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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1555/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 29880202500010443000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500010443000 - fascicolo n.
2025/000007799, notificata via pec il 13.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 4.633,37, dopo le seguenti 10 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160024115938, notificata il 20/09/2017 per tassa auto 2012;
2) n. 29820170006666487, notificata il 05/12/2017 per tassa auto 2013;
3) n. 29820180003483951, notificata il 20/06/2018 per tassa auto 2014;
4) n. 29820200011098892, notificata il 07/11/2022 per tassa auto 2017;
5) n. 29820210024833460, notificata il 25/01/2023 per tassa auto 2016;
6) n. 29820210032218771, notificata il 15/12/2022 per tassa auto 2018;
7) n. 29820220007730238, notificata il 26/10/2022 per tassa auto 2019;
8) n. 29820230008899690, notificata il 12/05/2023 per tassa auto 2020;
9) n. 29820230016373153, notificata il 30/06/2023 per tassa auto 2020;
10) n. 29820240046224015, notificata il 21/01/2025 per tassa auto 2022.
Si è costituita l'AdER, che il 29.12.2025 ha depositato anche memoria.
Il 07.01.2026 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica delle cartelle presupposte, il che rende infondato il relativo motivo di ricorso.
Per confutare la ritualità delle notifiche, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, pur tenendo il suo difensore a precisare che “la fattispecie oggetto della controversia non richiederebbe la proposizione di motivi aggiunti”, perché:
- “recentemente la Cassazione ha affermato: «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass. ord. n°27349/2025)”;
- “in buona sostanza, il Giudice, svolta la contestazione di omessa e/o irrituale notifica dell'atto presupposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. deve valutare le prove prodotte in giudizio dall'Ufficio al fine di sconfessare le eccezioni del contribuente, per cui quest'ultimo non sarebbe nemmeno obbligato a produrre memorie di replica”;
- “in ogni caso, per mero tuziorismo difensivo e non mancare di difesa, si propongono motivi aggiunti ex art. 24 D.Lgs. 546/92”.
Il difensore della ricorrente, non nuovo a siffatte precisazioni, non tiene conto che, contestando la ritualità di quelle notifiche, la ricorrente ha inteso far valere vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso di fermo) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, il proporre quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le renderebbe inammissibili;
e il non proporle affatto precluderebbe al giudice di occuparsi della ritualità di quelle notifiche.
E infatti, con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Giudice, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
2) Nel merito delle contestazioni relative alle notifiche, la ricorrente espone che:
a) per quanto concerne la C.P. n. 29820180003483951, “in atti vi è solo una raccomandata in bianco, peraltro spedita da agente postale privato Società_1 privo di licenza al tempo della notifica”;
b) per quanto concerne le C.P. n. 29820160024115938 e n. 29820170006666487: “disconoscimento ex art. 214-2015 c.p.c. per apocrifia firma”;
c) per quanto concerne le altre cartelle: “inesistente la notifica da Pec non presente nei pubblici registri IPA”.
I motivi aggiunti sono infondati.
L'asserita (insussistente) irregolarità della notifica della cartella n. 29820180003483951 è comunque irrilevante, perché (anche) per questa cartella il 16.02.2022 ha notificato (via pec) l'intimazione n.
29820229000243429 (notificata anche per la n. 29820160024115938 e la n. 29820170006666487).
Oltretutto, per quanto riguarda la firma apposta sulle cartelle 29820160024115938 e n. 29820170006666487, non c'è motivo di discostarsi dall'orientamento secondo cui le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica possono essere fatte valere “solo a mezzo querela di falso” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 05/12/2017 n. 29022; vedi anche Cass. civ., sez. VI, 23/08/2022 n. 25165, per la precisazione che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia firmato l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il plico sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario (art. 7, comma 2, della L. n. 890/82), la consegna deve intendersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. A nulla rileva che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”).
Inoltre, per la cartella 29820160024115938 l'AdER prova che il 22.09.2019 ha notificato anche l'intimazione
29820189000913610.
E per tutte e 3 (29820180003483951, 29820160024115938 e 29820170006666487) il 29.01.2024 ha notificato, sempre via pec, l'intimazione 29820229000243429.
Pertanto, ogni censura relativa alla prescrizione, nel frattempo maturata all'atto di quest'ultima intimazione, avrebbe dovuto essere fatta valere impugnandola.
Per quanto riguarda poi la censura relativa alla “notifica da Pec non presente nei pubblici registri IPA”, che per la ricorrente sarebbe “inesistente”, è anch'essa infondata.
