Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Sentenza 25 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 12622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12622 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 12622/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08375/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8375 del 2022, proposto da
Romeo gestioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano e Renato Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
a) della nota inviata via pec in data 15 giugno 2022 con cui l’CM ha comunicato di aver deliberato, nell’Adunanza del 14 giugno 2022, la revoca del rating di legalità;
b) della delibera 14 giugno 2022 dell’CM, di contenuto ignoto;
c) della nota inviata via pec in data 18 maggio 2022, con cui l’Autorità ha comunicato di aver avviato il procedimento per la revoca del rating di legalità;
d) della delibera adottata dall’CM nell’adunanza 17 maggio 2022, di contenuto ignoto;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento di revoca del rating di legalità adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (CM).
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto gravato che, chiamata alla camera di consiglio del 2 agosto 2022, veniva rigettata con ordinanza (non appellata) per difetto del requisito del periculum in mora .
4. Le parti depositavano ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 24 maggio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Esaurita l’esposizione dello sviluppo del processo, va osservato come, con un unico motivo di doglianza, la società ricorrente contesta la revoca del rating poiché adottata in violazione del regolamento attuativo di cui alla del. CM 12 dicembre 2012, n. 13779. Invero, il provvedimento sanzionatorio per violazione antitrust non potrebbe considerarsi « confermat [o], con sentenza passata in giudicato » (v. art. 2, comma 2, lett. d), del. CM 13779 cit.), attesa la pendenza del giudizio di revocazione ordinaria avverso la pronuncia di Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2022, n. 3570.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Deve preliminarmente osservarsi come l’CM abbia adottato, in attuazione dell’art. 5- ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, un regolamento per stabilire « i criterî e le modalità » per « l’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità »: si tratta della già menzionata del. CM 13779 cit. che prevede tra i requisiti per l’attribuzione del rating ad un’impresa, di « non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato ».
6.2. In aggiunta, ove dovesse sopraggiungere una causa ostativa al rilascio del rating , l’art. 6 del. CM 13779 cit. prevede il potere di revoca dello stesso.
6.3. Orbene, come visto supra , la società ricorrente veniva sanzionata dall’CM con provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646 (procedimento I808) per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale: il ricorso avverso il predetto provvedimento veniva respinto da questo Tribunale (salvo che per la determinazione della sanzione) e il successivo appello rigettato con la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2022, n. 3570.
6.4. In conseguenza del rigetto dell’appello, l’Autorità esercitava il potere di revoca di cui all’art. 6 del. CM 13779 cit.
6.5. Nondimeno, come già rilevato, la decisione del Consiglio di Stato veniva gravata per revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c.
6.6. Appare evidente, quindi, come debba chiarirsi se il pronunciamento d’appello del Consiglio di Stato possa essere sussunto nella fattispecie astratta di sentenza passata in giudicato .
6.7. Orbene, alla luce dell’art. 324 c.p.c., va rilevato come il giudicato formale è un attributo della sentenza non piú soggetta a mezzi ordinarî d’impugnazione: in particolare, per quanto d’interesse nella presente sede, una sentenza del Consiglio di Stato passa in giudicato quando non può essere impugnata col ricorso per cassazione ovvero con la revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c. (v. anche art. 92 c.p.a.).
6.8. Conseguentemente, risultando pendente il ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., non è possibile affermare che il provvedimento sanzionatorio antitrust sia stato confermato con sentenza «passata in giudicato».
6.9. Neppure possono essere accolte le argomentazioni dell’Autorità che evidenzia come nel sistema di giustizia amministrativa il Consiglio di Stato sia l’organo giurisdizionale di ultima istanza: invero, tale corretta osservazione ordinamentale non implica che la pubblicazione della sentenza d’appello determini il passaggio in giudicato della stessa. Difatti, appare di palmare evidenza come il tenore testuale delle disposizioni richiamate sulla formazione del giudicato impongano lo spirare dei termini per la revocazione ordinaria e per il ricorso per cassazione.
6.10. Né può avere pregio l’osservazione – avanzata dall’Avvocatura dello Stato – che una tale interpretazione possa determinare un moltiplicarsi del contenzioso: difatti, va precisato che è la stessa CM ad aver posto il passaggio in giudicato della sentenza come presupposto per l’adozione del provvedimento di revoca. Conseguentemente, dinanzi al chiaro significato testuale della disposizione prevista nel regolamento dell’CM non appare possibile procedere ad un’ermeneusi che conduca a reputare sufficiente per la revoca un accertamento di secondo grado, come tale ancora suscettibile d’impugnazione.
7. Alla luce delle argomentazioni spese il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento gravato.
8. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca del rating adottato nei confronti della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO