Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
Parere interlocutorio 3 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Gare pubbliche e valutazione delle offerte, quale il sindacato del G.A.?Accesso limitatoDomenico Maffei · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06139/2025REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da
Tm.E S.p.A. - Termomeccanica Ecologia in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Rti, Rti Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Rti Waste To Methane S.r.l., Rti Monaco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0C3DAACDF, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Fantappie', con domicilio eletto presso lo studio GI RC in Roma, via Adda, n. 55.
contro
Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32.
nei confronti
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ladurner S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del RTI con le società mandanti ATZWANGER S.P.A., TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L., EDIL MOTER S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Pierluigi Piselli e Daniele Bracci con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21572 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, di Ama S.p.A. e di Ladurner S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 marzo 2024, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa (di seguito anche solo IA), in qualità di centrale di committenza per conto di AMA s.p.a. (di seguito anche solo AMA), ha indetto una procedura di gara aperta, avente ad oggetto l’affidamento di un appalto integrato per la progettazione esecutiva, la realizzazione e gestione per un anno, inclusa manutenzione, dell’impianto di Casal Selce per il recupero e la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano e ammendante compostato misto.
L’appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva l’attribuzione di un massimo di 90 punti per l’offerta tecnica e un massimo 10 punti per quella economica.
Alla gara hanno partecipato cinque operatori economici e all’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, il RTI con mandataria Ladurner s.r.l. è risultato primo in graduatoria, con un punteggio totale pari a 74,722, mentre al secondo posto si è collocato il ricorrente con mandataria Termomeccanica Ecologia s.p.a. con un punteggio di 69,676. Tra il primo e il secondo graduato vi è una differenza, quindi, di 5,046 punti.
2. La Società Termomeccanica Ecologia s.p.a., in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI, ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza n. 21572 del 2024, ha respinto il ricorso.
3. La Società Termomeccanica Ecologia s.p.a. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza del T.a.r., deducendo i seguenti motivi di appello:
I.- ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, OMESSA PRONUNCIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30, 35, 64, E 120 CPA, DELL’ART. 112 CPC, DEL D.M. 17/06/2016, DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST, DEGLI ARTT. 1 E 3, L.N. 241/1990, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 41, 44, 107, 108, 112 D.LGS. 36/2023, DEGLI ARTT. 3, 14, 15, 19 DEL DISCIPLINARE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ. RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI NON ESAMINATE EX ART. 101, COMMA 2 C.P.A. ;
II. ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, OMESSA PRONUNCIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30, 35,120 E 64 CPA, DELL’ART. 112 CPC. DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST, DEGLI ARTT. 1 E 3, L.N. 241/1990, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 107, 108, 109, 112 D.LGS. 36/2023, DEGLI ARTT. 14, 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C., DEL DM 256 DEL 23/06/2022. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO, DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO. ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE .
III. ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, OMESSA PRONUNCIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30, 35,120 E 64 CPA, ART. 112 CPC, DEGLI ARTT. 3 E 97 COST, DEGLI ARTT. 1 E 3, L.N. 241/1990, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 74, 107, 108, 110, 112 D.LGS. 36/2023, DEGLI ARTT. 1 4, 15, 19 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO. ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE ;
IV. ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA PRONUNCIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30,120 E 64 CPA, 112 C.P.C., ARTT. 3 E 97 COST., ARTT. 1 E 3, L.N. 241/1990, ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 44, 68, 91, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 112, ALL. II.12. D.LGS. 36/2023, ARTT. 3, 7, 8, 14, 15, 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA, 1362 E 1363 C.C., DEL D.L. 47/2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO, DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA ;
IN SUBORDINE
V. ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30, 120 E 64 CPA, 112 CPC, DEGLI ARTT. 3, 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1 E 3, L.N. 241/1990, 1, 2, 3, 4, 5, D.LGS. 36/223, DELL’ART. 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA, DEGLI ARTT. 1362 E 1 363 C.C., DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, DI PAR CONDICIO, DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. VI.- RIPROPOSIZIONE, EX ART. 101, COMMA 2 C.P.A., DELL’ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA .
Si sono costituiti in giudizio la Ladurner S.r.l. e il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Città Metropolitana di Roma Capitale, Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa e Ama S.p.A., che hanno contestato l’avverso appello e ne hanno chiesto il rigetto.
Con atto depositato in data 10 febbraio 2025 Ladurner S.r.l. ha proposto appello incidentale.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di appello, parte appellante ha riproposto il primo motivo del ricorso di primo grado deducendo la violazione dell’articolo 15 della lex specialis che, in relazione al sub-criterio A.1, prevede quanto segue: “Saranno ritenute migliori, e conseguentemente premiate con un maggior punteggio, le schede che potranno documentare un grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi rispetto alle attività oggetto dell’affidamento con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• adeguatezza in termini tecnici ed economici e di complessità in relazione all’esperienza maturata relativamente all’ambito della progettazione di impianti analoghi;
•utilizzo della metodologia BIM nella progettazione di impianti analoghi”.
