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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Parte_1 C.F._1
Pilone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via De Gasperi, 5, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Zoppetti Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, piazza Arturo Dell'Oro, 13, giusta procura in calce al ricorso;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'On. Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(VB) il 22.12.1977, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
pagina 1 di 7 15.7.1972 , C.F. , sposatisi in Domodossola in data 12 giugno 2010, atto C.F._2
trascritto al n.10, parte II, serie A, anno 2010, per fatto addebitabile al sig. per Controparte_1
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ordinando l'annotazione del provvedimento al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Domodossola;
nonché, a conferma di quanto statuito nell'ordinanza resa in data 24.4.2024:
- affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1
presso la madre;
- assegnare in uso alla madre la casa coniugale sita in Crevoladossola, via Edison, 10;
- disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé a week end alternati: il sabato dalle Per_1
ore 14.00 alle ore 21.00 (o la domenica dalle 10.00 alle 18.00); dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze natalizie alternativamente dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 17.00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 17.00 del 25 dicembre alle ore 17.00 del 26 dicembre;
alternativamente dal 27 al 31 dicembre o dal primo al 3 gennaio;
alternativamente dal venerdì antecedente alla Pasqua al giorno di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, con comunicazione del periodo entro il mese di maggio;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno dieci CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- disporre che la madre percepisca per intero l'assegno unico per il figlio;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, quale CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento, la somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Resistente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e argomentazione avversa respinta,
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e celebrato a Controparte_1 Parte_1
Domodossola il 12/06/2010, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Domodossola all'anno 2010, numero 10, parte II, seria A e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Domodossola di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
pagina 2 di 7 - Revocare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice Delegato con ordinanza del
24/04/2024;
- Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nata a [...] il [...], Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
- Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute del minore saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio;
- Disporre che il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé previo accordo con la madre Per_1
e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici di e in ogni caso: o a week end alternati: il sabato dalle ore 14.00 alle ore Per_1
21.00 (o la domenica dalle 10.00 alle 18.00); dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica alle ore
18.00; durante le vacanze natalizie alternativamente dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 17.00 del
25 dicembre, ovvero dalle ore 17.00 del 25 dicembre alle ore 17.00 del 26 dicembre;
alternativamente dal 27 al 31 dicembre o dal primo al 3 gennaio;
alternativamente dal venerdì antecedente alla Pasqua al giorno di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, con comunicazione del periodo entro il mese di maggio;
- Stabilire che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno dieci di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, disponendo che l'assegno unico universale venga richiesto e riscosso dalla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Parte_1
del Tribunale di Verbania;
- Con vittoria di spese, compensi di causa oltre a spese generali di studio 15%, CPA e IVA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il 5.2.2024, Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il 12.6.2010 e che Controparte_1 dall'unione coniugale era nato, il 22.7.2011, il figlio ha chiesto di pronunciare la separazione Per_1
pagina 3 di 7 personale dal marito con addebito al medesimo;
di affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, di assegnarle, conseguentemente, la casa coniugale;
di determinare in € 500,00, o in alternativa, in € 400,00, mensili il contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, di porre a carico del marito l'importo mensile di € 250,00,
a titolo di assegno per il proprio mantenimento.
Il resistente, costituitasi in giudizio, ha disatteso la domanda di addebito della separazione e, fermo l'affido condiviso del figlio, la collocazione presso la madre nella casa coniugale e la corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 400,00 oltre a 50% delle spese straordinarie, ha escluso di essere tenuto a versare alla moglie un assegno per il relativo mantenimento.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
1. La separazione con addebito al marito e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Domodossola, il 12.6.2010 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Domodossola al n. 10, parte II, serie C, anno 2010).
Indiscusso il venir meno della comunione materiale e spirituale, avendo, entrambi i coniugi, coltivato la domanda di separazione, va verificato se essa sia attribuibile al marito, avendo avanzato, la moglie, la domanda di addebito al medesimo per la violazione dell'obbligo di fedeltà.
1.1.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
A giudizio della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo, invece, necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, potendosi escludere il nesso causale allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto.
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la pagina 4 di 7 domanda di separazione.
In particolare, costituisce principio consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex multiis
Cass., Sez. 1, 8.11.2022, n. 32837; Cass., sez. 1, 19.2.2018, n. 3923; Cass., Sez. 1, 20.9.2017, n.
21859; Cass., sez. 1, 20.8.2014, n. 18074; Cass., Sez. 1, 9.4.2013, n. 8675; Cass., Sez. 1, 14.2.2012, n.
2059).
1.2. Alla luce dei principi indicati, implicando, la dichiarazione di addebito della separazione, la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, nella specie, essa è sicuramente ascrivibile alla violazione del dovere di fedeltà del marito.
Al riguardo, depone in modo inequivocabile il contenuto del messaggio vocale indirizzato dal resistente ad una donna, per sbaglio recapitato alla moglie (doc. 3 ric.); mentre è rimasta indimostrata l'asserita previa crisi coniugale, non essendo stata coltivata alcuna richiesta istruttoria sul punto.
2. L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...], la sua stabile Per_2 Per_1
collocazione presso la madre, cui, conseguentemente, va assegnata la casa coniugale (nella titolarità del marito), le parti, hanno, altresì, concordato sulle modalità di visita del padre e sulla quantificazione del contributo al relativo mantenimento, di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio giudiziario.
Le conclusioni congiunte indicate meritano di essere recepite dall'adito tribunale, rispettose delle previsioni di cui agli artt. 337 ter e ss c.c..
Va, altresì, disposto che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per il figlio, avendovi, il resistente, espressamente rinunciato in favore dell'altro genitore.
3. L'assegno di mantenimento della moglie
Il marito ha escluso di esservi tenuto, considerati i redditi di ciascuno, rispettivamente, di € 1.700,00 circa mensili e € 1.000,00 circa, i costi fissi e invariabili di cui sarebbe stato gravato, quali mantenimento del figlio e concorso pro quota nelle spese straordinarie, reperimento di un alloggio, con i conseguenti oneri di locazione, utenze e vitto.
pagina 5 di 7 Documentale, oltre che indiscusso che la moglie percepisca uno stipendio mensile di € 1.000,00-
1.050,00 circa (docc. 5, 6, 7, 9 ric.), che il marito sia titolare di un'entrata di € 1.700,00 circa mensili è stato contestato dalla moglie.
Effettivamente, dalla disamina degli estratti del conto corrente intestato al resistente e sul quale viene accreditato lo stipendio, si ricava il versamento di un importo complessivo di € 28.473,00 nell'anno
2022 e di € 26.330,00 nel corso del 2023 - comprese 13^ e 14^ mensilità - (doc. 2 resist.), con un'entrata netta mensile pari circa € 2.200,00, ossia pari al doppio di quella della moglie.
E', altresì, indiscusso tra le parti che il marito è titolare della quota di ½ dell'immobile in parte adibito a casa coniugale (l'altro appartamento è abitato dalla madre) e che ha, altresì, ereditato (a seguito della morte del padre) unitamente alla madre e al fratello, la quota di ½ della casa sita in Petrizzi;
mentre, la moglie è comproprietaria pro indiviso (a seguito della successione del padre) della quota di 1/6 dell'immobile sito in Domodossola, dove vive la madre.
Tutto ciò posto, considerata la condizione patrimoniale complessiva del resistente, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, da quantificarsi, tenuto conto della durata del matrimonio (14 anni), del contesto sociale di riferimento, dei costi di cui è gravato, in € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT
4. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza del resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura cartolare della causa che non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria orale.
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Domodossola il 12.6.2010, con addebito al marito;
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1
presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il padre tenga il figlio con sé a week end alternati: il sabato dalle ore 14.00 alle ore
21.00 (o la domenica dalle 10.00 alle 18.00); dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze natalizie alternativamente dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore
17.00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 17.00 del 25 dicembre alle ore 17.00 del 26 dicembre;
alternativamente dal 27 al 31 dicembre o dal primo al 3 gennaio;
alternativamente dal venerdì
pagina 6 di 7 antecedente alla Pasqua al giorno di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, con comunicazione del periodo entro il mese di maggio;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma complessiva di € 600,00, di cui € 400,00 per il figlio e € 200,00 per la moglie, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio;
- dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Parte_1 C.F._1
Pilone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via De Gasperi, 5, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Zoppetti Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, piazza Arturo Dell'Oro, 13, giusta procura in calce al ricorso;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'On. Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(VB) il 22.12.1977, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
pagina 1 di 7 15.7.1972 , C.F. , sposatisi in Domodossola in data 12 giugno 2010, atto C.F._2
trascritto al n.10, parte II, serie A, anno 2010, per fatto addebitabile al sig. per Controparte_1
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ordinando l'annotazione del provvedimento al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Domodossola;
nonché, a conferma di quanto statuito nell'ordinanza resa in data 24.4.2024:
- affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1
presso la madre;
- assegnare in uso alla madre la casa coniugale sita in Crevoladossola, via Edison, 10;
- disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé a week end alternati: il sabato dalle Per_1
ore 14.00 alle ore 21.00 (o la domenica dalle 10.00 alle 18.00); dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze natalizie alternativamente dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 17.00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 17.00 del 25 dicembre alle ore 17.00 del 26 dicembre;
alternativamente dal 27 al 31 dicembre o dal primo al 3 gennaio;
alternativamente dal venerdì antecedente alla Pasqua al giorno di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, con comunicazione del periodo entro il mese di maggio;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno dieci CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- disporre che la madre percepisca per intero l'assegno unico per il figlio;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, quale CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento, la somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Resistente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e argomentazione avversa respinta,
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e celebrato a Controparte_1 Parte_1
Domodossola il 12/06/2010, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Domodossola all'anno 2010, numero 10, parte II, seria A e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Domodossola di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
pagina 2 di 7 - Revocare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice Delegato con ordinanza del
24/04/2024;
- Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nata a [...] il [...], Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
- Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute del minore saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio;
- Disporre che il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé previo accordo con la madre Per_1
e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici di e in ogni caso: o a week end alternati: il sabato dalle ore 14.00 alle ore Per_1
21.00 (o la domenica dalle 10.00 alle 18.00); dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica alle ore
18.00; durante le vacanze natalizie alternativamente dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 17.00 del
25 dicembre, ovvero dalle ore 17.00 del 25 dicembre alle ore 17.00 del 26 dicembre;
alternativamente dal 27 al 31 dicembre o dal primo al 3 gennaio;
alternativamente dal venerdì antecedente alla Pasqua al giorno di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, con comunicazione del periodo entro il mese di maggio;
- Stabilire che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno dieci di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, disponendo che l'assegno unico universale venga richiesto e riscosso dalla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Parte_1
del Tribunale di Verbania;
- Con vittoria di spese, compensi di causa oltre a spese generali di studio 15%, CPA e IVA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il 5.2.2024, Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il 12.6.2010 e che Controparte_1 dall'unione coniugale era nato, il 22.7.2011, il figlio ha chiesto di pronunciare la separazione Per_1
pagina 3 di 7 personale dal marito con addebito al medesimo;
di affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, di assegnarle, conseguentemente, la casa coniugale;
di determinare in € 500,00, o in alternativa, in € 400,00, mensili il contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, di porre a carico del marito l'importo mensile di € 250,00,
a titolo di assegno per il proprio mantenimento.
Il resistente, costituitasi in giudizio, ha disatteso la domanda di addebito della separazione e, fermo l'affido condiviso del figlio, la collocazione presso la madre nella casa coniugale e la corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 400,00 oltre a 50% delle spese straordinarie, ha escluso di essere tenuto a versare alla moglie un assegno per il relativo mantenimento.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
1. La separazione con addebito al marito e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Domodossola, il 12.6.2010 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Domodossola al n. 10, parte II, serie C, anno 2010).
Indiscusso il venir meno della comunione materiale e spirituale, avendo, entrambi i coniugi, coltivato la domanda di separazione, va verificato se essa sia attribuibile al marito, avendo avanzato, la moglie, la domanda di addebito al medesimo per la violazione dell'obbligo di fedeltà.
1.1.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
A giudizio della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo, invece, necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, potendosi escludere il nesso causale allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto.
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la pagina 4 di 7 domanda di separazione.
In particolare, costituisce principio consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex multiis
Cass., Sez. 1, 8.11.2022, n. 32837; Cass., sez. 1, 19.2.2018, n. 3923; Cass., Sez. 1, 20.9.2017, n.
21859; Cass., sez. 1, 20.8.2014, n. 18074; Cass., Sez. 1, 9.4.2013, n. 8675; Cass., Sez. 1, 14.2.2012, n.
2059).
1.2. Alla luce dei principi indicati, implicando, la dichiarazione di addebito della separazione, la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, nella specie, essa è sicuramente ascrivibile alla violazione del dovere di fedeltà del marito.
Al riguardo, depone in modo inequivocabile il contenuto del messaggio vocale indirizzato dal resistente ad una donna, per sbaglio recapitato alla moglie (doc. 3 ric.); mentre è rimasta indimostrata l'asserita previa crisi coniugale, non essendo stata coltivata alcuna richiesta istruttoria sul punto.
2. L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...], la sua stabile Per_2 Per_1
collocazione presso la madre, cui, conseguentemente, va assegnata la casa coniugale (nella titolarità del marito), le parti, hanno, altresì, concordato sulle modalità di visita del padre e sulla quantificazione del contributo al relativo mantenimento, di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio giudiziario.
Le conclusioni congiunte indicate meritano di essere recepite dall'adito tribunale, rispettose delle previsioni di cui agli artt. 337 ter e ss c.c..
Va, altresì, disposto che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per il figlio, avendovi, il resistente, espressamente rinunciato in favore dell'altro genitore.
3. L'assegno di mantenimento della moglie
Il marito ha escluso di esservi tenuto, considerati i redditi di ciascuno, rispettivamente, di € 1.700,00 circa mensili e € 1.000,00 circa, i costi fissi e invariabili di cui sarebbe stato gravato, quali mantenimento del figlio e concorso pro quota nelle spese straordinarie, reperimento di un alloggio, con i conseguenti oneri di locazione, utenze e vitto.
pagina 5 di 7 Documentale, oltre che indiscusso che la moglie percepisca uno stipendio mensile di € 1.000,00-
1.050,00 circa (docc. 5, 6, 7, 9 ric.), che il marito sia titolare di un'entrata di € 1.700,00 circa mensili è stato contestato dalla moglie.
Effettivamente, dalla disamina degli estratti del conto corrente intestato al resistente e sul quale viene accreditato lo stipendio, si ricava il versamento di un importo complessivo di € 28.473,00 nell'anno
2022 e di € 26.330,00 nel corso del 2023 - comprese 13^ e 14^ mensilità - (doc. 2 resist.), con un'entrata netta mensile pari circa € 2.200,00, ossia pari al doppio di quella della moglie.
E', altresì, indiscusso tra le parti che il marito è titolare della quota di ½ dell'immobile in parte adibito a casa coniugale (l'altro appartamento è abitato dalla madre) e che ha, altresì, ereditato (a seguito della morte del padre) unitamente alla madre e al fratello, la quota di ½ della casa sita in Petrizzi;
mentre, la moglie è comproprietaria pro indiviso (a seguito della successione del padre) della quota di 1/6 dell'immobile sito in Domodossola, dove vive la madre.
Tutto ciò posto, considerata la condizione patrimoniale complessiva del resistente, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, da quantificarsi, tenuto conto della durata del matrimonio (14 anni), del contesto sociale di riferimento, dei costi di cui è gravato, in € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT
4. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza del resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura cartolare della causa che non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria orale.
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Domodossola il 12.6.2010, con addebito al marito;
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1
presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il padre tenga il figlio con sé a week end alternati: il sabato dalle ore 14.00 alle ore
21.00 (o la domenica dalle 10.00 alle 18.00); dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 18.00; durante le vacanze natalizie alternativamente dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore
17.00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 17.00 del 25 dicembre alle ore 17.00 del 26 dicembre;
alternativamente dal 27 al 31 dicembre o dal primo al 3 gennaio;
alternativamente dal venerdì
pagina 6 di 7 antecedente alla Pasqua al giorno di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo nei mesi di luglio ed agosto, con comunicazione del periodo entro il mese di maggio;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma complessiva di € 600,00, di cui € 400,00 per il figlio e € 200,00 per la moglie, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio;
- dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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