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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell' 8 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 9 aprile 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Santarsiere, presso il cui studio, in Sala Consilina (Sa) alla Via
Mezzacapo n. 221/C, è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO – contumace- nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO – contumace -
Oggetto: locazione ad uso abitativo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.11.2020, il Sig. citava in Parte_1
giudizio i Sigg.ri e per ivi sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 1.500,00 a titolo di 6 mensilità di canone locatizio, dal mese di luglio 2019 al mese di dicembre 2019, giusta contratto di locazione ad uso abitativo registrato all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina in data 21.11.2016 al n. 1342 mod.3T intercorso tra il Sig. ed il Sig. , con garante il Parte_1 Controparte_1
Sig. con decorrenza dal 22.10.2016 al 21.10.2020, per l'immobile Controparte_2
sito in Via Mamiani di Sala Consilina (Sa), identificato al catasto fabbricati al fg. 46 part. 277 sub. 3 cat. A/4, nonché della somma di euro 1.818,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al predetto immobile.
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
All'esito dell'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del 09.03.2021, il Giudice, rilevato che i convenuti, seppur ritualmente evocati in giudizio non si erano costituiti, ne dichiarava la contumacia, e rilevata la mancata instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, vertendo la controversia in tema di contratti di locazione di immobili, assegnava a parte attrice termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento e, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., fissava l'udienza del 12.10.2021 ex art. 420 c.p.c. per la verifica dell'adempimento ed il prosieguo della trattazione, con termine perentorio alle parti fino a 20 giorni prima dell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Depositato in data 30.09.2021 il verbale di mediazione, con esito negativo, all'esito dell'udienza del 12.10.2021, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, viste le note depositate da parte attrice e rilevato che l'istanza di rimessione in termini sollevata dalla stessa non potesse essere accolta, poiché ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il termine di deposito di memorie e documenti integrativi degli atti introduttivi è perentorio, non avendo, tra l'atro, parte attrice allegato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, come prescritto dall'art. 153, 2 comma, c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 22.02.2022 per la discussione, concedendo termine per note conclusive sino a 15 giorni prima dell'udienza.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, e mutata la persona fisica del giudicante, la causa veniva decisa sulle conclusione rassegnate dalle parti come da note di trattazione scritta.
Tanto premesso, e passando al merito, occorre esaminare la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti.
Orbene, rileva il Tribunale come, nel caso di specie, il locatore abbia fornito idonea prova del titolo costitutivo del proprio credito, attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione stipulato tra le parti (all. in fascicolo parte attrice) che obbliga il conduttore al versamento periodico dei canoni secondo la somma pattuita.
Sul punto, si richiama la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
13533 del 2001 secondo cui, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa;
costituito dall'avvenuto adempimento (…)".
Orbene, dal contratto risulta (art 3 del contratto di locazione) che il canone annuo era convenuto in euro 3.000,00, che il conduttore si obbligava a corrispondere nel domicilio del locatore in n. 12 rate eguali anticipate di euro 250,00 ciascuna, scadenti il giorno 22 di ogni mese.
Pertanto, considerato che il locatore ha provato la fonte del suo diritto (il contratto di locazione) ed ha allegato l'inadempimento relativo ai canoni decorrenti dal mese di luglio 2019 al mese di dicembre 2019 e che parte debitrice, per contro nulla ha provato sul punto essendo rimasta contumace, la domanda di adempimento deve essere accolta. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Passando poi alla domanda di risarcimento del danno, la stessa è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Come noto, nel contratto di locazione rientra tra gli obblighi del conduttore quello di custodire la cosa locata;
ai sensi dell'art. 1587 cc egli deve “prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene” e ai sensi dell'art. 1590 cc egli dovrà “restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui
l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà”
In generale, poi, l'art. 1177 cc statuisce che “l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”. Come conseguenza di tale obbligazione è prevista espressamente dalla legge (art. 1588 cc) la responsabilità del conduttore per il caso in cui la cosa locata perisca o si deteriori nel corso della locazione, specificando la legge come ciò valga anche quando tali eventi siano conseguenza di un incendio, a meno che non sia fornita la prova che la causa di tali eventi non sia imputabile al conduttore.
Dunque, si tratta di una responsabilità presunta, superabile solo fornendo la prova cosiddetta liberatoria. La SC (Cass. 17721/2015) ha infatti ribadito che il conduttore
“risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile” ponendo quindi “una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell' incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta
o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico”. Essendo indubitabilmente questi i principi, normativi e giurisprudenziali applicabili (la già citata sentenza Cass. 15721/2015 ulteriormente precisa che “nella struttura dell'art.
2051 cc, infatti, il danno è procurato dalla cosa ad altro e non a se stessa”, mentre con riferimento all'art. 1588 cc afferma che “la responsabilità per custodia in ambito contrattuale, invece, sorge in virtù del rapporto, contrattuale appunto, che si instaura tra chi in virtù del contratto acquista la disponibilità materiale della cosa altrui per un certo periodo di tempo e il suo proprietario che gliela affida, e comprendono gli obblighi risarcitori che sorgono in capo al conduttore (o a chi acquisti la disponibilità materiale della cosa in base ad altro rapporto contrattuale) qualora, nel periodo in cui egli ha la disponibilità e quindi il controllo materiale della cosa, la stessa subisca dei danni”), va rilevato come nel caso sub specie, tuttavia manchi la prova dell'esistenza del danno.
Al riguardo, sempre con riferimento all'onere della prova, merita rilevare che “ in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cass. civ., Sez.
I, 10 ottobre 2007, n. 21140).
Inoltre, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammonta re, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. civ., Sez. III, 8 gennaio
2016, n. 127).
Dunque, gravava sull'attore, in ogni caso, di provare l'esistenza del danno.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è articolata in termini del tutto generici e senza alcuna dimostrazione dell'esistenza del danno asseritamente subito, allegando solo delle foto sgranate e da cui non si riesce a comprendere e rilevare alcun elemento utile.
L'atto di citazione, inoltre, non risulta corredata da alcuna perizia di parte ai fini di tale prova.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice, nonché della contumacia di parte convenuta, che se non può giustificare una integrale compensazione delle spese – considerato che la scelta processuale di non difendersi non può esonerare dalla condanna alle spese in base alla soccombenza – può, comunque, giustificare una diminuzione delle stesse per la circostanza di aver reso più semplice la difesa, sono poste a carico dei Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della
[...]
causa in base alla condanna (Corte di Cassazione n.8449/2023) e delle fasi effettivamente svolte, nonché compensate al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i Sigg.ri CP_1
e in solido al pagamento in favore del Sig.
[...] Controparte_2 Pt_1
della somma di euro 1.500,00 a titolo mensilità scadute e non pagate
[...]
oltre interessi come indicato in parte motova;
• Rigetta la domanda di risarcimento danni;
• Compensa per il 50% le spese di lite e condanna i Sigg.ri e Controparte_1
in solido, al pagamento della restante parte delle spese di lite, Controparte_2
in favore dell'avv. Antonio Santersiere, quale procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario nella misura pari ad euro 850,50 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Lagonegro,
9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell' 8 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 9 aprile 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Santarsiere, presso il cui studio, in Sala Consilina (Sa) alla Via
Mezzacapo n. 221/C, è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO – contumace- nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO – contumace -
Oggetto: locazione ad uso abitativo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.11.2020, il Sig. citava in Parte_1
giudizio i Sigg.ri e per ivi sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 1.500,00 a titolo di 6 mensilità di canone locatizio, dal mese di luglio 2019 al mese di dicembre 2019, giusta contratto di locazione ad uso abitativo registrato all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina in data 21.11.2016 al n. 1342 mod.3T intercorso tra il Sig. ed il Sig. , con garante il Parte_1 Controparte_1
Sig. con decorrenza dal 22.10.2016 al 21.10.2020, per l'immobile Controparte_2
sito in Via Mamiani di Sala Consilina (Sa), identificato al catasto fabbricati al fg. 46 part. 277 sub. 3 cat. A/4, nonché della somma di euro 1.818,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al predetto immobile.
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
All'esito dell'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del 09.03.2021, il Giudice, rilevato che i convenuti, seppur ritualmente evocati in giudizio non si erano costituiti, ne dichiarava la contumacia, e rilevata la mancata instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, vertendo la controversia in tema di contratti di locazione di immobili, assegnava a parte attrice termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento e, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., fissava l'udienza del 12.10.2021 ex art. 420 c.p.c. per la verifica dell'adempimento ed il prosieguo della trattazione, con termine perentorio alle parti fino a 20 giorni prima dell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Depositato in data 30.09.2021 il verbale di mediazione, con esito negativo, all'esito dell'udienza del 12.10.2021, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, viste le note depositate da parte attrice e rilevato che l'istanza di rimessione in termini sollevata dalla stessa non potesse essere accolta, poiché ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il termine di deposito di memorie e documenti integrativi degli atti introduttivi è perentorio, non avendo, tra l'atro, parte attrice allegato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, come prescritto dall'art. 153, 2 comma, c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 22.02.2022 per la discussione, concedendo termine per note conclusive sino a 15 giorni prima dell'udienza.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, e mutata la persona fisica del giudicante, la causa veniva decisa sulle conclusione rassegnate dalle parti come da note di trattazione scritta.
Tanto premesso, e passando al merito, occorre esaminare la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti.
