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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 867/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 867/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. BORTOLOTTO EDOARDO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
[...]
Controparte_1
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliati presso l' Controparte_2
di Vicenza
[...] resistente
conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 20/03/2025. Oggetto : sanzione disciplinare conservativa. motivazione Con ricorso depositato in data 03/07/2023 la ricorrente, docente presso la Scuola Primaria “J. Cabianca” dell' di Vicenza, Controparte_1 chiedeva venisse accertata l'invalidità della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto comminata con provvedimento del Dirigente scolastico prot. 990 del pagina 1 di 5 28/03/2023. Rappresentava la ricorrente di aver ricevuto in data 03/02/2023 una contestazione disciplinare (prot. n. 328/23, doc. 4 ric.) con la quale le veniva addebitato che “il giorno 25/01/2023, alle 10,10 circa, la S.V non ha svolto le attività di continuità come comunicato dal Coordinatore di plesso tramite circolare interna ed ha allontanato dall'aula la docente P.B. che era stata assegnata alla classe prima A in compresenza per lo svolgimento di dette attività”. La ricorrente presentava quindi in data 10/02/2023 una memoria difensiva contenente le proprie giustificazioni, che tuttavia non venivano accolte. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato era illegittimo in quanto comminato a seguito di contestazione di fatti generici e comunque infondati, avendo ella correttamente svolto l'attività di continuità senza allontanare la collega, e non esistendo comunque alcuna circolare o ordine di servizio che definisse il dettaglio delle attività da svolgere in occasione della visita dei bambini della scuola dell'infanzia, né che disponesse che alle attività dovesse partecipare la collega . Pt_2
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l'Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione irrogata, sostenendo che gli addebiti risultavano comprovati e dettagliatamente contestati. Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria tramite l'audizione di quattro testi, all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni conformemente ai rispettivi atti. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, deve essere accolta la domanda di annullamento della sanzione disciplinare impugnata. Il convenuto non ha infatti provato, come era suo onere, il CP_1 compimento delle condotte descritte nella lettera di contestazione sopra riportata. In particolare, è stato accertato che le attività di continuità, consistenti, come pacifico tra le parti e confermato anche dai testi escussi, nella partecipazione dei bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia ad attività didattiche presso una classe prima della scuola primaria, siano state svolte dalla ricorrente, seppure con modalità ritenute evidentemente non adeguate dal coordinatore e dalla dirigente, nonché dalle stesse maestre della scuola dell'infanzia interessate dall'iniziativa. La teste maestra della scuola dell'infanzia che Tes_1 aveva accompagnato i bambini, ha infatti dichiarato (cfr. verbale del pagina 2 di 5 10/10/2024): <per il progetto di continuità siamo arrivati alle 09.30 presso al scuola, dopo la visita col maestro siamo arrivati in classe prima, per fare l'attività, che però non Per_1
è stata fatta nonostante fosse stato detto ai bambini di portare l'astuccio. Sono state consegnate delle mascherine o qualcosa del genere, e letta una poesia sul carnevale, quindi siamo usciti e siamo andati in giardino, nella parte davanti, dove ci ha accompagnati la maestra e Pt_1 dove siamo rimasti per conto nostro fino a che è arrivato nuovamente il maestro che ci ha Per_1 portati in mezzo agli altri bambini in un'altra zona del giardino, dove eravamo già stati in altre occasioni. Ricordo che nessuna attività reale è stata fatta in classe con la maestra Pt_1 perché i bambini non hanno usato l'astuccio, e qualcuno di loro me ne ha chiesto conto perché per loro portare l'astuccio era una cosa da grandi.>> <….. In classe siamo rimasti circa 15/20 minuti credo.>> <…. Non so chi della scuola ci avesse dato indicazioni di far portare gli astucci, perché non avevo ricevuto io la telefonata con cui erano stati presi gli accordi. Ribadisco che portare l'astuccio e lavorare con il materiale insieme agli amici della primaria è una cosa molto importante nell'ambito dell'attività di continuità, e ricordo che qualche bambino è rimasto deluso….>> << quando siamo usciti in giardino accompagnati dalla maestra erano presenti anche i bambini della prima classe, che sono stati con noi in giardino a Pt_1 mangiare la merenda e fare ricreazione. Non so se quello fosse l'orario della ricreazione della scuola Cabianca. Quando è arrivato eravamo ancora lì entrambe le classi. Non so CP_3 dove sia andata la con la sua classe quando noi abbiamo seguito Pt_1 CP_3 nell'altra parte del giardino, dove abbiamo trovato i bambini della altre classi>>. Anche le dichiarazioni della teste , altra maestra che accompagnava i Tes_2 bambini della scuola dell'infanzia, conferma tali circostanze (cfr. verbale del 17/12/2024): <confermo che verso le 10.00 siamo entrati nella classe e ci siamo trattenuti 10 massimo 15 minuti >> <ricordo che dopo essere stati nella classe, abbiamo fatto merenda tutti insieme, in una zona del cortile specifica, che si trova sulla sinistra. Mi sembra, per quanto ricordo, che siamo usciti insieme dalla classe, noi e la classe della maestra che ci aveva ospitati….>> << arrivati alle 10 circa a scuola, il maestro ci ha Persona_2 accompagnati a depositare gli zainetti, , siamo poi andati in classe prima dove i bambini della primaria dopo aver recitato una poesia, hanno dato ai bambini dell'infanzia una filastrocca credo di carnevale, quindi dopo qualche saluto siamo usciti per fare la merenda, insieme ai soli bambini di prima, come era prassi per evitare eventuali incidenti che potevano capitare con i più grandi della primaria>>. Risulta dunque che dal momento in cui la classe della scuola dell'infanzia è stata affidata alla ricorrente dal coordinatore , e sino a quando il medesimo CP_3
pagina 3 di 5 l'ha nuovamente presa in carico, maestre e bambini della scuola dell'infanzia abbiano condiviso spazi e attività con la classe prima della scuola primaria in carico alla ricorrente, salvo il momento di accesso ai servizi precedente quello della merenda. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, ed in assenza di specifiche indicazioni sulle modalità in cui l'attività di continuità avrebbe dovuto essere svolta (che non risultano in alcun documento o ordine di servizio, nemmeno nel doc. 5, che non specifica il contenuto dell'attività demandandolo alle docenti), non può pertanto ritenersi dimostrato che la docente avesse omesso di Pt_1 svolgere l'attività di continuità, posto che è emerso come nell'ora prevista la ricorrente abbia dedicato 15/20 minuti ad attività in aula ed impiegato il restante tempo in giardino per consumare la merenda, in entrambi i casi in presenza sia dei bambini dell'infanzia che degli alunni della propria classe. Anche il secondo comportamento attribuito alla docente (aver allontanato dall'aula la collega ) non risulta provato. La docente coinvolta ha Pt_2 infatti riferito di non essere stata allontanata dall'aula dove si trovavano i bambini dell'infanzia con la ricorrente e la sua classe, ma di aver incontrato la ricorrente presso l'aula dove ella stessa stava facendo lezione, ove la si era recata Pt_1 per dirle che la sua presenza non era necessaria per l'attività di continuità (v. dichiarazioni della teste del 10/10/2024: <se non ricordo male, quel Pt_2 giorno ero in seconda, quindi nella classe a fianco della classe prima. Ho svolto le prime due ore di lezione in seconda e poi, credo verso le 9.30 o comunque prima delle 10, a voce CP_3 mi ha dato l'ordine di servizio di andare ad affiancare la collega alle 10 per l'attività di continuità. Poco prima delle 10 però la è passata nella mia aula, dicendomi che mi Pt_1 attendeva più tardi, dopo le 11, per un'altra attività. Le ho detto allora che mi CP_3 aveva dato disposizioni di affiancarla per l'attività con i bambini della materna. Lei mi ha risposto che non ce n'era bisogno e avrebbe fatto da sola, anche se io ho insistito ribadendo che era un ordine di servizio del coordinatore. A quel punto sono andata ad avvisare CP_3 che mi ha detto che se ne sarebbe occupato lui.>> <….io avevo ricevuto dalla il Pt_1 rifiuto alla mia copresenza, per l'attività di continuità, presso la mia aula, come ho già detto….. >>). Il fatto dell'allontanamento della collega specificamente contestato, pertanto, non può ritenersi sussistente, e ciò a prescindere dall'esistenza o meno di un ordine di servizio, noto alla ricorrente, che le imponesse di svolgere l'attività in copresenza con altra docente.
pagina 4 di 5 In considerazione dell'insussistenza di entrambi i fatti contestati, la sanzione disciplinare deve essere annullata. Non può trovare accoglimento per contro la domanda risarcitoria formulata genericamente dalla ricorrente, non essendo stato provato alcun danno cagionato dall'applicazione della sanzione disciplinare. In particolare non viene allegata né provata alcuna circostanza che possa integrare, nemmeno in astratto, la lesione all'immagine professionale e alla dignità personale lamentata della ricorrente, posto che nulla viene dedotto in ordine a modalità incongrue della contestazione o alla pubblicità dell'iniziativa datoriale, che di per sé non risulta aver travalicato i limiti di continenza a cui l'esercizio del potere disciplinare datoriale deve comunque conformarsi. In particolare, non può ritenersi provato, a fronte di una singola contestazione disciplinare, ed in mancanza di ulteriori elementi neppure allegati, l'intento vessatorio e persecutorio attribuito all'iniziativa datoriale che integrerebbe, secondo parte ricorrente, la violazione del dovere di cui all'art. 2087 c.c. Le spese di lite, complessivamente e per l'intero quantificate in dispositivo, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate per la metà, ed essere addebitate alla parte resistente per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- annulla la sanzione disciplinare impugnata;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;
- compensate nella misura della metà le spese di lite, condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la restante parte, liquidando allo CP_1 scopo, per l'intero, l'importo di euro 4.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA). Vicenza, 20/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 867/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. BORTOLOTTO EDOARDO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
[...]
Controparte_1
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliati presso l' Controparte_2
di Vicenza
[...] resistente
conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 20/03/2025. Oggetto : sanzione disciplinare conservativa. motivazione Con ricorso depositato in data 03/07/2023 la ricorrente, docente presso la Scuola Primaria “J. Cabianca” dell' di Vicenza, Controparte_1 chiedeva venisse accertata l'invalidità della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto comminata con provvedimento del Dirigente scolastico prot. 990 del pagina 1 di 5 28/03/2023. Rappresentava la ricorrente di aver ricevuto in data 03/02/2023 una contestazione disciplinare (prot. n. 328/23, doc. 4 ric.) con la quale le veniva addebitato che “il giorno 25/01/2023, alle 10,10 circa, la S.V non ha svolto le attività di continuità come comunicato dal Coordinatore di plesso tramite circolare interna ed ha allontanato dall'aula la docente P.B. che era stata assegnata alla classe prima A in compresenza per lo svolgimento di dette attività”. La ricorrente presentava quindi in data 10/02/2023 una memoria difensiva contenente le proprie giustificazioni, che tuttavia non venivano accolte. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato era illegittimo in quanto comminato a seguito di contestazione di fatti generici e comunque infondati, avendo ella correttamente svolto l'attività di continuità senza allontanare la collega, e non esistendo comunque alcuna circolare o ordine di servizio che definisse il dettaglio delle attività da svolgere in occasione della visita dei bambini della scuola dell'infanzia, né che disponesse che alle attività dovesse partecipare la collega . Pt_2
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l'Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione irrogata, sostenendo che gli addebiti risultavano comprovati e dettagliatamente contestati. Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria tramite l'audizione di quattro testi, all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni conformemente ai rispettivi atti. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, deve essere accolta la domanda di annullamento della sanzione disciplinare impugnata. Il convenuto non ha infatti provato, come era suo onere, il CP_1 compimento delle condotte descritte nella lettera di contestazione sopra riportata. In particolare, è stato accertato che le attività di continuità, consistenti, come pacifico tra le parti e confermato anche dai testi escussi, nella partecipazione dei bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia ad attività didattiche presso una classe prima della scuola primaria, siano state svolte dalla ricorrente, seppure con modalità ritenute evidentemente non adeguate dal coordinatore e dalla dirigente, nonché dalle stesse maestre della scuola dell'infanzia interessate dall'iniziativa. La teste maestra della scuola dell'infanzia che Tes_1 aveva accompagnato i bambini, ha infatti dichiarato (cfr. verbale del pagina 2 di 5 10/10/2024): <per il progetto di continuità siamo arrivati alle 09.30 presso al scuola, dopo la visita col maestro siamo arrivati in classe prima, per fare l'attività, che però non Per_1
è stata fatta nonostante fosse stato detto ai bambini di portare l'astuccio. Sono state consegnate delle mascherine o qualcosa del genere, e letta una poesia sul carnevale, quindi siamo usciti e siamo andati in giardino, nella parte davanti, dove ci ha accompagnati la maestra e Pt_1 dove siamo rimasti per conto nostro fino a che è arrivato nuovamente il maestro che ci ha Per_1 portati in mezzo agli altri bambini in un'altra zona del giardino, dove eravamo già stati in altre occasioni. Ricordo che nessuna attività reale è stata fatta in classe con la maestra Pt_1 perché i bambini non hanno usato l'astuccio, e qualcuno di loro me ne ha chiesto conto perché per loro portare l'astuccio era una cosa da grandi.>> <….. In classe siamo rimasti circa 15/20 minuti credo.>> <…. Non so chi della scuola ci avesse dato indicazioni di far portare gli astucci, perché non avevo ricevuto io la telefonata con cui erano stati presi gli accordi. Ribadisco che portare l'astuccio e lavorare con il materiale insieme agli amici della primaria è una cosa molto importante nell'ambito dell'attività di continuità, e ricordo che qualche bambino è rimasto deluso….>> << quando siamo usciti in giardino accompagnati dalla maestra erano presenti anche i bambini della prima classe, che sono stati con noi in giardino a Pt_1 mangiare la merenda e fare ricreazione. Non so se quello fosse l'orario della ricreazione della scuola Cabianca. Quando è arrivato eravamo ancora lì entrambe le classi. Non so CP_3 dove sia andata la con la sua classe quando noi abbiamo seguito Pt_1 CP_3 nell'altra parte del giardino, dove abbiamo trovato i bambini della altre classi>>. Anche le dichiarazioni della teste , altra maestra che accompagnava i Tes_2 bambini della scuola dell'infanzia, conferma tali circostanze (cfr. verbale del 17/12/2024): <confermo che verso le 10.00 siamo entrati nella classe e ci siamo trattenuti 10 massimo 15 minuti >> <ricordo che dopo essere stati nella classe, abbiamo fatto merenda tutti insieme, in una zona del cortile specifica, che si trova sulla sinistra. Mi sembra, per quanto ricordo, che siamo usciti insieme dalla classe, noi e la classe della maestra che ci aveva ospitati….>> << arrivati alle 10 circa a scuola, il maestro ci ha Persona_2 accompagnati a depositare gli zainetti, , siamo poi andati in classe prima dove i bambini della primaria dopo aver recitato una poesia, hanno dato ai bambini dell'infanzia una filastrocca credo di carnevale, quindi dopo qualche saluto siamo usciti per fare la merenda, insieme ai soli bambini di prima, come era prassi per evitare eventuali incidenti che potevano capitare con i più grandi della primaria>>. Risulta dunque che dal momento in cui la classe della scuola dell'infanzia è stata affidata alla ricorrente dal coordinatore , e sino a quando il medesimo CP_3
pagina 3 di 5 l'ha nuovamente presa in carico, maestre e bambini della scuola dell'infanzia abbiano condiviso spazi e attività con la classe prima della scuola primaria in carico alla ricorrente, salvo il momento di accesso ai servizi precedente quello della merenda. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, ed in assenza di specifiche indicazioni sulle modalità in cui l'attività di continuità avrebbe dovuto essere svolta (che non risultano in alcun documento o ordine di servizio, nemmeno nel doc. 5, che non specifica il contenuto dell'attività demandandolo alle docenti), non può pertanto ritenersi dimostrato che la docente avesse omesso di Pt_1 svolgere l'attività di continuità, posto che è emerso come nell'ora prevista la ricorrente abbia dedicato 15/20 minuti ad attività in aula ed impiegato il restante tempo in giardino per consumare la merenda, in entrambi i casi in presenza sia dei bambini dell'infanzia che degli alunni della propria classe. Anche il secondo comportamento attribuito alla docente (aver allontanato dall'aula la collega ) non risulta provato. La docente coinvolta ha Pt_2 infatti riferito di non essere stata allontanata dall'aula dove si trovavano i bambini dell'infanzia con la ricorrente e la sua classe, ma di aver incontrato la ricorrente presso l'aula dove ella stessa stava facendo lezione, ove la si era recata Pt_1 per dirle che la sua presenza non era necessaria per l'attività di continuità (v. dichiarazioni della teste del 10/10/2024: <se non ricordo male, quel Pt_2 giorno ero in seconda, quindi nella classe a fianco della classe prima. Ho svolto le prime due ore di lezione in seconda e poi, credo verso le 9.30 o comunque prima delle 10, a voce CP_3 mi ha dato l'ordine di servizio di andare ad affiancare la collega alle 10 per l'attività di continuità. Poco prima delle 10 però la è passata nella mia aula, dicendomi che mi Pt_1 attendeva più tardi, dopo le 11, per un'altra attività. Le ho detto allora che mi CP_3 aveva dato disposizioni di affiancarla per l'attività con i bambini della materna. Lei mi ha risposto che non ce n'era bisogno e avrebbe fatto da sola, anche se io ho insistito ribadendo che era un ordine di servizio del coordinatore. A quel punto sono andata ad avvisare CP_3 che mi ha detto che se ne sarebbe occupato lui.>> <….io avevo ricevuto dalla il Pt_1 rifiuto alla mia copresenza, per l'attività di continuità, presso la mia aula, come ho già detto….. >>). Il fatto dell'allontanamento della collega specificamente contestato, pertanto, non può ritenersi sussistente, e ciò a prescindere dall'esistenza o meno di un ordine di servizio, noto alla ricorrente, che le imponesse di svolgere l'attività in copresenza con altra docente.
pagina 4 di 5 In considerazione dell'insussistenza di entrambi i fatti contestati, la sanzione disciplinare deve essere annullata. Non può trovare accoglimento per contro la domanda risarcitoria formulata genericamente dalla ricorrente, non essendo stato provato alcun danno cagionato dall'applicazione della sanzione disciplinare. In particolare non viene allegata né provata alcuna circostanza che possa integrare, nemmeno in astratto, la lesione all'immagine professionale e alla dignità personale lamentata della ricorrente, posto che nulla viene dedotto in ordine a modalità incongrue della contestazione o alla pubblicità dell'iniziativa datoriale, che di per sé non risulta aver travalicato i limiti di continenza a cui l'esercizio del potere disciplinare datoriale deve comunque conformarsi. In particolare, non può ritenersi provato, a fronte di una singola contestazione disciplinare, ed in mancanza di ulteriori elementi neppure allegati, l'intento vessatorio e persecutorio attribuito all'iniziativa datoriale che integrerebbe, secondo parte ricorrente, la violazione del dovere di cui all'art. 2087 c.c. Le spese di lite, complessivamente e per l'intero quantificate in dispositivo, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate per la metà, ed essere addebitate alla parte resistente per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- annulla la sanzione disciplinare impugnata;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;
- compensate nella misura della metà le spese di lite, condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la restante parte, liquidando allo CP_1 scopo, per l'intero, l'importo di euro 4.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA). Vicenza, 20/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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