Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 17973
CASS
Sentenza 1 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 13 marzo 2024, con numero di registro generale 27068/2018. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e una contribuente, intimata. L'Agenzia ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente riguardo a una cartella di pagamento per IVA degli anni 2007 e 2008. La contribuente sosteneva di avere diritto a benefici fiscali a causa di eventi sismici, mentre l'Agenzia contestava la legittimità delle dichiarazioni presentate in ritardo e in forma cartacea.

Il giudice ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel ritenere valide le dichiarazioni tardive, in quanto non rientravano nei termini di sospensione previsti dalla normativa speciale per i soggetti colpiti dal sisma. La Corte ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate può legittimamente disconoscere crediti IVA senza necessità di un avviso di accertamento, e che la presentazione tardiva delle dichiarazioni IVA per gli anni in questione era da considerarsi omessa. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso introduttivo della contribuente è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.

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Massime1

In tema di benefici fiscali ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, per i soggetti residenti in Molise e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la particolare deroga contenuta nella determinazione del direttore dell'Ader dell'11 marzo 2009, diretta a consentire la presentazione in via eccezionale delle dichiarazioni fiscali, scadenti nel periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, entro la data del 16 giugno 2009, non in via telematica, bensì utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Ader, pubblicati in G. U., non è applicabile agli adempimenti scaduti in data successiva al periodo di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 17973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17973
    Data del deposito : 1 luglio 2024

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