Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2025, n. 12211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12211 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2025, proposto da
IA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Bartolo Mancuso, Martina De Petra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione lavoro, n. 7635/2023 del 12/09/2023, notificata in data 15/03/2024 e passata in giudicato e la conseguente condanna della Amministrazione resistente, per quanto di competenza, a mettere a disposizione la Carta Docenti caricata con gli importi per gli anni scolastici indicati in sentenza nonché, ex art. 114, co. 4, lett. d) ed e) per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento delle amministrazioni resistenti, affinché proceda all’adempimento di quanto disposto in sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 15 gennaio 2025 e depositato in data 23 gennaio 2025, parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7635/2023 pubblicata in data 12 settembre 2023 nel ricorso RG n. 17178/2023, notificata in data 15 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto del ricorrente MA IA ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Condanna, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 921,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente ”.
1.1 La parte ricorrente ha affermato che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 29 gennaio 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il Collegio ha formulato avviso di possibile inammissibilità del ricorso in parte qua per carenza di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla domanda di esecuzione del capo di sentenza relativo alle spese processuali liquidate a favore dei procuratori antistatari. Parte ricorrente ha rinunciato a tale domanda riservandosi il difensore di proporre ricorso autonomo.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento con riferimento alla parte della sentenza con cui il Giudice adito ha accertato e dichiarato “il diritto del ricorrente MA IA ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui” e ha condannato “ l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge ”.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto del ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO