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19 marzo 1994
19 marzo 1994
Art. 55. (Transito di gas naturale sulle grandi reti). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE , e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
Nota all'art. 55:
- La dir. 91/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 147 del 12 giugno 1991.
Nota all'art. 55:
- La dir. 91/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 147 del 12 giugno 1991.