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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4041 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Paola Gatto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
TO Palumbo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 25 settembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2022, ha esposto: Parte_1 di aver contratto matrimonio con il 26.12.1988 secondo il rito CP_1 concordatario in Nardò (LE); che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, ed Per_1 il 13.03.1989 e TO il 17.04.1994; che con sentenza depositata il 06.04.2020 il Per_2
Tribunale di Lecce aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“- dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e CP_1
(nato a [...] il [...]), che hanno contratto matrimonio il 26.12.1988; Parte_1
- dichiara che la separazione va addebitata a Parte_1
1 - rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_1
- assegna la casa coniugale a;
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a decorrere dalla presente Parte_1 CP_1 sentenza, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, l'importo di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'aprile 2021; per il periodo antecedente la pubblicazione della presente sentenza rimangono salvi i provvedimenti già adottati in sede presidenziale;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a decorrere dalla presente Parte_1 CP_1 sentenza, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio TO, l'importo di
€ 150,00 mensili a decorrere dalla presente sentenza, oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere da aprile 2021; per il periodo antecedente la pubblicazione della presente sentenza rimangono salvi i provvedimenti già adottati in sede presidenziale.”
Ha aggiunto: che a far data dalla separazione non si era ripristinata l'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
di svolgere l'attività di imbianchino in modo saltuario, sebbene, a causa della Pandemia da Covid 19, le occasioni di guadagno a mezzo della suddetta attività si siano notevolmente ridotte;
di non corrispondere, da tempo, il contributo al mantenimento della convenuta ma solo quello per il mantenimento del figlio TO;
di provvedere al proprio sostentamento prestando servizio di volontariato presso la Caritas di
Nardò in cambio di un pasto;
che, a far data dal decesso della madre, la quale lo ospitava e lo sosteneva economicamente, ha trovato ospitalità provvisoria presso la sorella. Tanto premesso, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con revoca sia del contributo al mantenimento riconosciuto in favore della convenuta e del figlio maggiorenne che dell'assegnazione della casa familiare a favore della moglie.
costituendosi con memoria depositata il 10.10.2022, ha dedotto: CP_1 che il ricorrente, sin dall'inizio della separazione, le versava, per il tramite del figlio, ratei giornalieri di circa € 10,00; che il ricorrente svolge attività di imbianchino in modo tutt'altro che saltuario, all'uopo disponendo di due veicoli nonché di un dipendente (non assunto formalmente); che, in ragione della suddetta attività, il ricorrente può permettersi la frequentazione di locali e ristoranti, la partecipazione a gite fuori porta e trasferte nonché il restauro della Vespa 125 che utilizza per i propri spostamenti;
di percepire un reddito di cittadinanza pari ad euro 350,00; che il figlio TO, a far data da maggio 2022, svolge attività lavorativa presso lo studio dell'Avv. Bianco, con qualifica di segretario, percependo la somma di euro 650,00 mensili, comunque non destinata, per l'esiguità della stessa, alla partecipazione alle esigenze familiari. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi il divorzio, il
2 rigetto dell'opposta richiesta di revoca del mantenimento a favore della resistente (con conferma dell'importo a titolo di assegno divorzile), la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio TO, divenuto economicamente indipendente, e il rigetto dalla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza del 13.10.2022 la Presidente delegata ha confermato l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare a favore della resistente un assegno di mantenimento nella misura stabilita dalla sentenza di separazione del 06.04.2020, disponendo invece la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, in quanto concordemente richiesta dalle parti;
nulla disponeva invece con riferimento all'assegnazione della casa familiare, dovendo l'utilizzazione della stessa essere regolamentata secondo le regole proprie dei beni in comproprietà.
Nel corso del giudizio sono state depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e sono state, quindi, assunte le prove orali ammesse con ordinanza dell'8.6.2023.
Infine, all'udienza del 25.09.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue conclusioni.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
1. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed erano già ampiamente decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
dalle deduzioni delle parti si evince che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2. Quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente e quella di conferma dello stesso avanzata da parte resistente, con mutamento del titolo in assegno divorzile, va osservato quanto segue.
Con sentenza di separazione veniva posto a carico di l'obbligo al Parte_1 versamento di € 200,00 mensili a favore di a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del coniuge;
alla luce dell'espletata istruttoria, tuttavia, non sembra potersi
3 rinvenire alcun significativo mutamento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto a quelle poste a fondamento della suddetta sentenza.
Il ricorrente fonda la propria richiesta di revoca dell'assegno dovuto alla resistente sul peggioramento delle proprie condizioni economiche, causato dalla saltuarietà della propria attività di imbianchino nonché dal decesso della madre che lo sosteneva economicamente
(comunque già verificatosi all'epoca della separazione); in particolare il sostiene Parte_1 che la propria situazione lavorativa sia tale da indurlo a provvedere al proprio sostentamento prestando servizio volontario alla Caritas di Nardò in cambio di un pasto nonché a dimorare provvisoriamente presso un'abitazione di proprietà della sorella, in quanto impossibilitato a locare un immobile.
Ebbene, tali circostanze trovano riscontro, esclusivamente, in quanto riferito in sede di escussione testimoniale da sorella del ricorrente, la quale ha Testimone_1 confermato di ospitare, gratuitamente, il fratello e di averlo visto ritornare a casa, al termine del proprio servizio di volontariato, con dei pasti offerti dalla Caritas. Giova tuttavia evidenziare come la credibilità della teste, unico soggetto escusso nel corso dell'istruttoria, risulti inficiata non solo dal legame di parentela con il ricorrente, ma anche dal fatto che la stessa risieda all'estero (Svizzera) e, dunque, risulti priva di una visione diretta e continuativa sullo stile di vita del fratello.
Parte resistente sostiene invece che svolga, pur in assenza di Parte_1 partita Iva, una florida attività di imbianchino e conduca uno stile di vita dispendioso.
Nessun riscontro probatorio, sia esso testimoniale ovvero documentale, risulta tuttavia essere stato fornito a riprova di quanto sopra, eccezion fatta per la visura relativa al veicolo
FH480BA, allegata alla memoria di costituzione e risposta. Tale documentazione consente di inferie come il ricorrente sia proprietario, dal 2021, di un furgone acquistato al prezzo di
€ 7,800.00. Evidentemente, lo svolgimento di attività di imbianchino in modo solo saltuario non giustificherebbe l'investimento di risorse finanziarie nell'acquisto di simile vettura, che ben si presta al trasporto degli strumenti necessari allo svolgimento di tale mansione.
Peraltro, l'assenza di partita Iva in capo al ricorrente consente ragionevolmente di ritenere che lo stesso disponesse di risorse finanziarie tali da effettuare simile acquisto senza ricorrere ad alcuna forma di finanziamento.
È dunque ragionevole presumere che l'interessato svolga in modo continuativo l'attività di imbianchino, sebbene non sia possibile stabilire l'entità dei proventi da essa derivanti.
Sul punto deve inoltre evidenziarsi come risulti che parte resistente non abbia mai prestato alcuna attività lavorativa (circostanza confermata dalla teste la Testimone_1
4 quale dichiarava: “la resistente non ha mai lavorato”; cfr. verbale udienza 28.03.2024); ciò consente ragionevolmente di presumere che il abbia sostentato, per tutta la Parte_1 durata della lunga unione matrimoniale, una famiglia di ben cinque persone, proprio mediante la stessa attività di imbianchino che tutt'ora, in modo asseritamente occasionale, continua a svolgere.
Allo stato attuale, peraltro, risulta che il ricorrente sia di fatto libero da oneri locatizi.
La sorella dello stesso, infatti, in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di ospitare gratuitamente il presso la propria abitazione nonché di provvedere al pagamento Parte_1 delle di lui utenze.
Non possono invece costituire oggetto di alcuna valutazione le produzioni documentali relative allo stato occupazionale del ricorrente contenute nelle comparse conclusionali depositate da parte resistente. Le stesse infatti risultano prodotte in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni, benché recanti una data (25.09.2023 e
23.04.2024) ampiamente antecedente, devono infatti ritenersi inammissibili, perché tardive.
In ordine, invece, alla situazione economica della resistente, quest'ultima riferisce di aver percepito € 350,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza e, a seguito della eliminazione del suddetto contributo, di essere completamente priva di redditi. Tale assunto, in realtà, deve ritenersi scarsamente attendibile, giacchè è impossibile che la CP_1 viva, unitamente al figlio (allo stato nuovamente disoccupato), senza alcuna fonte di sostentamento;
al contrario, deve presumersi che la stessa disponga di ulteriori introiti rispetto alla cui natura ed entità, tuttavia, non è stato fornito alcun riscontro probatorio.
In ordine all'assegno divorzile, va richiamato il più recente orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui, ai sensi dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u.
11.7.2018 n. 18287).
5 Tanto quanto sopra premesso, nel caso in esame, quanto alle condizioni economico- patrimoniali delle parti, entrambe parimenti proprietarie dell'immobile adibito a casa familiare, si rileva un certo squilibrio;
se infatti parte ricorrente risulta svolgere l'attività di imbianchino con una certa continuatività, parte resistente appare priva di occupazione e redditi adeguati. Va inoltre evidenziato come il nelle more del presente Parte_1 giudizio, abbia beneficiato della revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio TO, per un importo pari a € 150,00 mensili.
Oltre che per la valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, tuttavia, la fondatezza della domanda di assegno divorzile, nel caso in esame, deve ravvisarsi anche in funzione compensativa e perequativa per il contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare, nel corso del quale la moglie si è dedicata alla crescita dei tre figli della coppia. Non risulta infatti che la resistente abbia mai prestato attività lavorativa, come peraltro confermato dal teste di controparte Testimone_1
(“la resistente non ha mai lavorato” cfr. verbale udienza 28.03.2024). Tanto consente di inferire che, nel corso della lunga unione matrimoniale, il si sia occupato, attraverso la Parte_1 propria attività di imbianchino, del sostentamento economico della famiglia mentre la della cura e dell'accudimento della prole. CP_1
Giova inoltre evidenziare come il matrimonio abbia avuto una lunga durata;
contratto nel 1988, lo stesso si è infatti protratto per oltre 30 anni prima della separazione, peraltro addebitata dalla sentenza n. 946/20 proprio all'odierna parte ricorrente.
Ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
La misura di tale assegno, considerando la comproprietà della casa familiare (finora comunque abitata dalla resistente) e la mancanza di specifici riscontri probatori in ordine all'ammontare dei redditi attuali del ricorrente, può rideterminarsi in € 150,00 mensili.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 18.05.2022 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò (LE) il il
26.12.1988 da e ed iscritto nei Parte_1 CP_1
6 registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 1988, n. 198, P. II S. A alle seguenti condizioni: obbligo di di corrispondere a entro Parte_1 CP_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile rideterminato in euro 150,00 dalla presente decisione, con conferma, per il pregresso, dell'importo stabilito in via provvisoria in corso di causa, a titolo di assegno divorzile;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 1°.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
Provvedimento redatto, sotto la supervisione della Presidente relatrice, dalla dott.ssa Angela Perrone,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4041 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Paola Gatto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
TO Palumbo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 25 settembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2022, ha esposto: Parte_1 di aver contratto matrimonio con il 26.12.1988 secondo il rito CP_1 concordatario in Nardò (LE); che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, ed Per_1 il 13.03.1989 e TO il 17.04.1994; che con sentenza depositata il 06.04.2020 il Per_2
Tribunale di Lecce aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“- dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e CP_1
(nato a [...] il [...]), che hanno contratto matrimonio il 26.12.1988; Parte_1
- dichiara che la separazione va addebitata a Parte_1
1 - rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_1
- assegna la casa coniugale a;
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a decorrere dalla presente Parte_1 CP_1 sentenza, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, l'importo di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'aprile 2021; per il periodo antecedente la pubblicazione della presente sentenza rimangono salvi i provvedimenti già adottati in sede presidenziale;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , a decorrere dalla presente Parte_1 CP_1 sentenza, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio TO, l'importo di
€ 150,00 mensili a decorrere dalla presente sentenza, oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere da aprile 2021; per il periodo antecedente la pubblicazione della presente sentenza rimangono salvi i provvedimenti già adottati in sede presidenziale.”
Ha aggiunto: che a far data dalla separazione non si era ripristinata l'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
di svolgere l'attività di imbianchino in modo saltuario, sebbene, a causa della Pandemia da Covid 19, le occasioni di guadagno a mezzo della suddetta attività si siano notevolmente ridotte;
di non corrispondere, da tempo, il contributo al mantenimento della convenuta ma solo quello per il mantenimento del figlio TO;
di provvedere al proprio sostentamento prestando servizio di volontariato presso la Caritas di
Nardò in cambio di un pasto;
che, a far data dal decesso della madre, la quale lo ospitava e lo sosteneva economicamente, ha trovato ospitalità provvisoria presso la sorella. Tanto premesso, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con revoca sia del contributo al mantenimento riconosciuto in favore della convenuta e del figlio maggiorenne che dell'assegnazione della casa familiare a favore della moglie.
costituendosi con memoria depositata il 10.10.2022, ha dedotto: CP_1 che il ricorrente, sin dall'inizio della separazione, le versava, per il tramite del figlio, ratei giornalieri di circa € 10,00; che il ricorrente svolge attività di imbianchino in modo tutt'altro che saltuario, all'uopo disponendo di due veicoli nonché di un dipendente (non assunto formalmente); che, in ragione della suddetta attività, il ricorrente può permettersi la frequentazione di locali e ristoranti, la partecipazione a gite fuori porta e trasferte nonché il restauro della Vespa 125 che utilizza per i propri spostamenti;
di percepire un reddito di cittadinanza pari ad euro 350,00; che il figlio TO, a far data da maggio 2022, svolge attività lavorativa presso lo studio dell'Avv. Bianco, con qualifica di segretario, percependo la somma di euro 650,00 mensili, comunque non destinata, per l'esiguità della stessa, alla partecipazione alle esigenze familiari. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi il divorzio, il
2 rigetto dell'opposta richiesta di revoca del mantenimento a favore della resistente (con conferma dell'importo a titolo di assegno divorzile), la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio TO, divenuto economicamente indipendente, e il rigetto dalla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza del 13.10.2022 la Presidente delegata ha confermato l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare a favore della resistente un assegno di mantenimento nella misura stabilita dalla sentenza di separazione del 06.04.2020, disponendo invece la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, in quanto concordemente richiesta dalle parti;
nulla disponeva invece con riferimento all'assegnazione della casa familiare, dovendo l'utilizzazione della stessa essere regolamentata secondo le regole proprie dei beni in comproprietà.
Nel corso del giudizio sono state depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e sono state, quindi, assunte le prove orali ammesse con ordinanza dell'8.6.2023.
Infine, all'udienza del 25.09.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue conclusioni.
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1. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed erano già ampiamente decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
dalle deduzioni delle parti si evince che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2. Quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente e quella di conferma dello stesso avanzata da parte resistente, con mutamento del titolo in assegno divorzile, va osservato quanto segue.
Con sentenza di separazione veniva posto a carico di l'obbligo al Parte_1 versamento di € 200,00 mensili a favore di a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del coniuge;
alla luce dell'espletata istruttoria, tuttavia, non sembra potersi
3 rinvenire alcun significativo mutamento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto a quelle poste a fondamento della suddetta sentenza.
Il ricorrente fonda la propria richiesta di revoca dell'assegno dovuto alla resistente sul peggioramento delle proprie condizioni economiche, causato dalla saltuarietà della propria attività di imbianchino nonché dal decesso della madre che lo sosteneva economicamente
(comunque già verificatosi all'epoca della separazione); in particolare il sostiene Parte_1 che la propria situazione lavorativa sia tale da indurlo a provvedere al proprio sostentamento prestando servizio volontario alla Caritas di Nardò in cambio di un pasto nonché a dimorare provvisoriamente presso un'abitazione di proprietà della sorella, in quanto impossibilitato a locare un immobile.
Ebbene, tali circostanze trovano riscontro, esclusivamente, in quanto riferito in sede di escussione testimoniale da sorella del ricorrente, la quale ha Testimone_1 confermato di ospitare, gratuitamente, il fratello e di averlo visto ritornare a casa, al termine del proprio servizio di volontariato, con dei pasti offerti dalla Caritas. Giova tuttavia evidenziare come la credibilità della teste, unico soggetto escusso nel corso dell'istruttoria, risulti inficiata non solo dal legame di parentela con il ricorrente, ma anche dal fatto che la stessa risieda all'estero (Svizzera) e, dunque, risulti priva di una visione diretta e continuativa sullo stile di vita del fratello.
Parte resistente sostiene invece che svolga, pur in assenza di Parte_1 partita Iva, una florida attività di imbianchino e conduca uno stile di vita dispendioso.
Nessun riscontro probatorio, sia esso testimoniale ovvero documentale, risulta tuttavia essere stato fornito a riprova di quanto sopra, eccezion fatta per la visura relativa al veicolo
FH480BA, allegata alla memoria di costituzione e risposta. Tale documentazione consente di inferie come il ricorrente sia proprietario, dal 2021, di un furgone acquistato al prezzo di
€ 7,800.00. Evidentemente, lo svolgimento di attività di imbianchino in modo solo saltuario non giustificherebbe l'investimento di risorse finanziarie nell'acquisto di simile vettura, che ben si presta al trasporto degli strumenti necessari allo svolgimento di tale mansione.
Peraltro, l'assenza di partita Iva in capo al ricorrente consente ragionevolmente di ritenere che lo stesso disponesse di risorse finanziarie tali da effettuare simile acquisto senza ricorrere ad alcuna forma di finanziamento.
È dunque ragionevole presumere che l'interessato svolga in modo continuativo l'attività di imbianchino, sebbene non sia possibile stabilire l'entità dei proventi da essa derivanti.
Sul punto deve inoltre evidenziarsi come risulti che parte resistente non abbia mai prestato alcuna attività lavorativa (circostanza confermata dalla teste la Testimone_1
4 quale dichiarava: “la resistente non ha mai lavorato”; cfr. verbale udienza 28.03.2024); ciò consente ragionevolmente di presumere che il abbia sostentato, per tutta la Parte_1 durata della lunga unione matrimoniale, una famiglia di ben cinque persone, proprio mediante la stessa attività di imbianchino che tutt'ora, in modo asseritamente occasionale, continua a svolgere.
Allo stato attuale, peraltro, risulta che il ricorrente sia di fatto libero da oneri locatizi.
La sorella dello stesso, infatti, in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di ospitare gratuitamente il presso la propria abitazione nonché di provvedere al pagamento Parte_1 delle di lui utenze.
Non possono invece costituire oggetto di alcuna valutazione le produzioni documentali relative allo stato occupazionale del ricorrente contenute nelle comparse conclusionali depositate da parte resistente. Le stesse infatti risultano prodotte in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni, benché recanti una data (25.09.2023 e
23.04.2024) ampiamente antecedente, devono infatti ritenersi inammissibili, perché tardive.
In ordine, invece, alla situazione economica della resistente, quest'ultima riferisce di aver percepito € 350,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza e, a seguito della eliminazione del suddetto contributo, di essere completamente priva di redditi. Tale assunto, in realtà, deve ritenersi scarsamente attendibile, giacchè è impossibile che la CP_1 viva, unitamente al figlio (allo stato nuovamente disoccupato), senza alcuna fonte di sostentamento;
al contrario, deve presumersi che la stessa disponga di ulteriori introiti rispetto alla cui natura ed entità, tuttavia, non è stato fornito alcun riscontro probatorio.
In ordine all'assegno divorzile, va richiamato il più recente orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui, ai sensi dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u.
11.7.2018 n. 18287).
5 Tanto quanto sopra premesso, nel caso in esame, quanto alle condizioni economico- patrimoniali delle parti, entrambe parimenti proprietarie dell'immobile adibito a casa familiare, si rileva un certo squilibrio;
se infatti parte ricorrente risulta svolgere l'attività di imbianchino con una certa continuatività, parte resistente appare priva di occupazione e redditi adeguati. Va inoltre evidenziato come il nelle more del presente Parte_1 giudizio, abbia beneficiato della revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio TO, per un importo pari a € 150,00 mensili.
Oltre che per la valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, tuttavia, la fondatezza della domanda di assegno divorzile, nel caso in esame, deve ravvisarsi anche in funzione compensativa e perequativa per il contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare, nel corso del quale la moglie si è dedicata alla crescita dei tre figli della coppia. Non risulta infatti che la resistente abbia mai prestato attività lavorativa, come peraltro confermato dal teste di controparte Testimone_1
(“la resistente non ha mai lavorato” cfr. verbale udienza 28.03.2024). Tanto consente di inferire che, nel corso della lunga unione matrimoniale, il si sia occupato, attraverso la Parte_1 propria attività di imbianchino, del sostentamento economico della famiglia mentre la della cura e dell'accudimento della prole. CP_1
Giova inoltre evidenziare come il matrimonio abbia avuto una lunga durata;
contratto nel 1988, lo stesso si è infatti protratto per oltre 30 anni prima della separazione, peraltro addebitata dalla sentenza n. 946/20 proprio all'odierna parte ricorrente.
Ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
La misura di tale assegno, considerando la comproprietà della casa familiare (finora comunque abitata dalla resistente) e la mancanza di specifici riscontri probatori in ordine all'ammontare dei redditi attuali del ricorrente, può rideterminarsi in € 150,00 mensili.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 18.05.2022 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò (LE) il il
26.12.1988 da e ed iscritto nei Parte_1 CP_1
6 registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 1988, n. 198, P. II S. A alle seguenti condizioni: obbligo di di corrispondere a entro Parte_1 CP_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile rideterminato in euro 150,00 dalla presente decisione, con conferma, per il pregresso, dell'importo stabilito in via provvisoria in corso di causa, a titolo di assegno divorzile;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 1°.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
Provvedimento redatto, sotto la supervisione della Presidente relatrice, dalla dott.ssa Angela Perrone,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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