Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 480
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per dati catastali non corretti

    Il presupposto oggettivo dell'imposta è legato alle risultanze dei registri immobiliari. La modifica della categoria catastale avvenuta successivamente all'annualità in contestazione non ha effetti retroattivi, producendo effetti solo dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello dell'annotazione catastale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 480
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 480
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo