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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2851/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 809/2020, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 25.5.2020, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Dato (C.F.:
, giusta procura da intendersi in calce all'atto di C.F._1
appello;
APPELLANTE
E
nella qualità di titolare dell'impresa edile P_
omonima (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Stefano Colucci (C.F. ), giusta procura da C.F._2
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: contratto d'appalto, pagamento del corrispettivo, eccezione di inadempimento, garanzia per vizi dell'opera.
Conclusioni:
Per l'appellante: “… a) accolga l'appello e per l'effetto riformi la sentenza di primo grado nei modi e termini indicati nel presente atto di appello o con le forme e modalità ritenute opportune;
b) condanni l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”;
per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 809/2020 Parte_1
pubblicata il 25/05/2020 R.G. n. 3035/2008 del Tribunale di Avellino, con la conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ..”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 10.6.2008, , nella P_
qualità di titolare dell'impresa edile omonima, conveniva, dinanzi al
Tribunale di Avellino, la ed il suo legale Parte_1
rappresentante, , esponendo che: in esecuzione di Parte_2
un contratto di appalto, stipulato il 16.12.2004, eseguiva, per conto di essa una serie di lavori finalizzati alla ristrutturazione di un Pt_1
pag. 2/28 complesso turistico alberghiero, di proprietà della committente, sito in
Summonte (AV), composto da due bungalows, un corpo centrale adibito a ristorante ed albergo ed un retrostante palazzetto dello sport
- centro congressi;
nel corso dell'esecuzione delle suddette opere, la committente richiedeva ulteriori lavori non previsti in contratto, relativi all'albergo, al ristorante ed al palazzetto dello sport;
nonostante tali opere fossero state regolarmente eseguite, essa attrice non aveva ancora ricevuto il pagamento del corrispettivo, pari ad euro
339.842,25, oltre Iva;
vane si erano rivelate le richieste di pagamento, inoltrate a mezzo lettere raccomandate.
Poste tali premesse, l'attore chiedeva pronunciarsi la condanna della convenuta al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, pari ad euro 339.842,25, oltre Iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
22.8.2007, nonché al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, Parte_1
costituendosi tempestivamente in giudizio, ammetteva l'esecuzione di lavori extra contratto, ma contestava la debenza della somma indicata dall'attore, sostenendo che, in difetto di accordi tra le parti, la misura del corrispettivo andava determinata, come correttamente indicato dal
D.L., geom. , nel computo metrico finale, attraverso Controparte_2
l'applicazione del tariffario del Genio Civile regionale del 1982, opportunamente adeguato secondo gli incrementi periodicamente disposti dal Pubblici. Controparte_3
Secondo la convenuta, quindi, il computo metrico contabile redatto dal direttore dei lavori, geom. , per tutte le opere eseguite Controparte_2
pag. 3/28 dall'impresa recava un importo finale di euro 407.008,53, oltre P_
IVA, di gran lunga inferiore a quello, di euro 716.508,91, richiesto dall'attore.
Pertanto, opinava la convenuta, l'attore aveva già ricevuto il pagamento del dovuto, considerato lo sconto del 15% da applicare sul costo dei lavori da contratto, la decurtazione dell'importo di euro
14.402,12 oltre Iva, pari al costo da essa sostenuto per l'acquisto del cd. ferro box necessario per armare il cemento, poi impiegato dal nell'esecuzione dei lavori, nonché i versamenti, per complessivi P_
euro 376.666,66, ricevuti dall'appaltatore tra il 20.4.2005 ed il
15.9.2006.
Oltre a chiedere il rigetto dell'avversa domanda, la convenuta proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la riduzione, “in misura proporzionale ai difetti caratterizzanti le opere appaltate, del corrispettivo già versato dalla e, quindi, Parte_1
condannare il sig. , nella qualità di titolare dell'omonima P_
impresa edile, alla restituzione, in favore della in Parte_1
persona del l.r.p.t., della differenza intercorrente tra il corrispettivo effettivamente incassato da esso attore ed il corrispettivo rideterminato per effetto dei difetti innanzi indicati (ed ulteriormente decurtato della somma di € 4.734,51 – richiamata al punto sub 1 in narrativa - indebitamente percepita dall'attore medesimo) o, comunque, della differenza tra il valore ed il rendimento dell'opera concordata ed il valore ed il rendimento dell'opera difettosamente eseguita, e ciò nella misura di complessivi di (€ 93.200,00 + € 4.734,51 =) € 97.934,51 - pari
pag. 4/28 al costo necessario per l'eliminazione dei difetti maggiorato della somma indebitamente percepita dall'attore - o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU di cui, occorrendo, sin d'ora si chiede la nomina;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Esaurita la fase di trattazione, il G.I., originariamente assegnatario del procedimento, disponeva, preliminarmente ad ogni delibazione circa la rilevanza e l'ammissibilità delle prove orali richieste dalle parti, una
CTU tecnica, nominando consulente tecnico d'ufficio l'ing. Per_1
[...]
Una volta depositata la relazione di consulenza tecnica, integrata da una relazione suppletiva, la cui estensione si rendeva necessaria a seguito di numerose doglianze avanzate da entrambe le parti processuali avverso l'originario elaborato peritale, veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata da attore e convenuto. All'esito, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al
23.10.2014, allorquando il nuovo G.I., frattanto subentrato nella titolarità del fascicolo, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta una nuova CTU affidata (dopo la rinuncia dei consulenti d'ufficio e all'ing. , per rispondere al Per_2 Persona_3 Persona_4
seguente quesito: “risponda il CTU ai quesiti già posti ed ai rilievi già mossi dalle parti;
occorre avere chiarimenti da CTU, quanto, in
pag. 5/28 particolare, ai criteri di calcolo del corrispettivo (tariffario, sconto previsto in contratto, n. 2 stock di ferro box per cemento armato di cui alla comparsa di costituzione e risposta) e al nesso causale tra accertate manifestazioni di difetti costruttivi ed opere eseguite dalla società convenuta”.
Depositata la nuova CTU, la causa, all'udienza del 26.6.2019, veniva assegnata a sentenza.
La causa, quindi, veniva decisa con sentenza n. 809/2020, del
25.5.2020, con la quale il Tribunale così statuiva: “1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
2) condanna Parte_2
la al pagamento in favore di della somma di Parte_1 P_
€ 312.421,57, oltre IVA come per legge e interessi legali a far data dalla proposizione della domanda al saldo;
3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti di Parte_1 P_
limitatamente alla restituzione di € 5.761,00 quale valore del
[...]
ferro da questi utilizzato per compensare con la somma dovuta a P_
, rigettando le ulteriori richieste;
4) condanna la al
[...] Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € P_
21.387,00 per compensi ed € 820,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) condanna al pagamento delle spese di lite P_
in favore di che liquida in € 8.874,60 per compensi, Parte_2
oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta . Parte_1
pag. 6/28 § 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la interponeva appello, Parte_1
sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni sopra riportate, mediante atto tempestivamente notificato in data 18.6.2021, nel rispetto del termine lungo di un anno, maggiorato per la sospensione feriale, di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente.
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Con ordinanza del 22.4.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024.
Tale udienza, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, veniva sostituita mediante la concessione del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con ordinanza alle stessa comunicata l'8.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
27.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dall'appellato anche la memoria di replica, scritti nei quali le parti pag. 7/28 ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e Parte_2
condannava l'attore alla rifusione, nei confronti dello stesso, delle spese processuali.
Tale capo di sentenza, in difetto di impugnazione incidentale da parte del è ormai coperto dal giudicato. P_
§ 4.
Il Giudice di primo grado rilevava essere pacifico, in atti, che il P_
oltre ai lavori previsti nel contratto di appalto, avesse eseguito, su richiesta della committente e nel medesimo complesso turistico ricettivo, ulteriori opere senza concordarne, con la controparte, il relativo prezzo.
Ciò posto, il Giudice dava conto del fatto che, per quantificare il valore di tali opere extra contratto, era stata disposta una prima CTU e, poi, un supplemento di consulenza e che, nel corso delle operazioni peritali, le parti, aderendo a quanto richiesto dal primo CTU, geom. Per_1
avevano manifestato il loro consenso circa il dato per cui la contabilità dei lavori, a firma dell'arch. , recante la data Persona_5
dell'11.8.2005, fosse da ritenersi attendibile in relazione alla tipologia ed alla quantità dei lavori in essa indicati, salva solo una decurtazione delle quantità pari al 3%.
pag. 8/28 Secondo il Giudice, l'espletata CTU dava riscontro del fatto che l'impresa aveva eseguito opere extra contratto e che, inoltre, P_
attraverso l'escussione dei testi, non era stato possibile provare se e che tipo di accordo economico le parti avessero raggiunto in ordine al prezzo di tali lavori extra.
Poste tali premesse, il Giudice osservava che la questione da affrontare atteneva all'individuazione, in mancanza di accordo, del criterio per la quantificazione dei lavori extra contratto.
Sul punto osservava: “non è revocabile in dubbio che a tali lavorazioni, eseguite dall'impresa a far data dall'anno 2004 – 2005, debba P_
applicarsi il Prezzario del Provveditorato Opere Pubbliche della Regione
Campania dell'anno 2005, vigente al momento dell'effettuazione dei lavori. Non vi è alcun fondamento logico né giuridico nel voler applicare, come richiede parte convenuta, il prezzario riferito all'anno 1982
(aggiornato) per il solo fatto che detto tariffario fosse stato adottato precedentemente da parte del primo progettista ing. per Persona_6
la redazione del computo metrico estimativo recante data 10.5.1999. Il
CTU non ha neppure rinvenuto dei SAL ove si specificasse che per i suddetti lavori extracontrattuali non doveva applicarsi il vigente tariffario dell'anno 2005 bensì quello riferito all'anno 1982. Il CTU ha, altresì, appurato che molte delle categorie e tipologie dei lavori eseguite dall'attore non sono classificate nel prezzario 1982 e, pertanto, non sarebbe possibile quantificarle. Voler applicare a tutti i costi questo prezzario renderebbe impossibile la redazione di una contabilità per mancanza di parametri tecnico – giuridici. Pertanto, in mancanza di
pag. 9/28 prova di specifici accordi in merito, l'unico punto di riferimento è costituito dal prezzario vigente al momento dell'effettuazione dei lavori”.
§ 5.
Con il primo motivo di appello, la censurava il sopra riportato Pt_1
capo di sentenza, deducendo che siccome, nell'atto di citazione, non vi era stata alcuna richiesta di applicazione del prezzario dell'anno 2005, la sentenza doveva ritenersi ultra petita.
Inoltre, obiettava l'istante, il prezzario regionale utilizzato dall'ing.
per la stesura del computo metrico finale, nonché al Persona_6
momento di approvazione del progetto e della richiesta dei fondi finanziati necessari alla realizzazione delle opere di ristrutturazione, era il Tariffario del Genio Civile del 1982. Quindi, dal predetto tariffario, una volta intervenuta l'approvazione della Parte_3
in alcun modo si sarebbe potuto prescindere per la stesura
[...]
del computo metrico finale. Difatti, il finanziamento richiesto per far fronte ai costi dei lavori veniva erogato proprio tenendo conto dei corrispettivi indicati in detto computo metrico.
Deduceva, altresì, che il computo metrico contabile redatto dal direttore dei lavori, geom. , per tutte le opere eseguite Controparte_2
dall'impresa contemplava un importo finale di euro P_
407.008,53 oltre IVA, pacificamente ricavato mediante applicazione, per le opere contrattuali, dalle tariffe dedotte nel contratto di appalto e, per le opere extra-contrattuali, proprio dalle tariffe di cui al pag. 10/28 Prezzario del Genio Civile del 1982, adeguate secondo gli incrementi periodici predisposti dal Ministero per i Lavori Pubblici.
Aveva errato il Giudice nel tenere conto della contabilità presentata dalla parte attrice, dal momento che la stessa includeva lavori inesistenti, nemmeno individuati dal CTU nei suoi numerosi sopralluoghi, e per le quali applicava prezzi mai concordati.
A dimostrazione di ciò, il CTU, nella sua relazione, proponeva l'applicazione ed il riconoscimento di valori medi in mancanza di dimostrazione tecnico-legale dei valori non riscontrabili e non eseguiti allo stato della relazione peritale.
Invero, sosteneva l'appellante, “contrariamente a quanto infondatamente evidenziato dal CTU ed erroneamente recepito dal
Giudice di primo grado, il modus operandi adottato dal tecnico progettista nonché Direttore dei lavori e contabilizzatore, seguiva una logica procedura legale, volta ad adottare, con linearità, i prezzi tratti dal tariffario 1982, inclusi i relativi incrementi. L'appaltatore P_
, invece, pur essendo a conoscenza che le lavorazioni fuori dal
[...]
contratto dovevano essere realizzate applicando il prezzario indicato dal
Direttore dei Lavori, , come accettato con la sottoscrizione del CP_2
progetto esecutivo in fase contrattuale (in data 16.12.2004), ma soprattutto assieme al D.L. mentre effettuava le misurazioni di quanto eseguito nelle varie fasi, presentava al Giudice di prime cure un conto economico del tutto diverso, esagerato e sproporzionato, che non trovava alcun riscontro fattuale nel contratto di appalto e negli allegati
pag. 11/28 con i quali si erano determinati e quantificati i relativi prezzi per le opere da eseguire”.
Il riferimento, operato dal D.L., geom. , al tariffario del Genio CP_2
Civile regionale del 1982, opportunamente adeguato secondo gli incrementi periodicamente disposti dal Ministero per i Lavori Pubblici, doveva ritenersi corretto, perché, oltre a seguire una logica tecnico- legale ben definita, risultava essere vincolato dall'intervenuta approvazione del progetto edilizio da parte della Parte_4
, che teneva conto dei corrispettivi indicati nel computo
[...]
metrico e, sulle cui basi, veniva erogato il relativo finanziamento.
L'appellante, in conclusione del motivo, domandava, quindi, che il computo metrico venisse individuato in quello redatto dal Direttore dei Lavori “mediante applicazione, quanto alle opere contrattuali, dei corrispettivi indicati nel contratto di appalto, quanto alle opere extra- contrattuali, del Tariffario del Genio Civile regionale del 1982, adeguato secondo gli incrementi periodici previsti dal Ministero per i Lavori
Pubblici”. Di conseguenza, “accertato che il corrispettivo spettante all'impresa sulla base dell'anzidetto computo metrico e P_
delle relative decurtazioni ammontava ad € 371.932,15, IVA esclusa, e che la predetta ditta ha incassato, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite, come evincibile dalle quietanze di pagamento prodotte nel corso del giudizio di primo grado, il maggior importo di € 376.666,66,
IVA esclusa, si riformi il capo di sentenza gravato e, stante l'inesistenza del credito vantato dalla odierna appellata, si dichiari che alla stessa null'altro è dovuto.
pag. 12/28 Inoltre, si tenga conto che le norme sull'appalto prevedono, chiaramente, che non solo le ulteriori opere commissionate devono essere provate per iscritto, ma anche che quando il prezzo dell'appalto aumenti, oggi di 1/6, all'epoca di 1/5, l'appaltatore ha l'obbligo di relazionare al committente ed essere autorizzato per iscritto alla prosecuzione delle opere in quanto in mancanza non potrà aver diritto al relativo compenso.
Nella fattispecie in esame, come dedotto nella parte in fatto, il prezzo aumentava del 100%, così come richiesto alla fine dall'appaltatore, nel mentre secondo la prospettazione del committente, con economia di gestione dell'opera e le giuste misurazioni ed applicazione dei prezzi di cui al tariffario originario, che non si dimentichi veniva nel tempo aggiornato, addirittura le ulteriori opere rientravano nell'appalto originario”.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione, avendo il primo Giudice liquidato, in favore del un importo, pari ad euro 312.421,57, P_
oltre Iva, inferiore a quello (di euro 339.842,25, oltre Iva), oggetto di domanda.
Non è condivisibile la pretesa dell'appellante, già disattesa dal Giudice di prime cure, di quantificazione del residuo corrispettivo, relativo alle opere extra contratto, sulla base del Tariffario del Genio Civile regionale del 1982.
pag. 13/28 Al riguardo, deve rammentarsi che “In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 cod. civ., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova;
peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 17386 del 30/08/2004, che ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di appello, la quale, in difetto di accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo, aveva quantificato il dovuto attraverso il riferimento all'elenco prezzi vigente alla data di completamento dei lavori).
Ciò posto, è, nella specie, pacifico che le opere aggiuntive, del cui prezzo si dibatte in causa, siano state eseguite dal nel P_
2004/2005 e che, in ordine ad esse, le parti non ne abbiano concordato la misura.
Si tratta, invero, di affermazioni contenute nella sentenza impugnata, sul punto non censurate dall'appellante.
Tanto premesso, osserva la Corte che correttamente il Tribunale si è riferito, in difetto di accordo sul prezzo, al prezzario delle opere pubbliche della Campania relativo all'anno 2005, in cui, come detto, i lavori venivano completati, piuttosto che a quello, di cui al Tariffario del Genio Civile regionale del 1982.
pag. 14/28 Inconferente si rivela, sul punto, la circostanza che tale prezzario fosse stato impiegato dal direttore dei lavori, nel redigere la contabilità.
Infatti, siccome, nella specie, l'appaltatore ha contestato tale contabilità, ritenendola non congrua in relazione ai prezzi applicati, la stessa non può in alcun modo ritenersi vincolante, a maggior ragione considerando che il direttore dei lavori, geom. , veniva Controparte_2
nominato dal committente.
Del resto, il riferimento al Tariffario del Genio Civile regionale del 1982 non era contemplato nemmeno nel contratto stipulato dalle parti in data 16.12.2004, nel quale, rispetto alle opere ivi previste, erano indicati prezzi unitari evidentemente frutto di libera contrattazione.
Non pertinente è, poi, il dato per cui il Tariffario del Genio Civile regionale del 1982 era stato considerato, dal progettista originario dei lavori, nella contabilità rimessa alla Comunità ai fini Pt_3
dell'erogazione del finanziamento pubblico.
Si tratta, infatti, a ben vedere di un profilo che non attiene affatto ai rapporti, privati, tra committente ed appaltatore, ma che inerisce al rapporto pubblicistico con la P.A..
Né, del resto, il contratto conteneva, per la quantificazione del corrispettivo in relazione alle opere ivi previste, riferimento alcuno alla misura del contributo pubblico da erogarsi in favore della A Pt_1
maggior ragione, quindi, il citato tariffario del 1982 non può essere invocato per la quantificazione del prezzo di lavorazioni aggiuntive, extra contratto.
pag. 15/28 Assorbente, in senso contrario, si rivela, come detto, il dato per cui siffatto tariffario risulta risalire ad epoca ampiamente anteriore a quella (anno 2005), nella quale i lavori aggiuntivi venivano pacificamente portati a termine.
Con riguardo, poi, al rilievo dell'appellante, a mente del quale, le opere ulteriori, rispetto a quelle commissionate, avrebbero dovuto provarsi per iscritto, si osserva che il riferimento a tale pattuizione negoziale non si riveli idoneo a paralizzare la pretesa del P_
Ed invero, il Giudice di primo grado ha rilevato che le parti, nel corso delle operazioni peritali svolte dal CTU, avevano concordato in merito alla tipologia ed alla quantità di lavori, come descritta nella contabilità
a firma dell'arch. . Persona_5
Tale autonoma ratio decidendi, nella quale si rinviene la prova dell'an, afferente all'individuazione delle opere eseguite in aggiunta dal non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte P_
dell'appellante.
Ne segue che quest'ultima non possa, genericamente, limitarsi a sostenere che difetterebbe la prova scritta delle lavorazioni extra contratto, avendo omesso di confrontarsi con il passo della sentenza nel quale il Giudice aveva chiaramente esternato le ragioni per le quali detta prova doveva considerarsi raggiunta.
Riguardo, poi, al rilievo dell'appellante, secondo il quale, essendo i prezzi richiesti maggiori di 1/6 rispetto a quelli concordati,
pag. 16/28 l'appaltatore poteva eseguire le opere solo dietro autorizzazione scritta del committente, si deve osservare che la censura è infondata.
Infatti, la stessa suppone l'applicazione, alla fattispecie, delle norme dettate dal codice civile agli articoli 1660 e 1661 c.c., che, logicamente, presuppongono il raggiungimento, tra le parti, al momento della stipula del contratto di appalto, di un accordo anche sul prezzo delle opere appaltate, circostanza questa che, nella specie, per quanto dinanzi detto, non si è verificata.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere interamente rigettato.
§ 7.
Il Giudice di primo grado rilevava che, secondo l'espletata CTU,
l'importo totale spettante al per i lavori eseguiti ammontava ad P_
euro 694.849,23.
Ciò posto, osservava:” .. Agli atti vi è la prova che tra il 20.4.2005 e il
15.9.2006, , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, P_
ha ricevuto in pagamento, per i lavori svolti, la complessiva somma di €
376.666,66 portata dalle fatture n.ri 08, 15, 17, 18, 19, 20, 21 del 2005 e
n.ri 03,04, 05 del 2006. A fronte del pagamento ricevuto l'attore ha rilasciato, in data 15.9.2006, quietanza liberatoria. Tale quietanza non può che riferirsi alle fatture analiticamente elencate nel detto atto. Il chiaro dato letterale esclude l'interpretazione fatta dalla convenuta che tale quietanza si riferisse a qualsiasi somma dovuta al dalla P_ Pt_1
e non solo alle fatture elencate”.
[...]
§ 8.
pag. 17/28 Con il secondo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di sentenza, obiettava che il Giudice non aveva valutato correttamente il testo della dichiarazione dell'appaltante, recante l'intestazione
“Dichiarazione Liberatoria”.
Secondo l'appellante, siccome la liberatoria afferiva al pagamento delle indicate fatture, avvenuto a mezzo assegni, non vi sarebbe stata necessità alcuna “di rilasciare una liberatoria laddove, ad ogni singola fattura corrispondeva il relativo assegno bancario, non essendovi pertanto alcuna posizione creditoria per nessuno di detto documento fiscale”.
Al contrario, l'espressione, “non avendo null'altro a pretendere”, con la quale il documento si concludeva, ove riferita alle fatture elencate, sarebbe stata inutile. Invece, considerato che la stessa dichiarazione veniva emessa, in data 15.9.2006, quindi al termine dei lavori,” se
l'appaltatrice avesse avuto una qualche riserva, evidentemente avrebbe chiarito e specificato che restavano ancora da pagare altre ed ulteriori lavorazioni: non facendovi riferimento è chiaro ed ovvio che detta frase, letta insieme all'intestazione della dichiarazione, rilasciata spontaneamente alla committente, liberava quest'ultima da qualsivoglia ulteriore pretesa di pagamento”.
Pertanto, in conclusione del secondo motivo, la chiedeva “che Pt_1
la Corte di Appello, in accoglimento del presente capo di gravame, dichiari che la liberatoria del 15.9.2006, come rilasciata dall'odierno appellato (e non disconosciuta come fatto presente in primo grado) sia
pag. 18/28 liberatoria nella sua pienezza e, in riforma della sentenza, dichiari che la
null'altro doveva alla ditta . Pt_1 P_
§ 9.
Il motivo è infondato.
Invero, come emerge dalla lettura della quietanza rilasciata dal P_
alla in data 15.9.2006, la stessa si riferisce espressamente alle Pt_1
fatture ivi analiticamente elencate, rispetto alle quali veniva emessa la dichiarazione di non avere altro a pretendere.
Deve, quindi, escludersi l'efficacia liberatoria, in relazione al residuo credito preteso dal della quietanza in esame, essendo la stessa, P_
alla luce del suo chiarissimo tenore letterale, relativa alle sole fatture, emesse nel periodo da aprile 2005 a marzo 2006, in essa elencate.
Né, invero, l'utilità della quietanza potrebbe essere esclusa valorizzando la circostanza che le fatture erano state pagate a mezzo assegni bancari.
Al contrario, siccome l'assegno bancario è sempre accettato dal creditore salvo buon fine del pagamento, proprio rispetto ad un simile modo di pagamento si giustifica l'emissione, ad opera del creditore, di una quietanza liberatoria.
§ 10.
Nell'esaminare la domanda riconvenzionale, laddove con essa la committente aveva inteso ottenere la condanna del al P_
pagamento, eventualmente da compensarsi con il maggior credito pag. 19/28 dell'appaltatore, del prezzo del ferro impiegato durante l'esecuzione dei lavori ed acquistato a sue spese dalla il primo Giudice Pt_1
osservava che le prove orali non avevano consentito di stabilire con esattezza la quantità di materiale presente in cantiere ed effettivamente impiegata. Di conseguenza, il Tribunale, facendo applicazione dell'art. 1226 c.c., riteneva che “trattandosi di materiale in ferro ossidato di cui non si è potuta accertare l'effettiva quantità, sembra equo valutare il suo valore, tenuto conto delle fatture di acquisto prodotte dalla con un abbattimento del 60% e cioè pari a € Pt_1
5.761,00”.
§ 11.
Con il terzo motivo, la appellava tale capo di sentenza, Pt_1
deducendo che la prova della spesa sostenuta era stata fornita mediante la produzione in giudizio delle “seguenti 2 fatture: 1) fattura
n. 1588/002, del 15.9.2004, per l'importo di € 9.470,06; 2) fattura n.
1800/002, del 30.9.2004, per l'importo di € 7.812,46”.
Tali fatture, a detta dell'appellante, dimostravano i costi sostenuti per l'acquisto del ferro utilizzato e messo a disposizione, contestualmente, dell'impresa di per l'esecuzione dei lavori. P_
Non sussisteva, invero, l'impossibilità di determinare la quantità di ferro impiegata, atteso che la stessa emergeva dalle fatture prodotte.
In conclusione del motivo, l'istante domandava “che la Corte di Appello accerti e dichiari, che dal corrispettivo indicato nel computo metrico, stilato secondo i criteri legali e rientranti nel Tariffario del Genio Civile
pag. 20/28 regionale del 1982, vanno decurtati gli importi annotati nel “quadro sconti” nonché l'importo di € 14.402,12, IVA esclusa, quale costo sostenuto direttamente dalla committente per l'acquisto del ferro box necessario per armare parte del cemento armato utilizzato per la realizzazione delle opere appaltate”.
§ 12.
Il motivo è inammissibile, siccome non redatto in conformità dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, con lo stesso l'istante si è limitata a sostenere che la prova della quantità di ferro impiegato si poteva trarre dalle fatture prodotte in giudizio, senza curarsi di sottoporre ad argomentata critica la parte della motivazione nella quale il Giudice aveva ritenuto che, in base alle deposizioni testimoniali, non era stato possibile accertare la quantità di ferro presente sul cantiere ed effettivamente impiegata dal P_
Infatti, come affermato in sentenza, uno dei testi aveva dichiarato che la quantità di ferro non superava i 5 quintali, mentre un altro che il ferro era ossidato e scarsamente utilizzabile.
Al cospetto di tale chiara ratio decidendi, da cui emerge la ragione per la quale il Tribunale non aveva ritenuto di considerare il valore del ferro riportato nelle fatture depositate dalla committente, quest'ultima si limitava ad invocare l'efficacia probatoria di dette fatture, senza nulla osservare in relazione alle risultanze delle prove testimoniali valorizzate dal Giudice.
pag. 21/28 Del pari inammissibile è, poi, la richiesta, formulata dall'appellante solo nelle conclusioni del richiamato motivo di appello, di detrazione, dal totale del corrispettivo, degli importi annotati nel quadro sconti della contabilità a firma del D.L..
Infatti, siffatta richiesta non esplica le ragioni per le quali debba applicarsi tale decurtazione e risulta, quindi, assolutamente generica.
In aggiunta, deve considerarsi che lo sconto del 15% era stato previsto nel contratto rispetto alle categorie di lavori ivi contemplate.
È del tutto evidente, invece, che, in difetto della prova di un accordo sullo sconto riferito anche alle opere extra contratto, una simile pattuizione non possa trovare applicazione rispetto a siffatte ulteriori categorie di lavori.
§ 13.
Il Giudice di primo grado, infine, nell'esaminare la domanda riconvenzionale, mediante la quale era stata chiesta dalla Pt_1
l'applicazione delle norme in tema di garanzia per i vizi dell'opera, osservava che, con raccomandata del 5.9.2007, la committente aveva contestato, al in maniera assolutamente generica, l'esistenza di P_
gravi vizi delle opere.
Secondo il Tribunale” la denuncia del committente che vuol far valere la garanzia prevista per legge, in materia di difformità e vizi dell'opera, non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve contenere una descrizione, anche se sommaria, dei difetti riscontrati. Pertanto, a fronte delle genericità delle contestazioni, devono ritenersi tardive le
pag. 22/28 precisazioni fornite soltanto a giudizio inoltrato, con conseguente decadenza della pretesa garanzia. (…) Alla luce di quanto argomentato la è decaduta dalla pretesa garanzia”. Pt_1
§ 14.
Nel censurare, con il quarto motivo di appello, tale capo di sentenza, la deduceva che essa istante non aveva avuto possibilità alcuna di Pt_1
denunciare i vizi nei sessanta giorni successivi al termine dei lavori, in quanto “molti dei vizi denunciati, e ampiamente provati, nonché rilevati dal CTU stesso, sono riconducibili ad una cattiva esecuzione dei lavori, come testimoniano le foto allegate alla perizia svolta dal geom. CP_4
, ma la cui scoperta non poteva essere immediata, in quanto la
[...]
formazione di muffa, dovuta alle infiltrazioni d'acqua non si verificavano se non a distanza di due anni dalla fine dei menzionati lavori”.
Osservava che “Nell'anno 2007 .. la avvedutasi dei danni Parte_1
provocati dai vizi di costruzione, nell'ambito delle opere realizzate dall'impresa li denunciava in maniera analiticamente P_
dettagliata, con i rilievi fotografici dello stato dei luoghi, dalle quali si evince chiaramente che gli stessi non erano eseguiti a regola d'arte”.
Deduceva, altresì, che, alla fattispecie, non andava applicato il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c., ma quello più lungo, di cui all'art. 1669 c.c., dal momento che i gravi difetti dai quali l'opera era risultata affetta potevano ricondursi a tale ultima disposizione.
In conclusione del motivo in esame, quindi, l'appellante chiedeva che “
..la Corte di Appello disponga la riduzione, in maniera proporzionale ai
pag. 23/28 difetti caratterizzanti le opere appaltate, del corrispettivo già versato dalla e, quindi condannare il sig. , nella Parte_1 P_
qualità di titolare dell'omonima impresa edile, alla restituzione, in favore della in persona del l.r.p.t., della differenza Parte_1
intercorrente tra il corrispettivo effettivamente incassato dall'impresa edile ed il corrispettivo rideterminato per effetto dei difetti innanzi indicati ( ed ulteriormente decurtato della somma di € 4.734,51, come evidenziato negli scritti del giudizio di primo grado, indebitamente percepito dal ), o, comunque, della differenza tra il valore P_
ed il rendimento dell'opera concordata ed il valore ed il rendimento dell'opera difettosamente eseguita, e ciò nella misura di complessivi ( €
93.200,00 + € 4.734,51) = € 97.934,51, pari al costo necessario per
l'eliminazione dei difetti maggiorato della somma indebitamente percepita dall'appellata”.
§ 15.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.
Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo
pag. 24/28 manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del
29/10/2019).
Nella specie, dalle foto dello stato dei luoghi, allegate alla perizia di parte a firma del geom. prodotta in primo grado dalla Controparte_4
si ricava che questa, sin dai mesi di gennaio e febbraio del Pt_1
2007, aveva avuto contezza dei lamentati vizi delle opere e della relativa riconducibilità alla non corretta esecuzione dei lavori da parte del P_
Del resto, quanto precede si ricava chiaramente dal tenore dell'appello, nel quale si sosteneva che, nel corso del 2007, la Parte_1
avvedutasi dei danni provocati dai vizi di costruzione, nell'ambito delle opere realizzate dall'impresa li denunciava in maniera P_
analiticamente dettagliata, con i rilievi fotografici dello stato dei luoghi, dai quali si sarebbe dovuto desumere che gli stessi non erano eseguiti a regola d'arte.
Ora, considerato che l'unica missiva in atti, prodotta dall'appellante e ricevuta dal in data 6.9.2007, era assolutamente generica, P_
perché, come rilevato dal Tribunale, in essa non era contenuta l'indicazione dei vizi, ma ci si limitava a sostenerne l'esistenza, riservandosi di quantificarne la consistenza, appare evidente che, anche a voler ritenere applicabile il più lungo termine previsto per la denuncia dall'art. 1669 c.c., di un anno dalla scoperta dei vizi, la Pt_1
sia, pur sempre, decaduta dalla garanzia.
[...]
pag. 25/28 Ed invero, se la scoperta di tali vizi può farsi risalire ai primi mesi del
2007, come emerge dal corredo fotografico agli atti, di cui si è detto, o, al più tardi, al 31.8.2007, data di redazione della citata ed unica missiva di contestazione dei vizi, è chiaro come, in difetto di ulteriori atti stragiudiziali di contestazione, alla data del 7.11.2008, cui risale la costituzione in giudizio della era ampiamente spirato anche il Pt_1
più lungo termine di un anno ex art. 1669 c.c..
§ 16.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza relativo al governo delle spese processuali, sostenendo che, a suo avviso, ricorrevano, alla luce della complessità della fattispecie, i giusti motivi per disporne la compensazione.
§ 17.
Il motivo è infondato, considerato che, nel caso di specie, il lungo protrarsi del giudizio, a fronte del consistente credito riconosciuto come spettante all'appaltatore, ed il rifiuto, opposto dalla alla Pt_1
proposta conciliativa, formulata dal G.I. all'udienza del 30.3.2011, di pagamento dell'importo di euro 250.000,00, a favore della impresa inducono a ritenere non sussistenti i presupposti dei giusti P_
motivi che, nella formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. ratione temporis vigente, potevano giustificare la compensazione delle spese processuali.
§ 18.
pag. 26/28 Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, tenuto conto del disputatum.
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, appare equo il riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si giustifica il riconoscimento dei compensi tabellari minimi in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
pag. 27/28 b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 17.179,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2851/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 809/2020, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 25.5.2020, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Dato (C.F.:
, giusta procura da intendersi in calce all'atto di C.F._1
appello;
APPELLANTE
E
nella qualità di titolare dell'impresa edile P_
omonima (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Stefano Colucci (C.F. ), giusta procura da C.F._2
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: contratto d'appalto, pagamento del corrispettivo, eccezione di inadempimento, garanzia per vizi dell'opera.
Conclusioni:
Per l'appellante: “… a) accolga l'appello e per l'effetto riformi la sentenza di primo grado nei modi e termini indicati nel presente atto di appello o con le forme e modalità ritenute opportune;
b) condanni l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”;
per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 809/2020 Parte_1
pubblicata il 25/05/2020 R.G. n. 3035/2008 del Tribunale di Avellino, con la conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ..”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 10.6.2008, , nella P_
qualità di titolare dell'impresa edile omonima, conveniva, dinanzi al
Tribunale di Avellino, la ed il suo legale Parte_1
rappresentante, , esponendo che: in esecuzione di Parte_2
un contratto di appalto, stipulato il 16.12.2004, eseguiva, per conto di essa una serie di lavori finalizzati alla ristrutturazione di un Pt_1
pag. 2/28 complesso turistico alberghiero, di proprietà della committente, sito in
Summonte (AV), composto da due bungalows, un corpo centrale adibito a ristorante ed albergo ed un retrostante palazzetto dello sport
- centro congressi;
nel corso dell'esecuzione delle suddette opere, la committente richiedeva ulteriori lavori non previsti in contratto, relativi all'albergo, al ristorante ed al palazzetto dello sport;
nonostante tali opere fossero state regolarmente eseguite, essa attrice non aveva ancora ricevuto il pagamento del corrispettivo, pari ad euro
339.842,25, oltre Iva;
vane si erano rivelate le richieste di pagamento, inoltrate a mezzo lettere raccomandate.
Poste tali premesse, l'attore chiedeva pronunciarsi la condanna della convenuta al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, pari ad euro 339.842,25, oltre Iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
22.8.2007, nonché al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, Parte_1
costituendosi tempestivamente in giudizio, ammetteva l'esecuzione di lavori extra contratto, ma contestava la debenza della somma indicata dall'attore, sostenendo che, in difetto di accordi tra le parti, la misura del corrispettivo andava determinata, come correttamente indicato dal
D.L., geom. , nel computo metrico finale, attraverso Controparte_2
l'applicazione del tariffario del Genio Civile regionale del 1982, opportunamente adeguato secondo gli incrementi periodicamente disposti dal Pubblici. Controparte_3
Secondo la convenuta, quindi, il computo metrico contabile redatto dal direttore dei lavori, geom. , per tutte le opere eseguite Controparte_2
pag. 3/28 dall'impresa recava un importo finale di euro 407.008,53, oltre P_
IVA, di gran lunga inferiore a quello, di euro 716.508,91, richiesto dall'attore.
Pertanto, opinava la convenuta, l'attore aveva già ricevuto il pagamento del dovuto, considerato lo sconto del 15% da applicare sul costo dei lavori da contratto, la decurtazione dell'importo di euro
14.402,12 oltre Iva, pari al costo da essa sostenuto per l'acquisto del cd. ferro box necessario per armare il cemento, poi impiegato dal nell'esecuzione dei lavori, nonché i versamenti, per complessivi P_
euro 376.666,66, ricevuti dall'appaltatore tra il 20.4.2005 ed il
15.9.2006.
Oltre a chiedere il rigetto dell'avversa domanda, la convenuta proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la riduzione, “in misura proporzionale ai difetti caratterizzanti le opere appaltate, del corrispettivo già versato dalla e, quindi, Parte_1
condannare il sig. , nella qualità di titolare dell'omonima P_
impresa edile, alla restituzione, in favore della in Parte_1
persona del l.r.p.t., della differenza intercorrente tra il corrispettivo effettivamente incassato da esso attore ed il corrispettivo rideterminato per effetto dei difetti innanzi indicati (ed ulteriormente decurtato della somma di € 4.734,51 – richiamata al punto sub 1 in narrativa - indebitamente percepita dall'attore medesimo) o, comunque, della differenza tra il valore ed il rendimento dell'opera concordata ed il valore ed il rendimento dell'opera difettosamente eseguita, e ciò nella misura di complessivi di (€ 93.200,00 + € 4.734,51 =) € 97.934,51 - pari
pag. 4/28 al costo necessario per l'eliminazione dei difetti maggiorato della somma indebitamente percepita dall'attore - o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU di cui, occorrendo, sin d'ora si chiede la nomina;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Esaurita la fase di trattazione, il G.I., originariamente assegnatario del procedimento, disponeva, preliminarmente ad ogni delibazione circa la rilevanza e l'ammissibilità delle prove orali richieste dalle parti, una
CTU tecnica, nominando consulente tecnico d'ufficio l'ing. Per_1
[...]
Una volta depositata la relazione di consulenza tecnica, integrata da una relazione suppletiva, la cui estensione si rendeva necessaria a seguito di numerose doglianze avanzate da entrambe le parti processuali avverso l'originario elaborato peritale, veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata da attore e convenuto. All'esito, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al
23.10.2014, allorquando il nuovo G.I., frattanto subentrato nella titolarità del fascicolo, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta una nuova CTU affidata (dopo la rinuncia dei consulenti d'ufficio e all'ing. , per rispondere al Per_2 Persona_3 Persona_4
seguente quesito: “risponda il CTU ai quesiti già posti ed ai rilievi già mossi dalle parti;
occorre avere chiarimenti da CTU, quanto, in
pag. 5/28 particolare, ai criteri di calcolo del corrispettivo (tariffario, sconto previsto in contratto, n. 2 stock di ferro box per cemento armato di cui alla comparsa di costituzione e risposta) e al nesso causale tra accertate manifestazioni di difetti costruttivi ed opere eseguite dalla società convenuta”.
Depositata la nuova CTU, la causa, all'udienza del 26.6.2019, veniva assegnata a sentenza.
La causa, quindi, veniva decisa con sentenza n. 809/2020, del
25.5.2020, con la quale il Tribunale così statuiva: “1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
2) condanna Parte_2
la al pagamento in favore di della somma di Parte_1 P_
€ 312.421,57, oltre IVA come per legge e interessi legali a far data dalla proposizione della domanda al saldo;
3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti di Parte_1 P_
limitatamente alla restituzione di € 5.761,00 quale valore del
[...]
ferro da questi utilizzato per compensare con la somma dovuta a P_
, rigettando le ulteriori richieste;
4) condanna la al
[...] Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € P_
21.387,00 per compensi ed € 820,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) condanna al pagamento delle spese di lite P_
in favore di che liquida in € 8.874,60 per compensi, Parte_2
oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta . Parte_1
pag. 6/28 § 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la interponeva appello, Parte_1
sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni sopra riportate, mediante atto tempestivamente notificato in data 18.6.2021, nel rispetto del termine lungo di un anno, maggiorato per la sospensione feriale, di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente.
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Con ordinanza del 22.4.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024.
Tale udienza, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, veniva sostituita mediante la concessione del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con ordinanza alle stessa comunicata l'8.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
27.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dall'appellato anche la memoria di replica, scritti nei quali le parti pag. 7/28 ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e Parte_2
condannava l'attore alla rifusione, nei confronti dello stesso, delle spese processuali.
Tale capo di sentenza, in difetto di impugnazione incidentale da parte del è ormai coperto dal giudicato. P_
§ 4.
Il Giudice di primo grado rilevava essere pacifico, in atti, che il P_
oltre ai lavori previsti nel contratto di appalto, avesse eseguito, su richiesta della committente e nel medesimo complesso turistico ricettivo, ulteriori opere senza concordarne, con la controparte, il relativo prezzo.
Ciò posto, il Giudice dava conto del fatto che, per quantificare il valore di tali opere extra contratto, era stata disposta una prima CTU e, poi, un supplemento di consulenza e che, nel corso delle operazioni peritali, le parti, aderendo a quanto richiesto dal primo CTU, geom. Per_1
avevano manifestato il loro consenso circa il dato per cui la contabilità dei lavori, a firma dell'arch. , recante la data Persona_5
dell'11.8.2005, fosse da ritenersi attendibile in relazione alla tipologia ed alla quantità dei lavori in essa indicati, salva solo una decurtazione delle quantità pari al 3%.
pag. 8/28 Secondo il Giudice, l'espletata CTU dava riscontro del fatto che l'impresa aveva eseguito opere extra contratto e che, inoltre, P_
attraverso l'escussione dei testi, non era stato possibile provare se e che tipo di accordo economico le parti avessero raggiunto in ordine al prezzo di tali lavori extra.
Poste tali premesse, il Giudice osservava che la questione da affrontare atteneva all'individuazione, in mancanza di accordo, del criterio per la quantificazione dei lavori extra contratto.
Sul punto osservava: “non è revocabile in dubbio che a tali lavorazioni, eseguite dall'impresa a far data dall'anno 2004 – 2005, debba P_
applicarsi il Prezzario del Provveditorato Opere Pubbliche della Regione
Campania dell'anno 2005, vigente al momento dell'effettuazione dei lavori. Non vi è alcun fondamento logico né giuridico nel voler applicare, come richiede parte convenuta, il prezzario riferito all'anno 1982
(aggiornato) per il solo fatto che detto tariffario fosse stato adottato precedentemente da parte del primo progettista ing. per Persona_6
la redazione del computo metrico estimativo recante data 10.5.1999. Il
CTU non ha neppure rinvenuto dei SAL ove si specificasse che per i suddetti lavori extracontrattuali non doveva applicarsi il vigente tariffario dell'anno 2005 bensì quello riferito all'anno 1982. Il CTU ha, altresì, appurato che molte delle categorie e tipologie dei lavori eseguite dall'attore non sono classificate nel prezzario 1982 e, pertanto, non sarebbe possibile quantificarle. Voler applicare a tutti i costi questo prezzario renderebbe impossibile la redazione di una contabilità per mancanza di parametri tecnico – giuridici. Pertanto, in mancanza di
pag. 9/28 prova di specifici accordi in merito, l'unico punto di riferimento è costituito dal prezzario vigente al momento dell'effettuazione dei lavori”.
§ 5.
Con il primo motivo di appello, la censurava il sopra riportato Pt_1
capo di sentenza, deducendo che siccome, nell'atto di citazione, non vi era stata alcuna richiesta di applicazione del prezzario dell'anno 2005, la sentenza doveva ritenersi ultra petita.
Inoltre, obiettava l'istante, il prezzario regionale utilizzato dall'ing.
per la stesura del computo metrico finale, nonché al Persona_6
momento di approvazione del progetto e della richiesta dei fondi finanziati necessari alla realizzazione delle opere di ristrutturazione, era il Tariffario del Genio Civile del 1982. Quindi, dal predetto tariffario, una volta intervenuta l'approvazione della Parte_3
in alcun modo si sarebbe potuto prescindere per la stesura
[...]
del computo metrico finale. Difatti, il finanziamento richiesto per far fronte ai costi dei lavori veniva erogato proprio tenendo conto dei corrispettivi indicati in detto computo metrico.
Deduceva, altresì, che il computo metrico contabile redatto dal direttore dei lavori, geom. , per tutte le opere eseguite Controparte_2
dall'impresa contemplava un importo finale di euro P_
407.008,53 oltre IVA, pacificamente ricavato mediante applicazione, per le opere contrattuali, dalle tariffe dedotte nel contratto di appalto e, per le opere extra-contrattuali, proprio dalle tariffe di cui al pag. 10/28 Prezzario del Genio Civile del 1982, adeguate secondo gli incrementi periodici predisposti dal Ministero per i Lavori Pubblici.
Aveva errato il Giudice nel tenere conto della contabilità presentata dalla parte attrice, dal momento che la stessa includeva lavori inesistenti, nemmeno individuati dal CTU nei suoi numerosi sopralluoghi, e per le quali applicava prezzi mai concordati.
A dimostrazione di ciò, il CTU, nella sua relazione, proponeva l'applicazione ed il riconoscimento di valori medi in mancanza di dimostrazione tecnico-legale dei valori non riscontrabili e non eseguiti allo stato della relazione peritale.
Invero, sosteneva l'appellante, “contrariamente a quanto infondatamente evidenziato dal CTU ed erroneamente recepito dal
Giudice di primo grado, il modus operandi adottato dal tecnico progettista nonché Direttore dei lavori e contabilizzatore, seguiva una logica procedura legale, volta ad adottare, con linearità, i prezzi tratti dal tariffario 1982, inclusi i relativi incrementi. L'appaltatore P_
, invece, pur essendo a conoscenza che le lavorazioni fuori dal
[...]
contratto dovevano essere realizzate applicando il prezzario indicato dal
Direttore dei Lavori, , come accettato con la sottoscrizione del CP_2
progetto esecutivo in fase contrattuale (in data 16.12.2004), ma soprattutto assieme al D.L. mentre effettuava le misurazioni di quanto eseguito nelle varie fasi, presentava al Giudice di prime cure un conto economico del tutto diverso, esagerato e sproporzionato, che non trovava alcun riscontro fattuale nel contratto di appalto e negli allegati
pag. 11/28 con i quali si erano determinati e quantificati i relativi prezzi per le opere da eseguire”.
Il riferimento, operato dal D.L., geom. , al tariffario del Genio CP_2
Civile regionale del 1982, opportunamente adeguato secondo gli incrementi periodicamente disposti dal Ministero per i Lavori Pubblici, doveva ritenersi corretto, perché, oltre a seguire una logica tecnico- legale ben definita, risultava essere vincolato dall'intervenuta approvazione del progetto edilizio da parte della Parte_4
, che teneva conto dei corrispettivi indicati nel computo
[...]
metrico e, sulle cui basi, veniva erogato il relativo finanziamento.
L'appellante, in conclusione del motivo, domandava, quindi, che il computo metrico venisse individuato in quello redatto dal Direttore dei Lavori “mediante applicazione, quanto alle opere contrattuali, dei corrispettivi indicati nel contratto di appalto, quanto alle opere extra- contrattuali, del Tariffario del Genio Civile regionale del 1982, adeguato secondo gli incrementi periodici previsti dal Ministero per i Lavori
Pubblici”. Di conseguenza, “accertato che il corrispettivo spettante all'impresa sulla base dell'anzidetto computo metrico e P_
delle relative decurtazioni ammontava ad € 371.932,15, IVA esclusa, e che la predetta ditta ha incassato, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite, come evincibile dalle quietanze di pagamento prodotte nel corso del giudizio di primo grado, il maggior importo di € 376.666,66,
IVA esclusa, si riformi il capo di sentenza gravato e, stante l'inesistenza del credito vantato dalla odierna appellata, si dichiari che alla stessa null'altro è dovuto.
pag. 12/28 Inoltre, si tenga conto che le norme sull'appalto prevedono, chiaramente, che non solo le ulteriori opere commissionate devono essere provate per iscritto, ma anche che quando il prezzo dell'appalto aumenti, oggi di 1/6, all'epoca di 1/5, l'appaltatore ha l'obbligo di relazionare al committente ed essere autorizzato per iscritto alla prosecuzione delle opere in quanto in mancanza non potrà aver diritto al relativo compenso.
Nella fattispecie in esame, come dedotto nella parte in fatto, il prezzo aumentava del 100%, così come richiesto alla fine dall'appaltatore, nel mentre secondo la prospettazione del committente, con economia di gestione dell'opera e le giuste misurazioni ed applicazione dei prezzi di cui al tariffario originario, che non si dimentichi veniva nel tempo aggiornato, addirittura le ulteriori opere rientravano nell'appalto originario”.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione, avendo il primo Giudice liquidato, in favore del un importo, pari ad euro 312.421,57, P_
oltre Iva, inferiore a quello (di euro 339.842,25, oltre Iva), oggetto di domanda.
Non è condivisibile la pretesa dell'appellante, già disattesa dal Giudice di prime cure, di quantificazione del residuo corrispettivo, relativo alle opere extra contratto, sulla base del Tariffario del Genio Civile regionale del 1982.
pag. 13/28 Al riguardo, deve rammentarsi che “In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 cod. civ., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova;
peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 17386 del 30/08/2004, che ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di appello, la quale, in difetto di accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo, aveva quantificato il dovuto attraverso il riferimento all'elenco prezzi vigente alla data di completamento dei lavori).
Ciò posto, è, nella specie, pacifico che le opere aggiuntive, del cui prezzo si dibatte in causa, siano state eseguite dal nel P_
2004/2005 e che, in ordine ad esse, le parti non ne abbiano concordato la misura.
Si tratta, invero, di affermazioni contenute nella sentenza impugnata, sul punto non censurate dall'appellante.
Tanto premesso, osserva la Corte che correttamente il Tribunale si è riferito, in difetto di accordo sul prezzo, al prezzario delle opere pubbliche della Campania relativo all'anno 2005, in cui, come detto, i lavori venivano completati, piuttosto che a quello, di cui al Tariffario del Genio Civile regionale del 1982.
pag. 14/28 Inconferente si rivela, sul punto, la circostanza che tale prezzario fosse stato impiegato dal direttore dei lavori, nel redigere la contabilità.
Infatti, siccome, nella specie, l'appaltatore ha contestato tale contabilità, ritenendola non congrua in relazione ai prezzi applicati, la stessa non può in alcun modo ritenersi vincolante, a maggior ragione considerando che il direttore dei lavori, geom. , veniva Controparte_2
nominato dal committente.
Del resto, il riferimento al Tariffario del Genio Civile regionale del 1982 non era contemplato nemmeno nel contratto stipulato dalle parti in data 16.12.2004, nel quale, rispetto alle opere ivi previste, erano indicati prezzi unitari evidentemente frutto di libera contrattazione.
Non pertinente è, poi, il dato per cui il Tariffario del Genio Civile regionale del 1982 era stato considerato, dal progettista originario dei lavori, nella contabilità rimessa alla Comunità ai fini Pt_3
dell'erogazione del finanziamento pubblico.
Si tratta, infatti, a ben vedere di un profilo che non attiene affatto ai rapporti, privati, tra committente ed appaltatore, ma che inerisce al rapporto pubblicistico con la P.A..
Né, del resto, il contratto conteneva, per la quantificazione del corrispettivo in relazione alle opere ivi previste, riferimento alcuno alla misura del contributo pubblico da erogarsi in favore della A Pt_1
maggior ragione, quindi, il citato tariffario del 1982 non può essere invocato per la quantificazione del prezzo di lavorazioni aggiuntive, extra contratto.
pag. 15/28 Assorbente, in senso contrario, si rivela, come detto, il dato per cui siffatto tariffario risulta risalire ad epoca ampiamente anteriore a quella (anno 2005), nella quale i lavori aggiuntivi venivano pacificamente portati a termine.
Con riguardo, poi, al rilievo dell'appellante, a mente del quale, le opere ulteriori, rispetto a quelle commissionate, avrebbero dovuto provarsi per iscritto, si osserva che il riferimento a tale pattuizione negoziale non si riveli idoneo a paralizzare la pretesa del P_
Ed invero, il Giudice di primo grado ha rilevato che le parti, nel corso delle operazioni peritali svolte dal CTU, avevano concordato in merito alla tipologia ed alla quantità di lavori, come descritta nella contabilità
a firma dell'arch. . Persona_5
Tale autonoma ratio decidendi, nella quale si rinviene la prova dell'an, afferente all'individuazione delle opere eseguite in aggiunta dal non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte P_
dell'appellante.
Ne segue che quest'ultima non possa, genericamente, limitarsi a sostenere che difetterebbe la prova scritta delle lavorazioni extra contratto, avendo omesso di confrontarsi con il passo della sentenza nel quale il Giudice aveva chiaramente esternato le ragioni per le quali detta prova doveva considerarsi raggiunta.
Riguardo, poi, al rilievo dell'appellante, secondo il quale, essendo i prezzi richiesti maggiori di 1/6 rispetto a quelli concordati,
pag. 16/28 l'appaltatore poteva eseguire le opere solo dietro autorizzazione scritta del committente, si deve osservare che la censura è infondata.
Infatti, la stessa suppone l'applicazione, alla fattispecie, delle norme dettate dal codice civile agli articoli 1660 e 1661 c.c., che, logicamente, presuppongono il raggiungimento, tra le parti, al momento della stipula del contratto di appalto, di un accordo anche sul prezzo delle opere appaltate, circostanza questa che, nella specie, per quanto dinanzi detto, non si è verificata.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere interamente rigettato.
§ 7.
Il Giudice di primo grado rilevava che, secondo l'espletata CTU,
l'importo totale spettante al per i lavori eseguiti ammontava ad P_
euro 694.849,23.
Ciò posto, osservava:” .. Agli atti vi è la prova che tra il 20.4.2005 e il
15.9.2006, , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, P_
ha ricevuto in pagamento, per i lavori svolti, la complessiva somma di €
376.666,66 portata dalle fatture n.ri 08, 15, 17, 18, 19, 20, 21 del 2005 e
n.ri 03,04, 05 del 2006. A fronte del pagamento ricevuto l'attore ha rilasciato, in data 15.9.2006, quietanza liberatoria. Tale quietanza non può che riferirsi alle fatture analiticamente elencate nel detto atto. Il chiaro dato letterale esclude l'interpretazione fatta dalla convenuta che tale quietanza si riferisse a qualsiasi somma dovuta al dalla P_ Pt_1
e non solo alle fatture elencate”.
[...]
§ 8.
pag. 17/28 Con il secondo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di sentenza, obiettava che il Giudice non aveva valutato correttamente il testo della dichiarazione dell'appaltante, recante l'intestazione
“Dichiarazione Liberatoria”.
Secondo l'appellante, siccome la liberatoria afferiva al pagamento delle indicate fatture, avvenuto a mezzo assegni, non vi sarebbe stata necessità alcuna “di rilasciare una liberatoria laddove, ad ogni singola fattura corrispondeva il relativo assegno bancario, non essendovi pertanto alcuna posizione creditoria per nessuno di detto documento fiscale”.
Al contrario, l'espressione, “non avendo null'altro a pretendere”, con la quale il documento si concludeva, ove riferita alle fatture elencate, sarebbe stata inutile. Invece, considerato che la stessa dichiarazione veniva emessa, in data 15.9.2006, quindi al termine dei lavori,” se
l'appaltatrice avesse avuto una qualche riserva, evidentemente avrebbe chiarito e specificato che restavano ancora da pagare altre ed ulteriori lavorazioni: non facendovi riferimento è chiaro ed ovvio che detta frase, letta insieme all'intestazione della dichiarazione, rilasciata spontaneamente alla committente, liberava quest'ultima da qualsivoglia ulteriore pretesa di pagamento”.
Pertanto, in conclusione del secondo motivo, la chiedeva “che Pt_1
la Corte di Appello, in accoglimento del presente capo di gravame, dichiari che la liberatoria del 15.9.2006, come rilasciata dall'odierno appellato (e non disconosciuta come fatto presente in primo grado) sia
pag. 18/28 liberatoria nella sua pienezza e, in riforma della sentenza, dichiari che la
null'altro doveva alla ditta . Pt_1 P_
§ 9.
Il motivo è infondato.
Invero, come emerge dalla lettura della quietanza rilasciata dal P_
alla in data 15.9.2006, la stessa si riferisce espressamente alle Pt_1
fatture ivi analiticamente elencate, rispetto alle quali veniva emessa la dichiarazione di non avere altro a pretendere.
Deve, quindi, escludersi l'efficacia liberatoria, in relazione al residuo credito preteso dal della quietanza in esame, essendo la stessa, P_
alla luce del suo chiarissimo tenore letterale, relativa alle sole fatture, emesse nel periodo da aprile 2005 a marzo 2006, in essa elencate.
Né, invero, l'utilità della quietanza potrebbe essere esclusa valorizzando la circostanza che le fatture erano state pagate a mezzo assegni bancari.
Al contrario, siccome l'assegno bancario è sempre accettato dal creditore salvo buon fine del pagamento, proprio rispetto ad un simile modo di pagamento si giustifica l'emissione, ad opera del creditore, di una quietanza liberatoria.
§ 10.
Nell'esaminare la domanda riconvenzionale, laddove con essa la committente aveva inteso ottenere la condanna del al P_
pagamento, eventualmente da compensarsi con il maggior credito pag. 19/28 dell'appaltatore, del prezzo del ferro impiegato durante l'esecuzione dei lavori ed acquistato a sue spese dalla il primo Giudice Pt_1
osservava che le prove orali non avevano consentito di stabilire con esattezza la quantità di materiale presente in cantiere ed effettivamente impiegata. Di conseguenza, il Tribunale, facendo applicazione dell'art. 1226 c.c., riteneva che “trattandosi di materiale in ferro ossidato di cui non si è potuta accertare l'effettiva quantità, sembra equo valutare il suo valore, tenuto conto delle fatture di acquisto prodotte dalla con un abbattimento del 60% e cioè pari a € Pt_1
5.761,00”.
§ 11.
Con il terzo motivo, la appellava tale capo di sentenza, Pt_1
deducendo che la prova della spesa sostenuta era stata fornita mediante la produzione in giudizio delle “seguenti 2 fatture: 1) fattura
n. 1588/002, del 15.9.2004, per l'importo di € 9.470,06; 2) fattura n.
1800/002, del 30.9.2004, per l'importo di € 7.812,46”.
Tali fatture, a detta dell'appellante, dimostravano i costi sostenuti per l'acquisto del ferro utilizzato e messo a disposizione, contestualmente, dell'impresa di per l'esecuzione dei lavori. P_
Non sussisteva, invero, l'impossibilità di determinare la quantità di ferro impiegata, atteso che la stessa emergeva dalle fatture prodotte.
In conclusione del motivo, l'istante domandava “che la Corte di Appello accerti e dichiari, che dal corrispettivo indicato nel computo metrico, stilato secondo i criteri legali e rientranti nel Tariffario del Genio Civile
pag. 20/28 regionale del 1982, vanno decurtati gli importi annotati nel “quadro sconti” nonché l'importo di € 14.402,12, IVA esclusa, quale costo sostenuto direttamente dalla committente per l'acquisto del ferro box necessario per armare parte del cemento armato utilizzato per la realizzazione delle opere appaltate”.
§ 12.
Il motivo è inammissibile, siccome non redatto in conformità dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, con lo stesso l'istante si è limitata a sostenere che la prova della quantità di ferro impiegato si poteva trarre dalle fatture prodotte in giudizio, senza curarsi di sottoporre ad argomentata critica la parte della motivazione nella quale il Giudice aveva ritenuto che, in base alle deposizioni testimoniali, non era stato possibile accertare la quantità di ferro presente sul cantiere ed effettivamente impiegata dal P_
Infatti, come affermato in sentenza, uno dei testi aveva dichiarato che la quantità di ferro non superava i 5 quintali, mentre un altro che il ferro era ossidato e scarsamente utilizzabile.
Al cospetto di tale chiara ratio decidendi, da cui emerge la ragione per la quale il Tribunale non aveva ritenuto di considerare il valore del ferro riportato nelle fatture depositate dalla committente, quest'ultima si limitava ad invocare l'efficacia probatoria di dette fatture, senza nulla osservare in relazione alle risultanze delle prove testimoniali valorizzate dal Giudice.
pag. 21/28 Del pari inammissibile è, poi, la richiesta, formulata dall'appellante solo nelle conclusioni del richiamato motivo di appello, di detrazione, dal totale del corrispettivo, degli importi annotati nel quadro sconti della contabilità a firma del D.L..
Infatti, siffatta richiesta non esplica le ragioni per le quali debba applicarsi tale decurtazione e risulta, quindi, assolutamente generica.
In aggiunta, deve considerarsi che lo sconto del 15% era stato previsto nel contratto rispetto alle categorie di lavori ivi contemplate.
È del tutto evidente, invece, che, in difetto della prova di un accordo sullo sconto riferito anche alle opere extra contratto, una simile pattuizione non possa trovare applicazione rispetto a siffatte ulteriori categorie di lavori.
§ 13.
Il Giudice di primo grado, infine, nell'esaminare la domanda riconvenzionale, mediante la quale era stata chiesta dalla Pt_1
l'applicazione delle norme in tema di garanzia per i vizi dell'opera, osservava che, con raccomandata del 5.9.2007, la committente aveva contestato, al in maniera assolutamente generica, l'esistenza di P_
gravi vizi delle opere.
Secondo il Tribunale” la denuncia del committente che vuol far valere la garanzia prevista per legge, in materia di difformità e vizi dell'opera, non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve contenere una descrizione, anche se sommaria, dei difetti riscontrati. Pertanto, a fronte delle genericità delle contestazioni, devono ritenersi tardive le
pag. 22/28 precisazioni fornite soltanto a giudizio inoltrato, con conseguente decadenza della pretesa garanzia. (…) Alla luce di quanto argomentato la è decaduta dalla pretesa garanzia”. Pt_1
§ 14.
Nel censurare, con il quarto motivo di appello, tale capo di sentenza, la deduceva che essa istante non aveva avuto possibilità alcuna di Pt_1
denunciare i vizi nei sessanta giorni successivi al termine dei lavori, in quanto “molti dei vizi denunciati, e ampiamente provati, nonché rilevati dal CTU stesso, sono riconducibili ad una cattiva esecuzione dei lavori, come testimoniano le foto allegate alla perizia svolta dal geom. CP_4
, ma la cui scoperta non poteva essere immediata, in quanto la
[...]
formazione di muffa, dovuta alle infiltrazioni d'acqua non si verificavano se non a distanza di due anni dalla fine dei menzionati lavori”.
Osservava che “Nell'anno 2007 .. la avvedutasi dei danni Parte_1
provocati dai vizi di costruzione, nell'ambito delle opere realizzate dall'impresa li denunciava in maniera analiticamente P_
dettagliata, con i rilievi fotografici dello stato dei luoghi, dalle quali si evince chiaramente che gli stessi non erano eseguiti a regola d'arte”.
Deduceva, altresì, che, alla fattispecie, non andava applicato il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c., ma quello più lungo, di cui all'art. 1669 c.c., dal momento che i gravi difetti dai quali l'opera era risultata affetta potevano ricondursi a tale ultima disposizione.
In conclusione del motivo in esame, quindi, l'appellante chiedeva che “
..la Corte di Appello disponga la riduzione, in maniera proporzionale ai
pag. 23/28 difetti caratterizzanti le opere appaltate, del corrispettivo già versato dalla e, quindi condannare il sig. , nella Parte_1 P_
qualità di titolare dell'omonima impresa edile, alla restituzione, in favore della in persona del l.r.p.t., della differenza Parte_1
intercorrente tra il corrispettivo effettivamente incassato dall'impresa edile ed il corrispettivo rideterminato per effetto dei difetti innanzi indicati ( ed ulteriormente decurtato della somma di € 4.734,51, come evidenziato negli scritti del giudizio di primo grado, indebitamente percepito dal ), o, comunque, della differenza tra il valore P_
ed il rendimento dell'opera concordata ed il valore ed il rendimento dell'opera difettosamente eseguita, e ciò nella misura di complessivi ( €
93.200,00 + € 4.734,51) = € 97.934,51, pari al costo necessario per
l'eliminazione dei difetti maggiorato della somma indebitamente percepita dall'appellata”.
§ 15.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.
Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo
pag. 24/28 manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del
29/10/2019).
Nella specie, dalle foto dello stato dei luoghi, allegate alla perizia di parte a firma del geom. prodotta in primo grado dalla Controparte_4
si ricava che questa, sin dai mesi di gennaio e febbraio del Pt_1
2007, aveva avuto contezza dei lamentati vizi delle opere e della relativa riconducibilità alla non corretta esecuzione dei lavori da parte del P_
Del resto, quanto precede si ricava chiaramente dal tenore dell'appello, nel quale si sosteneva che, nel corso del 2007, la Parte_1
avvedutasi dei danni provocati dai vizi di costruzione, nell'ambito delle opere realizzate dall'impresa li denunciava in maniera P_
analiticamente dettagliata, con i rilievi fotografici dello stato dei luoghi, dai quali si sarebbe dovuto desumere che gli stessi non erano eseguiti a regola d'arte.
Ora, considerato che l'unica missiva in atti, prodotta dall'appellante e ricevuta dal in data 6.9.2007, era assolutamente generica, P_
perché, come rilevato dal Tribunale, in essa non era contenuta l'indicazione dei vizi, ma ci si limitava a sostenerne l'esistenza, riservandosi di quantificarne la consistenza, appare evidente che, anche a voler ritenere applicabile il più lungo termine previsto per la denuncia dall'art. 1669 c.c., di un anno dalla scoperta dei vizi, la Pt_1
sia, pur sempre, decaduta dalla garanzia.
[...]
pag. 25/28 Ed invero, se la scoperta di tali vizi può farsi risalire ai primi mesi del
2007, come emerge dal corredo fotografico agli atti, di cui si è detto, o, al più tardi, al 31.8.2007, data di redazione della citata ed unica missiva di contestazione dei vizi, è chiaro come, in difetto di ulteriori atti stragiudiziali di contestazione, alla data del 7.11.2008, cui risale la costituzione in giudizio della era ampiamente spirato anche il Pt_1
più lungo termine di un anno ex art. 1669 c.c..
§ 16.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza relativo al governo delle spese processuali, sostenendo che, a suo avviso, ricorrevano, alla luce della complessità della fattispecie, i giusti motivi per disporne la compensazione.
§ 17.
Il motivo è infondato, considerato che, nel caso di specie, il lungo protrarsi del giudizio, a fronte del consistente credito riconosciuto come spettante all'appaltatore, ed il rifiuto, opposto dalla alla Pt_1
proposta conciliativa, formulata dal G.I. all'udienza del 30.3.2011, di pagamento dell'importo di euro 250.000,00, a favore della impresa inducono a ritenere non sussistenti i presupposti dei giusti P_
motivi che, nella formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. ratione temporis vigente, potevano giustificare la compensazione delle spese processuali.
§ 18.
pag. 26/28 Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, tenuto conto del disputatum.
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, appare equo il riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si giustifica il riconoscimento dei compensi tabellari minimi in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
pag. 27/28 b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 17.179,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/28