Orbene, rileva il Tribunale come, nel caso di specie, il locatore abbia fornito idonea prova del titolo costitutivo del proprio credito, attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione stipulato tra le parti (all. in fascicolo parte attrice) che obbliga il conduttore al versamento periodico dei canoni secondo la somma pattuita.
Sul punto, si richiama la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
13533 del 2001 secondo cui, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa;
costituito dall'avvenuto adempimento (…)".
Orbene, dal contratto risulta (art 3 del contratto di locazione) che il canone annuo era convenuto in euro 3.000,00, che il conduttore si obbligava a corrispondere nel domicilio del locatore in n. 12 rate eguali anticipate di euro 250,00 ciascuna, scadenti il giorno 22 di ogni mese.
Pertanto, considerato che il locatore ha provato la fonte del suo diritto (il contratto di locazione) ed ha allegato l'inadempimento relativo ai canoni decorrenti dal mese di luglio 2019 al mese di dicembre 2019 e che parte debitrice, per contro nulla ha provato sul punto essendo rimasta contumace, la domanda di adempimento deve essere accolta. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Passando poi alla domanda di risarcimento del danno, la stessa è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Come noto, nel contratto di locazione rientra tra gli obblighi del conduttore quello di custodire la cosa locata;
ai sensi dell'art. 1587 cc egli deve “prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene” e ai sensi dell'art. 1590 cc egli dovrà “restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui
l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà”
In generale, poi, l'art. 1177 cc statuisce che “l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”. Come conseguenza di tale obbligazione è prevista espressamente dalla legge (art. 1588 cc) la responsabilità del conduttore per il caso in cui la cosa locata perisca o si deteriori nel corso della locazione, specificando la legge come ciò valga anche quando tali eventi siano conseguenza di un incendio, a meno che non sia fornita la prova che la causa di tali eventi non sia imputabile al conduttore.
Dunque, si tratta di una responsabilità presunta, superabile solo fornendo la prova cosiddetta liberatoria. La SC (Cass. 17721/2015) ha infatti ribadito che il conduttore
“risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile” ponendo quindi “una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell' incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta
o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico”. Essendo indubitabilmente questi i principi, normativi e giurisprudenziali applicabili (la già citata sentenza Cass. 15721/2015 ulteriormente precisa che “nella struttura dell'art.
2051 cc, infatti, il danno è procurato dalla cosa ad altro e non a se stessa”, mentre con riferimento all'art. 1588 cc afferma che “la responsabilità per custodia in ambito contrattuale, invece, sorge in virtù del rapporto, contrattuale appunto, che si instaura tra chi in virtù del contratto acquista la disponibilità materiale della cosa altrui per un certo periodo di tempo e il suo proprietario che gliela affida, e comprendono gli obblighi risarcitori che sorgono in capo al conduttore (o a chi acquisti la disponibilità materiale della cosa in base ad altro rapporto contrattuale) qualora, nel periodo in cui egli ha la disponibilità e quindi il controllo materiale della cosa, la stessa subisca dei danni”), va rilevato come nel caso sub specie, tuttavia manchi la prova dell'esistenza del danno.
Al riguardo, sempre con riferimento all'onere della prova, merita rilevare che “ in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cass. civ., Sez.
I, 10 ottobre 2007, n. 21140).
Inoltre, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammonta re, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. civ., Sez. III, 8 gennaio
2016, n. 127).
Dunque, gravava sull'attore, in ogni caso, di provare l'esistenza del danno.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è articolata in termini del tutto generici e senza alcuna dimostrazione dell'esistenza del danno asseritamente subito, allegando solo delle foto sgranate e da cui non si riesce a comprendere e rilevare alcun elemento utile.
L'atto di citazione, inoltre, non risulta corredata da alcuna perizia di parte ai fini di tale prova.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice, nonché della contumacia di parte convenuta, che se non può giustificare una integrale compensazione delle spese – considerato che la scelta processuale di non difendersi non può esonerare dalla condanna alle spese in base alla soccombenza – può, comunque, giustificare una diminuzione delle stesse per la circostanza di aver reso più semplice la difesa, sono poste a carico dei Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della
[...]
causa in base alla condanna (Corte di Cassazione n.8449/2023) e delle fasi effettivamente svolte, nonché compensate al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i Sigg.ri CP_1
e in solido al pagamento in favore del Sig.
[...] Controparte_2 Pt_1
della somma di euro 1.500,00 a titolo mensilità scadute e non pagate
[...]
oltre interessi come indicato in parte motova;
• Rigetta la domanda di risarcimento danni;
• Compensa per il 50% le spese di lite e condanna i Sigg.ri e Controparte_1
in solido, al pagamento della restante parte delle spese di lite, Controparte_2
in favore dell'avv. Antonio Santersiere, quale procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario nella misura pari ad euro 850,50 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Lagonegro,
9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco