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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
MA AN, EL
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Settingiano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000447742-ACC-I704-2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA ha proposto ricorso contro il Comune di Settingiano per l'annullamento dell'avviso di accertamento d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni per Imposta IMU/TASI - anno
2017 N.000000447742-ACCI704-2022 con il quale è stata accertata un'imposta IMU pari ad euro 14.300,00
e TASI pari ad euro 1.663,00 oltre sanzioni ed interessi, per un totale complessivo pari ad euro 20.964,5.
Ha eccepito la nullità dell'atto impugnato in quanto non riporta dati corretti riscontrabili dalla visura catastale ovvero un'unità immobiliare classificata in categoria D7 ovvero opifici/stabilimenti industriali, rispetto a più unità immobiliari risultante in precedenza. Ha concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento. Non si è costituito il Comune di Settingiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi, la Corte osserva.
Il presupposto oggettivo dell'imposta è indissolubilmente legato alle risultanze formali dei registri immobiliari
(Cassazione civile sezione 5, n. 6349 dell'8-3-2024; Cassazione civile sezione 5, n. 6332 dell'8-3-2024).
Non è la situazione di fatto, né l'uso concreto dell'immobile a determinare il regime fiscale, bensì la sua qualificazione giuridica come cristallizzata in catasto. Ciò è dovuto principalmente ad un'esigenza imprescindibile di certezza, parità di trattamento e prevedibilità dell'azione amministrativa. Dagli atti prodotti dalla società ricorrente risulta che la modifica dell'unità abitativa in D1 è avvenuto in data 24.07.2023. Quindi successivamente alle annualità in contestazione. Infatti, il cambio di categoria catastale, inclusa la variazione verso la categoria D1 (opifici), ottenuto tramite procedura Docfa ordinaria, non ha effetto retroattivo, producendo effetti "ex nunc" e non per il passato, in sintonia con l'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 504/1992
(applicabile Imu), dove è statuito che la nuova rendita ha efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate negli atti catastali. (Cass. 24279/2019). La retroattività della rendita catastale si estendono esclusivamente nel caso in cui la variazione della rendita derivi da un errore di fatto compiuto dall'Ufficio, che risulti evidente ed incontestabile proprio perché riconosciuto dall'ufficio. (Cass. Ord. 20463/2017). Pertanto, il ricorso va rigettato. La mancata costituzione dell'ente impositore comporta nulla in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese.
Cosi deciso in Catanzaro in camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore Il presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
MA AN, EL
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Settingiano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000447742-ACC-I704-2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA ha proposto ricorso contro il Comune di Settingiano per l'annullamento dell'avviso di accertamento d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni per Imposta IMU/TASI - anno
2017 N.000000447742-ACCI704-2022 con il quale è stata accertata un'imposta IMU pari ad euro 14.300,00
e TASI pari ad euro 1.663,00 oltre sanzioni ed interessi, per un totale complessivo pari ad euro 20.964,5.
Ha eccepito la nullità dell'atto impugnato in quanto non riporta dati corretti riscontrabili dalla visura catastale ovvero un'unità immobiliare classificata in categoria D7 ovvero opifici/stabilimenti industriali, rispetto a più unità immobiliari risultante in precedenza. Ha concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento. Non si è costituito il Comune di Settingiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi, la Corte osserva.
Il presupposto oggettivo dell'imposta è indissolubilmente legato alle risultanze formali dei registri immobiliari
(Cassazione civile sezione 5, n. 6349 dell'8-3-2024; Cassazione civile sezione 5, n. 6332 dell'8-3-2024).
Non è la situazione di fatto, né l'uso concreto dell'immobile a determinare il regime fiscale, bensì la sua qualificazione giuridica come cristallizzata in catasto. Ciò è dovuto principalmente ad un'esigenza imprescindibile di certezza, parità di trattamento e prevedibilità dell'azione amministrativa. Dagli atti prodotti dalla società ricorrente risulta che la modifica dell'unità abitativa in D1 è avvenuto in data 24.07.2023. Quindi successivamente alle annualità in contestazione. Infatti, il cambio di categoria catastale, inclusa la variazione verso la categoria D1 (opifici), ottenuto tramite procedura Docfa ordinaria, non ha effetto retroattivo, producendo effetti "ex nunc" e non per il passato, in sintonia con l'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 504/1992
(applicabile Imu), dove è statuito che la nuova rendita ha efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate negli atti catastali. (Cass. 24279/2019). La retroattività della rendita catastale si estendono esclusivamente nel caso in cui la variazione della rendita derivi da un errore di fatto compiuto dall'Ufficio, che risulti evidente ed incontestabile proprio perché riconosciuto dall'ufficio. (Cass. Ord. 20463/2017). Pertanto, il ricorso va rigettato. La mancata costituzione dell'ente impositore comporta nulla in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese.
Cosi deciso in Catanzaro in camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore Il presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa