Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 154/2025, avente per oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e PAe_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difesi dall'avv.
FABIO MARTIRE,
e da
(c.f. ), nata a [...], il PAe_2 C.F._2
28.7.1973 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA VALLI, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
i signori e […] PAe_1 PAe_2
RICORRONO
All'Ill.mo Tribunale adito affinché, previ gli adempimenti di rito, Voglia […] pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 5
1. I ricorrenti vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in 23806 – Torre De' Busi (BG), Via Sonna n. 26, già lasciata libera dalle odierne parti, si trova sottoposta a pignoramento e assoggettata alla procedura di vendita all'incanto. PA Il signor asporterà dalla stessa esclusivamente la cucina, che è stata a lui assegnata in proprietà esclusiva, essendo stata pagata mediante la trattenuta pari a 2/5 del suo stipendio.
3. Contributo del padre per il mantenimento del figlio : Per_1
PA
- Il IG. corrisponderà direttamente al figlio quale contributo per il suo mantenimento, Per_2
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da corrispondersi in via anticipata a mezzo di bonifico bancario su conto corrente a lui intestato, con codice iban: [...], entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2025 e sino a che non sarà
PA economicamente autosufficiente. Il sig. si accorderà direttamente con figlio per l'interruzione dell'erogazione dell'assegno. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, a partire dal tredicesimo mese successivo alla sentenza di divorzio.
- Le eventuali spese straordinarie inerenti al figlio , verranno sopportate in misura paritetica Per_1
tra le parti, nella percentuale del 50% ciascuno, riportandosi, in proposito, al Protocollo del Tribunale di Lecco (2018), noto alle parti, che si riporta di seguito, per opportuna consultazione:
✓ Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
✓ Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
✓ Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto pagina 2 di 5 necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
e) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
✓ Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
✓ Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e
/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
✓ Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), se motivato da motivi di necessità e urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
6. L'assegno unico, dalla sottoscrizione del presente atto, verrà percepito integralmente dalla IG.ra PA
, a fronte della rinuncia del IG. qui formalizzata. Pt_2
7. La GN , come già indicato in separazione, si è riconosciuta debitrice nei confronti del Pt_2
PA signor della soma di Euro 1.495,00, pari al 50% dello scoperto di conto corrente imputabile al periodo di relazione e convivenza dei coniugi;
lo scoperto è stato saldato/integralmente ripianato con
PA PA risorse proprie del signor La GN sta versando ratealmente al signor l'importo Pt_2
pagina 3 di 5 di Euro 1.495,00 a mezzo bonifico bancario e restano da pagare due rate mensili di pari importo in esecuzione degli accordi di separazione, qui confermati, scadenti alla fine di ogni mese.
9. I coniugi s'impegnano altresì alla chiusura del conto corrente tra loro cointestato n° 820994 aperto presso Deutsche Bank – Sp. Vercurago, entro il 30.06.2025.
10. I coniugi s'impegnano a suddividere al 50% le spese eventualmente dovute per gli oneri relativi all'immobile già adibito a casa coniugale, sino al trasferimento della proprietà dell'immobile a terzi o PA sino all'estinzione della procedura esecutiva immobiliare. La TARI sarà a carico del sig.
11. Dichiarazione patrimoniale liberatoria
I coniugi, salvo quanto sopra indicato, dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione, neanche per reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tra loro ogni bene comune, precisando che la cucina della casa coniugale è di proprietà
PA esclusiva del sig. con rinuncia della GN a qualsivoglia pretesa sul bene. Pt_2
PA 12. Le spese legali per la separazione sono integralmente a carico del sig.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto, comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. e da questi vistato in data 18.2.2025, è fondato e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898.
Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate e con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata disposta con sentenza n. 63/2024 del 24.5.2024, pubblicata il 13.6.2024. Inoltre, nel ricorso è specificato che i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
Altresì e hanno dichiarato di non PAe_1 PAe_2
volersi riconciliare, di essere economicamente autosufficienti e di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite.
pagina 4 di 5 Con riguardo alle condizioni relative al figlio (nato a [...], il Per_2
5.12.2006), maggiorenne e non economicamente indipendente, quanto previsto appare rispondente agli interessi morali e materiali dello stesso.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.1.2025, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in data 18.7.1992 in Lecco, PAe_1 PAe_2
trascritto al n. 103, parte II, serie A, dell'anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, alle condizioni in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LECCO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025.
IL GIUDICE rel. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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