TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3067 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Luca Brancato Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Controparte_1
Battista Santangelo e Rosaria Tagliavia
opposto
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo CP_2
e Rosaria Tagliavia
interveniente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede monitoria per Controparte_1
ottenere da il pagamento dell‟importo di € 21.248,88 Parte_1
( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato da quest‟ultima con che aveva poi ceduto il credito pro soluto alla Controparte_3
( v. documentazione prodotta a corredo della Controparte_1
domanda d‟ingiunzione ), credito a sua volta ceduto nelle more della presente fase di opposizione a ivi costituitasi in veste di interveniente, quale CP_2
successore a titolo particolare nella titolarità dello stesso.
Ora, va rilevato in via preliminare, a fronte della censura mossa da parte opponente in punto sia di inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire quella prova scritta che ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. è richiesta ai fini della emissione di un decreto ingiuntivo sia di indeterminatezza del credito azionato per carenza dei requisiti di liquidità e certezza richiesti dall‟art. 633, comma 1, c.p.c., come se da un lato essa sia infondata, poiché la documentazione prodotta in sede sommaria ( contratto di finanziamento ed estratto conto riassuntivo ), consentendo sufficiente controllo sulle poste considerate e sui conteggi compiuti, appare provvista dei requisiti sostanziali ai fini di una legittima emissione del provvedimento monitorio, dall‟altro è ininfluente, atteso che nell‟ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l‟opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass. civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l‟ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l‟insussistenza del diritto fatto valere con
2 tale procedura.
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria.
D‟altro canto, con riguardo alla dedotta violazione dell‟art. 50 T.U.B. in materia di estratto conto per carenza del requisito di prova scritta richiesto da detta norma, mette conto evidenziare che ai fini dell‟emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito ( nell‟alveo dei quali rientra la fattispecie in esame ) non si ritiene ad ogni modo necessaria la produzione della documentazione richiesta dall‟art. 50 T.U.B..
La ratio di tale norma che richiede la produzione dell‟estratto conto certificato ai fini dell‟emissione del provvedimento monitorio ( peraltro, introducendo un regime di favore rispetto a quello generale ), è invero quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo ( negativo per il correntista ) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l‟effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto „aperto‟ su cui può innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi, in relazione ai contratti di prestito, non necessaria la produzione della documentazione specificamente prevista dall‟art. 50 T.U.B. per l‟emissione del decreto ingiuntivo, essendo desumibile la prova del credito dal regolamento contrattuale.
Venendo poi alla doglianza mossa da parte opponente in punto di carenza di elementi da cui evincere la ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione da a come da Controparte_3 Controparte_1
avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, va osservato
3 come alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( Cass. civ. ord. n. 15884/19 ), dovrà ritenersi che la precisa individuazione della tipologia dei crediti ceduti emergente dal tenore letterale del suindicato avviso di cessione in blocco determini la legittimità della cessione di credito operata e, per l‟effetto, la legittimazione attiva della Controparte_1
Inoltre, ancorché sia stata effettuata al debitore comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ( da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell‟art. 1264 c.c. ), mette conto evidenziare come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest‟ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall‟art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l‟efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11; peraltro, trattasi di principi estensibili anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all‟avviso di cui all‟art. 58 T.U.B. ).
Respinte le superiori censure e venendo alla adombrata usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento e alla dedotta sussistenza di un meccanismo anatocistico nel relativo rapporto, va preliminarmente rilevato come
4 non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo;
ad ogni modo, mette conto evidenziare con riguardo al primo profilo che, qualora si contesti l‟applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è l‟onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca d‟Italia, mentre per ciò che attiene al profilo anatocistico, va rammentato come la previsione di cui all‟art. 1283 c.c. vieti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l‟unica fattispecie regolata in tal senso, non applicabile nel caso di specie laddove si è in presenza di finanziamento a rimborso prestabilito – c.d. ammortamento alla francese – in cui ad ogni pagamento di rata ( che comprende quota capitale e quota interessi ) gli interessi maturati sono integralmente pagati e residua il solo capitale sul quale maturano i successivi interessi.
D‟altro canto, la genericità delle contestazioni in esame ha precluso l‟ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe comportato un‟elusione dell‟onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l‟accertamento peritale supplire all‟insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un‟indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Le argomentazioni suesposte evidentemente consentono di ritenere assorbito ogni conseguente rilievo in tema di nullità delle clausole contrattuali.
Non si ritiene poi meritevole di accoglimento la censura mossa dall‟opponente avente ad oggetto la nullità del contratto di finanziamento, finalizzato all‟estinzione di passività preesistenti, per difetto di causa. Difatti, non integra gli estremi del contratto nullo il finanziamento che assuma veste solutoria, laddove l‟uso delle somme finanziate o accreditate per estinguere un debito precedente è da considerarsi una legittima modalità di impiego del denaro, che
5 purga il patrimonio del mutuatario da una esposizione passiva preesistente.
Va poi rilevato come, in adempimento dell‟onere probatorio da cui era gravata, parte opposta abbia invero dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo ( con le integrazioni di cui alla presente fase di opposizione ) – unitamente a copia del contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni generali e recante le sottoscrizioni non disconosciute dall‟opponente, che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall‟opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell‟onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez.
Unite, n. 13533/01 ) – piano di ammortamento ed estratto conto comprensivo di analitica indicazione dei movimenti e delle voci costitutive dell‟esposizione debitoria, nonché altro attestante l‟avvenuta erogazione del finanziamento.
Nè alcuna specifica o idonea censura è stata mossa da parte opponente in ordine all‟inadempimento ex adverso dedotto, di guisa che dovrà rigettarsi l‟opposizione proposta e per l‟effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà Parte_1
rifondere alla ( intervenuta nel presente giudizio, come sopra CP_2
accennato, in qualità di nuova titolare del credito ) le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 23.02.22 avverso decreto ingiuntivo n. 171/22
6 emesso, su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data Controparte_1
13.01.22, che per l‟effetto conferma;
- condanna l‟opponente alla rifusione in favore della interveniente CP_2
delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte
[...]
motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 24.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3067 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Luca Brancato Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Controparte_1
Battista Santangelo e Rosaria Tagliavia
opposto
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo CP_2
e Rosaria Tagliavia
interveniente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede monitoria per Controparte_1
ottenere da il pagamento dell‟importo di € 21.248,88 Parte_1
( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato da quest‟ultima con che aveva poi ceduto il credito pro soluto alla Controparte_3
( v. documentazione prodotta a corredo della Controparte_1
domanda d‟ingiunzione ), credito a sua volta ceduto nelle more della presente fase di opposizione a ivi costituitasi in veste di interveniente, quale CP_2
successore a titolo particolare nella titolarità dello stesso.
Ora, va rilevato in via preliminare, a fronte della censura mossa da parte opponente in punto sia di inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire quella prova scritta che ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. è richiesta ai fini della emissione di un decreto ingiuntivo sia di indeterminatezza del credito azionato per carenza dei requisiti di liquidità e certezza richiesti dall‟art. 633, comma 1, c.p.c., come se da un lato essa sia infondata, poiché la documentazione prodotta in sede sommaria ( contratto di finanziamento ed estratto conto riassuntivo ), consentendo sufficiente controllo sulle poste considerate e sui conteggi compiuti, appare provvista dei requisiti sostanziali ai fini di una legittima emissione del provvedimento monitorio, dall‟altro è ininfluente, atteso che nell‟ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l‟opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass. civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l‟ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l‟insussistenza del diritto fatto valere con
2 tale procedura.
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria.
D‟altro canto, con riguardo alla dedotta violazione dell‟art. 50 T.U.B. in materia di estratto conto per carenza del requisito di prova scritta richiesto da detta norma, mette conto evidenziare che ai fini dell‟emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito ( nell‟alveo dei quali rientra la fattispecie in esame ) non si ritiene ad ogni modo necessaria la produzione della documentazione richiesta dall‟art. 50 T.U.B..
La ratio di tale norma che richiede la produzione dell‟estratto conto certificato ai fini dell‟emissione del provvedimento monitorio ( peraltro, introducendo un regime di favore rispetto a quello generale ), è invero quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo ( negativo per il correntista ) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l‟effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto „aperto‟ su cui può innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi, in relazione ai contratti di prestito, non necessaria la produzione della documentazione specificamente prevista dall‟art. 50 T.U.B. per l‟emissione del decreto ingiuntivo, essendo desumibile la prova del credito dal regolamento contrattuale.
Venendo poi alla doglianza mossa da parte opponente in punto di carenza di elementi da cui evincere la ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione da a come da Controparte_3 Controparte_1
avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, va osservato
3 come alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( Cass. civ. ord. n. 15884/19 ), dovrà ritenersi che la precisa individuazione della tipologia dei crediti ceduti emergente dal tenore letterale del suindicato avviso di cessione in blocco determini la legittimità della cessione di credito operata e, per l‟effetto, la legittimazione attiva della Controparte_1
Inoltre, ancorché sia stata effettuata al debitore comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ( da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell‟art. 1264 c.c. ), mette conto evidenziare come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest‟ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall‟art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l‟efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11; peraltro, trattasi di principi estensibili anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all‟avviso di cui all‟art. 58 T.U.B. ).
Respinte le superiori censure e venendo alla adombrata usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento e alla dedotta sussistenza di un meccanismo anatocistico nel relativo rapporto, va preliminarmente rilevato come
4 non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo;
ad ogni modo, mette conto evidenziare con riguardo al primo profilo che, qualora si contesti l‟applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è l‟onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca d‟Italia, mentre per ciò che attiene al profilo anatocistico, va rammentato come la previsione di cui all‟art. 1283 c.c. vieti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l‟unica fattispecie regolata in tal senso, non applicabile nel caso di specie laddove si è in presenza di finanziamento a rimborso prestabilito – c.d. ammortamento alla francese – in cui ad ogni pagamento di rata ( che comprende quota capitale e quota interessi ) gli interessi maturati sono integralmente pagati e residua il solo capitale sul quale maturano i successivi interessi.
D‟altro canto, la genericità delle contestazioni in esame ha precluso l‟ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe comportato un‟elusione dell‟onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l‟accertamento peritale supplire all‟insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un‟indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Le argomentazioni suesposte evidentemente consentono di ritenere assorbito ogni conseguente rilievo in tema di nullità delle clausole contrattuali.
Non si ritiene poi meritevole di accoglimento la censura mossa dall‟opponente avente ad oggetto la nullità del contratto di finanziamento, finalizzato all‟estinzione di passività preesistenti, per difetto di causa. Difatti, non integra gli estremi del contratto nullo il finanziamento che assuma veste solutoria, laddove l‟uso delle somme finanziate o accreditate per estinguere un debito precedente è da considerarsi una legittima modalità di impiego del denaro, che
5 purga il patrimonio del mutuatario da una esposizione passiva preesistente.
Va poi rilevato come, in adempimento dell‟onere probatorio da cui era gravata, parte opposta abbia invero dimostrato la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo ( con le integrazioni di cui alla presente fase di opposizione ) – unitamente a copia del contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni generali e recante le sottoscrizioni non disconosciute dall‟opponente, che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall‟opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell‟onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez.
Unite, n. 13533/01 ) – piano di ammortamento ed estratto conto comprensivo di analitica indicazione dei movimenti e delle voci costitutive dell‟esposizione debitoria, nonché altro attestante l‟avvenuta erogazione del finanziamento.
Nè alcuna specifica o idonea censura è stata mossa da parte opponente in ordine all‟inadempimento ex adverso dedotto, di guisa che dovrà rigettarsi l‟opposizione proposta e per l‟effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà Parte_1
rifondere alla ( intervenuta nel presente giudizio, come sopra CP_2
accennato, in qualità di nuova titolare del credito ) le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 23.02.22 avverso decreto ingiuntivo n. 171/22
6 emesso, su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data Controparte_1
13.01.22, che per l‟effetto conferma;
- condanna l‟opponente alla rifusione in favore della interveniente CP_2
delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte
[...]
motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 24.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
7