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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1340/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1340/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. FABIO PICCINELLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PICCINELLI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 SILVIA CEPPI e dell'avv. CEPPI FABRIZIO ( VIA C.F._2
FAVORITA 9 06121 PERUGIA;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVIA CEPPI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l.
69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, Parte_2
si oppone al decreto ingiuntivo n. 429/2024, del 3.12.2024, notificato il
4.12.2024, emesso dall'intestato Tribunale in favore di – Controparte_1
già dipendente dell'odierna opponente – per la somma di € 10.886,01 a titolo di TFR, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Assume, in particolare, l'opponente che la richiesta di spettanze retributive di cui all'impugnato provvedimento monitorio non sarebbe dovuta in quanto vanterebbe un controcredito a titolo di prestito chirografario di un importo superiore rispetto alla somma ingiunta.
Si costituisce ritualmente l'opposto chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna, previo scambio di note scritte fra le parti.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente rilevare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di ricorrente per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste di resistente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In tale contesto, dunque, rimane fermo il principio generale in tema di onere della prova, secondo cui il creditore opposto, una volta provata la fonte del diritto azionato (in questo caso la sussistenza del rapporto di lavoro è pacifica e incontestata), può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che dovrà fornire prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento o da ulteriore circostanza idonea ad elidere la posta creditoria vantata ex adverso.
Orbene, traslando tali principi alla fattispecie in esame, occorre rilevare che siffatta prova estintiva è stata fornita dall'odierno opponente il quale – come si evince per tabulas dalla propria produzione documentale (circostanza peraltro non contestata dall'odierno opposto) – ha erogato al la somma capitale CP_1
di €.20.000,00 a titolo di mutuo, oltre ad €.240,00 per l'acquisto delle cambiali sottoscritte e rilasciate dallo stesso debitore a titolo di garanzia, e così per complessivi €.20.240,00.
Tale somma non appare essere stata integralmente restituita dall'odierno
2 opposto, come si evince dalla produzione documentale del medesimo CP_1
(Cfr. doc. n. 7 memoria opposto, comunicazioni a mezzo e-mail intercorse fra i procuratori delle parti) il quale sosterrebbe di aver corrisposto le rate del mutuo anche durante il periodo di malattia precedente alla conclusione del rapporto di lavoro già in essere fra le parti estinguendo il mutuo, ma senza tuttavia fornire alcuna idonea prova documentale di siffatta corresponsione.
Non v'è peraltro dubbio in ordine alla compensabilità dei crediti fra loro, essendo il contratto di mutuo de quo stato stipulato in occasione di lavoro, con la precipua motivazione di adiuvare un lavoratore altrimenti impossibilitato ad accedere al credito in via ordinaria.
Ne deriva, in tale dinamica, che proprio le spettanze di fine rapporto costituiscono l'unica garanzia per il mutuante datore di lavoro in ipotesi di interruzione del rapporto in essere (ben potendo, nell'ordinaria fisiologia del rapporto, il datore trattenere le rate del mutuo direttamente dalla retribuzione mensile del lavoratore).
Ove così non fosse, il datore di lavoro non avrebbe infatti alcuna possibilità concreta di recuperare la somma mutuata al proprio ex dipendente, cui già era precluso l'accesso al credito proprio per la sua scarsa solvibilità.
Deve essere infine disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, in quanto non appare dimostrata l'esclusiva decettività della domanda dell'opposto, fondata sull'erronea ma non implausibile tesi della non compensabilità fra i reciproci crediti oggetto del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto (n. 429/2024);
3. CONDANNA l'opposto al pagamento – in favore dell'opponente –
3 delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 19/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1340/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. FABIO PICCINELLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PICCINELLI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 SILVIA CEPPI e dell'avv. CEPPI FABRIZIO ( VIA C.F._2
FAVORITA 9 06121 PERUGIA;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVIA CEPPI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l.
69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, Parte_2
si oppone al decreto ingiuntivo n. 429/2024, del 3.12.2024, notificato il
4.12.2024, emesso dall'intestato Tribunale in favore di – Controparte_1
già dipendente dell'odierna opponente – per la somma di € 10.886,01 a titolo di TFR, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Assume, in particolare, l'opponente che la richiesta di spettanze retributive di cui all'impugnato provvedimento monitorio non sarebbe dovuta in quanto vanterebbe un controcredito a titolo di prestito chirografario di un importo superiore rispetto alla somma ingiunta.
Si costituisce ritualmente l'opposto chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna, previo scambio di note scritte fra le parti.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente rilevare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di ricorrente per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste di resistente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In tale contesto, dunque, rimane fermo il principio generale in tema di onere della prova, secondo cui il creditore opposto, una volta provata la fonte del diritto azionato (in questo caso la sussistenza del rapporto di lavoro è pacifica e incontestata), può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che dovrà fornire prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento o da ulteriore circostanza idonea ad elidere la posta creditoria vantata ex adverso.
Orbene, traslando tali principi alla fattispecie in esame, occorre rilevare che siffatta prova estintiva è stata fornita dall'odierno opponente il quale – come si evince per tabulas dalla propria produzione documentale (circostanza peraltro non contestata dall'odierno opposto) – ha erogato al la somma capitale CP_1
di €.20.000,00 a titolo di mutuo, oltre ad €.240,00 per l'acquisto delle cambiali sottoscritte e rilasciate dallo stesso debitore a titolo di garanzia, e così per complessivi €.20.240,00.
Tale somma non appare essere stata integralmente restituita dall'odierno
2 opposto, come si evince dalla produzione documentale del medesimo CP_1
(Cfr. doc. n. 7 memoria opposto, comunicazioni a mezzo e-mail intercorse fra i procuratori delle parti) il quale sosterrebbe di aver corrisposto le rate del mutuo anche durante il periodo di malattia precedente alla conclusione del rapporto di lavoro già in essere fra le parti estinguendo il mutuo, ma senza tuttavia fornire alcuna idonea prova documentale di siffatta corresponsione.
Non v'è peraltro dubbio in ordine alla compensabilità dei crediti fra loro, essendo il contratto di mutuo de quo stato stipulato in occasione di lavoro, con la precipua motivazione di adiuvare un lavoratore altrimenti impossibilitato ad accedere al credito in via ordinaria.
Ne deriva, in tale dinamica, che proprio le spettanze di fine rapporto costituiscono l'unica garanzia per il mutuante datore di lavoro in ipotesi di interruzione del rapporto in essere (ben potendo, nell'ordinaria fisiologia del rapporto, il datore trattenere le rate del mutuo direttamente dalla retribuzione mensile del lavoratore).
Ove così non fosse, il datore di lavoro non avrebbe infatti alcuna possibilità concreta di recuperare la somma mutuata al proprio ex dipendente, cui già era precluso l'accesso al credito proprio per la sua scarsa solvibilità.
Deve essere infine disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, in quanto non appare dimostrata l'esclusiva decettività della domanda dell'opposto, fondata sull'erronea ma non implausibile tesi della non compensabilità fra i reciproci crediti oggetto del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto (n. 429/2024);
3. CONDANNA l'opposto al pagamento – in favore dell'opponente –
3 delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 19/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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