Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi di appello riuniti iscritti ai nn. 163 e 464 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa in virtù di procura Pt_1
generale alle liti dagli Avv.ti Agostino Di Feo e Lelio Maritato, elettivamente domiciliata in
Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38;
PARTE APPELLANTE nel proc. n. 163/2022 R.G.
PARTE APPELLATA nel proc. n. 464/2022 R.G.
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Simone Forte, con domicilio Parte_2
eletto in Milano galleria San Babila n. 4/a
PARTE APPELLATA nel proc. n. R.G. 163/2022 R.G.
PARTE APPELLANTE nel proc. n. 464/2022 R.G.
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dagli CP_1
Avv.ti Filomena Sacco e Domenico Cantore, elettivamente domiciliata in Salerno, presso la sede
, alla via De Leo, n.12; CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE nel proc. n. R.G. 163/2022 R.G.
PARTE APPELLATA COSTITUITA nel proc. n. 464/2022
E
PARTE APPELLATA nei proc. n. 163/2022 e 464/2022 R.G.
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE nel proc. n. R.G. 163/2022
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 573/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n.573/2022, pubblicata in data 05.04.2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di
G.L., accoglieva per quanto di ragione l'opposizione proposta da con ricorso Parte_2 depositato in data 26.11.2020 nei confronti dell' e Pt_1 Controparte_2 CP_1 con riferimento ad un estratto di ruolo rilasciatogli dal competente ufficio dell'ente di riscossione, rilevando l'intervenuta prescrizione di quattro dei sette atti impositivi di cui al suddetto estratto (in particolare, degli atti aventi n. 312 2013 00009258 00000, 312 2013 00011006 74 000, 312 2013
00025732 13000, 312 2013 00025733 14000, relativi a contributi previdenziali e premi ed CP_1
annullando i predetti titoli, il tutto con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello depositato il 20.04.2022 (n. R.G. 163/2022), l' impugnava la suddetta Pt_1 sentenza, eccependo l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito indicati nell'atto introduttivo ed in ogni caso la carenza in capo all'istante di un interesse ad agire giuridicamente rilevante, e deducendo, dunque, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal nella precedente fase Pt_2 processuale. Concludeva chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, disattendesse l'opposizione proposta dall'originario ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nell'ambito del predetto giudizio
[...]
, chiedendo la riforma della sopracitata sentenza e concludendo affinché Controparte_2 la Corte, in accoglimento dell'appello dell' , dichiarasse inammissibile l'opposizione proposta Pt_1
dal con vittoria di spese del doppio grado. Pt_2
Si costituiva altresì resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con Parte_2 vittoria delle spese di lite;
rimaneva invece contumace l' . CP_1
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 (n. R.G. 464/2022), proponeva appello Parte_2 avverso la medesima sentenza, eccependo, con riferimento all'avviso di addebito n. 01220140008102556, la decadenza di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 e lamentando, in ogni caso, l'erroneità della stessa nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto validamente provata la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'estratto di ruolo in oggetto per il tramite di copie fotostatiche, disconosciute peraltro dall'originario ricorrente, laddove invece era onere dell'ente impositore, così come dell'agente della riscossione, esibire in giudizio gli originali delle predette notifiche. Concludeva, dunque, affinché la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accertasse e dichiarasse l'intervenuta decadenza dell'avviso di addebito n.01220140008102556, nonché l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.01220140008102556 e n.01220130016557990, e dell'avviso di addebito n.31220140000942658 e di tutti gli altri atti impugnati, prodromici o successivi, anche al fine della interruzione della prescrizione, e, per l'effetto, annullasse tutto il debito sottostante il ruolo oggetto di giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano nell'ambito del predetto giudizio e Controparte_2 CP_1 Pt_1
resistendo sulla base di articolare argomentazioni all'avverso gravame e chiedendo alla Corte di disattenderlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Alla data odierna, disposta la riunione dei procedimenti, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' è fondato e deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione Pt_1
proposta dal atteso che, in ossequio a recente e persuasiva giurisprudenza in tema di Pt_2 opposizione ad estratto di ruolo, l'istante non risultava avere, sin dal momento della proposizione da parte sua dell'atto di opposizione da cui è derivato il presente giudizio, un effettivo e concreto interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., e tanto per le ragioni che vanno ad esporsi.
Come noto, la S.C. ha risolto la controversa questione relativa alla ammissibilità o meno della opposizione a ruolo esattoriale non notificato (v. Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che:
-il “ruolo” è un atto che deve essere notificato, e la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è quindi un atto impugnabile, con decorrenza del relativo termine dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
entro il suddetto termine pertanto il debitore può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con il corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti, e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso;
-l'“estratto di ruolo” rilasciato dal concessionario, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge;
esso viene formato (quindi consegnato) solo su richiesta del debitore, ed è un mero “elaborato informatico formato dall' esattore (…) sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (v. Consiglio di Stato,
IV, n. 4209 del 2014); l'estratto di ruolo pertanto non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, e non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. La stessa S.C. ha poi chiarito che può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell' “estratto di ruolo” sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione:
-se l'opponente non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
-se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge.
La medesima ricostruzione ermeneutica esposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015 è stata poi confermata anche dalla sentenza n. 22946/2016 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
In detta pronunzia i Giudici di legittimità hanno peraltro opportunamente precisato che “è esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante” (v. anche Cass. n.
20618/2016), osservando che “al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione
a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e non apparendo dunque necessario, in difetto di attività esecutiva da parte del creditore, instaurare l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito. Con riferimento, dunque, all'estratto di ruolo, la natura di atto interno, meramente certificatorio e quindi privo di manifestazione di volontà impositiva, e privo anche di valenza di intimazione, ovverosia di minaccia di esecuzione, esclude che il contribuente, in assenza di azioni coercitive od esecutive volte al recupero dei crediti in questione, possa far valere giudizialmente ed in via di azione principale l'evento estintivo, ovverosia la prescrizione, tipica eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. validamente opponibile a pretesa incombente.
In termini analoghi si sono espresse, anche in epoca più recente, la Suprema Corte nonché attenta giurisprudenza di merito. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6034, in particolare (cfr. relativa motivazione), nel richiamare espressamente <le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e
22946 del 10 novembre 2016>> ha ribadito come sia comunque a disposizione del debitore <lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.>>. A sua volta Corte di appello di Reggio Calabria, sez. lav.,
12/11/2021, n. 478 ha precisato in motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e con riferimento all'ipotesi di un estratto di ruolo rilasciato, su richiesta del contribuente, dal concessionario della riscossione, come <l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa>> atteso che <L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante
l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice>>, sicché al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei confronti del contribuente) la cui esecuzione <non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito>>, il soggetto debitore <sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto>>, e, dunque, <Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio>>.
Venendo dunque ad applicare i principi di cui sopra al caso di specie, e tanto ai fini della disamina delle censure specificamente sollevate dall' appellante, deve osservarsi che la stessa parte CP_3 originaria ricorrente non ha specificamente dedotto nell'atto introduttivo l'esistenza, all'attualità, di richieste di pagamento inoltrate nei suoi confronti da parte dell'ente impositore, e tantomeno l'esistenza di procedure esecutive azionate nei suoi confronti al fine di recuperare gli importi di cui alle cartelle in questione.
L'istante, peraltro, non ha neppure dedotto in ricorso l'esistenza di specifiche rituali richieste di sgravio indirizzate non solo all'agente di riscossione ma anche all'ente creditore e tantomeno di provvedimenti di contenuto negativo da parte del creditore in risposta ad eventuali istanze in tal senso del contribuente, tali da determinare una situazione di incertezza giuridica sulla sorte dei crediti vantati cui porre utilmente rimedio in questa sede con un'azione di accertamento negativo dei predetti crediti.
L'assenza di specifiche richieste di sgravio può peraltro ricavarsi, con riferimento ai titoli aventi n.
31220130000925800, 31220130002573213, 31220130002573314, 31220130001100674,
31220140000942658, dalla documentazione prodotta da nella Controparte_2
precedente fase processuale. Dalla predetta documentazione si evince, sotto altro e concorrente profilo, che per i titoli n. 01220140008102556 e 01220130016557990, le istanze di sgravio risultano essere state ritualmente accolte.
Le conclusioni di cui sopra, con riferimento in particolare all'insussistenza di un concreto e diretto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, possono essere tenute ferme anche all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283del 6.9.2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), nel selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e nel plasmare in tal modo l'interesse ad agire configurandolo quale condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione incidendo in tal modo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nell'ambito dei quali lo specifico interesse ad agire va comunque dimostrato dall'interessato.
Nel caso di specie l'originaria parte opponente non ha neppure dedotto nei propri scritti difensivi l'esistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal legislatore della riforma, il quale, come noto, ha disposto che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Va in ogni caso rimarcato che la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/03/2002, n. 3330), non ha mancato di precisare come l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, sicché la sua sussistenza va sempre accertata dal giudice, tanto persino nell'eventuale ipotesi di assenza di contrasto tra le parti sul punto, peraltro neppure sussistente nel caso di specie atteso, in particolare, il contenuto dell'atto di impugnazione dell' Pt_1
Va infine precisato che la predetta declaratoria di inammissibilità prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per intervenuta sopravvenienza di previsioni normative di definizione dei carichi di ruolo (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983, n. 5137).
Ciò chiarito, può ora procedersi ad esaminare l'appello incidentale proposto dall' Controparte_4
nell'ambito del procedimento avente n. 163/2022 R.G.
[...]
Deve evidenziarsi, infatti, a riguardo, che nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data
19.03.2023, l' non si è limitata a resistere all'avverso gravame, richiedendo invero all'adita CP_5
Corte la riforma della sentenza gravata nel senso sopra precisato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appello incidentale sostanzialmente promosso dalla stessa, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, non avendo provveduto l' alla notifica dello stesso. CP_2
Come recentemente ribadito dalla S.C. di Cassazione, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421
c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente;
cfr. a titolo esemplificativo,
Cass. 26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass. 7/07/2018, n. 14839. Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass. 19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 c.p.c., ma per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 c.p.c., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'editio actionis (Cass. 3/08/2005,
n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione.
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.: ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952; Cass.
3/08/2005, n. 16236; Cass. 22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva). L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) e nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 c.p.c., comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
infine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma
1.» (Cass. sez. III, 17/05/2022, n.15726).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso
(così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. (Cass. civile sez. lav., 03/07/2018, n. 17368).
Va evidenziato, infine, che l'appello incidentale proposto da risulta in ogni caso CP_5
inammissibile.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 7514/2022, la S.C. -risolvendo i contrasti sorti nella giurisprudenza - ha precisato che l' non è legittimata ad agire in merito a profili che CP_2 riguardano il solo ente previdenziale, come la questione inerente la prescrizione dei crediti contributivi.
Le Sezioni Unite hanno ribadito in primo luogo che “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere
l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva,
l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e
a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
In secondo luogo, la sentenza n. 7514/2022 ha precisato che, quando si chiede al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione per omessa notifica delle cartelle di pagamento, si invoca una pronuncia sul merito della pretesa contributiva: “L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”. Di conseguenza, proseguono le Sezioni Unite, “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento
o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412)”; “l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
“ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Ne consegue che l' non è titolare del rapporto previdenziale o assicurativo Controparte_2
(che intercorre solo fra il contribuente e l'ente impositore), e non è pertanto legittimata ad agire o a contraddire nei giudizi che hanno ad oggetto la prescrizione estintiva del credito dell'ente previdenziale.
Solo agli enti impositori, pertanto, e non all' spetta la legittimazione a proporre l'appello CP_2 avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione dei crediti: “L'istituto della legittimazione ad agire
o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art.
81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cass. S.U. n. 1912/2012).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, “l'accertamento del difetto di
“legitimatio ad causam”, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione” (Cass. n. 14266/2006, n. 5375/2012, n. 14243/2012).
Applicando tali principi al caso di specie, l'appello proposto dall' -avverso la pronunzia di CP_2
estinzione dei crediti previdenziali per prescrizione emessa dal Tribunale - deve ritenersi inammissibile, in quanto erano legittimati ad impugnare tale decisione solo gli enti impostori titolari dei crediti.
Per le considerazioni che precedono la sentenza va dunque riformata.
Le spese del doppio grado relative al rapporto processuale tra e seguono la Pt_1 Pt_2 soccombenza così come determinata all'esito della definizione del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate, in favore dell' appellante e tenuto conto del valore della CP_3
controversia, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio relative al rapporto processuale tra e seguono CP_1 Pt_2 parimenti la soccombenza e vengono poste a carico di quest'ultimo nella misura specificata in dispositivo.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra e in virtù della Pt_2 CP_5
soccombenza reciproca.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello proposto da Parte_2 ed all'appello incidentale proposto da . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nei procedimenti di appello instaurati da in persona del legale rappresentante p.t. in data 20.4.2022 e da Pt_1 Pt_2
in data 4.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 573/2022, ogni altra
[...]
domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello proposto dall' così assorbito l'appello proposto da e per Pt_1 Parte_2
l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con il ricorso Parte_2
introduttivo di primo grado;
dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da nel Controparte_2
procedimento n. 163/2022 R.G.; condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2 Pt_1
liquidate per il giudizio di primo grado in € 4.638,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 3.473,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado di Parte_2 CP_1 giudizio relativo al procedimento n. 464/2022 R.G., liquidate in € 3.473,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_2 Controparte_2
;
[...] dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello proposto da ed all'appello incidentale proposto da Parte_2 [...]
. Controparte_2
Salerno, 27.01.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)