Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 101
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle esattoriali n. 06820210030237679000 e n. 06820220017550139000 non siano state regolarmente perfezionate per mancata prova dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Notifica, comportando una parziale illegittimità dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale decennale anche per sanzioni e interessi, in linea con la giurisprudenza prevalente.

  • Rigettato
    Errato calcolo interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la normativa di riferimento consenta al contribuente di verificare la correttezza dei conteggi.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha respinto l'eccezione per le cartelle relative all'IVA, ritenendo che le notifiche siano avvenute regolarmente.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale decennale anche per sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Errato calcolo interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la normativa di riferimento consenta al contribuente di verificare la correttezza dei conteggi.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha respinto l'eccezione per la cartella relativa all'IRAP 2018, ritenendo che la notifica sia avvenuta regolarmente.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale decennale anche per sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Errato calcolo interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la normativa di riferimento consenta al contribuente di verificare la correttezza dei conteggi.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha respinto l'eccezione per la cartella relativa all'Irpef 2017, ritenendo che la notifica sia avvenuta regolarmente.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale decennale anche per sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Errato calcolo interessi

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la normativa di riferimento consenta al contribuente di verificare la correttezza dei conteggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 101
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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