR) percepiti nel
2018 e 2019 e fino al 2026; e per la percezione di ratei di pensione inferiori rispetto a quelli che avrebbe percepito se avesse lavorato fino al 2026, nelle stesse condizioni del 2017, secondo la sua aspettativa di vita. - L'ammissione di CTU medico psicologica sulla persona del SI.
[...]
per quantificare il danno non Parte_1 patrimoniale derivante dalla perd ita/grave lesione del rapporto parentale;
- Premesso che la CTU medico legale dott. ha ritenuto Persona_2 verosimile quale conseguenza del sinistro un'accelerazione del decadimento cognitivo già diagnosticato, chiami a chiarimenti la CTU su quanto tale processo si sia velocizzato. - Si chiede che la Corte disponga CTU tecnica sul locale del convenuto anche tenuto conto delle CP_1 caratteristiche e delle misure interne del locale, della porta d'ingresso e degli arredi e della loro disposizione, avvalendosi quale ausiliario della
Parte_3 negli ambienti di lavoro (UOPSAL) o altro meglio visto. Si nomina fin d'ora quale CTP il Geom.
. Tale CTU si richiede al Persona_3 fine di acclarare con precisione le violazioni di legge commesse dal convenuto CP_1 relativamente alla sicurezza dei suoi locali commerciali e comunque le regole di prudenza che il convenuto avrebbe dovuto adottare a tutela dei clienti e di tutti gli avventori del suo pubblico esercizio tabaccheria/edicola. In deteriore subordine, compensare le spese di giudizio di primo e di secondo grado.
PER GUANO: “Piaccia all'eccellentissima Corte
d'Appello, ogni contraria esitanza e/o deduzione disattesa e e/o reietta 1) in via di principalità respingere i motivi di appello proposti dall'appellante - alla luce Parte_1 dell'intervenuto decesso di - avverso Persona_1 la sentenza impugnata con sua integrale conferma
e così respingere perché infondate e/o non provate
e/o inammissibili le domande proposte dall'appellante
contro
Parte_1
l'appellato 2) in via di subordine CP_6
e fatta salva l'impugnazione, accertare e dichiarare la responsabilità nell'occorso di e/o Persona_1 quella del convenuto ed odierno appellato CP_2 con reiezione, in ogni caso, di ogni e
[...] qualsivoglia domanda da chiunque proposta e/o proponenda contro l'appellato CP_6 perché inammissibile e/o irrituale e comunque perché infondata e/o non provata;
3) in via ulteriormente subordinata e sempre fatta salva
l'impugnazione, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'appellato a manlevare CP_2
e/o garantire e/o tenere indenne l'appellato da tutte le conseguenze CP_6 pregiudizievoli che a lui dovessero derivare dal presente giudizio;
4) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
PER FELICI: “in via principale: respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai SIg.ri e Persona_1 Parte_1 contro la sentenza n. 537/2024 emessa in data
20/2/2024, pubblicata in data 20/2/2024 dal
Tribunale civile di Genova nella persona del dott.
Grasso e conseguentemente - confermare integralmente il contenuto della sentenza n.
537/2024 emessa in data 20/2/2024, pubblicata in data 20/2/2024 dal Tribunale civile di Genova nella persona del dott. Grasso;
- respingere la richiesta di parte appellante di remissione della causa in fase istruttoria e tutte le istanze istruttorie reiterate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del presente appello, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del SI. nella determinazione dell'evento CP_1 lesivo per cui è causa e per l'effetto condannarlo in via esclusiva al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti patiti da e e Persona_1 Parte_1 comunque tenere indenne il convenuto Sig. CP_2
dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli
[...] del presente giudizio e da ogni relativo esborso;
- in via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del presente appello accertare, dichiarare e graduare le singole responsabilità di tutte le parti coinvolt e, in ragione del concorso della danneggiata
[...]
nella causazione del danno e Per_1 conseguentemente, - stante l'intervenuto decesso della SI.ra in caso di Persona_1 riconoscimento del risarcimento del danno biologico patito, liquidarne l'ammontare con riferimento alla durata effettiva della vita della danneggiata stessa. - Con vittoria di spese”
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
e hanno citato in giudizio Per_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di Genova e CP_2
ed hanno sostenuto: CP_1
• che il 6 marzo del 2018, , mentre Persona_1 era all'interno dell'edicola di viale Canepa 20 rosso, di proprietà di per CP_1 comprare un giornale, si era accucciata, per raccogliere delle monete cadute per terra;
• che, in detto frangente, era stata urtata dalla porta di ingresso del locale, aperta da CP_2 all'atto di entrare nell'edicola;
• che, per effetto di detto urto, la SI.ra Parte_1 era caduta a terra, riportando la frattura del femore sinistro e dell'omero sinistro;
• che, a causa dell'infortunio, le condizioni di salute della donna erano progressivamente peggiorate, con un declino fisico e cognitivo;
• che, di conseguenza, anche il figlio dell'attrice aveva dovuto stravolgere la sua esistenza per accudire la madre;
• che i fatti occorsi erano la conseguenza delle condotte tenute dal SI. per essere entrato CP_2 nel negozio senza adottare i minimi accorgimenti,
e dal SI. che era custode del locale e della CP_1 porta.
Gli attori hanno, quindi, chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
La causa, istruita con testi, documenti ed a mezzo ctu, è stata decisa con la sentenza 537/24, che ha così statuito in dispositivo: “1) rigetta le domande attoree 2) condanna in solido e Persona_1
a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore di e spese che CP_2 CP_1
- in applicazione, in forza dell'entità del petitum di parte attrice, dello scaglione di valore da €
260.000,01 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e considerati valori minimi - si liquidano per ciascuno dei predetti soggetti in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
In estrema sintesi, il Tribunale ha sostenuto che l'incidente si era verificato per la condotta poca accorta dell'attrice, che, in età avanzata e, pur consapevole del suo stato di salute precario, aveva
“consapevolmente deciso di porsi in condizione di precario equilibrio all'interno del raggio di apertura e funzionamento di un oggetto (la porta) che per propria natura si muove”.
Nessuna responsabilità era imputabile ai convenuti. Con riferimento al SI. “a) deve CP_2 escludersi in radice la possibilità di applicare la norma prevista dall'art.2051c.c., non ricorrendo alcun potere di “governo” o custodia del predetto sulla porta del locale edicola;
b) deve, parimenti, escludersi - in relazione a quanto previsto dall'art.2043c.c. - il ricorrere di alcuna condotta colposa nell'apertura della porta, sia per le intrinseche modalità del gesto (che, come detto, non risulta essere stato violento, repentino o abnorme sotto altro profilo), sia per la “estrinseca” impossibilità di controllare la presenza di persone nel raggio di movimento della porta, che (come in precedenza esposto) pur essendo dotata di vetrata non permetteva agli avventori visuale della parte bassa dell'interno del locale”; con riferimento al SI. invece, “a) certamente non ricorre CP_1 alcuno degli elementi necessari a configurare una responsabilità contrattuale, non essendo neppure ipotizzabili oneri o obblighi contrattuali “di protezione” da infortuni nei confronti degli avventori da parte dell'esercente di un 'attività commerciale svolta in locali aperti al pubblico;
b) non ricorre alcuno degli elementi necessari a configurare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.2043c.c., non potendosi ascrivere a colpa del alcuno degli accadimenti CP_1 verificatisi nel caso in esame, e dovendosi escludere che gli obblighi (generali e specifici) che la normativa di settore pone a carico dell'esercente attività commerciali sotto il profilo delle condizioni di sicurezza del lavoro e antincendio dei locali ove viene svolta l'attività, comportino una generalizzata posizione di garanzia nei confronti degli avventori”.
2 il giudizio di appello
I SI.ri hanno impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, la Corte di Appello accogliesse le domande proposte in primo grado.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio con autonome comparse ed hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Con le note 9 dicembre 2024, l'appellante ha dato atto dell'intervenuto decesso della SI.ra
, di cui lo stesso era Parte_1 Parte_1 erede.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato il “travisamento del fatto ed errore di diritto. Il tribunale ricostruisce in sentenza il fatto, riconoscendo come provati l'urto, la caduta della SI.ra con conseguenti Parte_1 notevoli lesioni, e, quindi, la correlazione/nesso causale tra l'urto e la caduta, nonché il fatto che la porta del negozio del SI. fosse CP_1 completamente (ma non tutti i testi concordano) oscurata dalle locandine. tuttavia, in piena contraddizione, il tribunale medesimo non fa discendere da ciò la piena responsabilità del SI. guano, ed ignora completamente di sussumerla sotto l'art. 2051 c.c. e/o l'art. 1218 c.c. (c.d. responsabilità contrattuale da contatto sociale) e parimenti non recependo e non dichiarando la responsabilità concorrente del SI. felici sotto l'art.
2043 c.c. difetto di motivazione sull'iter logico seguito dal tribunale. nullità della sentenza”.
Secondo gli appellanti, il Tribunale aveva sbagliato a respingere la domanda nei confronti del SI. il quale era responsabile sotto un CP_1 duplice profilo:
a) ex art. 2051 c.c., in quanto questi era custode del negozio ed aveva il dovere di vigilare e di impedire il verificarsi di danni con riferimento ad ogni singolo bene (porte incluse) e, quindi aveva l'obbligo di rimuovere qualunque fattore che potesse creare pericolo di rischio infortuni e salvaguardare l'incolumità altrui e di approntare un sostanziale limitare/rallentare della apertura, quale evidente dovere di protezione del terzo.
L'attrice aveva dimostrato sia la custodia, che la circostanza secondo cui la caduta era derivata proprio dall'apertura della porta, oggetto della custodia. Inoltre, il SI. era in colpa, dal CP_1 momento che questi aveva tappezzato il vetro della porta d'ingresso con numerose locandine, oscurando da fuori e da dentro il negozi o, e aumentando esponenzialmente la pericolosità del bene immobile. Vi era stata, poi, da parte sua una violazione della normativa cautelare e regolamentare del D. Lgs. N. 81/08 e DM 3/08/15, che, al paragrafo S.4.5.7, impone che in tutte le attività aperte al pubblico (es. bar, ristoranti, negozi, ecc.) il verso di apertura delle porte nel verso dell'esodo. La porta non doveva essere cieca e non doveva aprirsi nel verso in cui si era aperta;
b) ex art. 1218 c.c.; vi era in capo al convenuto un dovere di buona fede di garantire l'incolumità di chi acquistasse un giornale nell'edicola.
Per quanto riguarda l'altro convenuto, la CP_2 sua responsabilità discendeva dalla violazione di regole di cautela, in quanto questi, nell'aprire la porta, oscurata da locandine, avrebbe dovuto bussare o comunque aprire la porta con molta più grazia, calma e gradualità.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato il “travisamento del fatto ed errore di diritto. il tribunale non analizza la ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 in capo al negoziante guano ma esamina unicamente il comportamento della danneggiata conferendole capacità Parte_1 interruttiva del nesso causale (di quale responsabilità'? il tribunale non lo specifica). in realtà il comportamento della SI.ra è Parte_1 stato del tutto incolpevole e legittimo. il tribunale avrebbe invece dovuto rilevare come tale comportamento non avesse interrotto il nesso causale tra l'apertura della porta e la caduta, atteso che la porta stessa, a causa della sua cecità
e del verso di apertura, era in ogni caso idonea a cagionare la caduta di una persona e difatti l'ha causata. il tutto alla luce della recentissima giurisprudenza Cass. n. 2376/2024.
Il Tribunale non aveva motivato per quale ragione la condotta della SI.ra era stata Parte_1 considerata causa esclusiva dell'incidente. La donna era affetta da demenza senile, ma una persona affetta da demenza senile non può certo essere rea di condotte colpose, atteso che chi è incapace non è certo responsabile delle sue scelte.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato un “errore di diritto e travisamento del fatto: il giudice di prime cure non ha correttamente valutato né l'an né il quantum del danno, in quanto, oltre a trarre errate e contraddittorie conclusioni dalle risultanze istruttorie sul punto, non ha ammesso decisive istanze istruttorie degli attori, peraltro senza motivare tale rifiuto. il tribunale non ha nemmeno valutato la copiosa documentazione prodotta dagli attori su cui erano stati dedotti capitoli di prova a conferma. il tribunale, oltre a esaminare con più attenzione ctu e testimoni, avrebbe dovuto ammettere le offerte probatorie degli attori, volte a una puntuale ricostruzione fattuale. difetto di motivazione, nullità della sentenza”.
Fino al giorno del sinistro, la SI.ra era Parte_1 perfettamente autonoma, come offerto di provare, mentre l'affermazione contenuta nella sentenza in merito alla presunta demenza della donna era infondata. La ctu aveva, poi, confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta. Parte appellante ha, poi, insistito per l'audizione dei testi e per l'integrazione alla ctu.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite, tenendo conto della
“disavventura” grave ed eccezionale occorsa all'attrice.
I primi 3 motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente distinguendo le posizioni dei due convenuti, sono infondati.
4 La responsabilità del SI. CP_1 Deve escludersi una responsabilità del SI. CP_1 ai sensi dell'art. 2051 o ex art. 2043 c.c.
In primo luogo, si evidenzia che la previsione dell'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Questo SInifica che il custode risponde dei danni cha la cosa ha concorso a cagionare.
Tuttavia, in questo caso, il danno patito dalla SI.ra è stato causato non “dalla” cosa, Parte_1 bensì “con” la cosa, per cui la porta ha costituito mera occasione dell'incidente. Infatti, la porta è una cosa inerte, statica e non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale. Se
l'incidente si verificò, ciò fu la conseguenza di due distinte condotte umane, quella di chi spinse la porta e quella dell'attrice, che si accucciò nel raggio di apertura della porta. La causa dell'incidente non fu, quindi, né un dinamismo intrinseco della cosa, né un processo dannoso insorto nella cosa.
Ciò esclude che l'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione.
In secondo luogo, nessuna norma, neppure di prudenza, impone al custode o al proprietario dell'edicola di rendere visibile il suo interno dall'esterno o di dotare la porta di sistemi di rallentamento di apertura. Quanto, invece, alla normativa antinfortunista ed antincendio richiamata, è principio costante, in giurisprudenza, quello secondo cui un soggetto risponde della violazione di una regola cautelare solo nell'ipotesi in cui l'evento poi verificatosi sia da ricondurre alla tipologia di eventi che quella regola intendeva prevenire. In difetto, manca il nesso causale (ex plurimis, Cass. 14885/19).
Nella specie, le norme che sarebbero state violate dalla controparte e richiamate da parte appellante sono finalizzate a tutelare la “salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro” ed eventuali incendi.
In terzo luogo, nel nostro ordinamento, opera il principio di autoresponsabilità, che impone a tutte le parti coinvolte nella verificazione dell'illecito, compreso il soggetto danneggiato, di comportarsi nel rispetto dei criteri precauzionali e dei canoni di diligenza volti a evitare la realizzazione di eventi pregiudizievoli, realizzando così una prevenzione bilaterale del fatto dannoso.
Nella specie, la SI.ra avrebbe potuto Parte_1 evitare il danno non assumendo una posizione del tutto anomala di precario equilibrio in corrispondenza del raggio di apertura di una porta destinata all'accesso della clientela di un locale aperto al pubblico.
Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità deve, allora, essere escluso quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa, perché le sue esatte condizioni sono percepibili ed il pericolo è, comunque, superabile mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente cauto” da parte del danneggiato, la cui mancata adozione integra gli estremi del caso fortuito (Cass. 2481/18 Cass.
5457/21; Cass. 1064/18; Cass. 11526/2017;
Cass. 2660/2013, Cass. 6306/2013, Cass.
21212/2015, Cass. 12895/2016). L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass. 12663/24).
Nella specie, la SI.ra avrebbe potuto Parte_1 agevolmente evitare il danno, semplicemente tenendo un comportamento più accorto, aprendo la porta o raccogliendo le monete al di fuori del raggio di apertura della porta.
Esclusa la sussistenza del nesso causale, deve escludersi anche un potenziale responsabilità di tipo contrattuale in capo al SI. CP_1
In ogni caso, risulta arduo configurare un obbligo di garanzia nascente da un contratto di acquisto di un giornale, che ha tutt'altro contenuto.
5 la responsabilità del SI. CP_2
Anche la responsabilità del SI. è CP_2 insussistente.
La norma di riferimento è l'art. 2043 c.c. Tale norma richiede che il danneggiato alleghi e provi non solo il nesso causale, ma anche la colpa, che, nella specie, è insussistente. non poteva vedere, prima di entrare in CP_2 edicola, che la SI.ra si era accucciata Parte_1 per raccogliere delle monete, in quanto la porta era coperta, integralmente o, comunque, nella parte bassa, da locandine. Tale presenza non era neppure prevedibile ed immaginabile. L'apertura della porta non avvenne (o comunque non c'è prova) con modalità particolarmente violente, né può pretendersi che chi entra in un'edicola debba chiedere permesso o debba entrare con modalità particolari.
Era, come detto, la SI.ra che doveva Parte_1 preoccuparsi di raccogliere le monete che le erano cadute in condizioni di sicurezza, essendo – questo sì - del tutto prevedibile che altri clienti potessero avere accesso nell'edicola.
Da quanto precede, discende che le domande proposte devono essere respinte.
Le ulteriori istanze proposte da parte appellante sono assorbite.
6 Le spese di lite
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente nel giudizio è tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte.
Non è dubbio che, alla luce dell'esito della causa di primo grado, l'appellante riveste la veste di parte soccombente.
Non è possibile procedere alla compensazione delle spese, come indicato da parte appellante.
L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria, come riformata dal DL 132/14, consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nella specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legis latore, vi è il
“sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'eSIenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, quindi, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche nel caso di ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza (anche fattuale, a differenza del testo originario della riforma del
2014) atipiche, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Da quanto precede, si evince che l'anomalia della vicenda non costituisce ragione per compensare le spese di lite, dal momento che l'esito non presenta profili di imprevedibilità quali quelli sopra enunciati.
Non è, poi, chiaro se parte appellante ha inteso proporre un motivo di appello in merito all'eccessività degli importi liquidati, non avendo, poi concluso in tal senso nelle conclusioni riportate. In ogni caso, il motivo di appello, se proposto, sarebbe inammissibile ex art. 342
c.p.c., in quanto non si confronta con quanto motivato dalla sentenza in nota.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore indicato nella sentenza di primo grado, parametri minimi per l'estrema semplicità della controversia.
PQM
Respinge l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova 537/24; condanna a rifondere a Parte_1 ed le spese di lite, che CP_1 CP_2 liquida, per ciascuna parte vincitrice, in euro
7.120,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova 11 marzo 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno