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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5754/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5754/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Baroni e dall'Avv. Carlo Pollini, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 16 luglio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 26 luglio 2024, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 408/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che la suddetta sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
pagina 1 di 2
considerato che
, con le note scritte depositate il 16 luglio 2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, la collocazione, le frequentazioni genitoriali e il mantenimento della R_ RE;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.,
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma il 3 dicembre 2005 (trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro Atti di Matrimonio dello stesso Comune al N. 247, P. 2, S. A, anno 2005);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 15 luglio 2024 e depositato il 26 luglio 2024.
Così deciso in Parma il 24 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5754/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Baroni e dall'Avv. Carlo Pollini, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 16 luglio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 26 luglio 2024, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 408/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che la suddetta sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
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considerato che
, con le note scritte depositate il 16 luglio 2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, la collocazione, le frequentazioni genitoriali e il mantenimento della R_ RE;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.,
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma il 3 dicembre 2005 (trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro Atti di Matrimonio dello stesso Comune al N. 247, P. 2, S. A, anno 2005);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 15 luglio 2024 e depositato il 26 luglio 2024.
Così deciso in Parma il 24 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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