Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3933/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to Maria Rosaria Brancaccio, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Via Milano 3
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31/03/2025,
ha convenuto in giudizio per la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 5934,35; spese rifuse al procuratore antistatario.
è invece rimasta contumace. Controparte_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che: veniva assunta da in data Parte_1 Controparte_1
8 aprile 2022 con un contratto a tempo determinato e parziale quale operaia inquadrata al quarto livello CCNL terziario;
il successivo 18 maggio il rapporto poi trasformato a tempo indeterminato (docc. 3 e 4); in forza di continui ritardi nei pagamenti, la ricorrente depositava
Nel presente giudizio la ricorrente ha richiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2024 oltre alle spettanze di fine rapporto per complessivi euro 5.934,35 lordi.
***
Tanto premesso, è fin troppo noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del
03/07/2009)
Parte convenuta, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere.
Pertanto, va condannata a corrispondere alla ricorrente per le Controparte_1 mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024 (comprensiva della indennità di preavviso, attesa la causale delle dimissioni), le spettanze di fine rapporto e il TFR l'importo lordo complessivo di euro 5.934,35 (di cui euro 2.297,97 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Tali importi sono stati correttamente calcolati sulla base delle risultanze delle buste paga;
i relativi conteggi sono stati elaborati con criteri obiettivi in questa sede condivisi.
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Il ricorso deve, quindi, essere integralmente accolto.
2 | 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
a corrispondere a per la retribuzione di febbraio, marzo e aprile 2024, Parte_1 spettanze di fine rapporto e TFR l'importo lordo complessivo di euro 5.934,35 (di cui euro
2.297,97 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.109,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 28/05/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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