Secondo l’appellante solo il RTI TM.E avrebbe dimostrato, tramite l’allegazione di due servizi significativi, di aver maturato esperienze pregresse nella progettazione di tipo esecutiva in impianti del tutto analoghi a quelli oggetto di appalto, riguardanti il trattamento della FORSU (frazione organica da raccolta differenziata).
Segnatamente il RTI TM.E si riferisce all’esperienza dallo stesso maturata “con riguardo alla progettazione esecutiva relativa all’impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento della FORSU in località Copparo” (servizio significativo n. 1) e “all’esperienza maturata con riguardo alla progettazione esecutiva relativa all’impianto di trattamento della FORSU con digestione anaerobica e compostaggio, con tecnologia a secco, in località Capoterra” (servizio significativo n. 2).
I due servizi pregressi indicati in offerta dal RTI aggiudicatario, viceversa, non soddisferebbero il requisito della “analogia” con l’impianto da realizzare in esecuzione del presente appalto, in quanto:
- in relazione all’impianto di LA dichiarato in offerta (servizio significativo n. 1), il RTI aggiudicatario avrebbe svolto soltanto la progettazione “definitiva” e non anche quella “esecutiva”, oggetto dell’appalto (come sarebbe richiesto dall’articolo 3 e dalla tabella 8 dell’art. 14.2. della lex di gara);
- in relazione all’impianto in Pennsylvania dichiarato in offerta, l’analogia difetterebbe in quanto si tratta di impianto di trattamento di sottoprodotti di agricoltura (i.e. reflui zootecnici) e non di impianto per il trattamento dei rifiuti (trattamento della FORSU).
Sarebbe dunque illogica l’attribuzione di un punteggio identico – 11,505 – alle due concorrenti attesa la maggiore attinenza delle pregresse esperienze del RTI TM.E in servizi sovrapponibili a quelli oggetto del bando rispetto a quelle indicate nell’offerta dell’aggiudicatario.
5. Il T.a.r. ha evidenziato che con il sub-criterio A.1 la stazione appaltante non si sarebbe vincolata a premiare precedenti servizi caratterizzati dalla progettazione esecutiva, né impianti corrispondenti a quelli di gara, ma “si riferiva, più genericamente, alle precedenti esperienze di progettazione (senza specificare quale ne fosse il livello) e prospettava una valutazione poliedrica e composita dando rilievo alla capacità di eseguire tutte le prestazioni oggetto di gara, per importo, tipologia e complessità di lavori, e ribadendo la valutazione prioritaria della pertinenza ed importanza dei servizi “in termini tecnici ed economici e di complessità” ed anche il pregresso utilizzo della metodologia BIM (building information modelling)”.
Secondo l’appellante tale interpretazione sarebbe illegittima perché l’oggetto dell’appalto è rappresentato dal “servizio tecnico di progettazione esecutiva dell’intervento” e, quindi, il dato esperienziale richiesto non avrebbe potuto che riferirsi alla progettazione esecutiva.
6. Ritiene il Collegio che tale motivo di appello sia infondato.
Proprio alla luce dell’interpretazione letterale dei bandi di gara, il dato esperenziale da tenere in considerazione non può riferirsi esclusivamente alla progettazione esecutiva, ma, come specificato nel sub-criterio A.1 del bando, alla progettazione in genere di impianti analoghi e nell’utilizzo della metodologia BIM nella progettazione di impianti analoghi.
Voler, invece, ritenere il dato esperenziale riferibile solo ed esclusivamente alla progettazione esecutiva in considerazione dell’oggetto dell’appalto vorrebbe dire fornire un’interpretazione del bando non in linea con il preminente criterio di interpretazione letterale .
7. E’, peraltro, pienamente condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il dato esperenziale riguardava una progettazione non soltanto esecutiva e non riferita solo a impianti identici a quelli oggetto di gara “(cfr., in tal senso, allegato 1 del d.m. 17 giugno 2016, richiamato nel subcriterio A.1., ove fa riferimento a tipologie di impianti anche diverse da quelle oggetto di gara: impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti elettrici, impianti della industria chimica inorganica, solo per citarne alcuni). Il che, del resto, pienamente si correla al richiamo, nel disciplinare, ad una valutazione riguardante impianti “analoghi” e non “identici”.
Lo stesso T.a.r. ha, peraltro, ben richiamato il precedente di questa Sezione, secondo cui “La corretta interpretazione del bando da parte dell’Amministrazione è confermata dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia che ha avuto modo di chiarire come il concetto di “servizi analoghi” vada inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste:
- «Per “servizi “analoghi” non si intende servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti» (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).
8. Condivisibile è, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene il giudizio della Commissione non abnorme né irragionevole.
La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha precisato che “La valutazione delle offerte - e dunque anche della loro incertezza assoluta ovvero della loro inadeguatezza -, nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che incidono nel merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato di tipo sostitutorio” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 20/03/2025, n. 2316).
Inoltre, la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 22/10/2024, n. 8443).
9. Nel caso di specie, parte appellante non ha evidenziato alcun condivisibile elemento che possa condurre a ritenere manifestamente irragionevole e illogica la valutazione della Commissione perché i servizi analoghi dell’aggiudicataria ben possono giustificare la valutazione e l’assegnazione del punteggio da parte della Commissione anche con riguardo al punteggio assegnato a parte appellante.
Peraltro, contrariamente a quanto evidenzia quest’ultima, è irrilevante l’eventuale integrazione postuma della motivazione da parte dell’amministrazione, perché a non essere palesemente irragionevole e illogica è l’attribuzione di punteggi numerici che, di per sé, sono pacificamente legittimi qualora, come nel caso di specie, siano stati fissati criteri di massima da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate; il voto numerico, infatti, in mancanza di una contraria disposizione, che nel caso di specie non sussiste, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr., Consiglio di Stato sez. VII, 19/09/2024, n. 7677).
10. Peraltro, la circostanza che nel servizio significativo n. 1 l’aggiudicataria abbia fatto riferimento alla progettazione definitiva è, come visto, irrilevante, così come non rilevante è il riferimento nei servizi significativi n. 2 all’esperienza maturata nell’ambito della progettazione esecutiva di un impianto di trattamento di reflui zootecnici sito in Pennsylvania, in quanto il bando faceva espresso riferimento a servizi analoghi; la circostanza che nell’impianto si trattavano materiali come sottoprodotto e non come rifiuti, ove impiegati in processi di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas o di biometano, non consente di escludere che anche in tal caso si rientri in servizi analoghi..
Le specifiche doglianze mosse da parte appellante impingono nel merito della valutazione della Commissione e come tali sono inammissibili, perché le valutazioni della commissione non sono sindacabili.
11. Da quanto appena evidenziato emerge che la sentenza di primo grado ha correttamente respinto anche la doglianza volta ad annullare il bando di gara che, come detto, non risulta irragionevole.
12. Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le doglianze volte a contestare la valutazione delle offerte tecniche, in relazione all’art. 15 del disciplinare che ha previsto l’attribuzione di un massimo di 14 punti con riguardo al sub-criterio C.1 relativo alla valutazione delle “soluzioni tecniche migliorative in termini di inserimento naturalistico e paesaggistico (rif. Punti 2.3.1 e 2.3.3 del DM 23 giugno 2022 n. 256)”.
12.1. Più nel dettaglio, il suddetto sub-criterio ha previsto che:
“Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto di quanto previsto dal PFTE posto a base gara e del D.M. 23 giugno 2022 n. 256, le proposte riguardanti le migliorie tecniche e tecnologiche volte a contribuire alla resilienza del nuovo sistema rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici.
In particolare:
• Soluzioni che valorizzino l’aspetto architettonico, di integrazione con il paesaggio e l’utilizzo di materiali ecocompatibili;
• Soluzioni finalizzate alla minimizzazione dell’uso del suolo all’interno del perimetro di impianto;
• Soluzioni per riduzione dell’impatto visivo dei comparti di processo e tecnici.
In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere un più alto grado di riduzione degli effetti sui cambiamenti climatici” (cfr. pag. 65 di 81 del disciplinare di gara).
Secondo parte appellante “L’offerta tecnica di TME, infatti, ha previsto una maggiore e concreta
ottimizzazione degli spazi riuscendo a recuperare maggiori aree e, quindi, a minimizzare l’uso del suolo. Tale risultato non si rinviene nell’offerta dalla controinteressata.”.
12.2. Prosegue l’appellante, che, con riguardo alle soluzioni finalizzate alla riduzione dell’impatto visivo, sebbene entrambe le offerte abbiano adottato digestori di forma parallelepipeda più facilmente integrabili nei prospetti dell’impianto, solo nella relazione unica di TME tale aspetto è stato maggiormente valorizzato ed esplicitato.”.
Il progetto di TME, in altri termini, si presenta, sostiene parte appellante, “decisamente migliorativo rispetto a quello proposto dal RTI concorrente e, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente il massimo punteggio di 14 punti, come avrebbe meritato, e 0 punti ad TZ non essendo giustificabile lo scarto di soli 0,462 punti”.
12.3. Ritiene il Collegio che ancora una volta parte appellante formula motivi di doglianza che in realtà tendono a sindacare valutazioni di merito della commissione che non possono ritenere palesemente irragionevoli o illogiche.
Inoltre, non sussiste alcuna integrazione postuma della motivazione, in quanto si tratta della semplice evidenziazione di alcuni contenuti dell’offerta dell’aggiudicataria, chiaramente valutabili e attinenti al criterio C1 che confermano, ancora una volta, la non palese irragionevolezza e illogicità della valutazione della commissione che, peraltro, nel caso di specie, ha assegnato a parte appellante un punteggio maggiore rispetto all’aggiudicataria.
13. Per le medesime ragioni già illustrate non vi è alcuna illegittimità neanche del bando di gara in relazione al criterio C1.
14. Parte appellante ha poi contestato il par. 11 della sentenza appellata, che ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di non escludere il RTI aggiudicatario, ritenendo che “se pure l’offerta economica poteva risultare anomala […], non essendo tale anche l’offerta tecnica, nessun procedimento di verifica dell’anomalia poteva essere legittimamente avviato, per assenza dei
relativi presupposti”.
Il RTI concorrente avrebbe dovuto, invece, essere escluso, sostiene parte appellante, in applicazione
dell’art. 74, d.lgs. 36/2023, avendo presentato un’offerta anomala, almeno con riguardo al suo contenuto economico.
Sul punto il T.a.r. ha ben chiarito con motivazione immune dalle censure articolate da parte appellante, che l’art. 19 del disciplinare rubricato “Subprocedimento di anomalia” richiedeva che il procedimento per l’anomalia dell’offerta dovesse essere avviato soltanto nel caso in cui l’anomalia riguardasse sia l’offerta tecnica che quella economica. Nel caso di specie, pacificamente non è stata provata l’anomalia in relazione all’offerta tecnica e, quindi, correttamente la stazione appaltante non ha attivato il procedimento di verifica dell’anomalia.
15. Infondato è anche il quarto motivo di appello, con cui l’appellante contesta la sentenza del T.a.r. che al paragrafo 12 ha dichiarato infondato il primo motivo aggiunto, ritendo che, nei provvedimenti gravati, il RUP avrebbe ben argomentato in ordine alle ragioni secondo le quali “le dichiarazioni rese dal RTI TZ fossero frutto di un “mero errore materiale”, passibile di rettifica tramite soccorso istruttorio” poiché “nel caso di specie l’errore emergeva con evidenza già dalla lettura della documentazione complessivamente prodotta dai componenti del costituendo RT TZ e la sua risoluzione non necessitava né di fonti esterne, né di complesse indagini”.
Nel caso di specie, non possono che condividersi le conclusioni del RUP, in quanto è emersa una discrasia nelle quote di esecuzione per la categoria SOA OS14 indicate del RTI aggiudicatario nel DGUE della mandante Tecnologie Ambienti e in quello della mandante Ladurner rispetto a quelle indicate nei documenti della mandataria TZ e nella dichiarazione di impegno a costituire l’RTI. Nei primi due documenti, per la quota di Tecnologie Ambienti, è indicata la percentuale del 9%, negli altri due quella del 9,47%.
In ragione di tale discrepanza, IA ha correttamente attivato il soccorso istruttorio nei
confronti del RTI TZ, al fine di chiarire le percentuali in discussione e ha ritenuto ragionevolmente di dare prevalenza alla dichiarazione di TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. in cui la quota di esecuzione corrispondeva al requisito posseduto, perché tale aspetto denota che la dichiarazione in cui la quota indicata era chiaramente in contrasto con il requisito posseduto era il frutto di un palese errore materiale.
16. Con un ultimo motivo di appello, parte appellante ha poi contestato, in via subordinata, la violazione della lex specialis , perché la Commissione avrebbe dato conto del punteggio economico senza aver proceduto all’indicazione di quello tecnico, così disattendendo le regole procedimentali che essa stessa si era posta con conseguente illegittimità delle successive determinazioni.
Anche tale motivo di appello è infondato, in quanto la censura dell’appellante, secondo cui ci sarebbe stata la violazione del disciplinare nella parte in cui prescriveva la lettura dei punteggi tecnici, prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica è smentita per tabulas, come ha ben chiarito il T.a.r., perché le buste tecniche sono state aperte nella seduta n. 2 del 10 maggio 2024, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi è stata espletata nella seduta n. 3 del 31 maggio 2024 (la seduta telematica si è aperta alle 12.02 e si è chiusa alle 13.04) e le offerte economiche sono state aperte solo nella successiva seduta n. 4 del 31 maggio 2024 (la seduta telematica si è aperta alle 13.34 e si è chiusa alle 14:49). Parte appellante non ha provato la erroneità di tali conclusioni essendosi limitato genericamente ad affermare che “ha conosciuto i punteggi tecnici solo a gara conclusa, ossia al momento della comunicazione di aggiudicazione e contestuale invio dei verbali”.
Per tutto quanto esposto l’appello è, pertanto, infondato.
Ne consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO