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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da
, (C.F. ), nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(MN) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carla
Bertoni, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Castel Goffredo (MN), via Molino Nuovo n. 12, in virtù di delega allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
, (C.F. ), nata il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._2
(MN) e residente a [...], Controparte_2
( nata ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(PC), Via Coste Orzate n. 2; ( ) nato ad [...] Controparte_3 C.F._4
(MN) il 1°.03.2003, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Musso del Foro della Spezia, elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito in La Spezia, Corso Nazionale n. 145, come da procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti.
PER I RESISTENTI: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 24.4.2024,
[...]
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio così come stabilite dalla Parte_1
sentenza di divorzio n. 371/2020 pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 16.7.2020
e pubblicata il 30.7.2020 così come riformate dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 594/2021 pronunciata in data 20.4.2021 e pubblicata in data 24.5.2021.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva:
che i signori e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Canneto sull'Oglio (MN) il 26.9.1998, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 22, parte 2, serie A, anno 1998, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (il 29.3.2000) ed (il 1°.3.2003), CP_2 CP_3
entrambi maggiorenni;
che in data 3.5.2016 i coniugi si erano separati consensualmente avanti al
Presidente del Tribunale di Mantova e la separazione era stata omologata in data
24.5.2016 alle condizioni di cui al verbale di separazione nelle quali, tra l'altro, era stato previsto un assegno di mantenimento per ciascun figlio pari ad Euro 800,00, per complessivi Euro 1.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che in data 5.12.2016 i signori e a parziale modifica delle Parte_1 CP_1
condizioni economiche stabilite nel verbale di separazione del 3.5.2016, avevano sottoscritto un atto di convenzione disponendo in ordine al trasferimento della residenza dei figli ed alle modalità di visita e trattenimento del padre con i figli stessi;
che con istanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., aveva Parte_1
rappresentato il deterioramento delle sue condizioni economiche e, con ordinanza in data
1.2.2019, il Giudice Istruttore del Tribunale di Mantova aveva disposto una riduzione del contributo economico per entrambi i figli da Euro 1.600,00 ad Euro 1.000,00 mensili;
che con sentenza n. 371/2020 emessa dal Tribunale di Mantova in data 16.7.2020
e pubblicata in data 30.7.2020 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, tra l'altro, veniva disposto il versamento a carico del padre di un assegno di mantenimento per ciascun figlio pari ad Euro 800,00, per complessivi Euro 1.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che in data 22.9.2020 aveva proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 371/20 del Tribunale di Mantova, all'esito della quale la Corte d'Appello di
Brescia in data 20.4.2021 aveva pronunciato la sentenza n. 594/2021, pubblicata in data
24.5.2021, nella quale, tra l'altro, veniva fissato il giorno 15 di ogni mese quale termine entro il quale effettuare il versamento dell'assegno di mantenimento di Euro 1300,00
(Euro 650,00 per ogni figlio) da parte del signor a favore dei figli stessi, Parte_1
con decorrenza da dicembre 2016, ma con irripetibilità delle somme già corrisposte a per tale titolo, confermando, altresì, le restanti parti della sentenza Controparte_1
impugnata del Tribunale di Mantova;
che, allo stato, il ricorrente continuava a versare mensilmente ad ogni figlio un importo pari ad Euro 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova;
che il figlio da parecchi mesi lavorava nel campo dell'equitazione e, più CP_3
in particolare, per quanto a conoscenza del padre, prestava attività di istruttore/addestratore presso la Scuola di equitazione Western Hawk Ranch a
Castell'Arquato (PC) via Costa Orzate n. 19, per conto della quale partecipava anche a manifestazioni nazionali ed internazionali;
inoltre, negli ultimi mesi si era dedicato anche alla vendita di cavalli che pubblicizzava via internet fornendo il proprio indirizzo mail e numero di cellulare, ciò che evidenziava come , oltre ad aver ultimato Controparte_3
da anni il percorso scolastico, aveva scelto il lavoro che lo rendeva economicamente autonomo con il conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore;
che la figlia aveva ultimato il percorso scolastico con il conseguimento del CP_2 diploma sin dall'anno 2020, e, per quanto a conoscenza del padre, lavorava presso la
Scuola di Equitazione insieme al fratello quale istruttrice/intrattenitrice.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nei termini indicati nel ricorso;
in particolare, chiedeva di sentire disporre la cessazione del proprio obbligo di contribuzione in favore dei figli in considerazione dell'età degli stessi, maggiorenni da molti anni, della conclusione del percorso scolastico oramai da anni e della presunzione, grave, precisa e concordante che entrambi i figli prestassero da anni attività lavorativa percependo un adeguato reddito.
Con decreto in data 3.5.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 10.9.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
All'udienza del 10.9.2024 il Procuratore di parte ricorrente chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica del ricorso, pertanto veniva assegnato a tal fine un termine a parte ricorrente nonché un termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 13.1.2025 si costituivano in giudizio CP_1
ed , “aderendo in toto alla domanda formulata
[...] Controparte_2 Controparte_3
da parte ricorrente con compensazione delle spese di causa”.
Infine, all'udienza del 14.1.2025 compariva il ricorrente, assistito dal suo
Difensore, mentre nessuno compariva per parte resistente. Parte ricorrente dichiarava di concordare ai fini della compensazione delle spese di lite e chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti con immediata revoca del contributo per il mantenimento dei figli. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti così disponendo la revoca del contributo a carico di a favore Parte_1
dei figli e a decorrere dal mese di gennaio 2025. CP_2 CP_3 Alla stessa udienza, precisate da parte ricorrente le conclusioni, alle quali la parte resistente aveva aderito nella costituzione in giudizio, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 594/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in data
20.4.2021 e pubblicata in data 24.5.2021 avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 371/2020, emessa dal Tribunale di Mantova all'esito della
Camera di Consiglio del 16.7.2020 e pubblicata in data 30.7.2020.
Nella specie, rileva considerare che parte resistente, con comparsa di costituzione in data 13.1.2025 ha aderito alla domanda formulata da parte ricorrente volta ad ottenere la revoca del contributo di mantenimento a favore dei figli e entrambi CP_2 CP_3
maggiorenni, dovendosi da ciò dedurre che gli stessi (attualmente di anni 24 e 21) abbiano raggiunto una condizione di autosufficienza economica tale da giustificare, in assenza di qualsivoglia contestazione, la revoca del contributo a carico del padre a titolo di mantenimento della prole.
Sul punto, rileva infatti evidenziare che, in linea generale, secondo un orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente, così da ritenersi che ai fini dell'accoglimento della domanda di contributo, così come della valutazione delle condizioni per il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca del contributo da parte del genitore obbligato al versamento, grava sul genitore richiedente l'onere di provare, da un lato, la mancata indipendenza economica del figlio – quale precondizione del diritto preteso – dall'altro, la “circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”, con la conseguenza che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa”. Ciò sul presupposto che “i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione alla contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro, contemperando, tra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel 'figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, mentre “i principi della funzione educativa del mantenimento circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel 'figlio adulto' l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata…” (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, 20.09.2023, n. 26875; Cass. civ., sez. I, 15.03.2024, n. 7015).
Nel caso di specie, sebbene dai certificati di residenza in atti emerga la convivenza dei figli e con la madre presso l'abitazione sita in Castell'Arquato (PC), via CP_2 CP_3
Case Sparse Coste Orzate, n. 2 (doc. nn.
7-9 fascicolo ricorrente), le circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine all'avvenuto inserimento dei figli nel mondo del lavoro non risultano smentite da elementi di segno contrario, dovendo altresì rilevarsi carenza probatoria in ordine alle circostanze oggettive che renderebbero giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma condizione lavorativa dei figli e dunque di un'indipendenza economica per causa a loro non imputabile.
Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra richiamati, si giustifica la cessazione dell'obbligo posto a carico del padre di versare un contributo per il mantenimento a favore dei figli, essendo venuti meno i presupposti per il perdurare del predetto obbligo.
Infine, con riguardo alle spese processuali, posto che la richiesta formulata da parte resistente in ordine alla compensazione delle spese di giudizio è stata condivisa dal ricorrente, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 14.1.2025, si configurano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: - dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 594/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 20.4.2021 e pubblicata in data
24.5.2021 all'esito d'impugnazione avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 371/2020, emessa dal Tribunale di Mantova all'esito della Camera di
Consiglio del 16.7.2020 e pubblicata in data 30.7.2020 e, per l'effetto, a conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti già pronunciati nel presente giudizio all'udienza del
14.1.2025,
- dichiara cessato l'obbligo in capo a di corrispondere il Parte_1
contributo per il mantenimento a favore dei figli e con decorrenza dal mese CP_2 CP_3
di gennaio 2025;
- spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Piacenza, 13 febbraio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti