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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1424/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1424/2017
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), la quale agisce in proprio nonché, unitamente al coniuge , in C.F._2 Parte_3 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1 [...]
), rappresentate e difese dall'Avv. Lorenzo Durano, presso il cui studio in C.F._3
Brindisi alla via Palestro, 5 sono elettivamente domiciliate parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Angelo Caniglia, presso il cui studio in Latiano alla via Santa Margherita, 12 è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la responsabilità sanitaria dell' nel decesso CP_1 di dell'01.08.2015 asseritamente avvenuto, in ospedale, a causa dell'infezione Persona_2 nosocomiale da Klebsiella pneumoniae contratta durante il ricovero resosi necessario, in codice rosso, il 15.06.2015 a seguito di una crisi cardiaca.
2. In particolare, i congiunti superstiti di ossia la moglie Persona_2 Parte_1
la figlia unica e la nipote unica , per mezzo dei
[...] Parte_2 Persona_1
Pag. 1 a 8 genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità sanitaria di tipo contrattuale dell' convenuta nella causazione dell'evento morte e, per Pt_4
l'effetto, la condanna dell' al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale Pt_4 patito iure proprio dalle attrici, stimato in € 327.390,00 per la moglie e per la figlia e in € 142.240,00 per la nipote minore, nonché del danno biologico terminale patito iure hereditatis dalla moglie e dalla figlia, stimato in € 49.778,25, o della maggior/minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, vinte le spese di lite.
A fondamento delle proprie conclusioni, le attrici hanno rappresentato che il marito, padre e nonno ha accusato, dopo il miglioramento registrato a far data dal ricovero del Persona_2
15.06.2015, un peggioramento solo in data 02.07.2015 e che tale peggioramento è stato causato dall'infezione nosocomiale della Klebsiella pneumoniae, all'esito della quale è stato disposto il trasferimento nel reparto di malattie infettive, con un declino fino alla morte accertata in data
01.08.2015, come accertato dalla perizia di parte a firma del dott. Per_3
A sostegno di tale assunto hanno richiamato, peraltro, le note problematiche batteriche dell'ospedale Perrino di Brindisi, oggetto di indagini penali, di diffusione a mezzo stampa locale e Cont finanche di riconoscimento da parte del direttore generale dell nell'intervista pubblicata sul
Quotidiano il 22.10.2015.
Le attrici hanno chiesto, quindi, il risarcimento dei danni patiti, invocando la personalizzazione del danno in ragione dell'unicità di figlia e nipote.
Hanno rappresentato, altresì, la frequentazione assidua della nipote con il nonno che, Per_4 insieme alla nonna, si occupava quasi quotidianamente della bimba, prendendola dalla scuola materna, assistendola nelle attività pomeridiane come il nuoto in piscina e tenendola spesso a pranzo e a cena fino al termine della giornata lavorativa dei genitori.
3. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata, vinte le spese di lite.
A fondamento di tale conclusione la convenuta ha posto lo stato di salute pregresso di Per_2 che, nonostante la compromessa situazione cardiaca, aveva rifiutato l'impianto di un
[...] pacemaker, già in passato consigliatogli, così incontrando una nuova crisi cardiaca il 15.06.2015. Cont In merito all'infezione, l ha dedotto che il rischio di infezione nosocomiale esiste, è elevato ed è ineliminabile e ha chiarito che, al riguardo, ha posto in essere quegli accorgimenti volti a limitare il rischio sia con il disciplinare di servizio per l'attività di pulizia e sanificazione stipulato con la il 27.02.2015 sia con gli interventi eseguiti come risultanti dalle Controparte_2 Parte_5 attestazioni dei relativi turni dal 15.06.2015 al 02.07.2015.
Pag. 2 a 8 In merito al quantum, ha contestato poi la liquidazione svolta dalle attrici, sostenendo che il danno parentale non spetta ai congiunti non conviventi, che nessun danno terminale è stato patito dal paziente che non fosse correlato alla pregressa situazione cardiaca e che è privo Persona_2 di attinenza il richiamo agli articoli di stampa.
4. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, a mezzo CTU medica svolta dapprima dal dott. e dipoi, a seguito dell'eccezione di nullità sollevata dalle parti, Per_5 rinnovata dal collegio peritale composto dai dott. e . Per_6 Per_7
All'esito della CTU, sono state assunte poi le prove testimoniali richieste e ammesse.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti finali le parti hanno riepilogato lo svolgimento del giudizio, hanno ribadito le rispettive posizioni difensive e hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Cont In particolare, le attrici hanno chiesto la condanna dell' al pagamento delle somme in favore di e (e per essa in favore dei genitori Parte_1 Parte_2 Persona_1
e rispettivamente di € 359.812,00, € 312.880,00 ed € Parte_3 Parte_2
122.256,00, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale liquidato sulla scorta delle tabelle Milano-edizione 2024 nonché dell'ulteriore somma in favore di e di , iure hereditatis, pari a di € 31.546,50 ciascuna, a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno biologico terminale patito da a far data dal 02.07.2015 al Persona_2 momento del decesso dell'01.08.2015 e sempre liquidato sulla scorta delle tabelle Milano-edizione
2024, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
***
6. La domanda attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Dalle risultanze istruttorie è emerso che il decesso di è avvenuto, Persona_2 secondo il criterio causale del “più probabile che non”, a causa non già del pregresso quadro cardio-circolatorio compromesso ma a causa dell'infezione da Klebsiella pneumoniae contratta in ospedale durante il ricovero resosi necessario a seguito di una crisi cardiaca del 15.06.2015.
È vero, infatti, che è arrivato in pronto soccorso in condizioni assai critiche e “in Persona_2 stato comatoso per arresto cardio-circolatorio” e, tuttavia, è pur vero, che tutti gli esami colturali effettuati all'accesso erano negativi e che non vi erano anomalie a carico della colecisti.
Pag. 3 a 8 Viceversa, dopo circa 2 settimane dall'accesso, in data 02.07.2015, nonostante il buon recupero cardiaco statisticamente raro ma dalle buone aspettative di vita per un paziente che già conviveva Cont da 20anni con una malattia cardiaca (v. valutazione delle osservazioni dei CCTTPP dell , il quadro clinico di è progressivamente peggiorato, registrandosi un'infezione da Persona_2
Klebsiella pneumoniae, prima non presente, con interessamento anche della colecisti sì da portare a un intervento di colecistectomia per via laparoscopica e a una diagnosi di “colecistite acuta necrotico- suppurativa con diffusa perisierosite”.
Al riguardo i CCTTUU dott. e hanno chiarito che il corretto trattamento Per_6 Per_7 cardiaco e l'eccellente ripresa del paziente sono state compresse dall'infezione nosocomiale da germe gram-negativo multifarmacoresistente, ossia da Klebsiella pneumoniae KPC, dipesa dalla
“mancata, corretta adozione delle misure e dei protocolli di carattere organizzativo, di quelli relativi alla profilassi ambientale ed infine di carattere più squisitamente terapeutico atti a prevenire l'insorgenza delle infezioni nosocomiali”.
Pur risultando impossibile segmentare e individuare, ex post, il singolo atto sanitario che ha causato l'infezione, i CCTTUU hanno spiegato in modo logico, condividibile, argomentato e supportato da riscontri oggettivi ed empirici che la Klebsiella pneumoniae KPC ha assunto un ruolo eziologico “essenziale e determinante”, nonostante le comorbilità di cui era affetto se Persona_2 si considerano i seguenti elementi convergenti, ossia che (a) l'infezione si è manifestata dopo circa
2 settimane dal primo accesso, in linea con i criteri per definire “nosocomiale” un'infezione non presente al momento del ricovero né in stato di incubazione;
(b) tutte le colture effettuate a far data dai primi di luglio 2015 hanno riportato positività alla Klebsiella pneumoniae, manifestando il progredire dell'infezione che dalle vie venose è passata a colonizzare anche altri siti, come faringe, naso e retto, fino ad intaccare la colecisti;
(3) la colecistite acuta alitiasica è manifestazione della
Klebsiella pneumoniae KPC (isolato nella coltura del liquido libero addominale in corso di intervento chirurgico di colecistectomia) specialmente in un paziente senza calcoli, senza storia pregressa di anomalie alla colecisti e senza alterazioni della colecisti, del fegato e delle vie biliari al momento dell'ingresso in ospedale. Cont
6.2 Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi l' responsabile, a titolo contrattuale, del decesso di avvenuto in data 01.08.2015 presso l'ospedale di Persona_2
Brindisi.
7. Affermata la sussistenza dell'an deve muoversi, ora, all'esame del quantum, con particolare riferimento al danno da perdita parentale e al danno terminale indicato dalle attrici.
7.1 Non v'è dubbio che la morte del congiunto causata dal terzo rechi un pregiudizio non patrimoniale, ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 c.c., ai congiunti superstiti, anche se non conviventi,
Pag. 4 a 8 atteso che elide la relazione parentale esistente e comporta un rimodellamento del mondo affettivo del superstite.
D'altronde, l'elemento della convivenza non è decisivo, atteso che ben possono esserci casi di congiunti conviventi non legittimanti ex se un ristoro, come nel caso dei coniugi separati ma ancora conviventi, e casi di congiunti non conviventi senz'altro legittimanti ex se un ristoro, come nel caso del figlio non ancora economicamente autosufficiente che viva lontano dai genitori per motivi di studio o ancora di coppie di fatto i cui componenti non coabitino quotidianamente per ragioni di lavoro.
Si tratta, invero, di una conclusione ormai pacifica tant'è che, nella determinazione dei criteri equitativi di valutazione del danno indicati nella Tabella Milano-edizione 2024, il dato della convivenza è presente come uno degli elementi da tener conto nella determinazione del quantum, ma non come elemento di per sé legittimante o meno la spettanza del diritto risarcitorio.
Applicando la Tabella Milano-edizione 2024, il danno da perdita del rapporto parentale deve così liquidarsi:
− € 359.812,00 in favore della moglie in base al valore del punto di € Parte_1
3.911,00 per n. 92 punti, dettagliati in 16punti per l'età della vittima primaria Per_2 al momento dell'evento morte (66anni), in 16punti per l'età della vittima
[...] secondaria (nata nel 1954) sempre al momento dell'evento (61anni), in Parte_1
16punti per la convivenza, in 14punti per la figlia superstite quale componente superstite del nucleo primario del de cuius, in 30punti per la qualità e intensità del rapporto affettivo in considerazione della presumibile condivisione dell'agenda quotidiana dei coniugi conviventi;
− € 273.770,00 in favore della figlia unica in base al valore del punto di € Parte_2
3.911,00 per n. 70 punti, dettagliati in 16punti per l'età della vittima primaria Per_2 al momento dell'evento morte (66anni), in 20punti per l'età della vittima
[...] secondaria (nata nel 1973) sempre al momento dell'evento (42anni), in Parte_2
0punti per la convivenza atteso che la figlia viveva in un'altra abitazione fuori dal complesso immobiliare genitoriale, in 14punti per la madre superstite quale componente superstite del nucleo primario del de cuius, in 20punti per la qualità e intensità del rapporto affettivo in considerazione della presumibile condivisione parziale dell'agenda di vita di una figlia ormai adulta, con una propria abitazione e una propria famiglia, e di un padre, ormai prossimo alla c.d. terza età;
Pag. 5 a 8 − € 108.672,00 in favore della nipote unica in base al valore del punto di € Persona_1
1.698,00 per n. 64 punti, dettagliati in 10punti per l'età della vittima primaria Per_2 al momento dell'evento morte (66anni), in 20punti per l'età della vittima
[...] secondaria (nata nel 2009) sempre al momento dell'evento (6anni), in Persona_1
0punti per la convivenza atteso che non coabitava col nonno, in 9punti per i componenti superstiti della famiglia della nipote danneggiata, ossia la nonna, la madre e il padre, in
25punti per la qualità e intensità del rapporto affettivo in considerazione della condivisione dell'agenda quotidiana della bimba con il nonno il quale, insieme alla nonna, si occupava giornalmente della cura e gestione della nipote nelle attività scolastiche ed extrascolastiche fino al termine della giornata lavorativa dei genitori e condivideva i pasti della giornata insieme alla nipote, soprattutto all'uscita della scuola materna. Si tratta, invero, di circostanze allegate e provate, a mezzo testimoni, dagli attori e, peraltro, coerenti con l'organizzazione moderna dell'accudimento dei figli minori da parte di genitori lavoratori e di un welfare carente nell'assistenza ai minori di genitori lavoratori sì da richiedere, ove possibile, la supplenza da parte dei nonni, soprattutto nelle zone del sud Italia.
7.2 Non v'è dubbio, poi, che la morte causata dalla condotta colposa del terzo rechi un danno c.d. terminale, ex art. 2 e 32 Cost. nonché 2059 c.c., alla persona che, senza morire immediatamente, sopravviva per un lasso di tempo apprezzabile in cui vede approssimarsi il momento della morte, assistendo al proprio declino fisico e avendo consapevolezza dolorosa dell'imminenza della fine, vista come ineluttabile.
Si tratta, invero, di un danno non patrimoniale, onnicomprensivo della componente biologica
(terminale) e morale (da lucida agonia o catastrofale), subito dal de cuius negli Persona_2 ultimi momenti di vita in cui era vigile, come accertato anche dalla consulenza neurologica del
15.06.2015, già entrato a far parte della sua sfera giuridica e, quindi, dell'asse ereditario e trasmesso, appunto, iure hereditatis, alle proprie uniche eredi legittime la moglie Parte_1
e la figlia come risultante dai certificati in atti. Parte_2
Anche in questo caso applicando la Tabella Milano-edizione 2024, il danno terminale deve liquidarsi a far data dal 02.07.2015, quando si è verificato il repentino peggioramento del quadro clinico di a causa dell'infezione nosocomiale, fino al momento del decesso Persona_2 avvenuto in data 01.08.2015, nel modo seguente:
- € 63.093,00 complessivi, di cui € 35.247,00 per i primi 3giorni ed € 27.846,00 dal 4° al
30°giorno (tenuto conto del periodo dal 02.07.2015 all'01.08.2015), da risarcire pro quota alla moglie e alla figlia superstiti eredi nella misura di ½ ciascuna, pari a € 31.546,50.
Pag. 6 a 8 7.3 Nessuna personalizzazione può disporsi, invece, in assenza di prova specifica, non essendo di per sé sufficiente a concretizzare un danno diverso e superiore rispetto a quello medio l'unicità della figlia o della nipote.
7.4 Per quel che riguarda la rivalutazione e gli interessi legali va precisato, poi, che sulle somme liquidate non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento del danno non patrimoniale è già espressa in valori attuali.
Sono invece dovuti al danneggiato gli interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna.
In giurisprudenza è pacifico, infatti, che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (Cass. n. 11899 del 10/06/2016).
8. All'accoglimento della domanda attrice segue, infine, la condanna dell' Pt_4 convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 520.001 a € 1.000.000, tenuto conto del valore complessivo della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 359.812,00 + €
273.770,00 + € 108.672,00 + € 63.093,00 = € 805.347,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, senza alcun aumento ex art. 4, comma 2, del DM citato, atteso che la difesa unica di più soggetti nell'analoga posizione processuale non ha comportato la trattazione di questioni differenziate ma ha consentito una difesa unitaria pur con le dovute precisazioni in ragione del diverso rapporto parentale esistente.
8.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell' soccombente le spese Pt_4 della CTU svolta dai dott. e già liquidate in corso di causa. Per_6 Per_7
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la responsabilità contrattuale sanitaria dell nella causazione della CP_1 morte di avvenuta in data 01.08.2015; Persona_2
2. per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al CP_1 pagamento del risarcimento del danno, iure proprio, in favore di nella Parte_1
Pag. 7 a 8 misura di € 359.812,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
3. condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento CP_1 del risarcimento del danno, iure proprio, in favore di nella misura di € Parte_2
273.770,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
4. condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento CP_1 del risarcimento del danno, iure proprio, in favore della minore e, per Persona_1 essa, in favore dei genitori e , nella misura di € Parte_2 Parte_3
108.672,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
5. condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al CP_1 pagamento del risarcimento del danno, iure hereditatis, in favore di e Parte_1
nella misura complessiva di € 63.093,00, ossia di € 31.546,50 ciascuna, Parte_2
a titolo di danno terminale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
6. condanna, ancora, l in persona del legale rappresentate pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1 Parte_2 proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la responsabilità Parte_3 genitoriale sulla figlia minore , in solido, che liquida in € 30.916,53, di cui Persona_1
€ 29.193,00 a titolo di onorario e € 1.723,53 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
7. pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU svolta dai dott. e Pt_4 Per_6
già liquidate in corso di causa. Per_7
Brindisi, 28.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1424/2017
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), la quale agisce in proprio nonché, unitamente al coniuge , in C.F._2 Parte_3 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1 [...]
), rappresentate e difese dall'Avv. Lorenzo Durano, presso il cui studio in C.F._3
Brindisi alla via Palestro, 5 sono elettivamente domiciliate parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Angelo Caniglia, presso il cui studio in Latiano alla via Santa Margherita, 12 è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la responsabilità sanitaria dell' nel decesso CP_1 di dell'01.08.2015 asseritamente avvenuto, in ospedale, a causa dell'infezione Persona_2 nosocomiale da Klebsiella pneumoniae contratta durante il ricovero resosi necessario, in codice rosso, il 15.06.2015 a seguito di una crisi cardiaca.
2. In particolare, i congiunti superstiti di ossia la moglie Persona_2 Parte_1
la figlia unica e la nipote unica , per mezzo dei
[...] Parte_2 Persona_1
Pag. 1 a 8 genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità sanitaria di tipo contrattuale dell' convenuta nella causazione dell'evento morte e, per Pt_4
l'effetto, la condanna dell' al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale Pt_4 patito iure proprio dalle attrici, stimato in € 327.390,00 per la moglie e per la figlia e in € 142.240,00 per la nipote minore, nonché del danno biologico terminale patito iure hereditatis dalla moglie e dalla figlia, stimato in € 49.778,25, o della maggior/minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, vinte le spese di lite.
A fondamento delle proprie conclusioni, le attrici hanno rappresentato che il marito, padre e nonno ha accusato, dopo il miglioramento registrato a far data dal ricovero del Persona_2
15.06.2015, un peggioramento solo in data 02.07.2015 e che tale peggioramento è stato causato dall'infezione nosocomiale della Klebsiella pneumoniae, all'esito della quale è stato disposto il trasferimento nel reparto di malattie infettive, con un declino fino alla morte accertata in data
01.08.2015, come accertato dalla perizia di parte a firma del dott. Per_3
A sostegno di tale assunto hanno richiamato, peraltro, le note problematiche batteriche dell'ospedale Perrino di Brindisi, oggetto di indagini penali, di diffusione a mezzo stampa locale e Cont finanche di riconoscimento da parte del direttore generale dell nell'intervista pubblicata sul
Quotidiano il 22.10.2015.
Le attrici hanno chiesto, quindi, il risarcimento dei danni patiti, invocando la personalizzazione del danno in ragione dell'unicità di figlia e nipote.
Hanno rappresentato, altresì, la frequentazione assidua della nipote con il nonno che, Per_4 insieme alla nonna, si occupava quasi quotidianamente della bimba, prendendola dalla scuola materna, assistendola nelle attività pomeridiane come il nuoto in piscina e tenendola spesso a pranzo e a cena fino al termine della giornata lavorativa dei genitori.
3. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata, vinte le spese di lite.
A fondamento di tale conclusione la convenuta ha posto lo stato di salute pregresso di Per_2 che, nonostante la compromessa situazione cardiaca, aveva rifiutato l'impianto di un
[...] pacemaker, già in passato consigliatogli, così incontrando una nuova crisi cardiaca il 15.06.2015. Cont In merito all'infezione, l ha dedotto che il rischio di infezione nosocomiale esiste, è elevato ed è ineliminabile e ha chiarito che, al riguardo, ha posto in essere quegli accorgimenti volti a limitare il rischio sia con il disciplinare di servizio per l'attività di pulizia e sanificazione stipulato con la il 27.02.2015 sia con gli interventi eseguiti come risultanti dalle Controparte_2 Parte_5 attestazioni dei relativi turni dal 15.06.2015 al 02.07.2015.
Pag. 2 a 8 In merito al quantum, ha contestato poi la liquidazione svolta dalle attrici, sostenendo che il danno parentale non spetta ai congiunti non conviventi, che nessun danno terminale è stato patito dal paziente che non fosse correlato alla pregressa situazione cardiaca e che è privo Persona_2 di attinenza il richiamo agli articoli di stampa.
4. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, a mezzo CTU medica svolta dapprima dal dott. e dipoi, a seguito dell'eccezione di nullità sollevata dalle parti, Per_5 rinnovata dal collegio peritale composto dai dott. e . Per_6 Per_7
All'esito della CTU, sono state assunte poi le prove testimoniali richieste e ammesse.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti finali le parti hanno riepilogato lo svolgimento del giudizio, hanno ribadito le rispettive posizioni difensive e hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Cont In particolare, le attrici hanno chiesto la condanna dell' al pagamento delle somme in favore di e (e per essa in favore dei genitori Parte_1 Parte_2 Persona_1
e rispettivamente di € 359.812,00, € 312.880,00 ed € Parte_3 Parte_2
122.256,00, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale liquidato sulla scorta delle tabelle Milano-edizione 2024 nonché dell'ulteriore somma in favore di e di , iure hereditatis, pari a di € 31.546,50 ciascuna, a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno biologico terminale patito da a far data dal 02.07.2015 al Persona_2 momento del decesso dell'01.08.2015 e sempre liquidato sulla scorta delle tabelle Milano-edizione
2024, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
***
6. La domanda attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Dalle risultanze istruttorie è emerso che il decesso di è avvenuto, Persona_2 secondo il criterio causale del “più probabile che non”, a causa non già del pregresso quadro cardio-circolatorio compromesso ma a causa dell'infezione da Klebsiella pneumoniae contratta in ospedale durante il ricovero resosi necessario a seguito di una crisi cardiaca del 15.06.2015.
È vero, infatti, che è arrivato in pronto soccorso in condizioni assai critiche e “in Persona_2 stato comatoso per arresto cardio-circolatorio” e, tuttavia, è pur vero, che tutti gli esami colturali effettuati all'accesso erano negativi e che non vi erano anomalie a carico della colecisti.
Pag. 3 a 8 Viceversa, dopo circa 2 settimane dall'accesso, in data 02.07.2015, nonostante il buon recupero cardiaco statisticamente raro ma dalle buone aspettative di vita per un paziente che già conviveva Cont da 20anni con una malattia cardiaca (v. valutazione delle osservazioni dei CCTTPP dell , il quadro clinico di è progressivamente peggiorato, registrandosi un'infezione da Persona_2
Klebsiella pneumoniae, prima non presente, con interessamento anche della colecisti sì da portare a un intervento di colecistectomia per via laparoscopica e a una diagnosi di “colecistite acuta necrotico- suppurativa con diffusa perisierosite”.
Al riguardo i CCTTUU dott. e hanno chiarito che il corretto trattamento Per_6 Per_7 cardiaco e l'eccellente ripresa del paziente sono state compresse dall'infezione nosocomiale da germe gram-negativo multifarmacoresistente, ossia da Klebsiella pneumoniae KPC, dipesa dalla
“mancata, corretta adozione delle misure e dei protocolli di carattere organizzativo, di quelli relativi alla profilassi ambientale ed infine di carattere più squisitamente terapeutico atti a prevenire l'insorgenza delle infezioni nosocomiali”.
Pur risultando impossibile segmentare e individuare, ex post, il singolo atto sanitario che ha causato l'infezione, i CCTTUU hanno spiegato in modo logico, condividibile, argomentato e supportato da riscontri oggettivi ed empirici che la Klebsiella pneumoniae KPC ha assunto un ruolo eziologico “essenziale e determinante”, nonostante le comorbilità di cui era affetto se Persona_2 si considerano i seguenti elementi convergenti, ossia che (a) l'infezione si è manifestata dopo circa
2 settimane dal primo accesso, in linea con i criteri per definire “nosocomiale” un'infezione non presente al momento del ricovero né in stato di incubazione;
(b) tutte le colture effettuate a far data dai primi di luglio 2015 hanno riportato positività alla Klebsiella pneumoniae, manifestando il progredire dell'infezione che dalle vie venose è passata a colonizzare anche altri siti, come faringe, naso e retto, fino ad intaccare la colecisti;
(3) la colecistite acuta alitiasica è manifestazione della
Klebsiella pneumoniae KPC (isolato nella coltura del liquido libero addominale in corso di intervento chirurgico di colecistectomia) specialmente in un paziente senza calcoli, senza storia pregressa di anomalie alla colecisti e senza alterazioni della colecisti, del fegato e delle vie biliari al momento dell'ingresso in ospedale. Cont
6.2 Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi l' responsabile, a titolo contrattuale, del decesso di avvenuto in data 01.08.2015 presso l'ospedale di Persona_2
Brindisi.
7. Affermata la sussistenza dell'an deve muoversi, ora, all'esame del quantum, con particolare riferimento al danno da perdita parentale e al danno terminale indicato dalle attrici.
7.1 Non v'è dubbio che la morte del congiunto causata dal terzo rechi un pregiudizio non patrimoniale, ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 c.c., ai congiunti superstiti, anche se non conviventi,
Pag. 4 a 8 atteso che elide la relazione parentale esistente e comporta un rimodellamento del mondo affettivo del superstite.
D'altronde, l'elemento della convivenza non è decisivo, atteso che ben possono esserci casi di congiunti conviventi non legittimanti ex se un ristoro, come nel caso dei coniugi separati ma ancora conviventi, e casi di congiunti non conviventi senz'altro legittimanti ex se un ristoro, come nel caso del figlio non ancora economicamente autosufficiente che viva lontano dai genitori per motivi di studio o ancora di coppie di fatto i cui componenti non coabitino quotidianamente per ragioni di lavoro.
Si tratta, invero, di una conclusione ormai pacifica tant'è che, nella determinazione dei criteri equitativi di valutazione del danno indicati nella Tabella Milano-edizione 2024, il dato della convivenza è presente come uno degli elementi da tener conto nella determinazione del quantum, ma non come elemento di per sé legittimante o meno la spettanza del diritto risarcitorio.
Applicando la Tabella Milano-edizione 2024, il danno da perdita del rapporto parentale deve così liquidarsi:
− € 359.812,00 in favore della moglie in base al valore del punto di € Parte_1
3.911,00 per n. 92 punti, dettagliati in 16punti per l'età della vittima primaria Per_2 al momento dell'evento morte (66anni), in 16punti per l'età della vittima
[...] secondaria (nata nel 1954) sempre al momento dell'evento (61anni), in Parte_1
16punti per la convivenza, in 14punti per la figlia superstite quale componente superstite del nucleo primario del de cuius, in 30punti per la qualità e intensità del rapporto affettivo in considerazione della presumibile condivisione dell'agenda quotidiana dei coniugi conviventi;
− € 273.770,00 in favore della figlia unica in base al valore del punto di € Parte_2
3.911,00 per n. 70 punti, dettagliati in 16punti per l'età della vittima primaria Per_2 al momento dell'evento morte (66anni), in 20punti per l'età della vittima
[...] secondaria (nata nel 1973) sempre al momento dell'evento (42anni), in Parte_2
0punti per la convivenza atteso che la figlia viveva in un'altra abitazione fuori dal complesso immobiliare genitoriale, in 14punti per la madre superstite quale componente superstite del nucleo primario del de cuius, in 20punti per la qualità e intensità del rapporto affettivo in considerazione della presumibile condivisione parziale dell'agenda di vita di una figlia ormai adulta, con una propria abitazione e una propria famiglia, e di un padre, ormai prossimo alla c.d. terza età;
Pag. 5 a 8 − € 108.672,00 in favore della nipote unica in base al valore del punto di € Persona_1
1.698,00 per n. 64 punti, dettagliati in 10punti per l'età della vittima primaria Per_2 al momento dell'evento morte (66anni), in 20punti per l'età della vittima
[...] secondaria (nata nel 2009) sempre al momento dell'evento (6anni), in Persona_1
0punti per la convivenza atteso che non coabitava col nonno, in 9punti per i componenti superstiti della famiglia della nipote danneggiata, ossia la nonna, la madre e il padre, in
25punti per la qualità e intensità del rapporto affettivo in considerazione della condivisione dell'agenda quotidiana della bimba con il nonno il quale, insieme alla nonna, si occupava giornalmente della cura e gestione della nipote nelle attività scolastiche ed extrascolastiche fino al termine della giornata lavorativa dei genitori e condivideva i pasti della giornata insieme alla nipote, soprattutto all'uscita della scuola materna. Si tratta, invero, di circostanze allegate e provate, a mezzo testimoni, dagli attori e, peraltro, coerenti con l'organizzazione moderna dell'accudimento dei figli minori da parte di genitori lavoratori e di un welfare carente nell'assistenza ai minori di genitori lavoratori sì da richiedere, ove possibile, la supplenza da parte dei nonni, soprattutto nelle zone del sud Italia.
7.2 Non v'è dubbio, poi, che la morte causata dalla condotta colposa del terzo rechi un danno c.d. terminale, ex art. 2 e 32 Cost. nonché 2059 c.c., alla persona che, senza morire immediatamente, sopravviva per un lasso di tempo apprezzabile in cui vede approssimarsi il momento della morte, assistendo al proprio declino fisico e avendo consapevolezza dolorosa dell'imminenza della fine, vista come ineluttabile.
Si tratta, invero, di un danno non patrimoniale, onnicomprensivo della componente biologica
(terminale) e morale (da lucida agonia o catastrofale), subito dal de cuius negli Persona_2 ultimi momenti di vita in cui era vigile, come accertato anche dalla consulenza neurologica del
15.06.2015, già entrato a far parte della sua sfera giuridica e, quindi, dell'asse ereditario e trasmesso, appunto, iure hereditatis, alle proprie uniche eredi legittime la moglie Parte_1
e la figlia come risultante dai certificati in atti. Parte_2
Anche in questo caso applicando la Tabella Milano-edizione 2024, il danno terminale deve liquidarsi a far data dal 02.07.2015, quando si è verificato il repentino peggioramento del quadro clinico di a causa dell'infezione nosocomiale, fino al momento del decesso Persona_2 avvenuto in data 01.08.2015, nel modo seguente:
- € 63.093,00 complessivi, di cui € 35.247,00 per i primi 3giorni ed € 27.846,00 dal 4° al
30°giorno (tenuto conto del periodo dal 02.07.2015 all'01.08.2015), da risarcire pro quota alla moglie e alla figlia superstiti eredi nella misura di ½ ciascuna, pari a € 31.546,50.
Pag. 6 a 8 7.3 Nessuna personalizzazione può disporsi, invece, in assenza di prova specifica, non essendo di per sé sufficiente a concretizzare un danno diverso e superiore rispetto a quello medio l'unicità della figlia o della nipote.
7.4 Per quel che riguarda la rivalutazione e gli interessi legali va precisato, poi, che sulle somme liquidate non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento del danno non patrimoniale è già espressa in valori attuali.
Sono invece dovuti al danneggiato gli interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna.
In giurisprudenza è pacifico, infatti, che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (Cass. n. 11899 del 10/06/2016).
8. All'accoglimento della domanda attrice segue, infine, la condanna dell' Pt_4 convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 520.001 a € 1.000.000, tenuto conto del valore complessivo della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 359.812,00 + €
273.770,00 + € 108.672,00 + € 63.093,00 = € 805.347,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, senza alcun aumento ex art. 4, comma 2, del DM citato, atteso che la difesa unica di più soggetti nell'analoga posizione processuale non ha comportato la trattazione di questioni differenziate ma ha consentito una difesa unitaria pur con le dovute precisazioni in ragione del diverso rapporto parentale esistente.
8.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell' soccombente le spese Pt_4 della CTU svolta dai dott. e già liquidate in corso di causa. Per_6 Per_7
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la responsabilità contrattuale sanitaria dell nella causazione della CP_1 morte di avvenuta in data 01.08.2015; Persona_2
2. per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al CP_1 pagamento del risarcimento del danno, iure proprio, in favore di nella Parte_1
Pag. 7 a 8 misura di € 359.812,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
3. condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento CP_1 del risarcimento del danno, iure proprio, in favore di nella misura di € Parte_2
273.770,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
4. condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento CP_1 del risarcimento del danno, iure proprio, in favore della minore e, per Persona_1 essa, in favore dei genitori e , nella misura di € Parte_2 Parte_3
108.672,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
5. condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al CP_1 pagamento del risarcimento del danno, iure hereditatis, in favore di e Parte_1
nella misura complessiva di € 63.093,00, ossia di € 31.546,50 ciascuna, Parte_2
a titolo di danno terminale, oltre interessi al tasso legale sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna;
6. condanna, ancora, l in persona del legale rappresentate pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1 Parte_2 proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la responsabilità Parte_3 genitoriale sulla figlia minore , in solido, che liquida in € 30.916,53, di cui Persona_1
€ 29.193,00 a titolo di onorario e € 1.723,53 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
7. pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU svolta dai dott. e Pt_4 Per_6
già liquidate in corso di causa. Per_7
Brindisi, 28.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 8 a 8