È vero che l'art. 3 bis della L. 53/94, pur non invocata dalla ricorrente, prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma tale disposizione è inserita in una legge, la 21/01/1994 n. 53, che disciplina, specificamente, la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”; mentre invece il D.P.R. 29/09/73 n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, all'art. 26, relativo proprio alla “notificazione delle cartelle di pagamento”, al comma 2 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)…. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR
29.09.73 n. 600”.
Senza prevedere cioè che l'atto debba essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.
Pertanto, una siffatta notifica non è nulla, e tantomeno “inesistente”, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario, come in questo caso, “di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” (così, specificamente sulla tematica in esame, Cass. civ., sez. VI,
21/10/2022 n. 31160).
D'altra parte, per completezza espositiva va precisato che non può essere invocato neppure l'art. 16-ter del
D.L. 18/10/2012 n. 179, relativo a “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, perché dalla previsione che “a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi” quelli ivi specificati, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”, nonché dal combinarsi di tale previsione con i successivi commi, si ricava agevolmente che tale articolo si occupa solo di notificazioni
“alle” pubbliche Amministrazioni, e non viceversa, facendo sì, cioè, che tali notificazioni vengano indirizzate solo agli indirizzi di posta elettronica indicati nei pubblici elenchi ivi specificati.
E ciò al fine di evitare che possano al contrario essere utilizzati, creando così confusione e incertezze all'interno delle varie pubbliche Amministrazioni, i numerosi indirizzi di pec di cui queste sono di solito fornite,
e che vengono magari usati a fini diversi.
D'altra parte, non si comprende il motivo per cui la notifica al contribuente di un atto, pur riconducibile con certezza all'Amministrazione che ne risulta autrice, mediante indirizzo pec non inserito in uno di quegli elenchi, dovrebbe comportare incertezze circa l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso, o perfino violazione del diritto di difesa del contribuente (in termini vedi Cass. civ., sez. VI, ord. 16.01.2023 n. 982).
Pertanto, in considerazione della regolarità delle notifiche, sia delle cartelle che delle successive intimazioni, nessuna prescrizione può essersi formata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, alla tariffa massima per la complessità delle questioni trattate.
Questo Giudice ritiene inoltre che vi siano i presupposti per la condanna della ricorrente, ex art. 96, comma
3, cpc, al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente determinata in € 1.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.192,40, oltre accessori, nonché – ex art. 96, comma 3, cpc – al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente determinata in € 1.000,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1555/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 29880202500010443000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500010443000 - fascicolo n.
2025/000007799, notificata via pec il 13.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 4.633,37, dopo le seguenti 10 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160024115938, notificata il 20/09/2017 per tassa auto 2012;
2) n. 29820170006666487, notificata il 05/12/2017 per tassa auto 2013;
3) n. 29820180003483951, notificata il 20/06/2018 per tassa auto 2014;
4) n. 29820200011098892, notificata il 07/11/2022 per tassa auto 2017;
5) n. 29820210024833460, notificata il 25/01/2023 per tassa auto 2016;
6) n. 29820210032218771, notificata il 15/12/2022 per tassa auto 2018;
7) n. 29820220007730238, notificata il 26/10/2022 per tassa auto 2019;
8) n. 29820230008899690, notificata il 12/05/2023 per tassa auto 2020;
9) n. 29820230016373153, notificata il 30/06/2023 per tassa auto 2020;
10) n. 29820240046224015, notificata il 21/01/2025 per tassa auto 2022.
Si è costituita l'AdER, che il 29.12.2025 ha depositato anche memoria.
Il 07.01.2026 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica delle cartelle presupposte, il che rende infondato il relativo motivo di ricorso.
Per confutare la ritualità delle notifiche, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, pur tenendo il suo difensore a precisare che “la fattispecie oggetto della controversia non richiederebbe la proposizione di motivi aggiunti”, perché:
- “recentemente la Cassazione ha affermato: «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass. ord. n°27349/2025)”;
- “in buona sostanza, il Giudice, svolta la contestazione di omessa e/o irrituale notifica dell'atto presupposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. deve valutare le prove prodotte in giudizio dall'Ufficio al fine di sconfessare le eccezioni del contribuente, per cui quest'ultimo non sarebbe nemmeno obbligato a produrre memorie di replica”;
- “in ogni caso, per mero tuziorismo difensivo e non mancare di difesa, si propongono motivi aggiunti ex art. 24 D.Lgs. 546/92”.
Il difensore della ricorrente, non nuovo a siffatte precisazioni, non tiene conto che, contestando la ritualità di quelle notifiche, la ricorrente ha inteso far valere vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso di fermo) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, il proporre quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le renderebbe inammissibili;
e il non proporle affatto precluderebbe al giudice di occuparsi della ritualità di quelle notifiche.
E infatti, con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Giudice, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
2) Nel merito delle contestazioni relative alle notifiche, la ricorrente espone che:
a) per quanto concerne la C.P. n. 29820180003483951, “in atti vi è solo una raccomandata in bianco, peraltro spedita da agente postale privato Società_1 privo di licenza al tempo della notifica”;
b) per quanto concerne le C.P. n. 29820160024115938 e n. 29820170006666487: “disconoscimento ex art. 214-2015 c.p.c. per apocrifia firma”;
c) per quanto concerne le altre cartelle: “inesistente la notifica da Pec non presente nei pubblici registri IPA”.
I motivi aggiunti sono infondati.
L'asserita (insussistente) irregolarità della notifica della cartella n. 29820180003483951 è comunque irrilevante, perché (anche) per questa cartella il 16.02.2022 ha notificato (via pec) l'intimazione n.
29820229000243429 (notificata anche per la n. 29820160024115938 e la n. 29820170006666487).
Oltretutto, per quanto riguarda la firma apposta sulle cartelle 29820160024115938 e n. 29820170006666487, non c'è motivo di discostarsi dall'orientamento secondo cui le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica possono essere fatte valere “solo a mezzo querela di falso” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 05/12/2017 n. 29022; vedi anche Cass. civ., sez. VI, 23/08/2022 n. 25165, per la precisazione che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia firmato l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il plico sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario (art. 7, comma 2, della L. n. 890/82), la consegna deve intendersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. A nulla rileva che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”).
Inoltre, per la cartella 29820160024115938 l'AdER prova che il 22.09.2019 ha notificato anche l'intimazione
29820189000913610.
E per tutte e 3 (29820180003483951, 29820160024115938 e 29820170006666487) il 29.01.2024 ha notificato, sempre via pec, l'intimazione 29820229000243429.
Pertanto, ogni censura relativa alla prescrizione, nel frattempo maturata all'atto di quest'ultima intimazione, avrebbe dovuto essere fatta valere impugnandola.
Per quanto riguarda poi la censura relativa alla “notifica da Pec non presente nei pubblici registri IPA”, che per la ricorrente sarebbe “inesistente”, è anch'essa infondata.
È vero che l'art. 3 bis della L. 53/94, pur non invocata dalla ricorrente, prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma tale disposizione è inserita in una legge, la 21/01/1994 n. 53, che disciplina, specificamente, la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”; mentre invece il D.P.R. 29/09/73 n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, all'art. 26, relativo proprio alla “notificazione delle cartelle di pagamento”, al comma 2 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)…. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR
29.09.73 n. 600”.
Senza prevedere cioè che l'atto debba essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.
Pertanto, una siffatta notifica non è nulla, e tantomeno “inesistente”, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario, come in questo caso, “di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” (così, specificamente sulla tematica in esame, Cass. civ., sez. VI,
21/10/2022 n. 31160).
D'altra parte, per completezza espositiva va precisato che non può essere invocato neppure l'art. 16-ter del
D.L. 18/10/2012 n. 179, relativo a “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, perché dalla previsione che “a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi” quelli ivi specificati, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”, nonché dal combinarsi di tale previsione con i successivi commi, si ricava agevolmente che tale articolo si occupa solo di notificazioni
“alle” pubbliche Amministrazioni, e non viceversa, facendo sì, cioè, che tali notificazioni vengano indirizzate solo agli indirizzi di posta elettronica indicati nei pubblici elenchi ivi specificati.
E ciò al fine di evitare che possano al contrario essere utilizzati, creando così confusione e incertezze all'interno delle varie pubbliche Amministrazioni, i numerosi indirizzi di pec di cui queste sono di solito fornite,
e che vengono magari usati a fini diversi.
D'altra parte, non si comprende il motivo per cui la notifica al contribuente di un atto, pur riconducibile con certezza all'Amministrazione che ne risulta autrice, mediante indirizzo pec non inserito in uno di quegli elenchi, dovrebbe comportare incertezze circa l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso, o perfino violazione del diritto di difesa del contribuente (in termini vedi Cass. civ., sez. VI, ord. 16.01.2023 n. 982).
Pertanto, in considerazione della regolarità delle notifiche, sia delle cartelle che delle successive intimazioni, nessuna prescrizione può essersi formata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, alla tariffa massima per la complessità delle questioni trattate.
Questo Giudice ritiene inoltre che vi siano i presupposti per la condanna della ricorrente, ex art. 96, comma
3, cpc, al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente determinata in € 1.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.192,40, oltre accessori, nonché – ex art. 96, comma 3, cpc – al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente determinata in € 1.000,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni