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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IRAP 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1690/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria la parte in epigrafe ha impugnato una intimazione di pagamento fondata sulle sottoelencate cartelle esattoriali:
a. Cartella esattoriale n. 06820210030237679000, pari ad € 3.245,55, asseritamente notificata in data
4.8.2022, relativa al presunto mancato pagamento di IRAP per l'anno 2017;
b. Cartella esattoriale n. 06820210049025505000, pari ad € 7.562,73, asseritamente notificata in data
18.8.2022, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2019;
c. Cartella esattoriale n. 06820220017550139000, pari ad € 5.471,99, asseritamente notificata in data
4.8.2022, relativa al presunto mancato pagamento dell'Irpef per l'anno 2017;
d. Cartella esattoriale n. 06820220035434241000, pari ad € 24.172,03, asseritamente notificata in data
10.11.2022, relativa al presunto mancato pagamento dell'Irap per gli anni 2017 e 2018;
e. Cartella esattoriale n. 06820220050600420000, pari ad € 14.668,63, asseritamente notificata in data
8.2.2023, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2018.
Eccepisce parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, essendo maturato il termine quinquennale.
Eccepisce, in via subordinata, l'errato calcolo degli interessi evidenziando come nelle impugnate cartelle esattoriali non appaia l'iter che ha portato l'amministrazione procedente al calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso e/o l'aliquota applicata, rendendo in tal modo difficile, se non impossibile, al contribuente la ricostruzione del calcolo (e quindi della esattezza) degli stessi interessi.
Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha ribadito la legittimità del proprio operato ed ha contestato quanto affermato da parte ricorrente perché infondato in fatto ed in diritto.
In ordine alle notifiche degli atti prodromici, precisa di avere notificato le cartelle n. 06820210030237679000,
n. 06820220017550139000, n. 06820220035434241000 e n. 06820220050600420000 a mezzo posta, in maniera del tutto legittima e conforme alla normativa in materia e di avere notificato la cartella
06820210049025505000 me diante deposito presso la casa comunale.
Ribadisce l'operatività del termine prescrizionale decennale anche per sanzioni ed interessi, nonstante l'assenza di una pronuncia che abbia risolto la diatriba, allineandosi alla corrente giurisprudenziale che vorrebbe un unico termine prescrizionale per obbligazione principale ed accessoria. Contesta l'eccezione relativa alle modalità di calcolo degli interessi e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate a Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, che ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato ed ha contestato le argomentazioni esposte dalla parte privata.
Ha precisato che l'iscrizione a ruolo in questione è scaturita dall'esito dei controlli automatizzati ex art. 36- bis D.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla ricorrente per le annualità indicate nell'Intimazione oggetto del presente gravame e che, dall'analisi comparata dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 ed art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 emerge che l'obbligo di notifica della comunicazione di irregolarità e/o d'invito al contribuente a fornire chiarimenti o a produrre eventuali documenti prima dell'emissione della cartella esattoriale non sussiste qualora non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.
Con riferimento poi alla prescrizione degli interessi e delle sanzioni, l'Agenzia contesta la fondatezza della eccezione, ribadendo l'esecuzione degli adempimenti entro i termini di legge. Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa, nella quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità processuale delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per violazione del termine perentorio di 60 giorni ex art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 e per non avere notificato l'atto di costituzione alla difesa della parte privata.
Ha ribadito che l'agenzia riscossione ha fornito la prova della notifica di una sola delle cinque cartelle sottese alla intimazione impugnata ed ha reiterato le doglianze in ordine alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi ed al calcolo di questi ultimi.
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente l'infondatezza della eccezione relativa alla costituzione dell'Ufficio, atteso che il termine posto dalla legge non è perentorio e consente all'Ufficio di costituirsi fino alla data dell'udienza, con i limiti previsti dagli artt. 32 1°c. DLgs 546/92 per la presentazione dei documenti.
Quanto alla mancata notifica alla difesa dell'atto di costituzione, rileva il Collegio che le modalità di costituzione previste dalla legge (art. 23 2°c. DLgs 546/92) non prevedono la notifica alla difesa della parte privata, ma solo il deposito in segreteria oggi da identificarsi nel deposito dell'atto nel fascicolo processuale elettronico.
Di talché anche questa eccezione non può ritenersi fondata.
Per quanto attiene alle notifiche degli atti prodromici, rileva il Collegio che la documentazione versata in atti dà piena prova della effettuazione delle notifiche delle cartelle esattoriali, avvenuta a mezzo posta. Sul punto rileva il Collegio che, con riferimento alle cartelle 06820210030237679000 e n. 06820220017550139000, la raccomandata è stata consegnata ad un soggetto qualificatosi come persona di famiglia e non è in atti la prova di invio della Comunicazione di Avvenuta Notifica, prevista dalla normativa quale elemento perfezionatore della procedura di notifica, di talché le due cartelle sopra citate non possono essere ritenute regolarmente notificate, con conseguente parziale illegittimità dell'atto impugnato.
Per quanto attiene poi alla eccezione relativa al calcolo degli interessi, il Collegio non la ritiene fondata, tenuto conto del fatto che la fattispecie è oggetto di specifica normativa e, pertanto, la parte contribuente è in grado di verificare la correttezza dei conteggi della Amministrazione.
Quanto infine alle spese di lite, ritiene il Collegio che, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, sia equa la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l'atto impugnato imitatamente alla pretesa portata dalle cartelle esattoriali con i numeri finali 7679 e 0139; respinge nel resto e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IRAP 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249040880054000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1690/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria la parte in epigrafe ha impugnato una intimazione di pagamento fondata sulle sottoelencate cartelle esattoriali:
a. Cartella esattoriale n. 06820210030237679000, pari ad € 3.245,55, asseritamente notificata in data
4.8.2022, relativa al presunto mancato pagamento di IRAP per l'anno 2017;
b. Cartella esattoriale n. 06820210049025505000, pari ad € 7.562,73, asseritamente notificata in data
18.8.2022, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2019;
c. Cartella esattoriale n. 06820220017550139000, pari ad € 5.471,99, asseritamente notificata in data
4.8.2022, relativa al presunto mancato pagamento dell'Irpef per l'anno 2017;
d. Cartella esattoriale n. 06820220035434241000, pari ad € 24.172,03, asseritamente notificata in data
10.11.2022, relativa al presunto mancato pagamento dell'Irap per gli anni 2017 e 2018;
e. Cartella esattoriale n. 06820220050600420000, pari ad € 14.668,63, asseritamente notificata in data
8.2.2023, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2018.
Eccepisce parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, essendo maturato il termine quinquennale.
Eccepisce, in via subordinata, l'errato calcolo degli interessi evidenziando come nelle impugnate cartelle esattoriali non appaia l'iter che ha portato l'amministrazione procedente al calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso e/o l'aliquota applicata, rendendo in tal modo difficile, se non impossibile, al contribuente la ricostruzione del calcolo (e quindi della esattezza) degli stessi interessi.
Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha ribadito la legittimità del proprio operato ed ha contestato quanto affermato da parte ricorrente perché infondato in fatto ed in diritto.
In ordine alle notifiche degli atti prodromici, precisa di avere notificato le cartelle n. 06820210030237679000,
n. 06820220017550139000, n. 06820220035434241000 e n. 06820220050600420000 a mezzo posta, in maniera del tutto legittima e conforme alla normativa in materia e di avere notificato la cartella
06820210049025505000 me diante deposito presso la casa comunale.
Ribadisce l'operatività del termine prescrizionale decennale anche per sanzioni ed interessi, nonstante l'assenza di una pronuncia che abbia risolto la diatriba, allineandosi alla corrente giurisprudenziale che vorrebbe un unico termine prescrizionale per obbligazione principale ed accessoria. Contesta l'eccezione relativa alle modalità di calcolo degli interessi e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate a Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, che ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato ed ha contestato le argomentazioni esposte dalla parte privata.
Ha precisato che l'iscrizione a ruolo in questione è scaturita dall'esito dei controlli automatizzati ex art. 36- bis D.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla ricorrente per le annualità indicate nell'Intimazione oggetto del presente gravame e che, dall'analisi comparata dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 ed art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 emerge che l'obbligo di notifica della comunicazione di irregolarità e/o d'invito al contribuente a fornire chiarimenti o a produrre eventuali documenti prima dell'emissione della cartella esattoriale non sussiste qualora non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.
Con riferimento poi alla prescrizione degli interessi e delle sanzioni, l'Agenzia contesta la fondatezza della eccezione, ribadendo l'esecuzione degli adempimenti entro i termini di legge. Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa, nella quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità processuale delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per violazione del termine perentorio di 60 giorni ex art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 e per non avere notificato l'atto di costituzione alla difesa della parte privata.
Ha ribadito che l'agenzia riscossione ha fornito la prova della notifica di una sola delle cinque cartelle sottese alla intimazione impugnata ed ha reiterato le doglianze in ordine alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi ed al calcolo di questi ultimi.
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente l'infondatezza della eccezione relativa alla costituzione dell'Ufficio, atteso che il termine posto dalla legge non è perentorio e consente all'Ufficio di costituirsi fino alla data dell'udienza, con i limiti previsti dagli artt. 32 1°c. DLgs 546/92 per la presentazione dei documenti.
Quanto alla mancata notifica alla difesa dell'atto di costituzione, rileva il Collegio che le modalità di costituzione previste dalla legge (art. 23 2°c. DLgs 546/92) non prevedono la notifica alla difesa della parte privata, ma solo il deposito in segreteria oggi da identificarsi nel deposito dell'atto nel fascicolo processuale elettronico.
Di talché anche questa eccezione non può ritenersi fondata.
Per quanto attiene alle notifiche degli atti prodromici, rileva il Collegio che la documentazione versata in atti dà piena prova della effettuazione delle notifiche delle cartelle esattoriali, avvenuta a mezzo posta. Sul punto rileva il Collegio che, con riferimento alle cartelle 06820210030237679000 e n. 06820220017550139000, la raccomandata è stata consegnata ad un soggetto qualificatosi come persona di famiglia e non è in atti la prova di invio della Comunicazione di Avvenuta Notifica, prevista dalla normativa quale elemento perfezionatore della procedura di notifica, di talché le due cartelle sopra citate non possono essere ritenute regolarmente notificate, con conseguente parziale illegittimità dell'atto impugnato.
Per quanto attiene poi alla eccezione relativa al calcolo degli interessi, il Collegio non la ritiene fondata, tenuto conto del fatto che la fattispecie è oggetto di specifica normativa e, pertanto, la parte contribuente è in grado di verificare la correttezza dei conteggi della Amministrazione.
Quanto infine alle spese di lite, ritiene il Collegio che, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, sia equa la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l'atto impugnato imitatamente alla pretesa portata dalle cartelle esattoriali con i numeri finali 7679 e 0139; respinge nel resto e compensa le spese di lite tra le parti.